domenica 29 ottobre 2017




MOZIONE PARLAMENTARE

Da presentare al Governo Italiano per affrontare il grave problema degli affidamenti dei minori e la loro colloczione nelle strutture a ciclo residenziale
A cura 
di 
Massimo Rosselli del Turco e Carlo Priolo

OGGETTO: figli separati dai genitori e collocati in strutture a ciclo residenziale - case famiglia.
40.000 minori – 250.000 tra genitori, parenti, amici separati dai figli

Al Sig. Presidente del
Consiglio dei Ministri
On. Dott. Paolo Gentiloni

Al Sig. Ministro degli Interni
On. Dott. Domenico Minniti
Al Sig. Ministro della Giustizia
On. Dott. Andrea Orlando

Alla Sig.ra Ministra della Sanità
On. Dott.ssa Beatrice Lorenzin

Alla Sig.ra Ministra dei Rapporti
con il Parlamento
On. Dott.ssa Anna Finocchiaro

Roma

PROPOSTA DI MOZIONE PARLAMENTARE
CONTRO LA ILLEGITTIMA SEPARAZIONE DEI FIGLI DAI GENITORI

VISTO
La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:
  • l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale: esso si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, si applica indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza;
  • l'art. 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale diritto del minore il formarsi in modo armonioso e completo e quindi il ricevere prestazioni materiali ed apporti educativi che lo mettano in grado di crescere;
  • l'art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Pertanto, considerando che per il bambino la formazione sociale più importante è costituita dal nucleo parentale, una prima garanzia del diritto all'educazione è rappresentata dal dovere imposto ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal fatto che siano uniti in matrimonio, e che lo stesso rapporto di filiazione sia formalmente accertato;
  • l'art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù;
  • l'art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale norma trova scarsa applicazione, mentre, per la sua portata generale, la sua applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita.
Anche se il legislatore costituzionale non ha delineato un compiuto statuto dei diritti del minore, è importante comunque rendersi conto che la carta costituzionale può essere interpretata in modo più elastico di fronte alle sempre nuove necessità della vita, riconoscendo in essa il più generale principio del favor minoris nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore.

La "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", adottata a Nizza il 7-8 dicembre 2000 da parte del Consiglio Europeo, all'art. 24 enuclea i diritti del bambino:
  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità;
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente;
  3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Importante punto di riferimento normativo per la tutela dei minori e del loro benessere psicologico e fisico è la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia approvata il 20 Novembre 1989 e ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991 (entrata in vigore il 12 giugno 1991) con la quale sono stati definiti in maniera compiuta i diritti dei bambini. Questo strumento mette in evidenza non solo la necessità di rispettare la personalità del minore, ma anche quella di agire attivamente per offrirgli aiuto e assistenza, in particolare nei casi in cui ne ha bisogno, data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità. 
Secondo la definizione fornita dal Consiglio d’Europa nel 1978, il maltrattamento “si concretizza negli atti e nelle carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di un terzo”.
Nel 1999 la Consulta sulla prevenzione dell’abuso sui bambini dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha indicato la seguente definizione: “l’abuso o il maltrattamento sull’infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere”. Come sottolineato nel rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “per maltrattamento psicologico si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la percezione, la memoria.”
Articoli del codice civile
Titolo IX 
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
Capo I
Dei diritti e doveri del figlio
Art. 315. (1)
Stato giuridico della filiazione.
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
(1) L'articolo che recitava: "Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa." 
è stato così sostituito dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 315-bis. (1)
Diritti e doveri del figlio.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 1L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Art. 316.
Responsabilità genitoriale. (1)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 39, comma 1D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti. (1)
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 321.
Nomina di un curatore speciale. (1)
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.
(1) Articolo così modificato dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 330.
Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. (2)
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. (3)
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)
(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
(2) Rubrica così modificata dall'art. 50, comma 1, 
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall'art. 50, comma 1, 
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 332.
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale. (1)
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. (2)
(1) Rubrica così modificata dall'art. 51, comma 1D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, 
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.


Art. 333.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
Art. 336.
Procedimento.
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. (2)
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore [, anche a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge]. (1)
(1) Comma aggiunto dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.Successivamente le parole tra parentesi sono state abrogate dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(2) Comma così sostituito dall'art. 52, comma 1, 
D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 336-bis.
Ascolto del minore. (1)
Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.
L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.
Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.
(1) Articolo inserito dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 337.
Vigilanza del giudice tutelare. (1)
Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni.
(1) Articolo così modificato dall'art. 54, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Cfr. la formula "Ricorso al giudice tutelare ex art. 337 c.c." tratta da FormularioCivile.it.

Capo II
Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

Art. 337-bis.
Ambito di applicazione. (1)
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.
(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 337- ter.
Provvedimenti riguardo ai figli. (1)
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà grave; detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 337-quater.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. (1)
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 337-quinquies.
Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli. (1)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 337-octies.
Poteri del giudice e ascolto del minore. (1)
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 3 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscono un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

Considerato che la legge pone tra gli scopi quello della valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie, nonché, valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana. Ne consegue che il compito delle ASSISTENTI SOCIALI deve obbligatoriamente concorrere a sostenere ed aiutare concretamente figli e genitori astenendosi da esprimere giudizi, opinioni di condanna, formulare pareri su punizioni e sanzioni, ma impegnarsi quotidianamente per la conciliazione e la soluzione dei problemi e non moltiplicare i conflitti.

I servizi costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori, GLI servizi sociali e sanitari hanno la possibilità e il dovere di intervento istituzionale sui i minorenni con attività concrete e devono fornire la prova del compimento del loro agire.

I servizi sociali di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, devono approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, educazione familiare e proporre colloqui socio psicologici, operando per acquisire l’adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi.

OGNI ASCOLTO EFFETTUATO DALLE ASSISTENTI SOCIALI DEVE ESSERE REGISTRATO PER CONSENTIRE IL CONTROLLO SUL LORO OPERATO E COSTITUIRE UNA DIFESA PER IL MINORE E I GENITORI.

L'affidamento del minore a chi, almeno temporaneamente, possa proteggerlo: il provvedimento è quello previsto dall'art. 2, della legge n. 184 del 1983.
L'autorità si rivolge ai servizi sociali per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, li incarica dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti e sulle condizioni del minore collocato, l’autorità e i servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto al Tribunale per i minorenni (art. 9, L. 4.5.1983, n. 184). Venuto così a conoscenza della disposizione provvisoria, il Tribunale per i minorenni provvederà in modo definitivo pronunciando ai sensi degli artt. 330, 333 e 336, ovvero degli 2 artt. 4 e 10, L. 4.5.1983, n. 184, sempre che - trascorso il pericolo - il minore non debba essere semplicemente ricondotto ai genitori.

E’ QUESTO IL BARICENTRO DEL FENOMENO DELLA SEPARAZIONE DEI FIGLI DAI GENITORI.
IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE E PER ESSO L’ASSITENTE SOCIALE CHE DEVE RIFERIRE AL GIUDICE MINORILE NON PUO’ LIMITARSI A DICHIARARE L’ABBANDONO DEL MINORE O UNA CONDIZIONE DI DEGRADO O UNA SITUAZIONE DI DISAGIO ESISTENZIALE.

L’ASSISTENTE SOCIALE HA IL DOVERE DI SVOLGERE UNA ACCURATA E DOCUMENTATA INDAGINE, RACCOGLIENDO FONTI DI PROVA INOPPUGNABILI, FRA QUESTE PRIVILEGIARE LA REGISTRAZIONE DEGLI INCONTRI AUDIO-VIDEO (BASTA IL TEL. CELLULARE DI SERVIZIO) ED HA IL DOVERE DI SVOLGERE UN PRIMO IMMEDIATO INTERVENTO DI VERO E PROPRIO PRONTO SOCCORSO AVVALENDOSI DEI MEZZI A DISPOSIZIONE ANCOR PRIMA DI RIVOLGERSI AL GIUDICE MINORILEIN MODO DA ASSOLVERE ALL’OPERA DI PREVENZIONE CHE LA NORMATIVA CONSENTE.

La legge sulle adozioni, n. 184 del 1983, delinea una serie di istituti che trovano applicazione quando «la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore» (art. 1). In particolare, nel titolo relativo all'affidamento del minore, l'articolo 2 della legge 184/1983 stabilisce che «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza».
L'articolo 4 della legge 184/1983 specifica che «l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».

NELLA REALTA’ IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DECIDE SULLA BASE DI UNA SINTETICA COMUNICAZIONE PROVENIENTE DAI SERVIZI SOCIALI O DA UNA ANNOTAZIONE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE HA RACCOLTO LA DENUNCIA DI UN PADRE, DI UNA MADRE, DI UN PARENTE ACCECATO DALLA RABBIA, SPINTO DALL’IRA, EMOTIVAMENTE PROVATO DAL CONFLITTO CHE REGOLARMENTE SI INSTAURA CON LA FINE DELL’UNIONE FAMILIARE.
IL PUBBLICO MINISTERO MINORILE, ANCHE DATO IL CARICO DI LAVORO, DA’ PER SCONTATO QUANTO RIPORTATO NELLA SEGNALAZIONE O NELLA ANNOTAZIONE ED AVVIA IL PROCEDIMENTO MINORILE CHE SOVENTE HA DA SUBITO ESITI NEFASTI PER IL MINORE E IL GENITORE.
CON ESTREMA FACILITA’ IL FIGLIO VIENE COLLOCATO PRESSO UNA RESIDENZA A CICLO RESIDENZIALE (CASA FAMIGLIA) CON DANNI FISICI E MORALI IRREVERSIBILI PER IL MINORE IN QUANTO VIENE SRADICATO DAL SUO MONDO PER RITROVARSI IN UNA REALTA’ CHE NON GLI APPARTIENE E CHE E’ PEGGIORE DELLA PERMANENZA DEL BAMBINO IN UN AMBIENTE FAMILIARE CONFLITTUALE.
NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI IL MINORE E’ SEPARATO DAI GENITORI PER FUTILI MOTIVI O CONDOTTE DI LIEVE ENTITA’.
IL TENTATIVO DI PROTEGGERLO FALLISCE MISERAMENTE.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Nel capo relativo alla dichiarazione di adottabilità, l'articolo 8 della legge 184/1983 prescrive che siano dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare». Peraltro, l'articolo 9 della legge 184/1983 riconosce a chiunque la «facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio».
Ricevuta la segnalazione, il presidente del Tribunale provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. Si applicano, anche in questo caso, le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Il codice civile, d’altronde, richiede che i provvedimenti riguardo alla prole siano assunti con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Da parte sua il cod. civ. ben recepisce i principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che fa riferimento al preminente e prioritario interesse del minore e ad uno sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità.

NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CASI (40.000 BAMBINI RINCHIUSI - I NUMERI NON SONO OPINIONI) LA REALTA’ REGISTRA L’ESATTO CONTRARIO DELLE FINALITA’ DECLAMATE DALLA NORMA.
VIENE SISTEMATICAMENTE PERSEGUITO IL CONTRARIO DEL FINE DICHIARATO.
IL MINORE SI TROVA NELL’IMMEDIATEZZA DEL PROVVEDIMENTO CHE LO ALLONTANA DAI GENITORI IN UN MONDO A LUI STRANIERO, VIVE IN CONDIZIONI DI DEGRADO RISPETTO AL QUELLE GODUTE NELLA CASA FAMILIARE CON UNA DRASTICA RIDUZIONE DEL TENORE DI VITA TENUTO DURANTE LA PERMANENZA NELLA CASA FAMILIARE CON I GENITORI, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 147 C.C.: DIRITTO DEI FIGLI AL MANTENIMENTO, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE.

Volendo provare a generalizzare il concetto di “esclusivo interesse morale e materiale” della prole, ci si dovrebbe richiamare alla necessità che il minore possa godere di uno sviluppo compiuto ed armonico della sua personalità, in quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche, al di là ed al di sopra di interessi diversi (e, magari, contrapposti) quali potrebbero essere talora quelli dei genitori5, allo scopo di ridurre al massimo, entro i limiti di una situazione comunque traumatica, i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
La valutazione di tale interesse deve in ogni caso essere riferito “...a quel minore, inserito in quella situazione concreta”, con diretto ed immediato riferimento alla particolare fattispecie, “…alla vicenda umana di ciascun minore, alla sua sensibilità particolare di individuo. Spetterà al Giudice trovare la soluzione aderente alla specificità della situazione sottoposta al suo esame, realizzata attraverso una scelta coerente e ponderata, fondata su concreti elementi acquisiti.
Va da sé che qualora le circostanze concrete consiglino una soluzione alternativa all’affido condiviso e all’affidamento esclusivo, pur in assenza di una disposizione espressa sul tema, si dovrà applicare il dettato dell’art. 6, comma VIII, L. 898/70, ovvero disporre l’affidamento familiare a un nucleo diverso da quello naturale, per arrivare – ma solo come soluzione di emergenza – ai Servizi Sociali.

Né sono ravvisabili ragioni per escludere l’invocabilità dell’art. 2, L. 184/83, articolo avente il preciso scopo di introdurre nell’ordinamento in modo organico un sistema di affidamento di minori a famiglie estranee ai genitori naturali laddove i genitori non siano idonei a tenere con sé il figlio, senza che a loro carico emergano circostanze tali da pervenire a provvedimenti ablativi della potestà.
Ecco dunque che quando non appare nell’interesse del minore l’affidamento a uno o all’altro genitore (ed escluso, ovviamente e in prima analisi, l’affido condiviso), si potrà disporre l’affidamento presso terzi: ciò non vuol dire, necessariamente, un allontanamento dai genitori naturali (il ruolo principale e più efficace dovrebbero continuare ad espletarlo i genitori, nel limite del possibile), ma la volontà di inserire il minore in una realtà dove possa fronteggiare con la più ampia serenità possibile le problematiche derivanti dalla crisi coniugale dei genitori.
Il collocamento dei figli presso una terza persona e, in estrema ipotesi, in un istituto di educazione costituisce tuttavia una misura di carattere eccezionale che può essere adottata solo allorquando entrambi i genitori abbiano dimostrato un’assoluta deficienza morale e una totale inidoneità educativa, quando non è al momento opportuno o proficuo per la serena evoluzione, la formazione della corretta personalità ed il loro armonico sviluppo psicofisico l’affidamento del ragazzo a uno o entrambi i genitori, quando nessuno dei due sia allo stato idoneo a realizzare compiutamente l’interesse morale e materiale del minore.
LA PRIMA SOLUZIONE SARÀ, OVVIAMENTE, L’AFFIDAMENTO A STRETTI PARENTI DEL MINORE, QUALI I NONNI E GLI ZII, SU RICHIESTA DELLE PARTI CHE RIFIUTINO L’AFFIDAMENTO DELLA PROLE O QUANDO SI CONSTATI L’INIDONEITÀ DI ENTRAMBI A SVOLGERE VALIDAMENTE LA FUNZIONE EDUCATIVA.

Tuttavia, nella maggioranza dei casi non viene adottato l’affido agli stretti parenti, ma viene privilegiata la scelta della collocazione nella casa famiglia, con lo scopo di depotenziare le resistenze dei genitori o del genitore e del minore che non vogliono accettare la separazione.

Anche la soluzione del collocamento presso una terza persona, da preferirsi al ricovero in un istituto di educazione, sebbene si tratti di parenti o di persona con la quale il minore ha un rapporto significativo, deve comunque essere adottata in presenza di GRAVI MOTIVI, come la comprovata inadeguatezza dei genitori a garantire una idonea educazione ai figli.

Solo se non sussiste la possibilità di affidare il minore a una terza persona dovrà prendersi in considerazione l’affidamento presso un istituto di educazione, soluzione di carattere eccezionale, ad esempio per mancanza dei parenti, o per inidoneità anche di questi ultimi: il Giudice in tal caso potrà rivolgersi ai Servizi Sociali, “misura di carattere eccezionale, alla quale deve farsi luogo soltanto qualora RICORRANO GRAVI MOTIVI E NON SIA POSSIBILE AFFIDARLI A TERZI, cioè quando vi è una vera e propria impossibilità materiale di addivenire a una diversa soluzione a favore dell’uno o dell’altro dei genitori, in quanto entrambi abbiano rivelato un’assoluta deficienza morale e totale inidoneità all’opera di cura e di educazione dei figli.
In tal caso verrà assegnata al Servizio Sociale la funzione di “inserirsi” nel rapporto tra il minore e i genitori, a cui si chiederà un atteggiamento collaborativo: un intervento non tanto sulla famiglia del minore, quanto a fianco della stessa, sempre nell’ottica di perseguire l’interesse morale e materiale del figlio.

La temporaneità dei provvedimenti riguardanti la prole farà sì che sarà sempre salva la verifica, in ogni momento, della modificazione della situazione, senza escludere una eventuale proroga del periodo di affido a terzi del minore.
Con l'istituto dell'affidamento è possibile da una parte tutelare l'interesse diretto del minore di crescere ed essere educato in maniera corretta, dall'altro, si offre alle famiglie in condizioni di vita di degrado e di rischiosa indigenza un sostegno finalizzato a superare la temporanea difficoltà.
La tutela del diritto del minore alla famiglia si spinge fino alla determinazione della dichiarazione di adottabilità.

L'art. 8 della Legge n. 149/01 recita che sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio o da condizioni di insufficienza patrimoniale ed in questo caso il Comune deve provvedere senza ritardo a fornire tutto il sostegno necessario a cominciare dalla assegnazione di un alloggio comunale.

A tal proposito chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore e dove detta accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo,
darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere l'affidamento familiare o adottivo e l'incapacità all'ufficio tutelare. Anche i genitori che affidino stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado per un periodo non inferiore a sei mesi devono segnalarlo al Procuratore della Repubblica. In caso contrario incorrono nel rischio di un procedimento di accertamento della capacità genitoriale ex Art. 330 codice civile.

La Legge sull'adozione attribuisce particolare rilievo al diritto alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare. Nello specifico, qualora durante l'affido ricorrano i requisiti per l'adozione e la famiglia affidataria chieda di voler adottare il minore, il Tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra questi e la famiglia affidataria.
L'importanza delle relazioni socio affettive sono preservate anche nel caso in cui il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in adozione o in affidamento ad altra famiglia.
A tal fine, il Giudice tiene conto delle valutazioni documentate dai servizi sociali, ascoltando il minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore se capace di discernimento.

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti dalle istituzioni, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui lo stesso abbia bisogno.
Ove non sia possibile l'affidamento presso una famiglia o una persona singola, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza il più vicino possibile alla famiglia di provenienza. Per i bambini di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo in una comunità di tipo familiare.
L'affidamento familiare del bambino è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso dato dai genitori esercenti la potestà (la responsabilità genitoriale) ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età più piccola in considerazione della sua capacità di discernimento.
Ove manca il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni del circondario ove risiede il minore.
L'affidamento familiare cessa con il provvedimento del tribunale che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine. 
Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento familiare rechi pregiudizio al minore.
Con la Legge 173/2015 si è dato rilievo alla continuità delle relazioni affettive del minore con la famiglia affidataria.
Per evitare, che il legame affettivo tra il bambino e gli affidatari debba essere spezzato, la nuova legge introduce nel tessuto della Legge 184/1983 alcune norme (o ne modifica altre) che danno attuazione al principio della continuità dei rapporti consolidatisi durante il periodo dell'affidamento, quando ciò corrisponde all'interesse del minore.

Infatti, il comma 5-bis dell'art. 4, L. 184/1983 dispone che se «durante un prolungato periodo di affidamento» il minore è dichiarato adottabile, e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall'articolo 6, chiede di adottarlo, il tribunale «tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria»; mentre il nuovo comma 5-ter dell'art. 4, L. 184/1983 prevede che «è comunque tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento» anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia. Il comma 5-quater dispone che il Giudice, ai fini della decisione di cui ai commi 5-bis e 5-ter (di cui sopra), tiene conto anche delle valutazioni documentate dai servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto 12 anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento.

L'art. 5, comma 1, L. 184/1983 viene modificato nella parte finale, in quanto si stabilisce che « l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti» riguardanti la sorte del minore, rafforzando, con la previsione della nullità, la posizione di coloro che si prendono cura del bambino.
Nell'
art. 25, L. 184/1983 viene introdotto il comma 1-bis, che estende le regole del procedimento adottivo anche all'ipotesi del prolungato periodo di affidamento.
Infine, 
l'art. 44, comma 1, L. 184/1983 viene modificato in modo tale da prevedere che l'adozione in casi particolari del minore orfano di padre e di madre possa essere chiesta da chi abbia con esso un rapporto stabile e duraturo «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento».
La discrezionalità e i poteri d’ufficio attribuiti al giudice procedente sono stati da sempre riconosciuti nell’ordinamento, stante la necessità di tutelare l’interesse del minore, e l’ampia clausola di chiusura, ora trasposta nell’art. 337 bis c.c., nella parte in cui è previsto che il giudice possa adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, è disposizione in bianco suscettibile di essere riempita di diversi contenuti a seconda delle concrete necessità di tutela della prole.

Tale ampio potere conosce comunque dei limiti, in quanto sia le convenzioni internazionali (cfr. art. 8 Convenzione dei diritti dell’uomo), sia le norme interne (cfr. artt. 315 bis c.c. e art. 1 l. n. 184/1983), sanciscono il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA. Pertanto, l’affidamento a terzi o all’ente territoriale deve essere considerato SCELTA ULTIMA, alla quale ricorrere nei casi di conclamata incapacità genitoriale e quando non vi sia possibilità di individuare soluzioni all’interno della famiglia allargata.
Nel suo concreto atteggiarsi l’affidamento a terzi può assumere diverse connotazioni. Si può ricorrere all’affidamento dei minori ad ascendenti o parenti, scelta da ritenere privilegiata alla luce delle disposizioni  contenute nella l. n. 184/1983 che nella disciplina dell’affidamento familiare prevede un deciso favor nei confronti dei parenti entro il quarto grado che, qualora accolgano il minore nella propria abitazione, sono esonerati dall’obbligo di darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (art. 9, comma 4), obbligo invece gravante su soggetti estranei alla cerchia parentale o sui responsabili di enti. Il favor nei confronti dei membri della famiglia allargata si desume altresì dall’art. 337 ter c.c. che stabilisce il diritto del minore di mantenere, nel caso di dissoluzione del rapporto affettivo tra i genitori, un rapporto equilibrato e continuativo non solo con ciascuno di essi ma con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’affidamento a terzi o al servizio sociale può assumere diversa natura a seconda del contesto in cui venga adottato: rientrano in tale ambito le misure adottate ex art. 337 ter c.c. nei procedimenti di affidamento dei figli nati sia nel matrimonio sia al di fuori del vincolo coniugale; i provvedimenti emessi ex artt. 330 o 333 c.c. a seguito di pronunce di sospensione e/o di decadenza dalla responsabilità genitoriale; i provvedimenti di affidamento familiare di cui alla legge n. 184/1983.
Diversa è la natura giuridica dell’affidamento al servizio sociale, di cui all’art. 25 del r.d.l. n. 1404/1934, che ha funzione amministrativa di intervento in presenza di difficoltà del minore.
Il D.LGS. n. 154/2013, nel novellare la materia della filiazione, ha previsto all’art. 337 ter c.c., che disciplina i provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale nell’ambito dei procedimenti di separazione, divorzio o relativi a figli nati fuori del matrimonio (norma applicabile, ex art. 337 bis c.c., anche ai procedimenti di annullamento, nullità del matrimonio, e  a quelli di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio), che il giudice nel disporre misure concernenti l’affidamento dei figli possa adottare «ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori l’affidamento familiare».
Già nell’originaria formulazione dell’ art. 155 c.c. era prevista  la possibilità che il giudice della separazione, in presenza di gravi motivi, ordinasse il collocamento della prole presso terzi, disposizione abrogata dalla l. n. 54/2006 (che ha introdotto l’affidamento condiviso), ma ritenuta comunque vigente dalla giurisprudenza, attraverso l’applicazione analogica dell’art. 6 l. n. 898/1970 in materia di divorzio che prevedeva la possibilità di disporre l’affidamento a terzi (Cass., 10 dicembre 2010, n.24996). Con il riordino della normativa in materia di filiazione attuato dal d.lgs. n. 154/2013, la nuova formulazione dell’art. 337 ter c.c. prevede espressamente la possibilità di ricorrere all’affidamento familiare anche nell’adottare provvedimenti di affidamento dei minori nell’ambito di qualunque procedura di cui all’art. 337 bis c.c..
RILEVATO CHE
IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE registra dati quantitativi di alto allarme per la tenuta del tessuto sociale e per l’ordine pubblico, nonché per l’esistenza di minori e genitori:
40.000 bambini collocati nelle case famiglia, 250.000 genitori, parenti, amici separati dalle decisioni dei giudici minorili, dalle relazioni delle assistenti sociali, delle psicologhe forensi, dei tutori e curatori speciali.
Al centro del sistema le case famiglia che beneficiano di entrate di OLTRE DUE MILIARDI L’ANNO e dove i bambini separati dai genitori vengono tenuti a volte in condizioni degradate e comunque viene reciso il vitale e naturale rapporto affettivo con i genitori, violando le leggi biologiche della relazione figli genitori scritta nel DNA di ognuno di noi.
Il sistema favorisce le case famiglia, luoghi di illegittimo distacco dai genitori biologici, dove sovente si valorizza l’aspetto patrimoniale della accoglienza, penalizzando i rapporti affettivi dei minori con la famiglia e con i parenti, dissimulando di accogliere i bambini che soffrono perché i genitori non vanno più d’accordo, giovandosi delle liti familiari.
Il sistema della giustizia minorile è un organismo che comprende una serie di variabili, che possono essere tutte convergenti in offesa dei diritti dei minori, sottoposti ad oggettivo disinteresse da parte di tutti gli attori della tragedia del distacco dai genitori, vittime sacrificali, dove dominano le decisioni dei giudici minorili sostenute da relazione e pareri di assistenti sociali, psicologhe forensi, tutori e curatori speciali sovente redatte con superficialità, con una dose di manifesta inconferenza, debordando dal perimetro di competenza, con assenza di conoscenze specifiche del singolo caso, lasciando spazio a incaute generalizzazioni che sono una vittoria precaria sulla infinità e complessità del dato empirico.
Sostengono incautamente i giudici minorili di “tutelare i figli dalle manipolazioni dei genitori possessivi”.
Una affermazione che si ripete da decenni per la maggior parte dei procedimenti aperti nei Tribunali per i minorenni in tutta Italia e che rappresenta la prova granitica della disfunzionale applicazione delle norme nel tentativo di conciliare diritto e psicologia, quest’ultima spesso applicata nelle reali vicende umane con troppa immediatezza e con metodologie ed operazioni ascientifiche.
Inoltre, le psicologhe forensi, quelle che vengono incaricate dai giudici minorili, non potrebbero pronunciare diagnosi che sono di competenza del medico (psichiatra e neurologo), con conseguenze a volte perniciose per la sofferenza ed il dolore che possono causare a figli e genitori. Non a caso il Parlamento sta abolendo i Tribunali per i minorenni.
Un mondo vuoto, generalizzazioni precarie, un mercato di parole prive di significato lontane dalle sofferenze delle persone, ma ricco per gli interessi professionali di incauti consulenti tecnici senza scienza e coscienza, nominati dal giudice minorile per farsi assistere su materie che non conosce. Giudizi affrettati, condanne perentorie che offendono la scienza dell’anima ed alimentano l’effimero prestigio di questi professionisti della pseudopsicologia, arroganti e spesso incapaci di fornire un vero sostegno a chi ha bisogno più preoccupati ad addebitare colpe ora ad un genitore ora ad un altro con traballanti accuse e sanzioni afflittive, quando dovrebbero operare per fornire un “aiuto” per favorire la conciliazione e la pacificazione tra genitori e non moltiplicare i conflitti. Si fregiano di medagliette e titoli di incerto valore accademico per la tranquillità del giudice minorile, che può irrogare condanne e sanzioni, garantito dagli esperti che ha nominato ben conoscendo il disvalore delle perizie. Una cittadella di psicologhe prét à porter, con pochi saperi e tanta voglia di emergere per le ragioni del reddito, incuranti delle sorti delle vittime sottoposte ad un doppio processo: quello delle psicologhe e quello del Giudice, una ingiustizia al quadrato. Sono sempre le stesse, una etnia autoctona nata nei Tribunali per i minorenni, che hanno trovato una miniera d’oro discettando sul nulla: spazi di ascolto, percorso di sostegno alla genitorialità, conflitto di lealtà, rapporto fusionale ed ancora: sindrome di Munchausen, PAS (sindrome di alienazione parentale), pericolo futuro psicopatologico ed altri imprecisati disturbi psicologici frutto della psicologia creativa di queste consulenti abituate alla redazione delle perizie con il metodo del copia/incolla. Abolita la legge e decretata la legge dei giudizi sommari diluendo diritto e pseudopsicologia, danno ingresso nei giudizi a pettegolezzi, impressioni, opinioni, antipatie, simpatie, arbitrarie valutazioni, tutto quel variegato lessico del pressappoco: alienazione, simbiosi, conflitto di lealtà, mancata collaborazione, ostruzionismo, rischio futuro psicopatologico, assenza di spazi di ascolto, impedimento al sostegno della genitorialità.
I DANNATI SONO I BAMBINI CHE NESSUNO ASCOLTA E TUTELA E TRAGICAMENTE LE LORO PICCOLE ENERGIE DI RESISTENZA SI CONSUMANO NEL DOLORE E NELLA DISPERAZIONE. L’ORRORE NASCE PER GLI EFFETTI DEVASTANTI SUI MINORI, CHE DOVREBBERO PROTEGGERE E DI CUI DIVERSAMENTE MOLTIPLICANO LE SOFFERENZE.
Qualsiasi difesa è vana, viene semplicemente ignorata, non si sa come fronteggiare il giudizio del giudice minorile supportato dalle perizie delle psicologhe forensi, se supinamente ingraziandosi il giudicante o contestandolo, ma in questo caso viene messa in pericolo la condizione del minore che è il destinatario finale del provvedimento afflittivo.
Particolarmente offensivo per la dignità dei genitori riguarda la figura dell’”educatore” molto utilizzata negli ultimi anni dai giudici minorili.
L’educatore viene autorizzato ad effettuare una vera e propria invasione nella privacy della casa familiare e dei componenti la famiglia (entrambi i genitori, solo madre, solo padre, oltre ascendenti e parenti) per insegnare a madri e padri come si deve fare il genitore, quali siano le prescrizioni da adottare, quali le forme e i modi educativi, le cure e l’educazione che devono essere impartite ai figli per ottenere il parere positivo ad esercitare il ruolo di genitore. Se il parere risulta negativo il genitore ritenuto carente si deve sottoporre ad un percorso di sostegno alla genitorialità, meglio conosciuto come psicoterapia, sempre secondo l’insegnamento dell’educatore.
Basterebbe applicare scrupolosamente l’art. 8 del CEDU Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Giova per completezza e per valutare il gap incolmabile tra la situazione reale dell’universo minorile collocato nelle case famiglia e sottoposto ai rigori illegali del sistema minorile ed i diritti dei minori scritti nei codici e nei trattati sovranazionali ed anche nella normativa regionale che dispone sui requisiti strutturali per le case famiglia e sulle prestazioni che devono essere offerte ai minori ospiti.

LA COSTANTE DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE SULLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE
La caduta verticale della condizione psicofisica del minore a causa delle condizioni alloggiative, alimentari, nutrizionali, relazionali, ambientali vissute nelle case famiglia è ascrivibili ad una serie di condotte disfunzionali, quando volutamente violative di detta normativa.
La deliberata interruzione dei rapporti affettivi dei minori con i genitori, che rappresenta il riferimento più importante per il bambino, appare una azione marcatamente offensiva delle prerogative del minore con condotte trasgressive dei diritti genitoriali, nonché dei diritti umani e civili scritti nella Costituzione e nei codici.
L’inottemperanza della normativa regionale uniforme nelle varie Regioni d’Italia viene sistematicamente disattesa nelle strutture a ciclo residenziale c.d. case famiglia, che ospitano i minori sottratti ai genitori.
La normativa regionale pone quale prioritario obiettivo il ritorno del minore nella propria casa affidato ai propri genitori tanto che la casa famiglia è aperta agli stessi genitori, ai parenti ed a tutto il mondo delle relazioni e dell’ambiente territoriale che ha caratterizzato la vita del minore. Tant’è che è prevista la elaborazione di una carta dei servizi ed un registro per le visite, come pure sono anche previsti brevi periodi di frequenza nella casa coniugale.


CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE
Le strutture a ciclo residenziali per minori indicate nelle leggi regionali prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.
Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono l’accoglienza di minori, anche disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono permanere presso il nucleo familiare, e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo. Si considerano come luoghi accoglienti dove gli interventi di operatori competenti in costante collaborazione con i servizi territoriali sono finalizzati a far “star bene” il minore accolto, affinché egli venga il prima possibile restituito ad un percorso di vita ordinario e “normale”.
L’inserimento nelle strutture residenziali ha i seguenti obiettivi:
- rientro nella propria famiglia di origine;
- affidamento familiare;
- adozione;
- raggiungimento dell’autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile.

CARTA DEI SERVIZI SOCIALI
Ogni struttura adotta LA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI, nella quale sono indicati, fra l’altro, i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l’indicazione delle prestazioni ricomprese.
Nel rispetto di quanto contenuto nella “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” nella Carta dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti:
Modalità di funzionamento della struttura
finalità e caratteristiche della struttura;
orari dei pasti;
regole della vita comunitaria;
organizzazione delle attività, con riferimento alla presenza delle varie figure professionali;
indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;
modalità di partecipazione dell’ospite alla organizzazione della vita comunitaria;
funzionamento della struttura garantito per l’intero arco dell’anno;
assistenza tutelare diurna e notturna.

REQUISITI STRUTTURALI
Localizzazione
Le strutture per minori sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, comunque in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, l’accesso ai servizi territoriali e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.
Le strutture sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto. La distribuzione degli spazi garantisce l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.
Gli spazi abitativi si configurano come spazi di quotidianità che contribuiscono a rendere l’ambiente confortevole e familiare. Esattamente il contrario di quanto avviene nella realtà per continuare nell’illegalità a gestire ed incassare le retta pagate dai comini.
LINEE GUIDA DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA
per una giustizia a misura di bambino
un sistema giudiziario a misura di minore protegge il giovani dalle difficoltà, si assicura che ABBIANO VOCE IN CAPITOLO, TIENE IN DEBITA CONSIDERAZIONE LE LORO PAROLE …” “ di essere consultato ed ascoltato nei procedimenti che coinvolgono e lo riguardano. In particolare si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore” .”! dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni” .. I MINORI DOVREBBERO ESSERE TRATTATI CON ATTENZIONE, SENSIBILITÀ, E RISPETTO NEL CORSO DI QUALSIASI PROCEDIMENTO O CAUSA, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA LORO SITUAZIONE PERSONALE, AL LORO BENESSERE, AI LORO BISOGNI SPECIFICI E NEL PIENO RISPETTO DELLA LORO INTEGRITÀ FISICA E PSICOLOGICA” ...”I MINORI DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI CLIENTI A PIENO TITOLO CON I LORO DIRITTI, e gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi portavoce della loro opinione” ...diritto di essere ascoltato e di ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE ..”.. dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video” ...dovrebbero essere redatti e utilizzati verbali di audizione..” ...le dichiarazioni e le prove di un minore non dovrebbero mai essere presunte invalide o inattendibili per il solo motivo dell'età”...l'articolo 3 della Convenzione Europea sull'esercizio del diritto dei minori (serie dei trattati europei n. 160) combina il diritto di essere ascoltato.. i minori hanno il diritto di esprimere la loro opinione liberamente, senza pressioni e manipolazioni” ...per ovvie ragioni si dovrebbero prendere accordi specifici per la raccolta di prove specialmente di minori vittime di reati … permettere di testimoniare via audio, video o mediante collegamento tv, deporre una testimonianza dinanzi agli esperti prima del processo, e evitare il contatto visivo o di altro di tipo tra la vittima ed il presunto colpevole (linee guida 68) ...come si è già precisato l'età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario.
Secondo la linea guida 73 non si dovrebbe presumere che le loro testimonianze siano invalide o inaffidabili semplicemente in ragione delle loro età”.
I DIRITTI DEI MINORI
"La nostra epoca è caratterizzata da un approfondito sentimento dell'infanzia inteso come coscienza che la tenera età è uno stadio molto importante della vita nello sviluppo dell'uomo; che il bambino è una persona umana con esigenze fondamentali da appagare; che ogni minore ha caratteristiche proprie che vanno rispettate e non violentate.
Nelle epoche precedenti il bambino era considerato una "speranza d'uomo", che poteva avere delle aspettative ma non dei diritti: in altri termini la condizione infantile veniva percepita come una condizione imperfetta per cui il bambino non era considerato un essere umano, titolare di diritti autonomi. Un cardinale francese del XVII secolo definì la condizione infantile come "la più vile ed abietta", mentre uno scrittore del '700 affermò che l'infanzia è "la vita di una bestia".
Solo alla fine del secolo scorso ed all'inizio di quello attuale, le scienze umane, - psicologia, pedagogia, sociologia - posero in rilievo il tema dell'infanzia e dei suoi bisogni non appagati. Con ritardo si cominciò, quindi, a parlare di diritti del minore: infatti in un primo tempo furono imposti dei doveri dell'adulto verso l'infanzia e successivamente a questa vennero riconosciuti diritti in modo autonomo ed esclusivo. Diritti che non solo devono essere rispettati dall'adulto, ma devono essere da costui anche concretamente attuati."
La storia della legislazione a tutela dei minori fa la sua prima apparizione negli Stati Uniti alla fine dell'800. Per due volte (nel 1874 e nel 1890) dei minori maltrattati e picchiati dai genitori furono salvati soltanto grazie all'intervento della società per la protezione degli animali, poiché soltanto comparando il minore ad un animale era possibile assicurargli protezione. A seguito di questi episodi, cominciarono a nascere i primi statuti tesi a proteggere i minori, e nel 1899 nacque il primo Tribunale per i Minorenni.
In Italia, il primo progetto di legge minorile venne varato solo all'inizio di questo secolo, nel 1909. In seguito, con legge n. 1404 del 1934, fu istituito il Tribunale per i Minorenni.
È interessante fare una panoramica delle dichiarazioni emesse da organi europei ed internazionali, onde rilevare quanti diritti sono compiutamente già previsti e statuiti da organismi sopranazionali.
a) I diritti dei minori nelle dichiarazioni internazionali
Un primo tentativo di individuare in maniera organica alcuni diritti del fanciullo venne fatto nel 1925 in sede di Assemblea Generale della Società delle Nazioni a
Ginevra, che, promulgando la "Dichiarazione dei diritti del fanciullo", approvò i seguenti cinque principi:
  1. il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi dal punto di vista materiale e spirituale;
  2. il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il fanciullo ammalato deve essere curato, il fanciullo ritardato deve essere stimolato, il fanciullo fuorviato deve essere recuperato, l'orfano e l'abbandonato devono essere soccorsi;
  3. il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in caso di bisogno;
  4. il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare; la sua vita deve essere protetta contro ogni sfruttamento;
  5. il fanciullo deve essere allevato nel sentimento che le sue migliori qualità devono essere poste al servizio dei suoi fratelli.
Tale documento, sebbene insufficiente in quanto mancante di un vero e proprio riconoscimento dei diritti del fanciullo, ha avuto il pregio di affermare in modo solenne ed impegnativo, per tutti gli stati membri, che il bambino va considerato a tutti gli effetti un essere umano, e come tale va tutelato.
Successivamente, il 10 Dicembre 1948, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", che afferma, in linee generali, la necessità di una particolare protezione per l'infanzia (art. 25 comma 2) e il diritto di ogni persona ad una educazione diretta a promuoverne il pieno sviluppo (art. 26 comma 2).
Ancora il 20 Novembre 1959, l'Assemblea Generale dell'ONU approvò la "Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo". Nel Preambolo della Dichiarazione è riportato: "Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale ha bisogno di particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita; ... Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessi, l'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo affinché esso abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini o le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti ..."
Tra i principi fondamentali si rilevano i seguenti:
n. 2: "il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge ed altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale e morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e dignità";
n. 4: "... il fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate";
n. 6: "il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto possibile, crescere sotto le cure e le
responsabilità dei genitori e, in ogni caso in un atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale..."
n. 7: "il fanciullo ha diritto ad una educazione ..."
n. 9: "il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà e di sfruttamento."
Alcuni autori sostengono che tali Dichiarazioni non erano vincolanti né per gli Stati e i loro organi, né per i cittadini: ma la loro rilevanza non si esauriva comunque su un piano esclusivamente morale, avendo effetti significativi anche sul piano giuridico. I principi solennemente riconosciuti come validi dalla comunità delle genti, e riaffermati come doverosi per le Nazioni ed i cittadini, rendevano espliciti valori che dovevano essere già insiti nei sistemi giuridici e così orientavano il legislatore e l'interprete del diritto, imponendo prassi che non potevano essere in contrasto con essi.
Secondo altri autori, invece, le Dichiarazioni di principi emanate dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno valore giuridico in quanto la loro inosservanza ha conseguenze anche all'interno dello Stato italiano. Infatti, la Costituzione prevede all'art. 10, comma 1, che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 novembre 1967, n. 120, ha implicitamente affermato che atti internazionali come la Dichiarazione dei diritti dell'uomo hanno natura di norme generalmente riconosciute e quindi sono automaticamente recepite dalla legislazione statale.
Sulla base di questo embrionale statuto dei diritti dei minori, nel 1989 fu elaborata la "Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia" approvata il 20 Novembre 1989 e ratificata in Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176 (entrata in vigore il 12 giugno 1991) con cui sono stati dettagliati, revisionati ed ampliati i diritti del minore. A differenza della Dichiarazione del 1959, per sua natura non vincolante, i principi e le norme della Convenzione, tramite la legge di ratifica, sono divenuti parte integrante del diritto interno.
Questa Convenzione mette in evidenza non solo la necessità di rispettare la personalità del minore, ma anche quella di agire attivamente per offrire al minore un aiuto e un'assistenza particolare, data la sua condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità.
Nel Preambolo della Convenzione si legge testualmente che "gli Stati parti della presente Convenzione, considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, nonché l'eguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo ... Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto ed un'assistenza particolari ... Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente con un clima familiare di felicità, di amore e comprensione ... Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 20 novembre 1959, il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata prima e dopo la nascita ... Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi ... hanno convenuto quanto segue...".
La Convenzione elenca poi specificatamente i singoli diritti dei fanciulli, ed in particolare:
  • il diritto innato alla vita (art. 6);
  • il diritto ad un nome e alla registrazione anagrafica (art. 7);
  • il diritto a conservare l'identità, la nazionalità, il nome e le relazioni familiari (art. 8);
  • il diritto a non essere separato dai genitori, salvo che tale separazione sia nell'interesse superiore del fanciullo (art. 9);
  • il diritto a formarsi una propria opinione (art. 12); alla libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14);
  • il diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale (art. 24);
  • il diritto ad un livello di vita sufficientemente adeguato a garantire il suo sviluppo fisico, spirituale, mentale, morale e sociale (art. 27);
  • il diritto all'educazione (art. 28);
  • il diritto al riposo, allo svago ed al gioco (art. 31);
  • il diritto ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e da qualsiasi tipo di lavoro rischioso (art. 32);
  • il diritto ad essere protetto contro l'uso illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • il diritto ad essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale (art. 34);
  • il diritto a non essere sottoposto a tortura, o a trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 37)
  • il diritto a non partecipare a conflitti armati se di età tra i quindici e i diciotto (art. 38);
  • il diritto al recupero fisico e psicologico ed al reinserimento sociale nel caso in cui egli sia vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento, di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento e punizione crudele (art. 39).
La Convenzione sottolinea, inoltre, quando a certi diritti dei fanciulli corrispondano dei doveri in prima persona a carico dei genitori, e, laddove via sia mancanza o impossibilità da parte di questi di agire come richiesto, in forma sussidiaria da parte dello Stato. È dunque necessario, per meglio intendere la portata dei doveri dei genitori e degli organi pubblici nei confronti dell'infanzia, tener presente le dichiarazioni di principio oltre ai patti ed alle convenzioni che hanno ad oggetto la tutela dell'infanzia.
b) I diritti dei minori nei trattati europei
Un altro impulso alla tutela dei diritti del fanciullo viene anche dagli organismi europei, quali il Consiglio d'Europa ed il Parlamento Europeo. Tali organismi si sono attivati promuovendo, rispettivamente, la Raccomandazione n°R (79) della protezione dei bambini contro i maltrattamenti, (approvata il 13 settembre 1979 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa), la Raccomandazione n°R (85) sulla violenza in famiglia (approvata il 26 marzo 1985 dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa) e la Risoluzione del maltrattamento dei bambini (approvata dal Parlamento Europeo il 17 gennaio 1986).
Sono inoltre da segnalare le seguenti convenzioni:
  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1959, e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
  • Convenzione europea sull'adozione dei minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357;
  • Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, approvata in Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
  • Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione dei minori a carattere internazionale, adottata a L'Aja il 25 ottobre 1980 e ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64;
  • Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, adottata all'Aja il 28 maggio 1970, ratificata con legge 30 giugno 1975, n. 396;
  • Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale;
  • Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, anche se ad oggi ancora non ratificata.
Di grande interesse è anche la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", adottata a Nizza il 7-8 dicembre 2000 da parte del Consiglio Europeo, che all'art. 24 enuclea i diritti del bambino:
  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e maturità;
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente;
  3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Sebbene la Carta sia un atto interno del Consiglio Europeo e non sia vincolante per gli stati membri, è tuttavia importante riconoscere che, almeno sul piano programmatico, gli organi dell'Unione Europea hanno fissato una serie di principi che dovrebbero essere comuni a tutti gli stati dell'Unione, e che riguardano principalmente il singolo (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26), la parità tra uomini e donne (e dunque dei coniugi, art. 23) la famiglia (art. 7 e 9), il fanciullo (art. 24) e non ultimi gli anziani (art. 25).
c) I diritti dei minori nella Costituzione Italiana
Per quanto riguarda l'Italia, nella nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948, sono tracciate con sufficiente precisione i diritti costituzionali del minore, considerato non più come oggetto dei diritti degli adulti e neppure come essere incapace e indifeso da proteggere, bensì come soggetto di diritti, cittadino in formazione.
La Costituzione riconosce al minore vari diritti, ed in particolare:
  • l'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in quanto tale: esso si riferisce anche ai minori. Tale articolo, infatti, si applica indipendentemente dall'età, dal sesso e dalla cittadinanza;
  • l'art. 3 riconosce il diritto del minore ad un regolare processo evolutivo: è fondamentale diritto del minore il formarsi in modo armonioso e completo e quindi il ricevere prestazioni materiali ed apporti educativi che lo mettano in grado di crescere;
  • l'art. 30, stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Pertanto, considerando che per il bambino la formazione sociale più importante è costituita dal nucleo parentale, una prima garanzia del diritto all'educazione è rappresentata dal dovere imposto ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dal fatto che siano uniti in matrimonio, e che lo stesso rapporto di filiazione sia formalmente accertato;
  • l'art. 31 protegge, oltre alla maternità, anche l'infanzia e la gioventù;
  • l'art. 34 attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità umana. Tale norma trova scarsa applicazione, mentre, per la sua portata generale, la sua applicazione sarebbe assai utile per la tutela sociale, istituzionale e giudiziaria dei bambini, come diritto alla rimozione di tutte le cause che possano turbare la sua crescita.
Anche se il legislatore costituzionale non ha delineato un compiuto statuto dei diritti del minore, è importante comunque rendersi conto che la carta costituzionale può essere interpretata in modo più elastico di fronte alle sempre nuove necessità della vita, riconoscendo in essa il più generale principio del favor minoris nel progetto di promozione e tutela dei diritti del minore.
In Italia, le norme civilistiche in materia di minori hanno avuto un grande passo avanti a seguito della legge sull'adozione speciale del 1967 e della riforma del diritto di famiglia, con cui si è data attuazione ai principi innovatori contenuti nella Costituzione. Infatti, la vera nascita del bambino quale cittadino a tutti gli effetti avviene nel 1967 con la legge sull'adozione speciale (l. 5 giugno 1967, n. 431), sostituita poi dalla l. 4 maggio 1983 n. 184. Tali leggi hanno spostato il centro dell'attenzione dall'adulto al minore, che diventa dunque titolare di diritti autonomi. L'attuazione di queste leggi richiede due nuovi orientamenti culturali: passare dalla cultura della riparazione a quella della prevenzione e passare dalla cultura dei bisogni a quella dei diritti.
È indubbio che, sia sul piano civile che penale, siano state approvate molte leggi a tutela dell'infanzia e del minore (ad esempio quella sulla pedofilia e sullo sfruttamento sessuale), e che particolare attenzione deve essere data ai pericoli a cui il minore può essere esposto proprio all'interno della famiglia.
Dal punto di vista penalistico, l'ordinamento giuridico ha formulato alcuni articoli volti alla tutela dei minori, ed in particolare l'abuso di mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.) ed i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). Restano inoltre applicabili ai vari fatti di violenza i reati di lesioni (artt. 582 e 583 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.), di violenza privata (art. 610 c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.). Anche se nessuno di questi è dedicato esclusivamente ai minori, ciascuno potrà essere invocato per tutelare uno di quei diritti inviolabili tutelati dalla norma anche a favore di minori.
La legge penale, infatti, guarda al fenomeno della violenza fisica o morale in danno dei fanciulli tutelando l'interesse dell'intera collettività ad evitare le distorsioni e i danni recati allo sviluppo della personalità, e quindi prevedendo le pene del carcere o della multa solo per i fatti che più immediatamente pregiudicano tale interesse. La legge civile, invece, si occupa più direttamente dei rapporti tra gli individui, reagendo alle violazioni di regole dettate spesso in modo elastico e generale mediante strumenti diversi dalla pena. Manca però una norma espressa che vieti l'uso della violenza nei confronti dei figli, a differenza di quanto avviene, ad esempio, in Svezia. A tal proposito, la legge svedese del 22 maggio 1979, n. 122, modificando l'art. 3 del capitolo II del codice dei rapporti tra genitori e figli, ha stabilito che, con effetto dal 1° luglio 1979, "il bambino non può essere sottoposto a punizioni corporali, né ad altri trattamenti offensivi."
Tuttavia va notato che non potrà mai esserci una tutela adeguata dei diritti del minore, se essa sarà soltanto giudiziaria. È necessario in primis una tutela da parte della collettività, come tutela sociale per la vita di tutti i giorni. È necessario il rispetto dei diritti soprattutto da parte delle fondamentali agenzie educative e protettive, delle istituzioni e degli organi di Stato. La tutela dei minori contro la violenza intra ed extrafamiliare è un dovere che grava su tutti i consociati, in quanto il minore è veramente un essere indifeso, e l'intervento del giudice molto spesso arriva troppo tardi.

RITENUTO CHE
LA DIFESA DEI MINORI È UN ATTO DOVUTO E DEVE ESSERE SVELATA LA REALTÀ DELLA CONDIZIONE DI QUESTI MINORI SEPARATI DAI GENITORI E COLLOCATI NELLE CASE FAMIGLIA CHE HA RAGGIUNTO UNA DIMENSIONE ED UN VOLUME DI SOFFERENZA MOLTO PREOCCUPANTE PER LA TENUTA DEL TESSUTO SOCIALE E DELL’ORDINE PUBBLICO.

La verità sul sistema della collocazione illegittima di minori nelle c.d. strutture protette chiuse ai controlli e alla trasparenza dovuta, atteso che enti privati gestiscono denaro pubblico, deve essere indagata con strumenti efficienti anche costituendo una commissione d’inchiesta parlamentare con effettive possibilità di indagine e con la nomina di esperti autorizzati ad entrare nelle case famiglia per un controllo ad ampio raggio anche sui conti delle entrate e delle uscite.
L’affidamento dei minori a soggetti privati collocati in case famiglia, meglio strutture a ciclo residenziale o strutture protette o altre denominazioni come l’accattivante “accoglienza”, possono celare situazioni di grande disagio e sofferenza dei minori ospitati, come pure abusi ed illegalità, che non possono essere curati e vigilati in modo standardizzato, uguale per tutti gli ospiti, ma le prestazioni devono essere personalizzate attraverso un esame approfondito della singole situazioni che hanno comportato la separazione del minore dai genitori e la collocazione nella struttura a ciclo residenziale.

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto,
SI CHIEDE
al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri indicati in epigrafe di assumere immediatamente, in attesa di una modifica delle normativa di riferimento, un opportuno provvedimento che possa interrompere le situazioni abuso e di illegalità dovute alla pericolosa, irragionevole e controindicata separazione dei figli dai genitori e drasticamente ridurre e limitare questo fenomeno che ha raggiunto una dimensione allarmante, dilatando il volume del dolere e della sofferenza.

In particolare si chiede che venga:

  1. garantito il diritto dei minori di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti ed evitare assolutamente che il minore venga separato dai genitori, salvo gravi reati che devono essere accertati dalla Autorità Inquirente con la irrogazione di misure cautelari e con condanne anche a seguito del processo di 1° grado di giudizio, abiurando nettamente quelle motivazioni inconferenti che attualmente consento illecitamente di allontanare i figli dai genitori, creado situazioni di gravi lesioni alla libertà individuali e offese ai diritti delle persone con ricadute dannose sullo sviluppo fisico e psichico del minore.
  2. ridotta la discrezionalità e i poteri d’ufficio attribuiti al giudice procedente;
  3. assicurato che in caso di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori il minore deve essere esclusivamente affidato agli ascendenti ed ai parenti di ciascun ramo genitoriale;
  4. valutato l'interesse del minore a restare nella famiglia di origine anche in caso di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Le assistenti sociali e gli altri consulenti nominati dal giudice minorile dovranno supportare, anche quotidianamente, il figlio e i genitori con incontri e colloqui per favorire la conciliazione e ripristinare condizioni di normalità, senza che il minore venga allontanato dal posto dove ha vissuto;
  5. assicurato il servizio di assistenza preventiva ed educativa per impedire situazioni di disagio educativo, culturale e sociale finalizzato a riequilibrare le relazioni familiari investite da conflitti e litigi;
  6. tutelato il diritto del minore ad avere pari condizioni di poter crescere nel contesto ambientale nel quale è nato ed ha formato i suoi primi anni di vita che non possono essere cancellati, come pure frequentazione e socializzazione nell’ambito scolastico di vicinanza nel territorio di appartenenza, eliminando tutti gli ostacoli anche quelli procurati dalle condotte di un genitore pregiudizievoli per il proprio figlio;
- avviato eventualmente un percorso di sostegno per le figure che hanno avuto in affidamento temporaneo il minore temporaneamente allontanato dai genitori biologici, al fine del reinserimento del minore nella famiglia di origine, della riorganizzazione della relazione con la famiglia di origine per rispondere alle esigenze biologiche del rapporto affettivo nativo del minore con il nucleo familiare, compresi ascendenti e parenti.