Diritto del minore ad una famiglia
Emendamenti:
Legge 149/2001 - Legge 173/2015
Pubblicata nella Gazz.
Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.
Titolo così sostituito
dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Con riferimento al
presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza
sociale): Circ. 21 febbraio 1996, n. 42; Circ. 1 aprile 1999, n. 77;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ.
27 gennaio 2000, n. 25;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15
luglio 1999, n. 4/99.
GLI
EMENDAMENTI SEGNATI IN ROSSO SONO DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2015, N. 173
TITOLO I
Princìpi generali
Art.1
1.
Il minore ha diritto di
crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia.
2.
Le condizioni di
indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non
possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di
sostegno e di aiuto.
3.
Lo Stato, le regioni e
gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire
l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della
propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività
delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed
aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela
dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al
presente comma.
4.
Quando la famiglia non
è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano
gli istituti di cui alla presente legge.
5.
Il diritto del minore a
vivere, crescere ed essere educato nell'àmbito di una famiglia è assicurato
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto
della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi
fondamentali dell'ordinamento (4).
5-bis.
Qualora,
durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia
dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del
titolo II e
qualora, sussistendo i
requisiti previsti dall'articolo
6, la famiglia affidataria chieda di poterlo
adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione,
tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo
consolidatosi
tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter.
Qualora, a
seguito di un periodo di affidamento,
il minore faccia ritorno nella
famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia
o sia adottato
da altra famiglia,
è comunque tutelata, se
rispondente all'interesse del minore,
la continuità delle positive
relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.
5-quater.
Il giudice,
ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle
valutazioni documentate dei servizi
sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche
di età
inferiore se capace di discernimento».
TITOLO I-bis
Dell'affidamento del minore
Art.2
1.
Il minore temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
2.
Ove non sia possibile
l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore
in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i
minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare.
3.
In caso di necessità e
urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4.
Il ricovero in istituto
deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una
famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo
familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5.
Le regioni, nell'àmbito
delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e
dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e
dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
Art.3
1.
I legali rappresentanti
delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I
del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda
alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito.
2.
Nei casi previsti dal
comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti
devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che
prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono
essere chiamati a tale incarico.
3.
Nel caso in cui i
genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e
gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare
eventuali limiti o condizioni a tale esercizio
Art.4
1.
L'affidamento familiare
è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori
o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2.
Ove manchi l'assenso
dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3.
Nel provvedimento di
affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di
esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve
altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità
del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale
per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei
commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve
riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è
tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di
assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle
condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4.
Nel provvedimento di
cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti
al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata
di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora
la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5.
L'affidamento familiare
cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in
cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6.
Il giudice tutelare,
trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di
cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al
competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
7.
Le disposizioni del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori
inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza
pubblico o privato (8).
(8) Articolo così
sostituito dall'art. 4, L. 28 marzo 2001, n. 149.
Art.5
1.
L'affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e
istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà
parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e
con le autorità sanitarie.
L'affidatario
o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità,
nei procedimenti civili
in materia di responsabilita' genitoriale,
di affidamento e di
adottabilità relativi al minore
affidato ed hanno
facoltà di presentare memorie
scritte nell'interesse del minore
2.
Il servizio sociale,
nell'àmbito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo
le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico,
agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa
del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni
familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3.
Le norme di cui ai
commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati
presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di
assistenza pubblico o privato.
4.
Lo Stato, le regioni e
gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di
aiuto economico in favore della famiglia affidataria
TITOLO II
Dell'adozione
Capo I - Disposizioni generali
Art.6
1.
L'adozione è consentita
a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve
sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
2.
I coniugi devono essere
affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che
intendano adottare.
3.
L'età degli adottanti
deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età
dell'adottando.
4.
Il requisito della
stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando
i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del
matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i
minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo
a tutte le circostanze del caso concreto.
5.
I limiti di cui al
comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti
che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per
il minore.
6.
Non è preclusa
l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno
solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano
genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore,
ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già
dagli stessi adottato.
7.
Ai medesimi coniugi
sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio
preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello
dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
8.
Nel caso di adozione
dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono intervenire, nell'àmbito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno
alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli
adottati (10).
Art.7
1.
L'adozione è consentita
a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli
seguenti.
2.
Il minore, il quale ha
compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente
il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia
l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3.
Se l'adottando ha
compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore,
deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento (11).
Capo II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8
1.
Sono dichiarati in
stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si
trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi
di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza
maggiore di carattere transitorio.
2.
La situazione di
abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche
quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o
comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3.
Non sussiste causa di
forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno
offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato
dal giudice.
4.
Il procedimento di
adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore
e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.
Art. 9
1.
Chiunque ha facoltà di
segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I
pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore
si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2.
Gli istituti di
assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono
trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati
presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della
località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3.
Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo
tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al
comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4.
Chiunque, non essendo
parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un
minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione
può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
5.
Nello stesso termine di
cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che
affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore
per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può
comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del
codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.
Art.10
1.
Il presidente del
tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di
cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento
relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente,
all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica
sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto
del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
2.
All'atto dell'apertura
del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il
quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso
atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un
difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che
essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare
a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze
anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel
fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino
all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio
nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una
famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei
genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e
la nomina di un tutore provvisorio.
4.
In caso di urgente
necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente
del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5.
Il tribunale, entro
trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti
ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con
l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed
assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui
agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.11
Quando dalle indagini
previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e
non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare
lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi
dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non
risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o
la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale
per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta
di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei
genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La
sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due
mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o
dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo
comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non
riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche
d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale,
purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri
due mesi. Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini
viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove
non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che
sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di
procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni
caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se
possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà
di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la
dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è
privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta definitiva (2/cost).
Art.12
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza
dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è
nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto
motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o
ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può
essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni
dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il
giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato
ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale,
il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo
stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del
giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico
di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il
giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere
l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per
legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai
sensi del comma 3 dell'articolo 10
Art.13
Nel caso in cui i
genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero
non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per
i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143
del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di
pubblica sicurezza (2/cost).
Art.14
1.
Il tribunale per i
minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione
del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del
minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un
periodo non superiore a un anno.
2.
La sospensione è
comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative
opportune.
Art.15
1.
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti
dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui
all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale
per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli
12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la
non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è
disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza,
sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di
assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il
minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti,
sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3.
La sentenza è
notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati
nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove
esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre
impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17
Art.16
1.
Il tribunale per i
minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga
che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità
dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2.
La sentenza è
notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati
nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove
esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni
nell'interesse del minore.
3.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.17
1.
Avverso la sentenza il
pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la
Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla
notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato
ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e
provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle
altre parti.
2.
Avverso la sentenza
della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo
comma dello stesso articolo.
3.
L'udienza di
discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
Art.18
1.
La sentenza definitiva
che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la
cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro
il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di
adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al
cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art.19
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della
potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già
non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art.20
Lo stato di
adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da
parte dell'adottando.
Art.21
1.
Lo stato di
adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto
siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente
alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2.
La revoca è pronunciata
dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero,
dei genitori, del tutore.
3.
Il tribunale provvede
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia
in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere
revocato.
Capo III
Dell'affidamento preadottivo
Art.22
1.
Coloro che intendono
adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando
l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino
nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche
successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la
domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed
istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono
altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
2.
In ogni momento a
coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie
sullo stato del procedimento.
3.
Il tribunale per i
minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone
l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi
delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere,
dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori
di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4.
Le indagini, che devono
essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano
in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i
quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato,
il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato
una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5.
Il tribunale per i
minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno
presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.
6.
Il tribunale per i
minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli
ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza
indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7.
Il tribunale per i
minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti,
relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto
l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico
ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento
preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a
cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8.
Il tribunale per i
minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche
del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di
accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore,
alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause
all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale.
Art.23
1.
L'affidamento
preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del
pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea
convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è
adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore
dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o
di sostegno.
2.
Il decreto è comunicato
al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari
ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione
di cui all'articolo 18.
3.
In caso di revoca, il
tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore
del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Art.24
Il pubblico ministero e
il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento
preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con
reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.La corte d'appello,
sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone
indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25
1.
Il tribunale per i
minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione
con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare
luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
1-bis.
Le
disposizioni di cui al
comma 1 si
applicano anche nell'ipotesi di
prolungato periodo di
affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis2. Qualora
la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono
essere sentiti.
3.
Nell'interesse del
minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio
o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4.
Se uno dei coniugi
muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione,
nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro
coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla
data della morte.
5.
Se nel corso
dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari,
l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano
richiesta.
6.
La sentenza che decide
sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al
tutore.
7.
Nel caso di provvedimento
negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Art.26
1.
Avverso la sentenza che
dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla
notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni
della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal
tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni
accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata
d'ufficio alle parti per esteso.
2.
Avverso la sentenza
della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al
primo comma, numero 3. dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3.
L'udienza di
discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro
sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4.
La sentenza che
pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro
di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la
annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare
comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
5.
Gli effetti
dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.
Art.27
Per effetto
dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti,
dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è
disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma
5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano
i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art.28
1.
Il minore adottato è
informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi
e termini che essi ritengono più opportuni.
2.
Qualunque attestazione
di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e
alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3.
L'ufficiale di stato
civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato,
autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
4.
Le informazioni
concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai
genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione
del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il
tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata
preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite
anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario,
ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave
pericolo per la salute del minore.
5.
L'adottato, raggiunta
l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua
origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta
la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua
salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i
minorenni del luogo di residenza.
6.
Il tribunale per i
minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno
l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al
fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti
grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita
l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso
alle notizie richieste.
7.
L'accesso alle
informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla
nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso
all'adozione a condizione di rimanere anonimo.
8.
Fatto salvo quanto
previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato
maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
Capo I - Dell'adozione di minori stranieri
Art.29
1.
L'adozione di minori
stranieri ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente
legge.
Art.29-bis
1.
Le persone residenti in
Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono
adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
2.
Nel caso di cittadini
italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3.
Il tribunale per i
minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità
per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti
locali.
4.
I servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi
per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono
le seguenti attività:
a) informazione
sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati
e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà,
anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli
aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di
elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti
genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li
determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale,
sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori
o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento
utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro
idoneità all'adozione.
5.
I servizi trasmettono
al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa
di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla
trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art.30
1.
Il tribunale per i
minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli
aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario
gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per
adottare.
2.
Il decreto di idoneità
ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere
promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.
Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3.
Il decreto è trasmesso
immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente
negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli
aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4.
Qualora il decreto di
idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute
che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i
minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5.
Il decreto di idoneità
ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte
d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile,
da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art.31
1.
Gli aspiranti
all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire
incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter.
2.
Nelle situazioni
considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i
minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro
personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b),
d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3.
L'ente autorizzato che
ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli
aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di
adozione;
b) svolge le pratiche
di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti
all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle
stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla
relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le
proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie
dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione
ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni
di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua
famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le
informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori
adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da
svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso
scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare,
proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne
autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera,
svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione
delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato
comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi
ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità
straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4
della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti,
l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto
del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui
all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di
origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri
genitori adottivi;
g) informa
immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi
dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede
alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione
all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di
inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità
straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li
trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle
modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in
compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in
collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo
adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata
delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da
ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del
medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica,
nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art.32
1.
La Commissione di cui
all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni
dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse
del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2.
La dichiarazione di cui
al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla
documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la
situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di
affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese
straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di
figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la
famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente
consentito al prodursi di tali effetti.
3.
Anche quando l'adozione
pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti
giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una
adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce
conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è
ordinata la trascrizione.
4.
Gli uffici consolari
italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato
per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale
comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore
adottando.
Art.33
1.
Fatte salve le
ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari,
turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a
minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi
dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da
parenti entro il quarto grado.
2.
È fatto divieto alle
autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di
ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle
ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della
Commissione di cui all'articolo 38.
3.
Coloro che hanno
accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso
in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese
d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla
Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per
assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4.
Il divieto di cui al
comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o
eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo
1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia
possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano
motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi
casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione
ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza
di coloro che lo accompagnano.
5.
Qualora sia comunque
avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni
consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo
segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il
minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne
sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai
sensi dell'articolo 34.
Art.34
1.
Il minore che ha fatto
ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di
adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso,
di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2.
Dal momento
dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti
locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli
affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al
tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficoltà per gli opportuni interventi.
3.
Il minore adottato
acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento
di adozione nei registri dello stato civile.
Art.35
1.
L'adozione pronunciata
all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo
27.
2.
Qualora l'adozione sia
stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il
tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato
l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni
internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3.
Il tribunale accerta
inoltre che l'adozione non sia contraria ai princìpi fondamentali che regolano
nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità
alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento
di adozione nei registri dello stato civile.
4.
Qualora l'adozione
debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni
riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento
preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato
il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un
anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale
periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è
tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni
pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato
civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere
sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5.
Competente per la
pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui
gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del
minore in Italia.
6.
Fatto salvo quanto
previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei
casi in cui:
a) il provvedimento di
adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana sull'adozione;
b) non sono state
rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la
conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o
l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e
un ente autorizzato;
e) l'inserimento del
minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
Art.36
1.
L'adozione
internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione,
o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può
avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2.
L'adozione o
l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione
né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia
a condizione che:
a) sia accertata la
condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori
naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione
dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti
abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le
procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di
cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state
rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo
provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto
di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla
Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera
e).
4.
L'adozione pronunciata
dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani,
che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente
nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene
riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della Convenzione.
Art.37
1.
Successivamente
all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori
adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le
informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2.
Il tribunale per i
minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione
conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei
suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
3.
Per quanto concerne
l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione
di minori italiani.
Art.37-bis.
1.
Al minore straniero che
si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in
materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di
urgenza.
Art.38
1.
Ai fini indicati
dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2.
La Commissione è
composta da:
a) un presidente
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un
magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello
Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari
sociali;
c) un rappresentante
del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante
del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti
del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante
del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3.
Il presidente dura in
carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4.
I componenti della
Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla
Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine
il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della
Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5.
La Commissione si
avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di
altre amministrazioni pubbliche.
Art.39
1.
La Commissione per le
adozioni internazionali:
a) collabora con le
autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche
raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la
stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività
degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila
sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione
concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme
della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con
riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di
cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di
assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio
nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli
atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la
cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale
e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative
di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso
e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione;
i) certifica la
conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto
dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di
informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui
all'articolo 39-ter.
2.
La decisione dell'ente
autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere
all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi
interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può
procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di
cui all'articolo 31.
3.
La Commissione attua
incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare
le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi
attuativi dei princìpi della Convenzione.
4.
La Commissione presenta
al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una
relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della
attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche
con Paesi non aderenti alla stessa.
Art.39-bis
1.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a
sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla
presente legge;
b) vigilano sul
funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per
l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la
definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e
servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili.
2.
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per
l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo
39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione
della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31,
comma 3.
3.
I servizi per
l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con
legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla presente
legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono
delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione
internazionale.
Art.39-ter
1.
Al fine di ottenere
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla,
gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e
composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione
internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi
dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i
coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di
un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia
autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi
stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di
lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi
necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa
corretta e verificabile;
e) non avere e non
operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano
all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a
partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del
principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
g) avere sede legale
nel territorio nazionale.
Art.39-quater
1.
Fermo restando quanto
previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno
un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefìci:
a) l'astensione dal
lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal
lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della
predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia
raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.
Capo II
Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
Art.40
I residenti all'estero,
stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore
di età, devono presentare domanda al console italiano competente per
territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si
trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio;
in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri
stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo
della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure
stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle
autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le
disposizioni della presente legge.
Art.41
Il console del luogo
ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni
assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano
difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o
si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il
console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni
che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo
ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti
dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso
provvede al rimpatrio del minore.
Nel caso di adozione di
minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri
residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni
attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale
straniera e dall'ente autorizzato.
Art.42
Qualora sia in corso
nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a
stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso
esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da
autorità straniera.
Art.43
Le disposizioni di cui
ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti
all'estero.
Per quanto riguarda lo
svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, numero 200.
Competente ad accertare
la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero
e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi
dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i
minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore;
in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
Capo I - Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art.44
1.
I minori possono essere
adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
7:
a) da persone unite al
minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile
e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,
quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso
in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si
trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la
constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2.
L'adozione, nei casi
indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3.
Nei casi di cui alle
lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi,
anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata,
l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4.
Nei casi di cui alle
lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto
anni quella di coloro che egli intende adottare.
Art.45
1.
Nel procedimento di
adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante
e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2.
Se l'adottando ha
compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3.
In ogni caso, se
l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere
disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4.
Quando l'adozione deve
essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve
essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se
lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.
Art.46
Per l'adozione è
necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato
l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su
istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge,
se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare
l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art.47
1.
L'adozione produce i
suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non
è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro
consenso.
2.
Se uno dei coniugi
muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza,
si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
3.
Se l'adozione è
ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art.48
Se il minore è adottato
da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed
il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha
l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a
quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri,
l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta
all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le
rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con
l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
Art.49
1.
L'adottante deve fare
l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro
trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III
del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2.
L'adottante che omette
di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere
privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del
risarcimento dei danni.
Art.50
Se cessa l'esercizio da
parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i
minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico
ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la
cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei
suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia
ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Art.51
La revoca dell'adozione
può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato
maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in
conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro
ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti.
Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il
pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito
il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni
con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la
rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano
adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al
giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Art.52
Quando i fatti previsti
nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero.
Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il
pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici
e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento
pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale,
sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici
e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con
decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che
l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano
adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al
giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Art.53
La revoca dell'adozione
può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei
doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art.54
Gli effetti
dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è
pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato
e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Art.55
Si applicano al
presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del
codice civile.
Capo II
Delle forme dell'adozione in casi particolari.
Art.56
Competente a
pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si
trova il minore.
Il consenso
dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale
rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al
presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone
indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale
rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli
articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del
tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i
minorenni della corte di appello
Art.57
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le
circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione
realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale
per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate
indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà
riguardare in particolare:
a) l'idoneità affettiva
e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali
l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del
minore;
d) la possibilità di
idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile
Art.58
..........................................................................................................................................................(58).
(58) Sostituisce
l'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile.
Art.59
...........................................................................................................................................................(59).
(59) Sostituisce
l'intitolazione del Capo I del titolo VIII del libro I del codice civile.
Art.60
Le disposizioni di cui
al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle
persone minori di età.
Art.61
...........................................................................................................................................................(60).
(60) Sostituisce l'art.
299 del codice civile.
Art.62
...........................................................................................................................................................(61).
(61) Sostituisce l'art.
307 del codice civile.
Art.63
...........................................................................................................................................................(62).
(62) Sostituisce
l'intitolazione del Capo II del titolo VIII del titolo I del codice civile.
Art.64 ...........................................................................................................................................................(63).
(63) Sostituisce l'art.
312 del codice civile.
Art.65 ...........................................................................................................................................................(64).
(64) Sostituisce l'art.
313 del codice civile.
Art.66
...........................................................................................................................................................(65).
(65) Sostituisce i
primi due commi dell'art. 314 del codice civile.
Art-67
Sono abrogati: il
secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
È abrogato altresì il
capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
Art.68 ...........................................................................................................................................................(66).
(66) Sostituisce il
primo comma dell'art. 38, disp. att. del codice civile.
Art.69
In aggiunta a quanto
disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Art.70
1.
I pubblici ufficiali o
gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del
proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli
esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2.
I rappresentanti degli
istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente
alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di
tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte
circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena
della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.
Art.71
Chiunque, in violazione
delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo
un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è
punito con la reclusione da uno a tre anni (11/cost).
Se il fatto è commesso
dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione,
di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso
dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura
della procedura di adottabilità; se è commesso del tutore consegue la rimozione
dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare (11/cost).
Se il fatto è commesso
da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la
professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel
primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o
promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito
affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio
tutelare (11/cost).
Chiunque svolga opera
di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è
punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.
Art.72
Chiunque, per
procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della
presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia
definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno
a tre anni.
La pena stabilita nel
precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo
danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito
affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art.72-bis
1.
Chiunque svolga per
conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere
previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa
da uno a dieci milioni di lire.
2.
La pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire
per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che
trattano le pratiche di cui al comma 1
3.
Fatti salvi i casi
previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori
stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone
non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di un terzo.
Art.73
Chiunque essendone a
conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare
un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in
qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000.
Se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la
pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i
minorenni.
Art.74
Gli ufficiali di stato
civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da
parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro
genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare
la veridicità del riconoscimento (11/cost).
Nel caso in cui vi
siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione
del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile
(11/cost).
Art.75
L'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste
ai sensi della presente legge.
La liquidazione delle
spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita
ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di
quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la
disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973,
n. 533.
Art.76
Alle procedure relative
all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data medesima
Art.77
Gli articoli da 404 a
413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le
autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
Art.78
..........................................................................................................................................................(73).
(73) Sostituisce il
quarto comma dell'art. 87 del codice civile.
Art.79
Entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei
requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di
dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e
dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione
nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice
civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo
provvedimento.
Il tribunale dispone
l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e
sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o
affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro
capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere
sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge
dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare
l'assenso.
I discendenti degli
adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere
sentiti.
Se gli adottati o
affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei
genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso
degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici,
decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda,
tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo
all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili. Il decreto del tribunale per
i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere
impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art.80
1.
Il giudice, se del caso
ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
2.
Le disposizioni di cui
all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge
8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1. 3.
Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefìci in tema di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi
giornalieri, previsti per i genitori biologici. 4. Le regioni determinano le
condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo
familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.
Art.81
...........................................................................................................................................................(77).
(77) Sostituisce
l'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile.
Art.82
Gli atti, i documenti
ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi
di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da
ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti
gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati
dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.