Perché l'Assistente Sociale
non può firmare e quindi decidere l'allontanamento urgente di un minore ex
art.403 c.c. 1)
L’On. Vittoria Michela
Brambilla, Presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, il 13 Febbraio
2014 alla Camera dei Deputati - Montecitorio – Sala Aldo Moro “Affidamento
temporaneo, affido o tutela?” apriva il convegno con queste parole:
“Ogni volta che un bambino è
allontanato dalla propria famiglia è una sconfitta dello Stato”
Il Disagio sociale che ognuno
di noi sente per la questione degli allontanamenti dei minori dai genitori
naturali è evidente così come sono evidenti i motivi di intervento urgente
dello Stato nei suoi organi istituzionali sulla determinazione di criteri certi
per tutelare i nostri figli da abusi e interpretazione delle attuali leggi.
L’urgenza di un intervento
dello Stato è palese, soprattutto sull’informazione che riguarda il mondo degli
affidamenti dei minori e sull’opera dei Servizi Sociali che tanta importanza
hanno ed hanno avuto nel regolare e nel gestire i tanti progetti di tutela.
Dobbiamo essere oramai tutti
attori e protagonisti per proporre più moderne opere finanziarie, culturali e
politiche atte migliorare e gestire in maniera adeguata e moderna il problema
dei tanti minori allontanati dalla propria famiglia.
Soprattutto non più
tolleranza verso chi sbaglia e mette a repentaglio la salute psicofisica dei
nostri figli.
“Mai più un bambino…-
come scriveva nel Gennaio 2013 la professoressa Vincenza Palmieri, Presidente dell’INPF
nel suo libro “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti
dei Bambini, - sta ad indicare mai più un bambino abusato, abbandonato,
sottratto alla famiglia, drogato, violentato, sottoposto ad accanimento
diagnostico e terapeutico, mercificato, legato. Significa mettere in campo
iniziative culturali, istituzionali, legislative nazionali ed internazionali,
promuovere le migliori pratiche affinché i Diritti Umani e dei Bambini in modo
particolare, non siano più negati o disattesi. Mai più”
A proposito di allontanamenti
dei minori, uno dei problemi più sentito oggi nel nostro paese è quello
dell’applicazione o meglio dell’interpretazione dell’Art.403 c.c.
Vogliamo quindi una volta per
tutte chiarire che secondo noi la legge non consente ai Servizi Sociali e in
particolare agli Assistenti Sociali di decidere e quindi firmare l’Art.403 che
è una prerogativa del Sindaco che rappresenta nel comune la Pubblica Autorità.
Questo non solo per la tutela
dei diritti dei minori, delle famiglie ma anche per la tutela legale degli
stessi Assistenti Sociali che in questo momento, a volte, decidono ed
effettuano questo tipo di allontanamento.
Cosa dice il 403 c.c.:
“Quando il minore è
moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri
motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a
mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro,
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”
Quindi i soggetti sono due:
la “Pubblica Autorità” e gli “Organi di protezione dell’Infanzia”, che per
definizione sono anche e soprattutto i Servizi Sociali e a maggior ragione gli Assistenti
Sociali.
Se l’articolo di legge ha
voluto distinguere i soggetti e i secondi (i Servizi Sociali) sono solo “il
mezzo” di cui si serve la Pubblica Autorità non possono essere anche i primi,
se no la legge non li avrebbe distinti.
È da precisare anche che il
Sindaco non può, a nostro avviso, nemmeno delegare ai Servizi Sociali, in quanto
così facendo andrebbe a riunire sotto un unico soggetto le prerogative del 403
c.c. e quindi andrebbe a modificare l’articolo di legge (cosa riservata solo al
legislatore) che ne ha previsti due.
Va precisato anche che:
Il
sindaco non può delegare poteri decisionali ma solo funzioni amministrative, senza peraltro mai esimersi
dall'attivarsi per esercitare un controllo.
"La Terza Sezione penale della
Corte di cassazione, con la pronuncia n. 37544 del 27.6.2013 (dep. 13.9.2013),
ribadisce un consolidato principio giuridico amministrativo. L’art. 107 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - promulgato con il d.lgs.
n. 267 del 18.8.2000 - distingue: poteri di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo, affidati agli organi di governo degli enti locali; e compiti di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui
sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e
di controllo. Ciononostante il sindaco, una volta esercitati i poteri
attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi egli esiti di
tale sua attività, essendogli affidato anche il successivo e conseguente
compito di controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche
effettuate. Egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando prenda coscienza in
situazioni non circoscritte a contingenti e occasionali emergenze
tecnico-operative, che pongano in pericolo lo stato di salute delle persone o
l’integrità dell’ambiente."
Vedi:
http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/gari_2013_4_del_potere_di_delega_e_del_dovere_di.pdf
Vedi:
http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/gari_2013_4_del_potere_di_delega_e_del_dovere_di.pdf
Essendo inoltre questo
allontanamento, ex art.403 c.c., un atto amministrativo deve anche essere
autorizzato per iscritto.
Nel caso venisse firmato dal
sindaco un 403 c.c. il servizio Sociale deve mettersi a disposizione per
effettuare l’allontanamento quindi deve avvisare urgentemente l'autorità, quella in quel momento competente.
Qui è bene fare anche una
precisazione che chiama in causa l’ART.38 c.c. delle disposizioni attuative
“Sono di competenza del
Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i
procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale
per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio
di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice
civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza,
anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo
periodo, spetta al giudice ordinario […]”
Vogliamo ulteriormente
precisare che, secondo le nuove linee guida presentate a Roma dall’Ordine Nazionale
degli Assistenti Sociali nel 2015 nel congresso “Processi di sostegno e tutela
dei minorenni e delle loro famiglie”, nella parte dedicata alla “regolazione
dei processi di sostegno e allontanamento del minore”, quando sono elencati gli
articoli che parlano degli elementi da tenere in considerazione così, fra
l'altro, si esprimono:
Art.9
“Gli operatori che
materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere
specializzati. È necessario prevedere un’equipe stabile multi-professionale per
accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da
professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia.”
Per concludere, l’assistente
sociale, se non è autorizzato, non può decidere di effettuare nessun tipo di
allontanamento, lo può effettuare dietro autorizzazione scritta della Pubblica
Autorità e in maniera multidisciplinare.
1) Articolo tratto dal libro di prossima pubblicazione di Massimo Rosselli del Turco "Gli affidamenti dei minori fuori famiglia in Italia" Edizioni MaGi https://www.magiedizioni.co
1) Articolo tratto dal libro di prossima pubblicazione di Massimo Rosselli del Turco "Gli affidamenti dei minori fuori famiglia in Italia" Edizioni MaGi https://www.magiedizioni.co