martedì 16 luglio 2019



Il TM non calendarizza in sentenza gli incontri.



Per il Sig. Ministro di Giustizia Dott. Avv. Alfonso Bonafede

Relazione/inchiesta
sulle disfunzioni della Giustizia e delle Istituzioni
riguardo al problema degli affidamenti minorili in Italia.

Introduzione

Questo lavoro è una raccolta documentata di disfunzioni delle nostre Istituzioni ed in particolare della Giustizia italiana, e di quelle che si sono attuate nelle circostanze di successivi allontanamenti di minori fuori della famiglia naturale.
Dalle ultime statistiche, peraltro risalenti al lontano 2016, sappiamo che raggiungono il numero di quasi trentamila.
È oramai opportuno che lo Stato e quindi in primis il Ministro di Giustizia, sappia dalle stesse famiglie e da chi le rappresenta, cosa succede oggi nel nostro paese.
Questo lavoro di ricerca, primo in Italia, nasce per illustrare e documentare fatti, disposizioni e sentenze di Tribunali, che proverebbero questa malpratica informando e dando la possibilità a chi di competenza di affrontare e risolvere le problematiche delle tante famiglie italiane incappate nella malagiustizia e che chiedono da anni di aiutare i loro figli a tornare a casa.

Il presente lavoro è composto da due parti:

La prima parte parla in generale degli attuali problemi della giustizia minorile nella gestione delle criticità familiari
La seconda parte sempre in progress elenca alcuni casi significativi di malagiustizia sottolineandone gli errori e le omissioni. La documentazione allegata è solo rappresentativa di tanti altri casi.

Da oggi pubblicherò ogni giorno una disfunzione delle nostre istituzioni.
Vorrei che chi è in Parlamento si rendesse conto di come sempre più spesso viene oggi amministrata la Giustizia in Italia.
Questo proprio per il rispetto che ho per i tanti professionisti che invece fanno il loro dovere e soprattutto per i tanti bambini e le loro famiglie che in questo momento stanno soffrendo un dolore inestimabile.
Questa la prima disfunzione, domani la seconda

Questa la prima disfunzione, domani la seconda


Il TM non calendarizza in sentenza gli incontri.

Ormai da tempo vige la prassi che i Servizi Sociali vengano incaricati dai tribunali minorili di calendarizzare gli incontri dei minori con i loro genitori nelle separazioni o negli affidamenti a terzi.
Questa calendarizzazione non è di competenza dei Servizi Sociali ma solamente di un tribunale.
Spesso i Servizi Sociali, se gli utenti non ubbidiscono alle disposizioni da loro emesse, puniscono gli utenti togliendo loro la possibilità di vedere i loro figli diminuendo a loro piacimento gli incontri. Anche questo è vietato.
Quando si attua questa prassi si genera, fra l'altro, quasi sempre un contrasto immediato fra  le famiglie assistite e l’Assistente Sociale, andando ad incidere negativamente sul suo lavoro con conseguenze e ripercussioni anche sui minori che andrebbero invece tutelati ed aiutati.
Sic stantibus rebus, a nostro avviso, si ravvisa anche un danno erariale per il Comune da cui dipendono i Servizi Sociali in quanto gli Assistenti Sociali effettuano una prestazione lavorativa che non compete loro spendendo danaro pubblico. 

Ecco perché:

  • Art.4 comma 3 della Legge 184/1983 [1]
“Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente: […] i tempi e i  modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”     
  • Art. 337 ter del Codice Civile [2]
“[…] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. […], determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”
  • Art.9 del Codice deontologico degli Assistenti Sociali [3]
Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, […] non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.” 

  • Art.3 comma 3 della Legge 184/1983 [4]
“Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.
Se un minore viene affidato in via esclusiva ad un genitore questi non può decidere quando far vedere il bambino all’altro genitore quindi “per relationem” non lo può fare nemmeno un Assistente Sociale anche se il Servizio ne ha avuto l’affidamento.

  • Art. 337 quater Codice civile [5]
 “[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, […] deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” 

  • Art.155 C.C. modificato dalla 54/2006
 “[...] il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa […] determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore “.[6]

  •       Articolo 13 della Costituzione 

    “La libertà personale è inviolabile.
    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].”
    Solo sulla base di una legge esistente lo Stato può agire in campo giudiziario, altrimenti parliamo di abusi di potere.

                    




[3] Nota bene: Questa impossibilità si deduce  anche dal fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.




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