mercoledì 29 gennaio 2020


Perché l'Assistente Sociale non può firmare e quindi decidere l'allontanamento urgente di un minore ex art.403 c.c. 1)




L’On. Vittoria Michela Brambilla, Presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, il 13 Febbraio 2014 alla Camera dei Deputati - Montecitorio – Sala Aldo Moro “Affidamento temporaneo, affido o tutela?” apriva il convegno con queste parole:
“Ogni volta che un bambino è allontanato dalla propria famiglia è una sconfitta dello Stato”

Il Disagio sociale che ognuno di noi sente per la questione degli allontanamenti dei minori dai genitori naturali è evidente così come sono evidenti i motivi di intervento urgente dello Stato nei suoi organi istituzionali sulla determinazione di criteri certi per tutelare i nostri figli da abusi e interpretazione delle attuali leggi.

L’urgenza di un intervento dello Stato è palese, soprattutto sull’informazione che riguarda il mondo degli affidamenti dei minori e sull’opera dei Servizi Sociali che tanta importanza hanno ed hanno avuto nel regolare e nel gestire i tanti progetti di tutela.
Dobbiamo essere oramai tutti attori e protagonisti per proporre più moderne opere finanziarie, culturali e politiche atte migliorare e gestire in maniera adeguata e moderna il problema dei tanti minori allontanati dalla propria famiglia. 
Soprattutto non più tolleranza verso chi sbaglia e mette a repentaglio la salute psicofisica dei nostri figli.

Mai più un bambino…- come scriveva nel Gennaio 2013 la professoressa Vincenza Palmieri, Presidente dell’INPF nel suo libro “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini, - sta ad indicare mai più un bambino abusato, abbandonato, sottratto alla famiglia, drogato, violentato, sottoposto ad accanimento diagnostico e terapeutico, mercificato, legato. Significa mettere in campo iniziative culturali, istituzionali, legislative nazionali ed internazionali, promuovere le migliori pratiche affinché i Diritti Umani e dei Bambini in modo particolare, non siano più negati o disattesi. Mai più

A proposito di allontanamenti dei minori, uno dei problemi più sentito oggi nel nostro paese è quello dell’applicazione o meglio dell’interpretazione dell’Art.403 c.c.

Vogliamo quindi una volta per tutte chiarire che secondo noi la legge non consente ai Servizi Sociali e in particolare agli Assistenti Sociali di decidere e quindi firmare l’Art.403 che è una prerogativa del Sindaco che rappresenta nel comune la Pubblica Autorità.
Questo non solo per la tutela dei diritti dei minori, delle famiglie ma anche per la tutela legale degli stessi Assistenti Sociali che in questo momento, a volte, decidono ed effettuano questo tipo di allontanamento.

Cosa dice il 403 c.c.:
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

Quindi i soggetti sono due: la “Pubblica Autorità” e gli “Organi di protezione dell’Infanzia”, che per definizione sono anche e soprattutto i Servizi Sociali e a maggior ragione gli Assistenti Sociali.
Se l’articolo di legge ha voluto distinguere i soggetti e i secondi (i Servizi Sociali) sono solo “il mezzo” di cui si serve la Pubblica Autorità non possono essere anche i primi, se no la legge non li avrebbe distinti.

È da precisare anche che il Sindaco non può, a nostro avviso, nemmeno delegare ai Servizi Sociali, in quanto così facendo andrebbe a riunire sotto un unico soggetto le prerogative del 403 c.c. e quindi andrebbe a modificare l’articolo di legge (cosa riservata solo al legislatore) che ne ha previsti due. 

Va precisato anche che:
Il sindaco non può delegare poteri decisionali ma solo funzioni amministrative, senza peraltro mai esimersi dall'attivarsi per esercitare un controllo.

"La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 37544 del 27.6.2013 (dep. 13.9.2013), ribadisce un consolidato principio giuridico amministrativo. L’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - promulgato con il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - distingue: poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, affidati agli organi di governo degli enti locali; e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo. Ciononostante il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi egli esiti di tale sua attività, essendogli affidato anche il successivo e conseguente compito di controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate. Egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando prenda coscienza in situazioni non circoscritte a contingenti e occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo lo stato di salute delle persone o l’integrità dell’ambiente." 
Vedi:
http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/gari_2013_4_del_potere_di_delega_e_del_dovere_di.pdf

Essendo inoltre questo allontanamento, ex art.403 c.c., un atto amministrativo deve anche essere autorizzato per iscritto.

Nel caso venisse firmato dal sindaco un 403 c.c. il servizio Sociale deve mettersi a disposizione per effettuare l’allontanamento quindi deve avvisare urgentemente l'autorità, quella in quel momento competente.

Qui è bene fare anche una precisazione che chiama in causa l’ART.38 c.c. delle disposizioni attuative
Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario […]”

Vogliamo ulteriormente precisare che, secondo le nuove linee guida presentate a Roma dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nel 2015 nel congresso “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie”, nella parte dedicata alla “regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore”, quando sono elencati gli articoli che parlano degli elementi da tenere in considerazione così, fra l'altro, si esprimono:
Art.9
“Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. È necessario prevedere un’equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia.”

Per concludere, l’assistente sociale, se non è autorizzato, non può decidere di effettuare nessun tipo di allontanamento, lo può effettuare dietro autorizzazione scritta della Pubblica Autorità e in maniera multidisciplinare.

1) Articolo tratto dal libro di prossima pubblicazione di Massimo Rosselli del Turco "Gli affidamenti dei minori fuori famiglia in Italia" Edizioni MaGi  https://www.magiedizioni.co