Lettera aperta ai cittadini di Mentana
Cari cittadini della mia città, vi siete mai chiesti quali sono i vostri
diritti sociali? Qualcuno vi ha mai informato di cosa il Comune deve darvi per
legge? Quando siete andati agli sportelli siete sicuri di aver ricevuto tutte
le informazioni richieste? Quante volte siete tornati delusi o avviliti
chiedendovi se l’indomani potevate dare ancora da mangiare ai vostri figli o se
i vostri genitori anziani potevano avere dei sussidi o se i vostri congiunti
avevano diritto alle cure mediche a spese del Comune o se dovevate pagarvele da
soli e magari non avevate i soldi per farlo?
A me capitò un padre, incontrato sulla porta del Servizio Sociale,
sguardo basso, quasi vergognoso che aspettava con me di entrare dall’assistente
sociale.
Dopo aver aspettato una quarantina di minuti cominciammo a parlare e lui
mi disse che aveva perso il lavoro e a casa stavano aspettando che tornasse
con i soldi per fare la spesa.
“Non so come fare, mi vergogno di chiedere, ma che devo fare, non è la
prima volta che vengo ma le mie bambine hanno bisogno di tutto….”
Un caso limite? Non credo oggi forse è la quasi normalità per moltissime
famiglie italiane e forse di Mentana.
Chiesi a questo padre se si fosse letta la Carta dei Servizi Sociali del
Comune, se non altro per sapere cosa gli spettava di diritto e comunque quali
erano le prestazioni sociali che il Comune erogava. Lui mi disse cadendo dalle
nuvole: “ ma cos’è questa Carta dei Servizi Sociali? Sarebbe interessante leggerla
ma dove la trovo?”
Dove la trova?….ora
lo so, a Mentana non esiste! Ma è nella Legge n.ro 328/2000 una "legge quadro" di 16 anni fa! Tutti i Comuni sono
obbligati ad averla…eh si…. ma Mentana non l’ha!
Alcuni mesi fa i manifesti in città parlavano di un incontro “sociale”
con gli anziani mentanesi nella Galleria Borghese.
La sala era quasi piena, mancava solo l’Assessore alle Politiche Sociali, venne a salutare e poi se ne andò. I relatori parlarono di alcune cose, meno che della Carta dei Servizi Sociali.
La sala era quasi piena, mancava solo l’Assessore alle Politiche Sociali, venne a salutare e poi se ne andò. I relatori parlarono di alcune cose, meno che della Carta dei Servizi Sociali.
Intervenendo chiesi come mai la nostra città non la prevede visto che la
legge la impone. Dagli sguardi capii che pochi sapevano di cosa stessi parlando, qualcuno fece un sorriso imbarazzato, qualcuno si voltò di lato per non incontrare il mio sguardo interrogativo.....
Qualcuno del comune poi balbettò dicendo che "comunque i cittadini potevano andare
al Servizio Sociale a chiedere informazioni".
Allora, vi chiedo, provate ad andare al Servizio Sociale. E’ aperto al pubblico due volte sole a settimana, ora mi dicono addirittura un giorno solo e c’è una sola assistente sociale per 25.000 abitanti!
Allora, vi chiedo, provate ad andare al Servizio Sociale. E’ aperto al pubblico due volte sole a settimana, ora mi dicono addirittura un giorno solo e c’è una sola assistente sociale per 25.000 abitanti!
Ogni volta ci rispondono che non ci sono soldi e dobbiamo
accontentarci….allora ci chiediamo perché circa un anno fa hanno speso tutti
quei soldi per fare il monumento alle Forze Armate? Ben vengano i monumenti, ma
non sarebbe stato meglio assumere una seconda assistente sociale? Con i
soldi spesi ci avremmo pagato un anno del suo stipendio! Non che mi meravigli,
più di una volta siamo addirittura stati senza di lei e per per mesi!
Ma siamo sicuri poi che non ci sono questi soldi? O sono spesi male? Qui
a Mentana i bambini che sono tolti ai genitori e mandati in affidamento vanno
direttamente in comunità mentre la legge dice espressamente che dovrebbero
essere affidati ad una famiglia, poi, come seconda opzione, se non si trova
questa famiglia devono andare in una comunità.
È scritto chiaro
nella Legge del 4 maggio 1983, n. 184 emendata dalla 149 del 2000
Art.2 comma 1.
“Il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai
sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.”
Art.2 comma 2.
“Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo
familiare [……].”
Possibile che nella
nostra città non ci sia una coppia o un singolo che vuole in affidamento un
bambino? Se volete vi posso fare già qualche nome!
La verità è che non si spende un euro per fare
questa ricerca sulle famiglie disponibili a ll’affido di minori!
Non ci sono soldi nei Comuni?
Non è vero!
Sentite cosa dice il
Rapporto del 2010 dei Ministeri di Giustizia e delle Politiche Sociali in
proposito:
“[……] da queste
informazioni, si desume che la spesa sociale da tempo ha assunto un’importanza
crescente nei bilanci comunali, a sostegno della funzione sociale che i Comuni
sono chiamati ad espletare. Nell’ultimo decennio, infatti, la funzione sociale
dei Comuni si è andata irrobustendo fino ad assumere il valore del 16,6% della
spesa corrente, e posizionandosi al terzo posto tra le principali voci di spesa
degli Enti Locali. [……]”[1]
E ancora:
Nella relazione al 31 dicembre 2010 il Quaderno del
Ministero della Ricerca Sociale 19 che parla di bambini temporaneamente fuori dalla
famiglia di origine e quindi anche di “affidamenti familiari e collocamenti in
comunità”, fra le altre cose, si dice: [2]
- i
contributi medi nel 2010 erogati alle famiglie affidatarie variano da un
minimo di 304 euro ad un massimo di 532 euro al mese a bambino.
- I
contributi per le comunità variano da 71 a 99 euro al giorno a bambino!
E stiamo parlando del 2010! Quanto danaro pubblico
si sarebbe potuto risparmiare ogni anno solamente su questo capitolo di spesa?
E Allora ecco dove
sarebbero i soldi! E queste sono solamente alcune delle informazioni che nessuno
vi dice…
La Carta dei Servizi Sociali
Ma torniamo alla Carta dei servizi Sociali che riguarda gran parte dei
cittadini di Mentana e non solo i minori, ma gli anziani i malati, gli
indigenti, i genitori che hanno perso il lavoro e comunque tutti coloro che hanno bisogno del Servizio
Sociale e che hanno DIRITTO ad essere aiutati:
La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 1861."
così recita testualmente:
1. Al fine di tutelare
le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi
sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei
servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità
del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le
procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le
posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei
confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
3. L'adozione della
carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei
servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
A cosa serve?
* a presentare ai cittadini tutti i servizi sociali per facilitare loro l’accesso
* ad informare il
cittadino di tutti i dettagli dei Servizi erogati e quindi la descrizione
particolareggiata di tutti i servizi sociali di cui l’utente può servirsi dandogli nel contempo gli
strumenti per verificarne il rispetto.
* ad informare i cittadini dei tempi e i modi in cui i servizi sono
erogati
* a specificare quali sono i doveri dell’Ente erogatore dei servizi
* ad individuare gli obiettivi per il
miglioramento dei servizi dell’Ente erogatore e quindi a fissarne gli standard
di qualità
* ad informare e a far partecipare gli utenti all’attività
amministrativa dei servizi sociali
* a garantire i diritti degli utenti preservandoli da possibili
disservizi del servizio sociale
* alla trasparenza dei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi sociali
I principi a cui si ispira la Carta dei Servizi
Sociali
·
Principio all’ Informazione in
generale
·
Principio della Tutela dei Diritti
di Difesa e di Rivalsa del cittadino sull’Ente erogatore
·
Principio della Trasparenza dell’informazione
·
Principio della Partecipazione
degli utenti alla formazione dei servizi
·
Principio della Continuità
nell’erogazione dei servizi
·
Principio della Uguaglianza
fra gli utenti e alla non discriminazione
·
Principio dell’Efficienza
della pubblica amministrazione
·
Principio dell’Efficacia delle
prestazioni ai cittadini
·
Principio della Riservatezza
delle informazioni
E’ interessante riportare la definizione di cosa è La Carta dei Servizi Sociali data dal Comune
di Santangelo dei Lombardi:[4]
“La Carta dei Servizi
è il documento con il quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di
impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi’, le
modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa
l’utente sulle modalità di tutela previste. L’introduzione della Carta dei
servizi come strumento di tutela per i cittadini si ha con la
Direttiva del
presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull’erogazione
dei servizi pubblici".
Successivamente, con
D.L. n.163 del 12 maggio 1995 convertito nella Legge n.273 dell’11 luglio u.s.,
“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento dell’efficienza delle P.A.” è stata dettata la disciplina
procedurale per il miglioramento della qualità dei servizi, demandando al
Presidente del Consiglio dei Ministri di fissare, con proprio provvedimento,
gli schemi generali di riferimento delle relative carte.
Nella Carta dei
Servizi l’Ente dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli
standard di qualità che intende garantire e si impegna a rispettare determinati
standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare
la qualità del servizio offerto.
Di seguito alcuni dei
principi fondamentali dettati dalla Direttiva e che sono alla base
dell’erogazione dei servizi:
- il principio dell’uguaglianza, per cui tutti
gli utenti hanno gli stessi diritti;
- deve essere garantita la parità di trattamento
sia fra le diverse aree geografiche, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;
- i servizi devono essere erogati in maniera
continua e regolare, e ove sia consentito dalla legislazione, gli utenti hanno
diritto di scegliere l’ente erogatore;
- gli utenti devono essere trattati con
obiettività, giustizia ed imparzialità;
-il diritto alla
partecipazione del cittadino deve essere sempre garantito, come deve essere
garantita l’efficienza e l’efficacia dell’ente erogatore.
La Carta dei Servizi
non è un semplice guida ma è un documento che stabilisce un “patto”, un
“accordo” fra soggetto erogatore del servizio pubblico e utente basato su:
indicazione e
definizione degli standard e della qualità del servizio semplificazione delle
procedure anche tramite l’informatizzazione costruzione degli elementi che
strutturano il pacchetto dei servizi promozione del servizio e informazione del
servizio verifica del rispetto degli standard del servizio predisposizione di
procedure di ascolto e customer satisfaction, di semplice comprensione e di
facile utilizzazione in caso di disservizio, il diritto alla tutela
esercitabile mediante lo strumento del reclamo coinvolgimento e partecipazione
del cittadino-utente alla definizione del progetto”
Brevi riflessioni sulla Carta dei Servizi Sociali
Il primo comma dell’art. 13 della legge
n. 328 del 2000 obbliga “ciascun ente erogatore di servizi” ad adottare “una
carta dei servizi sociali” ed a “darne adeguata pubblicità agli utenti”, entro
un termine da ritenersi meramente ordinatorio alla luce del tenore
letterale della norma.
Per l’individuazione
degli enti obbligati soccorrono, in particolare, due disposizioni della
medesima legge:
- l’art. 1, comma 5, che demanda la
gestione e l’offerta dei servizi a “soggetti pubblici” e a “organismi non
lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazione, enti di
patronato e altri soggetti privati”;
- l’art. 6, comma 2, lett. b), che afferma
la spettanza ai Comuni della “erogazione dei servizi”.
È ovvio che i Comuni,
in qualità di “Enti erogatori di servizi”, siano tenuti all’adozione della
Carta dei Servizi Sociali.
Infatti leggiamo nel Decreto Legislativo del 14 marzo
2013, n. 33:
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5
aprile 2013, [5] Capo IV “Obblighi di pubblicazione concernenti
le prestazioni offerte e i servizi erogati”
Art. 32
1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano la Carta dei Servizi o il documento contenente gli standard di
qualità dei servizi pubblici.
E ancora la Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 gennaio 1994
"Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici" Pubblicata
nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43 sotto la voce “Informazione agli
utenti” Chiarisce:
1. I soggetti
erogatori assicurano la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione
dei servizi. In particolare:
a) rendono noto agli
utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili, le
condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi;
b) pubblicano gli
esiti delle verifiche compiute, secondo le modalità di cui al successivo
paragrafo 5 di questo titolo, sul rispetto degli standard;
c) informano
tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, gli utenti circa ogni
eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio;
d) curano la
pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti gli atti che disciplinano
l'erogazione dei servizi e regolano i rapporti con gli utenti. Le modificazioni
che si rendono successivamente necessarie sono inserite nei testi esistenti e
sono adeguatamente divulgate;
e) predispongono
appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di
comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano periodicamente il
buon funzionamento.
2. In ogni caso,
devono essere assicurate, e periodicamente verificate, la chiarezza e la
comprensibilità dei testi, oltre che la loro accessibilità al pubblico.
3. Gli utenti hanno
diritto ad ottenere informazioni circa le modalità giuridiche e tecniche di
espletamento dei servizi e ad accedere ai registri e agli archivi, nei modi e
nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
4. Gli utenti sono
informati delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni e delle
possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse.
Per quanto riguarda
gli Standard di Qualità dei Servizi ad esempio la suddetta Direttiva così si
pronuncia:
“Gli Standard sono
accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra
l'altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali
esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero
incidere significativamente sul conseguimento degli Standard; i metodi di
valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli Standard, con una previsione
relativa alle valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori
determinano, altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la
valutazione dei risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per
raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti;
descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i
valori misurati.”
Tuttavia, la legge
non riconosce ai Comuni solo compiti di amministrazione attiva ma anche
funzioni di “autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o
dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5” [art. 6, comma 2, lett. c)].
L’accreditamento
costituisce un’importante chiave interpretativa per valutare la valenza che
assume la Carta dei Servizi a seconda dell’ente erogatore che concretamente la
adotta.
Infatti, per i Comuni
la Carta dei Servizi Sociali costituisce uno strumento di informazione e di
trasparenza in favore dell’utenza, e quindi di per se e solo per questo
obbligatoria, per gli altri enti erogatori, da rintracciare verosimilmente tra
quelli di cui al citato art. 1, comma 5, “l’adozione della carta dei servizi
sociali (…) costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento” (art.
13, comma 3). Inoltre, come prevede l’art. 11, comma 3, “I comuni provvedono
all’accreditamento (…) e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le
prestazioni erogate”.
Un punto che potrebbe
sembrare non chiarito dalla disciplina positiva attiene alle conseguenze della
mancata adozione della Carta dei Servizi da parte dei Comuni. Posto che il
diritto alle prestazioni del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali
non è attribuito dalla carta, che sembra avere una funzione ricognitiva e
informativa, ma si fonda su disposizioni della stessa legge n. 328 ovvero di
altre fonti legislative, rimane comunque aperto il problema di un’eventuale
responsabilità del Comune per lesione di diritti dell’utenza per omessa
informazione.
Sulla scorta dei principi generali, si ritiene
quindi di poter ipotizzare sia una responsabilità civile per lesione di un
diritto soggettivo dell’avente titolo alla prestazione, sia una responsabilità
amministrativa (conseguente al riconoscimento della prima) a carico di chi non
ha adempiuto all’obbligo di adottare la carta. In ogni caso, l’affermazione di
responsabilità del comune per inadempimento di un obbligo lato sensu informativo dovrebbe conciliarsi con il principio
generale di tendenziale inescusabilità dell’ignorantia
legis. A tale ultimo riguardo, non si registrano significativi arresti
giurisprudenziali.
In parole povere
quindi, nel caso in cui gli utenti che sono stati avvicinati dal Servizio
Sociale di un Comune, se non sono Stati informati della presenza della Carta
dei Servizi Sociali o se, peggio ancora, il Comune non aveva la suddetta Carta,
se ritengono di essere stati danneggiati o aver subito un torto, possono
legittimamente, a nostro avviso, richiedere i conseguenti danni.
Ma è bene ricordare
che non è solo il comune di Mentana dovrebbe avervi dato queste informazioni
che dal 2000 non vi da e secondo la legge avrebbe dovuto darvi, ma anche la
stessa assistente sociale nel momento in cui vi incontra.
Infatti il suo Codice Deontologico la
obbliga.
Sentite cosa dice al Titolo III
“Responsabilità dell’Assistente Sociale”
Capo I “Diritti degli utenti e dei
clienti”
Art. 12 :
“Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare,
tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento
degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi,
svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell’intervento
professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo
disposizioni legislative e amministrative.”
Concludiamo ricordano che non sono i cittadini che
devono andare a chiedere l’informazione, ma è il comune che deve darvela e ne
deve fare pubblicità, non può tenersela nel cassetto!
Infatti Art. 1
della 328 em.149/2000 cos’ abbiamo visto recita:
“[……] ciascun ente erogatore di servizi adotta
una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli
utenti.”
E infine è bene
sapere che:
“Le amministrazioni, in collaborazione con gli
uffici, promuovono e realizzano, in attuazione dell'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 29 del 1993 (5), e sulla base delle informazioni
acquisite attraverso le indagini, iniziative di comunicazione di pubblica
utilità, utilizzando strumenti grafici, editoriali, audiovisivi,
radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, ai fini di assicurare
la conoscenza di normative, strutture e servizi, nonché di informare sui
diritti dell'utenza nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.” [6]
Credo che per oggi ce
ne sia abbastanza.
Continueremo in questi giorni a parlarvi di diritti negati, dei diritti
dei vostri figli, degli anziani, dei malati, della scuola e di tanto altro.
Continueremo ad informarvi se vorrete eleggere un sindaco come Marco
Benedetti al quale ho dato la mia disponibilità come "consigliere" e al quale ho
però anche preventivamente detto che sarei stato con lui solamente se avessimo
veramente cercato di mettere a posto il “Sociale”. Ci vogliono persone
preparate tecnici che si sono formati sul campo e che non improvvisano ma che
hanno studiato i problemi dei cittadini.
Il suo entusiasmo giovanile e la preparazione politica, oltre alla
sua militanza, unico all’opposizione, mi ha convinto a seguirlo in questa
impresa, perché di questo si parla, di un’impresa:
Mentana va rifondata
e solo l’entusiasmo dei giovani come Marco e l’esperienza della maturità delle
persone che hanno lavorato da anni ed hanno specifiche competenze possono
sperare di cambiare in meglio le cose.
Vedete, io non sono nato a Mentana, ma ci abito da 14 anni con le mie figlie ed ho preso
la casa in questa città perché mi ero innamorato della bellezza di alcuni
luoghi. Quando girai l’angolo di via della Mezzaluna mi apparvero i peschi in
fiore e pensai in quel momento che quella doveva essere la mia casa.
Ora molti amici mi hanno parlato di come era la nostra città, delle
risorse che avevamo, dei ciliegi, degli ulivi, del vino che era di Mentana, del
pane che viene cotto nei nostri forni, del nostro centro storico, unico al
mondo, delle eccellenze che hanno vissuto nella nostra città. Ora forse ci sono
rimasti solo i ricordi ma quelli lasciamoli a noi che siamo avanti con l’età e
diamo un futuro ai nostri figli affidandoli in mani sicure.
Massimo Rosselli del Turco
Direttore dell’Istituto di Studi Parlamentari
dell’Associazione Nazionale Avvocati Familiaristi I.S.P.A.
[1] Relazione sullo stato di
attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori. Nonché del titolo VIII del libro I del Codice
Civile: Pag. 202
[3] Per i riferimenti normativi ed
emendamenti leggasi nella nostra collana il quaderno “Proposte ed emendamenti alle leggi per gli affidamenti nelle Comunità”
Capitolo 3 “Necessità di una legge dello
Stato che stabilisca i requisiti minimi essenziali ad erogare servizi socio
assistenziali ”Per avere un ottimo modello di
Carta dei servizi Sociali vedere quella del Comune di Porto Torres: http://www.comune.portotorres.ss.it/attachment/993/carta_dei_servizi_sociali.pdf
Vedi anche
il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale
http://www.ipsser.it/codice_deontologico_2009.pdf , Titolo IV “Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti della società.” Capo I “Partecipazione e promozione del benessere
sociale” N.ro 39 “L’assistente sociale
deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le
prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a
vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari
opportunità.”
[6] Dir.. P.C.M. 11 ottobre 1994 .
“Direttiva sui princìpi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per
le relazioni con il pubblico” vedi: http://www.regione.calabria.it/sanita/allegati/direttiva_p.c.m._11_ottobre_1994.pdf