giovedì 18 gennaio 2024

 


Negli affidamenti i Tribunali dei Minorenni spesso delegano ai Servizi Sociali la calendarizzazione degli incontri dei minori con le loro famiglie o i singoli genitori, cosa che dovrebbero sempre fare loro.

Partendo dal presupposto che le deroghe alle leggi le stabilisce solo il legislatore in Parlamento sappiamo che nemmeno un Tribunale può derogare da questa realtà quindi i Giudici si devono sempre attenersi alle disposizioni di legge.

Questa asserzione sembra scontata ma non lo è.

Ormai da tempo vige a volte la prassi, soprattutto nelle sentenze dei Tribunali dei Minorenni, che i Servizi Sociali vengano incaricati di calendarizzare gli incontri con i genitori dei minori nelle separazioni o negli affidamenti a terzi.

Questo, oltre ad essere, a nostro avviso, “contra legem” come dimostreremo in seguito, genera quasi sempre un contrasto immediato fra le famiglie assistite e l’Assistente Sociale, andando ad incidere negativamente sul suo lavoro con conseguenze e ripercussioni anche sui minori che andrebbero, invece, tutelati ed aiutati.

C’è da aggiungere anche che in questi casi l’Assistente Sociale, non potendo svolgere le sue mansioni nella maniera corretta e non potendo confliggere per il suo codice deontologico con gli utenti, dovrebbe addirittura dimettersi dall’incarico,[1] cosa che non avviene mai causando danni sul danno.

La Legge:

L'Art.13 della Costituzione Italiana consente solamente al tribunale di limitare la libertà delle persone, quindi se il Servizio Sociale o ancor peggio un Assistente Sociale decide di calendarizzare gli incontri di un Minore con uno dei genitori o con tutti e due, in quel momento sta decidendo i limiti della libertà dei genitori e, cosa ancor più grave, quella del Minore stesso!

L’ Art.4 comma 3 della legge 184/1983 dice: “Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente:

"[…] i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”                                          

L’ Art.3 comma 3 della legge 184/1983 dice: “Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.

L’Art. 337 ter Codice civile dice: “[…] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”

L’Art. 337 quater Codice civile dice: “[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” 

L’Art.9 del Codice deontologico degli Assistenti Sociali dice: “Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.” [2]

Al proposito vogliamo anche riportare cosa scrive la Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti nella sua relazione al Parlamento italiano nel 2021:

“[…] riguardo all’operato dei servizi sociali, [la Garante n.d.r.] ha evidenziato la necessità che nella stesura delle relazioni ogni considerazione sia ancorata a elementi di natura fattuale e non basata su apprezzamenti puramente soggettivi. Allo stesso modo ha affermato la necessità che la relazione sia messa a disposizione delle parti per la regolare instaurazione del contraddittorio, quale atto del procedi mento e non sia concepita, fatti salvi i dati la cui conoscenza possa costituire grave pregiudizio, come documento confidenziale tra servizi sociali e autorità giudiziaria.”[3]

Dalla Relazione della commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella regione Emilia-Romagna leggiamo: “non vi è dubbio alcuno che nella normativa nazionale vigente, a fronte delle informazioni, segnalazioni e relazioni prodotte dai servizi sociali, la responsabilità piena della loro valutazione e del loro controllo spetti e competa alla autorità giudiziaria minorile. 

[…] Richiamato ancora una volta che il sistema normativo italiano dispone l’obbligo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni di fare denuncia senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.), non vi è dubbio che il compito dei servizi non si estende alla valutazione del caso , tanto che l’art. 332 definisce il contenuto della denuncia in modo sostanzialmente avalutativo: […]. È dunque possibile che i servizi sociali, anche per la responsabilità connessa all’obbligo giuridico di segnalazione, effettuino segnalazioni erronee o sopravvalutate, per qualsiasi motivazione o causa. Non vi è però alcun dubbio che il controllo di tali informative è del tutto in carico alla autorità giudiziaria, minorile o -se del caso- penale.”[4]

Vogliamo infine sottolineare che Il Servizio Sociale e ancor più l’Assistente Sociale, anche nel caso specifico avesse riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria l’affidamento dei minori, non sembra possibile possa calendarizzare gli incontri fra i genitori ed i figli e questo si deduce dal fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.

Che fare?

L’Assistete Sociale incaricato da chiunque ed anche da un tribunale di eseguire un ordine “contra legem” prima di eseguirlo deve immediatamente avvisare il responsabile del Servizio, il Sindaco o il suo delegato e aspettare disposizioni.[5]

A questo punto, chi di dovere, ravvedendo una disposizione dell’Autorità Giudiziaria contraria alle disposizioni di legge ed anche un danno erariale per il Comune che amministra, in quanto il Servizio Sociale dovrebbe effettuare una prestazione lavorativa che non gli compete spendendo danaro pubblico, dovrebbe immediatamente scrivere al Tribunale competente ed avvisarlo della situazione chiedendo i danni che la sentenza inevitabilmente produrrà.

C’è da dire poi che le sentenze non hanno valore di legge, quindi non sono la legge e coinvolgono e vincolano solamente le parti in causa.[6] In questi casi i Servizi Sociali non sono le parti in causa.

A nostro avviso il Sindaco e le parti potrebbero ricorrere anche al Giudice Tutelare che ovviamente non ha la competenza ad emettere statuizioni di tipo “modificativo” ma solo “interpretativo”.[7] 

Dunque, se la sentenza stabilisce che i Servizi Sociali debbano interessarsi delle calendarizzazioni degli incontri, il Giudice Tutelare potrebbe interpretare la disposizione senza correggerla con la frase “previa approvazione del Tribunale competente”

Cass. n. 7957/1990: “Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, […] ancorché insorga questione sull'interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo) […]”[8]

Conclusioni

Se nelle sentenze dei TM sono sempre indicati i motivi dell’allontanamento, spesso vediamo che non riporta i tempi e i modi in cui l’affidatario deve operare, né le modalità in cui le famiglie d’origine possano mantenere i rapporti con i propri figli, come prescrive la Legge.

I Servizi Sociali, già carichi di incombenze, spesso decidono in base alle loro specifiche esigenze che sono spesso influenzate da carenza di fondi, personale ecc.

In alcuni casi queste decisioni vengono addirittura lasciate alla discrezione di personale molto giovane e inesperto concedendo loro un potere discrezionale inadeguato al lavoro che potrebbero e dovrebbero svolgere e che può spesso decidere della vita futura di una famiglia e dei loro figli.

Queste criticità vengono ancora una volta sottostimate: sappiamo con certezza da studi fatti a livello europeo che i bambini privati di una o entrambe le figure genitoriali riportano spesso non solo danni psicologici ma anche numerosi danni fisici perché questi ultimi derivano spesso dagli stessi danni della psiche.

Il mantenere un bambino, soprattutto se molto piccolo, troppo a lungo in una situazione di stress da deprivazione genitoriale può anche alterare la neurobiologia del cervello causando problemi nella regolazione dell’emozione, dell’attenzione, ed anche danni nell’attività fisica e motoria.[9]

Qual è la soluzione?

Forse basterebbe che tutti seguissero le disposizioni di legge o avessero ben presente le loro linee guida o il loro codice deontologico.

Ovviamente, se ci sono colpe, nessuno ne sembra esente e forse ognuno dovrebbe fare almeno la sua parte, così che, anche coloro che non sono professionisti degli affidamenti minori, vogliano e possano almeno denunciare ciò che accade.



[5] Vedi Blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turo, Quaderno 27 “Proposte di Regolamenti per gli Assistenti Sociali “La tutela delle Famiglie e dei Minori nelle crisi giudiziali” http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html

[7] Cass. n. 6306/1985

[9] Vedi http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html  – Terzo Quaderno, «Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori» di Massimo Rosselli del Turco, in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.htmlcfr. «Ruolo del pediatra nell'assistenza a minori in affido etero o intra familiare», Pediatrics in review, vol. 22, n. 11 novembre 2012, Moira Szilagyi e ancora l'articolo del dottor Vittorio Vezzetti, Scientific Responsible European platform for joint custody and childhood Colibrì, and Founder International Council on shared parenting in «I danni da deprivazione genitoriale e da stress nell'infanzia»

mercoledì 10 gennaio 2024


I motivi degli allontanamenti dei minori dalla propria famiglia non sono spesso plausibili 

Lo stesso Ministero delle Politiche Sociali ci racconta che nell’anno 1998/99 “i motivi rimandavano in maniera prevalente a situazioni di povertà materiale, innanzitutto economica (44%), ma anche abitativa (24%). Le difficoltà relazionali disfunzionali con la famiglia di origine costituivano poi, per intensità di indicazioni, il secondo motivo (32%), cui seguivano problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori (19%), maltrattamento e incuria del minore (18%).

Tra le motivazioni dell’affidamento familiare (dei minori fuori della famiglia d’origine n.d.r.) predominavano in assoluto le condotte di abbandono e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguivano problemi prevalenti di tossicodipendenza e, infine, i gravi problemi economici.

Tornando ai dati attuali, i problemi relazionali e l’inadeguatezza genitoriale conservano la loro importanza anche tra i motivi secondari, ma qui appaiono con forza difficoltà contingenti dei nuclei familiari – ma che rischiano di cronicizzarsi – ovverosia: problemi economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori.”[1]

Ad ulteriore riscontro di quello che stiamo dicendo vogliamo riportare un significativo brano della relazione annuale della Commissione Infanzia[2]dell’anno 2019 dal titolo “Io ho diritto” che, fra le altre cose, dice: “si assiste ad un non infrequente allontanamento dei minori dalle famiglie di origine per ragioni legate all’indigenza”[3]

Purtroppo già prima della passata pandemia, già il 18 gennaio 2018 la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza a conclusione della sua indagine conoscitiva sui «Minori fuori Famiglia» metteva in evidenza che: “su quattro bambini in affido, tre trovavano collocamento per via giudiziale e uno per via consensuale” ed è molto probabile che questo affidamento sarebbe poi protratto così a lungo che dopo i due anni si sarebbe trasformato d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i minorenni.[4]

Questo significa, oggi ancor di più, che a volte, essendo la famiglia stessa costretta ad andare dai Servizi Sociali dicendo di non poter più provvedere al mantenimento dei loro figli, li perda definitivamente.

Attenzione quindi, perché in Italia spesso si allontanano i bambini dalle loro famiglie per problemi derivanti dalla povertà, anche se la Legge non lo consente (Art.1 comma 1,2, e 3 della legge 184/83 e segg.),[5] perché il dovere dello Stato e quindi dei Servizi Sociali è quello di prevenire i problemi e di aiutare la famiglia, non di risolverli allontanando i loro figli, magari immettendoli in Comunità educative invece che presso altre famiglie o comunità familiari, come stiamo cominciando anche oggi a sentire da molte parti, ancor più di prima.

Attenzione perché così facendo si sta distrugge il tessuto connettivo della nostra società che si regge ancora proprio sul valore della famiglia!

Altra informazione e altro motivo critico di allontanamento dei minori dalla propria famiglia, a nostro avviso ce lo dà per il 2010 sempre lo stesso Ministero quando ci dice che questi bambini sono stati allontanati dai loro genitori nel 37% dei casi per “inadeguatezza genitoriale” termine quanto mai generico e sicuramente non valido per separare i bambini dalle loro famiglie.[6]

Stessa criticità la riscontriamo nella relazione ministeriale del 2016 in cui veniamo informati che il 23,1% dei bambini sono stati portati in comunità per “incapacità educativa dei genitori”[7]

Per quanto riguarda gli allontanamenti amministrativi fatti per mezzo dell’art. 403 del codice civile valgono le stesse criticità che si riscontrano nei motivi suddetti.

A volte si vanno a prendere dei bambini con motivazioni “che fanno presupporre” maltrattamenti[8] o altro, senza motivazioni certe, a volte si vanno a togliere ad una famiglia alcuni figli e se ne lasciano altri e il tribunale non se ne accorge nemmeno.

Precisiamo che l’applicazione dell’articolo 403 c.c. è un’ordinanza amministrativa che deve essere fatta per iscritto e che si deve attuare solamente e unicamente quando un minore è in grave pericolo e ci siano le caratteristiche della immediatezza del provvedimento in quanto la famiglia o chi ne ha la responsabilità genitoriale lo fa vivere in una situazione di “grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica”. Quindi se una famiglia fa vivere un figlio in una di queste situazioni è ovvio che il minore deve essere allontanato e se i figli sono più di uno tutti vanno allontanati perché anche loro ovviamente sono in pericolo. Ci capitò un caso “di 5 bambini fra cui due appena nati i cui Servizi Sociali allontanarono con un 403 c.c. 3 figli e 2 li lasciarono ai genitori dicendo al tribunale che gli stessi genitori non li avevano voluti consegnare! Fu lo stesso tribunale che dopo un altro mese ordinò gli altri due allontanamenti senza meravigliarsi, anzi giustificando il non allontanamento degli altri due bambini con la stessa motivazione. Notiziamo, fra l’altro che dopo circa un anno e mezzo tutti i bambini tornarono a casa senza nemmeno le scuse della magistratura. 

A volte si raccolgono informazioni da un vicino di casa e si relaziona al P.M. del tribunale dei Minorenni senza conoscere la famiglia e il tribunale avalla quello che dice l’assistente sociale ed emette un’ordinanza.[9]

A volte ci è capitato di riscontrare anche che i bambini sono allontanati dai Servizi Sociali dalla loro famiglia addirittura senza il 403 c.c. ne orale ne scritto.

A tal proposito è bene ricordare che in merito si è espresso anche il Tribunale dei Minorenni Bologna  il 13 gennaio 2011 n. 18 dicendo: “Il provvedimento amministrativo con cui i servizi sociali, in via provvisoria e urgente, prelevano dall'abitazione familiare un minore (ex art. 403 c.c.) non può essere ratificato dal tribunale dei minori, ma anzi deve essere revocato dove non sia adeguatamente motivato, con conseguente ordine di ricollocamento immediato del minore stesso nel proprio ambito familiare.[10] - e il Tribunale dei Minorenni Roma  il 4 novembre 1994 si allineava dicendo: “È abnorme e per ciò nullo e privo di effetti il provvedimento perché l'applicazione della norma presuppone una situazione pregiudizievole in atto e non il timore, anche plausibile, di un pericolo futuro[11]

Infine vogliamo anche ricordare che dopo i fatti di Bibbiano il presidente del Tribunale di Bologna Spataro, avrebbe detto che su 100 richieste di allontanamento ne erano state respinte 85, il che avrebbe dovuto presupporre un problema grave a carico dei Servizi Sociali e che i giudici avessero preso provvedimenti adeguati, cioè allertare precauzionalmente le procure dell’anomalia, cosa che, invece, non è stata fratta.[12]

Ad onor del vero il Presidente Spataro chiarì che non erano stati presi provvedimenti perché i Servizi Sociali avevano presentato 100 “segnalazioni di potenziale pregiudizio” quindi assai meno definitive. E così non si fece nulla. La cosa fu comunque, disse Panorama, “smentita dalla stessa Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, di cui lo stesso Spataro era vicepresidente. “L’11 e 12 ottobre, l’Aimmf si è riunita a congresso a Lecce, e nella nota finale si parla proprio di 100 richieste di allontanamento - L’articolo infatti prosegue dicendo che -A seguito delle recenti puntuali precisazioni fornite dal presidente del tribunale dei Minorenni di Bologna […] è stato accertato che in 85 provvedimenti su 100, avviati su richiesta della procura minorile, era stata respinta la richiesta di allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine e il collocamento presso terzi suggerito dai Servizi sociali.”[13]

Quindi consigliamo chi di dovere di fare molta attenzione e molto scrupolo nell’attuare questo provvedimento che, con i tempi della Giustizia odierni, i bambini possono rimanere fuori famiglia anche anni quando non c’era bisogno di allontanarli, almeno in maniera così urgente.



[2] La preparazione del documento si protrasse per 3 anni. Lo dice la parlamentare Bellucci in audizione in Commissione Infanzia il 3 marzo 2021 dopo 1 ora e 03 minuti nel link: evento | WebTV (camera.it)

[3] Pag.19 http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/IO_HO_DIRITTO.pdf

Avviso importante:

Se si digita il link sopra riportato non si ritorna alla relazione “io ho diritto” dell’anno 2019 ma a quella dell’anno 2020 perchè quella del 2019 è stata soppressa nel web. Quindi non abbiamo più il riferimento nel link ma solamente, supponiamo, quello cartaceo in senato.

[4] https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017bis&ti-pologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero cfr. con il Quaderno 19 del MLPS pag.13,18,19 E addirittura troviamo nel resoconto dello stesso Ministero del 2010 che il 37% dei bambini è collocato in un servizio residenziale in forma consensuale.pag.22 https://www.socialesalute.it/res/download/dicembre2012/ricerca_affido.pdf

“Tre affidamenti su quattro sono di natura giudiziale. È questa una evidenza trasversale all’intero territorio nazionale e da ricollegare da una parte alla tendenza a intervenire per via giudiziale sin dall’inizio nel caso di situazioni problematiche o caratterizzate da conflittualità o scarsa adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno, e dall’altra al protrarsi delle permanenze di accoglienza per le quali, passato il termine dei due anni, l’affidamento da consensuale si trasforma d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i minorenni.”

Vedi: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2046,%20Rilevazione%20dati%20bambini%20e%20ragazzi%20in%20affidamento%20anno%202017/QRS-46-Rilevazione-Coordinata-Anno-2017.pdf

[5] Art.1 comma 1,2, e 3

Comma 1.

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia.”
Comma 2 

“Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.”
Comma 3.

“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia.”

[8] Come nel caso “Ferrara” la cui documentazione è a disposizione della magistratura di cui abbiamo documentazione, in cui dopo anni la procura ha assolto il genitore a cui avevano sottratto i figli con la motivazione “il fatto non sussiste!”

[9] Anche in questo caso la documentazione è a disposizione della magistratura.