Negli affidamenti i Tribunali dei
Minorenni spesso delegano ai Servizi Sociali la calendarizzazione degli
incontri dei minori con le loro famiglie o i singoli genitori, cosa che
dovrebbero sempre fare loro.
Partendo
dal presupposto che le deroghe alle leggi le stabilisce solo il legislatore in
Parlamento sappiamo che nemmeno un Tribunale può derogare da questa realtà
quindi i Giudici si devono sempre attenersi alle disposizioni di legge.
Questa asserzione sembra
scontata ma non lo è.
Ormai
da tempo vige a volte la prassi, soprattutto nelle sentenze dei Tribunali dei
Minorenni, che i Servizi Sociali vengano incaricati di calendarizzare gli
incontri con i genitori dei minori nelle separazioni o negli affidamenti a
terzi.
Questo,
oltre ad essere, a nostro avviso, “contra legem” come dimostreremo in seguito, genera
quasi sempre un contrasto immediato fra le famiglie assistite e
l’Assistente Sociale, andando ad incidere negativamente sul suo lavoro con
conseguenze e ripercussioni anche sui minori che andrebbero, invece, tutelati ed
aiutati.
C’è
da aggiungere anche che in questi casi l’Assistente Sociale, non potendo
svolgere le sue mansioni nella maniera corretta e non potendo confliggere per
il suo codice deontologico con gli utenti, dovrebbe addirittura dimettersi
dall’incarico,[1] cosa
che non avviene mai causando danni sul danno.
La Legge:
L'Art.13
della Costituzione Italiana consente solamente al tribunale di limitare la
libertà delle persone, quindi se il Servizio Sociale o ancor peggio un
Assistente Sociale decide di calendarizzare gli incontri di un Minore con uno
dei genitori o con tutti e due, in quel momento sta decidendo i limiti della
libertà dei genitori e, cosa ancor più grave, quella del Minore stesso!
L’
Art.4 comma 3 della legge 184/1983 dice: “Nel provvedimento di affidamento
familiare devono essere indicate specificatamente:
"[…] i tempi e i modi
dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore”
L’
Art.3 comma 3 della legge 184/1983 dice: “Nel caso in cui i genitori riprendano
l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di
assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali
limiti o condizioni a tale esercizio”.
L’Art. 337
ter Codice civile dice: “[…] il giudice adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino
affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun
genitore […]”
L’Art. 337
quater Codice civile dice: “[…] Il genitore cui sono affidati i figli
in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice”
L’Art.9 del Codice
deontologico degli Assistenti Sociali dice: “Nell’esercizio delle proprie
funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e
appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai
loro comportamenti.” [2]
Al proposito vogliamo anche riportare cosa scrive la Garante Nazionale
per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti nella sua relazione al Parlamento
italiano nel 2021:
“[…] riguardo all’operato dei servizi sociali, [la Garante n.d.r.] ha evidenziato la
necessità che nella stesura delle relazioni ogni considerazione sia ancorata a
elementi di natura fattuale e non basata su apprezzamenti puramente soggettivi.
Allo stesso modo ha affermato la necessità che la relazione sia messa a
disposizione delle parti per la regolare instaurazione del contraddittorio,
quale atto del procedi mento e non sia concepita, fatti salvi i dati la cui
conoscenza possa costituire grave pregiudizio, come documento confidenziale tra
servizi sociali e autorità giudiziaria.”[3]
Dalla Relazione
della commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori
nella regione Emilia-Romagna leggiamo: “non vi è dubbio alcuno che nella
normativa nazionale vigente, a fronte delle informazioni, segnalazioni e
relazioni prodotte dai servizi sociali, la responsabilità piena
della loro valutazione e del loro controllo spetti e competa alla autorità
giudiziaria minorile.
[…] Richiamato ancora
una volta che il sistema normativo italiano dispone l’obbligo ai pubblici
ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano avuto notizia
nell’esercizio delle loro funzioni di fare denuncia senza ritardo e per
iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art.
331 c.p.p.), non vi è dubbio che il compito dei servizi non si
estende alla valutazione del caso , tanto che l’art. 332 definisce il
contenuto della denuncia in modo sostanzialmente avalutativo: […]. È
dunque possibile che i servizi sociali, anche per la responsabilità connessa
all’obbligo giuridico di segnalazione, effettuino segnalazioni erronee o sopravvalutate,
per qualsiasi motivazione o causa. Non vi è però alcun dubbio che il controllo
di tali informative è del tutto in carico alla autorità giudiziaria, minorile o
-se del caso- penale.”[4]
Vogliamo
infine sottolineare che Il Servizio Sociale e ancor più l’Assistente Sociale,
anche nel caso specifico avesse riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria
l’affidamento dei minori, non sembra possibile possa calendarizzare gli
incontri fra i genitori ed i figli e questo si deduce dal fatto che, un
genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai
di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore,
ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.
Che fare?
L’Assistete
Sociale incaricato da chiunque ed anche da un tribunale di eseguire un ordine
“contra legem” prima di eseguirlo deve immediatamente avvisare il responsabile
del Servizio, il Sindaco o il suo delegato e aspettare disposizioni.[5]
A
questo punto, chi di dovere, ravvedendo una disposizione dell’Autorità
Giudiziaria contraria alle disposizioni di legge ed anche un danno
erariale per il Comune che amministra, in quanto il Servizio Sociale dovrebbe
effettuare una prestazione lavorativa che non gli compete spendendo danaro
pubblico, dovrebbe immediatamente scrivere al Tribunale competente ed avvisarlo
della situazione chiedendo i danni che la sentenza inevitabilmente produrrà.
C’è
da dire poi che le sentenze non hanno valore di legge, quindi non sono la legge
e coinvolgono e vincolano solamente le parti in causa.[6] In
questi casi i Servizi Sociali non sono le parti in causa.
A nostro avviso il Sindaco e
le parti potrebbero ricorrere anche al Giudice Tutelare che ovviamente non ha
la competenza ad emettere statuizioni di tipo “modificativo” ma solo
“interpretativo”.[7]
Dunque,
se la sentenza stabilisce che i Servizi Sociali debbano interessarsi delle
calendarizzazioni degli incontri, il Giudice Tutelare potrebbe interpretare la
disposizione senza correggerla con la frase “previa approvazione del Tribunale
competente”
Cass. n. 7957/1990: “Dopo la
separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole
minore, […] ancorché insorga questione sull'interpretazione delle
clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice
tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di
reclamo) […]”[8]
Conclusioni
Se
nelle sentenze dei TM sono sempre indicati i motivi dell’allontanamento, spesso
vediamo che non riporta i tempi e i modi in cui l’affidatario deve operare, né
le modalità in cui le famiglie d’origine possano mantenere i rapporti con i
propri figli, come prescrive la Legge.
I
Servizi Sociali, già carichi di incombenze, spesso decidono in base alle loro
specifiche esigenze che sono spesso influenzate da carenza di fondi, personale
ecc.
In
alcuni casi queste decisioni vengono addirittura lasciate alla discrezione di
personale molto giovane e inesperto concedendo loro un potere
discrezionale inadeguato al lavoro che potrebbero e dovrebbero svolgere
e che può spesso decidere della vita futura di una famiglia e dei loro
figli.
Queste
criticità vengono ancora una volta sottostimate: sappiamo con certezza da studi
fatti a livello europeo che i bambini privati di una o entrambe le figure
genitoriali riportano spesso non solo danni psicologici ma anche numerosi danni
fisici perché questi ultimi derivano spesso dagli stessi danni della psiche.
Il mantenere un bambino,
soprattutto se molto piccolo, troppo a lungo in una situazione di stress da deprivazione
genitoriale può anche alterare la neurobiologia del cervello causando problemi
nella regolazione dell’emozione, dell’attenzione, ed anche danni nell’attività
fisica e motoria.[9]
Qual è la soluzione?
Forse
basterebbe che tutti seguissero le disposizioni di legge o avessero ben
presente le loro linee guida o il loro codice deontologico.
Ovviamente,
se ci sono colpe, nessuno ne sembra esente e forse ognuno dovrebbe fare almeno
la sua parte, così che, anche coloro che non sono professionisti degli
affidamenti minori, vogliano e possano almeno denunciare ciò che accade.
[1] Art.19 e 26 , A
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI AS 2020.pdf
[4] Vicenda-Bibbiano-Regione-Emilia-Romagna-Relazione-finale-Commissione-inchiesta-minori.pdf (oaser.it)
[5] Vedi Blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del
Turo, Quaderno 27 “Proposte di Regolamenti per gli Assistenti Sociali “La
tutela delle Famiglie e dei Minori nelle crisi giudiziali” http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html
[6] https://www.laleggepertutti.it/131291_che-valore-ha-una-sentenza La Legge è uguale per tutti
[7] Cass. n. 6306/1985
[8] Sentenza riportata in Bricardi.it https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-i/art337.html
[9] Vedi http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html – Terzo Quaderno, «Conseguenze nella
qualità di vita del minore allontanato dai genitori» di Massimo Rosselli del
Turco, in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.htmlcfr. «Ruolo del pediatra nell'assistenza a minori in
affido etero o intra familiare», Pediatrics in review, vol. 22, n. 11 novembre
2012, Moira Szilagyi e ancora l'articolo del dottor Vittorio Vezzetti,
Scientific Responsible European platform for joint custody and childhood
Colibrì, and Founder International Council on shared parenting in «I danni da
deprivazione genitoriale e da stress nell'infanzia»