martedì 23 luglio 2019


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 Una disfunzione del sistema giuridico

Il Tribunale dei Minorenni dopo la sentenza primo grado decide quasi sempre di sospendere le visite genitori-figli senza aspettare la conclusione dei tre gradi di giudizio..



Tempo fa ho conosciuto dei genitori a cui avevano tolto i figli. Lo stesso tribunale solo sette mesi prima dell’allontanamento aveva decretato che i bambini dovessero vivere con La madre e che il padre potesse continuare a vederli.
Il padre è un dipendente del Ministero della Difesa, una persona stimata e perbene; il suo colonnello comandante diceva di lui con un attestato di rendimento di servizio:“ Il sig.[…] durante il periodo di servizio presso questo comando, ha sempre svolto la propria attività lavorativa con regolarità, impegno, eseguendo quanto richiestogli nei tempi e nelle modalità indicate. Ha dimostrato inoltre, di essere un corretto collaboratore, pacato nei modi, educato e disponibile nei confronti dei colleghi”.
Ho conosciuto anche la casa dove abitano ancora, che è dignitosa, pulita e in ordine ed ho letto tutti gli incartamenti giudiziari e, a mio parere, niente poteva far pensare ad un allontanamento dei loro bambini che avevano, peraltro, più volte chiesto di tornare dai genitori. Che io sappia, sono ancora rinchiusi in una comunità senza poterli riportare a casa
Questa la sentenza:
[n.d.r. il Tribunale] P.Q.M.
“Dichiara [I genitori] decaduti dalla responsabilità genitoriale [e] lo stato di adottabilità dei minori predetti, con l’interruzione, graduale, dei rapporti tra gli stessi, i genitori, ed i rispettivi nuclei familiari […]”
Qualche giorno dopo i Servizi Sociali scrivono:
“Questo ufficio sociale in accordo con la casa famiglia […] stabilisce che a decorrere da martedì 13 dicembre p.v. i minori […] possono incontrare il padre [n.d.r. solo il padre e non la madre] nei seguenti giorni in vista dell’interruzione dei rapporti: Martedì 14 dicembre p.v. dalle ore 16,30 alle ore 17,30 e mercoledì 28 dicembre p.v. dalle 16.00 alle 17.00.”
Immaginate l’ultimo incontro?
Potete pensare di vedere i vostri figli un’ultima volta quel giorno e poi mai più?
Potete immaginare degli orfani con i genitori ancora in vita?
Tutto questo accade dopo la sentenza di primo grado, prima che sia finito il giudizio che potrebbe durare altri anni fino alla sentenza definitiva di Cassazione.
Allora il paradosso quindi ci dice che:
I bambini, dopo anni che non vedono la famiglia, in teoria, potrebbe ritornare a casa e il tribunale potrebbe dire che non dovevano essere allontanati!?
Ovviamente questo non succede quasi mai perché a questo punto la Cassazione di solito decide di allontanare definitivamente i bambini dalla famiglia e  mandarli in adozione….questo ovviamente nel "maggiore interesse dei minori!"
Questa la motivazione più usata: “Dopo anni, come si può togliere un bambino da un ambiente in cui vive da cosi tanto tempo! Oramai la sua famiglia è quella dove vive ora!”
Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro. Così infatti è stato tante volte e sarà.


domenica 21 luglio 2019


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 Una disfunzione del sistema giuridico

Il Tribunale dei Minorenni decide la decadenza della responsabilità genitoriale e allontana una bambina dalla mamma e dal papà. La Procura non rimanda nemmeno a giudizio i genitori e dice che vogliono molto bene alla figlia che ora però è incredibilmente in adozione.



Il Tribunale dei Minorenni allontana una bambina con una sentenza mettendo in dubbio la loro genitorialità e aggiunge che non possono tenere con loro la piccola figlia di nove anni che finisce in una comunità.
Dopo la sentenza arriva anche la Procura, perché, se è stata allontanata una bambina, i genitori potrebbero essere anche maltrattanti?
Mesi di indagini anche della Procura e alla fine i due non vengono nemmeno rimandati a giudizio con queste parole:
gli elementi in atti [sono] insufficienti, e comunque ampiamente inidonei a sostenere l’accusa in giudizio […] Va ricordato che le indagini hanno escluso qualsiasi maltrattamento fisico (percosse abituali) dei genitori nei confronti della figlia, ed è anzi emerso un profondo attaccamento degli stessi (soprattutto della madre) a […]. Non sono state riscontrate in alcun modo neanche vessazioni di carattere psichico (ingiurie e minacce)”.

sabato 20 luglio 2019


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Una disfunzione del sistema giuridico

Il Tribunale dei Minorenni sa di essere incompetente e lo dice in sentenza solamente quasi un anno dopo.



Due bambini vengono allontanati dalla propria mamma con una denuncia fatta da una parente del padre separato e in contenzioso giudiziale (separazione) con la moglie.
I Servizi Sociali, dopo aver attivato un allontanamento ex art.403 c.c., relazionano al Pubblico Ministero del Tribunale dei Minorenni.
Le parti fanno presente che il tribunale è incompetente perché è in corso un contenzioso per la separazione dei coniugi nel tribunale civile (ex Art. 38 delle Disposizioni Attuative c.c.), ma lui continua a lavorare parallelamente al tribunale competente con una duplice spesa per l’erario. Dopo quasi un anno il Tribunale dei Minorenni con la firma dello stesso giudice istruttore che aveva firmato il decreto provvisorio, emette finalmente una sentenza in cui si proclama incompetente.
 “Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.[…]” [1]
In tutto questo periodo:
I due tribunali, quello dei minorenni e quello civile, che conoscono l’incompetenza perché erano stati avvisati circa due mesi dopo dagli avvocati delle parti, mandano avanti l’istruttoria e non si parlano.

Le considerazioni:
I bambini sono stati allontanati in maniera irregolare con un art.403 c.c. che ha convalidato un tribunale incompetente. Il Tribunale Civile competente prende una posizione in merito con una sentenza che verrà quasi due anni dopo! 
Intanto, continuando l’iter giudiziario, i minori sono ancora lontani dalla mamma in mano ad una parente del padre che era la stessa persona che ha denunciato alla procura la donna per maltrattamenti, ancora da provare in primo grado. I bambini vedono invece regolarmente l’altro genitore condannato in via definitiva per aver malmenato la loro mamma.
        Anche il Comune di competenza dei Servizi Sociali, a nostro avviso, subisce un danno erariale: hanno lavorato per il Tribunale dei Minorenni psicologi, assistenti sociali, Educatori, giudici, ecc.
        Infine viene fatta una denuncia all'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, ai apre una relativa istruttoria che si conclude dopo più di un anno con un’archiviazione.





venerdì 19 luglio 2019


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Una disfunzione del sistema giuridico

Spesso il Tribunale dei Minorenni ammonisce i genitori avvertendo loro di ubbidire ai Servizi Sociali minacciando in caso contrario che provvederà “ad una diversa collocazione” dei loro figli.




Spesso i Tribunali dei Minorenni ordinano erroneamente ai Servizi Sociali di prendere autonomamente decisioni sugli affidamenti dei bambini ammonendo i genitori che, se non ubbidiranno a ciò che dispone il Servizio, verrà valutata “[…] l’opportunità di procedere ad una diversa collocazione dei minori, nonché a provvedimenti più incisivamente limitativi della responsabilità genitoriale.”
L'Art.13 della Costituzione Italiana consente unicamente ad un tribunale di limitare la libertà delle persone, quindi, se il Servizio Sociale o ancor peggio un Assistente Sociale decidesse di prendere autonomamente iniziative, ottemperando anche ad un ordine sbagliato del Tribunale, potrebbe, come succede spesso, limitare la libertà delle persone e, cosa ancor più grave, quella dei minori, che invece dovrebbero tutelare.
L’Art.9 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali ci ricorda poi che:
“Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”
In buona sostanza i Servizi Sociali non possono prendere decisioni autonome perché, come abbiamo visto, non “possono esprimere giudizi sugli utenti”. Devono invece, se richiesti, fare indagini, riportando ciò che vedono e sentono o allegando alle loro relaziono giudizi di professionisti esperti nella materia da trattare.
Se non si attenessero alla legge e al loro codice deontologico, tra l’altro, si metterebbero in conflitto con gli utenti e quindi dovrebbero dimettersi, (vedi Art.19). “[…] per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, […] egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.”
Va considerato anche che se i Servizi Sociali, svolgessero un lavoro che è prerogativa dei tribunali e non di loro competenza, come abbiamo già visto, ad esempio, la "calendarizzazione" degli incontri genitori/figli, creerebbero automaticamente anche un danno erariale al Comune che li paga.
Sarebbe bene, quindi, che il Tribunale dei Minorenni, invece di ammonire i genitori ad ubbidire a disposizioni sbagliate, ammonisca i Servizi Sociali facendo chiaramente capire loro, al contrario, che non possono disporre di discrezionalità, soprattutto su questioni di affidamenti di minori.
E tutto ciò è bene segnalarlo al Parlamento affinché i Tribunali che non lo fanno, si attengano per primi e sempre alle disposizioni di Legge, per la tranquillità delle famiglie in difficoltà, per rispetto della Legge stessa, ed anche per valutare il lavoro dei Servizi Sociali che, se lavorano bene, possono fornire un grande contributo alla soluzione di tutti i contenziosi che affliggono moltissime famiglie italiane.

giovedì 18 luglio 2019


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Una disfunzione del sistema giuridico

Una bambina viene allontanata dalla madre dopo due ore di colloquio con una psichiatra. 





Durante una perizia del Tribunale Civile una madre viene mandata a fare una perizia psichiatrica preso uno studio privato senza alcuna motivazione. La psichiatra, scelta dalla CTU, dopo solo due ore di colloquio informale, senza aver effettuato alcun test, dichiara:
L’esame ha evidenziato elementi psicopatologici nella signora […], che è apparsa solo a livello superficiale, in stato di disequilibrio emozionale, con alterazione dell’esame di realtà entro un’organizzazione psichica di tipo paranoide, ove sono attivi meccanismi di scissione, proiezione e identificazione proiettiva.
Lo stato di grave angoscia depressiva sottostante la espone a rischio di scompensi e agiti.”
La CTU, relaziona subito al Giudice chiedendo l’allontanamento della bambina con provvedimento d’urgenza. Il giudice, senza nemmeno sentire la registrazione dell’intervento della psichiatra, peraltro mai consegnata alle parti, decreta l’allontanamento della minore con effetto immediato e “inaudita altera parte” basandosi solamente sulla richiesta della CTU e una relazione basata su due ore d’incontro!
La psichiatra stessa, sei mesi dopo, in un convegno smentisce se stessa affermando l'impossibilità di poter diagnosticare una patologia certa dopo poche ore di colloquio con il paziente.
Nonostante che tutte le relazioni dei vari professionisti escludono patologie in atto o pericoli per i contatti della madre con la bambina il tribunale ha confermato l‘allontanamento tenendo conto solamente della relazione della CTU e sorvolando completamente sulle controdeduzioni della CTP di parte senza motivare il perché le ha completamente disattese.  
La bambina è lontana dalla mamma ormai da quasi tre anni. In questi tre anni la madre è andata in Appello che è stato fissato ben due anni dopo la sentenza di primo grado. Nel frattempo la madre ha continuato a sostenere esami psichiatrici, psicologici, sono state consegnate altre relazioni dagli educatori e dai servizi sociali che confermano sempre la non pericolosità di questa madre e che anzi dicono esattamente il contrario parlando di grande empatia e amore reciproca con la figlia. Nonostante tutto ciò la bambina è ancora lontana dalla mamma che la può vedere e la vedrà ancora per un anno, fino alla sentenza dell'Appello con incontri bisettimanali. 
Ad oggi, quindi, rimane solo la speranza che questo secondo giudizio, se pur tardivo anche lui, faccia giustizia e riunisca finalmente la bambina alla mamma.

Cosa dice La Legge:
Il ricorso [al procedimento cautelare] deve contenere, oltre i requisiti ex art. 125 c.p.c., anche l’indicazione dei mezzi di prova attestanti la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericolum in mora, il tipo di provvedimento richiesto e gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda di merito […] Il procedimento si conclude con un ordinanza, che può avere contenuto positivo o negativo (per incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto dei requisiti di rito o difetto dei presupposti del fumus e del periculum).
In alcune ipotesi, quando vi è urgenza, il giudice se ritiene di poter accogliere il ricorso, pronuncia inaudita altera parte un decreto motivato, con il quale concede in via provvisoria il provvedimento cautelare e fissa l’udienza di comparizione delle parti. A tale udienza, il giudice (in contraddittorio delle parti) può con ordinanza pronunciare un provvedimento negativo o positivo.”[2]
Citiamo quindi in proposito l’autorevole studio “L’ascolto del minore” Coordinato dalla Prof.ssa M. Malagoli Togliatti, Membri: Prof. P. Capri, Avv. P. Rossi, Dr.ssa A. Lubrano Lavadera, Dr. M. Crescenzi [3] in cui si dice tra l’altro:
La cosiddetta “valutazione della genitorialità” è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense.
Definire dei criteri oggettivi per la valutazione delle capacità genitoriali è un lavoro complesso, dato il coinvolgimento di aspetti individuali (riguardanti singolarmente i due focus di interesse: i genitori e i figli) e relazionali (l’interscambio e l’influenza reciproca tra i due)”[4]
Si fa presente che la psichiatra non fa riferimento ad alcun tipo di agito in particolare quindi sarebbe come dire che un paziente è malato senza dire di quale malattia è affetto!




mercoledì 17 luglio 2019

2
Una disfunzione del sistema giuridico

Il Tribunale dei Minorenni emana un’ordinanza di allontanamento senza aspettare che i Servizi Sociali gli relazionino dopo aver conosciuto la famiglia.


Il Tribunale dei Minorenni emette un’ordinanza di allontanamento di una bambina senza sapere alcunché della famiglia basandosi solamente sulle parole di un vicino di casa che, fra l’altro, smentirà per iscritto gran parte di quello che aveva relazionato l’assistente sociale stessa.
L’Assistente Sociale, peraltro non competente per territorio, aveva già allontanato la piccola con un provvedimento d’urgenza (ex Art.403 c.c.), mai visto agli atti, quindi non si sa nemmeno se a da chi è stato firmato ne con quale motivazione.
Il PM che riceve la relazione dell'assistente sociale virgoletta questa relazione e la inoltra al tribunale dei Minori.
Sappiamo che ’ordine dell’Ente locale che allontana il minore con l’Art.403 c.c. è un atto amministrativo e quindi doveva essere formalizzato per iscritto e firmato dal sindaco. Tutto questo, nel caso specifico, non è stato fatto.
Se sono principalmente i Servizi Sociali del territorio, a relazionare al PM e quindi a far capire al tribunale quale sia la situazione reale da esaminare, la relazione del SS è fondamentale, anche se non dovrebbe essere l’unica.
La bambina è ora stata adottata.
Certamente non è possibile emettere una sentenza soddisfacente alla verità se non si conosce la famiglia che si va giudicare!
Cosa dice La Legge:
Da Procura della Repubblica presso il TM di Milano:
A seguito della legge 149/01, è cambiata l'impostazione di lavoro dei servizi, il cui referente immediato ed iniziale è proprio il Pubblico Ministero minorile, destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti minorenni. Lo strumento della segnalazione diventa così il momento fondamentale della tutela dei diritti dei minori. Si è detto che il servizio sociale è titolare di competenze proprie in materia di tutela e assistenza dei minori. Attraverso la segnalazione, il servizio porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria una situazione di pregiudizio, ossia una situazione in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.”
Quindi il PM è destinatario della segnalazione del SS, sarà poi lui a svolgere l’attività “deputata a promuovere e stimolare l'attività di quella giudicante e "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).”[1] 



martedì 16 luglio 2019


Queste l’indice delle disfunzioni della legge e le storie per il prossimo mese.[1]
  1. Il Tribunale dei Minori non calendarizza in sentenza gli incontri.
  2. Il TM emana un’ordinanza di allontanamento senza aspettare che i Servizi Sociali gli relazionino dopo aver conosciuto la famiglia
  3. Una bambina viene allontanata dalla madre dopo due ore di colloquio con una psichiatra.
  4. Il TM ammonisce con un decreto provvisorio e avverte di ubbidire ai SS minacciando in caso contrario che provvederà “ad una diversa collocazione” dei bambini.
  5. Il TM sa di essere incompetente e lo dice in sentenza solamente quasi un anno dopo 
  6. Il TM decide la decadenza della responsabilità genitoriale. La Procura non rimanda nemmeno a giudizio i genitori e dice anzi che vogliono molto bene alla bambina. La bambina è comunque mandata in adozione.
  7. Il TM dopo la sentenza primo grado decide quasi sempre di interrompere le visite genitori-figli senza aspettare la conclusione dei tre gradi di giudizio.
  8. L’allontanamento “a rate” di 5 bambini ex Art. 403 c.c.
  9. Il TM non mette la durata dell’affidamento in sentenza come dovrebbe.
  10. Il figlio rifiuta immotivatamente di vedere il genitore e l’AS non fanno niente.
  11. Il GI nomina il CTU che non è iscritto all’Albo del Tribunale senza l’assenso del Presidente, senza una motivazione e senza il consenso delle parti.
  12. I Giudici, gli AS e i Periti dei tribunali interrogano i bambini senza rispettare le linee guida.
  13. I Periti dei tribunali ed i vari professionisti che si occupano di interrogare i minori e le loro famiglie quasi mai registrano gli incontri, e se li registrano non consegnano la registrazione.
  14. L’Art.403 c.c. è illegalmente firmato dal responsabile del Servizio Sociale, a volte lo firma direttamente l’Assistente Sociale, altre addirittura non lo firma alcuno.
  15. L’attuazione dell’Art. 403 c.c. è sempre eseguito da singoli AS, a volte accompagnati dalle forze dell’Ordine, quasi mai rispettano le loro stesse  linee guida che prevedono che questo intervento sia effettuato da un’equipe multi-professionale specializzata.
  16. La figlia accusa il padre di aver picchiato la madre. Il Tribunale, invece di allontanare da casa il padre “presunto violento”, allontana la bambina, sua madre e altri quattro fratelli e li mette in una Comunità di suore.
  17. Il Tribunale, dopo aver deciso di allontanare una bambina dalla madre perché è per lei pericolosa, decide di fargliela vedere in maniera protetta in alcune ore del giorno e contemporaneamente e incredibilmente in altre, sia di giorno che di notte, in maniera libera.
  18. Alcuni tribunali prestampavano le ordinanze dei presidenti per cui la decisione era presa a priori senza aver conosciuto le parti. Fino al 2011 il modulo prestampato si scaricava direttamente dal sito del Ministero di Giustizia.
  19. Se i minori sono mandati da un tribunale in affidamento fuori famiglia, spesso non rivedono più i genitori ed i fratelli
  20. Il Tribunale non segnala quasi mai ai Comuni lo stato di indigenza dei nuclei familiari per permettere ai minori di rimanere nella propria famiglia
  21. I Servizi Sociali allontanano i bambini con L’Atto Amministrativo Art. 403 c.c. motivandolo genericamente.
  22. Il Sostituto Procuratore invita i SS a fare un 403 c.c.
  23. Il PM della Procura presso il TM non fa mai un’istruttoria autonoma ma si basa quasi esclusivamente sulla relazione degli AS
  24. Il Giudice Tutelare non segue quasi mai le disposizioni delle sentenze, come dovrebbe ex art.337 c.c.
  25. La CTU consegna, come allegato, un documento importantissimo dicendo che la parte lo ha condiviso firmandolo, ma la firma non compare e la parte dice di non averlo mai firmato. Il giudice non si accerta se è un falso, ne tiene conto, e lo porta egualmente in giudizio.
  26. La CTU chiede al GI di allontanare urgentemente una bambina dalla madre perché pericolosa e a rischio di agiti lesivi. Mantiene la sua tesi fino alla relazione finale chiedendo al tribunale di mantenere anche l’allontanamento della bambina dalla madre per gli stessi motivi. Contemporaneamente chiede di permetterle di vedere la figlia senza incontri protetti e addirittura di pernottare più volte al mese con la bambina.
  27. Viene allontanata d’urgenza una figlia dalla mamma su una relazione di una psichiatra che ha parlato con lei solamente per un’ora e mezza e che, fra l’altro, afferma che la donna è a rischio di “scompensi e agiti” senza specificare che tipo di agiti e scompensi ha. La mamma in questione non è mai stata pericolosa per la figlia ne c’è documentazione di questa pericolosità.
  28. In Italia i Ministeri preposti non danno più notizie dei bambini in affidamento fuori famiglia dal 2016 Precedentemente non avevano dato informazioni per 5 anni.
  29. L’AS di sua iniziativa e con una sua firma, senza un atto amministrativo firmato dal sindaco, senza avvisare il tribunale toglie un bambina da un genitore e la manda a vivere altrove.
  30. Lo psicologo consiglia di mandare due fratelli in adozione con famiglie diverse.
  31. Una donna, inserita in una comunità con i cinque figli, viene limitata anche nella sua libertà personale.
  32. Il responsabile del Servizio Sociale firma un allontanamento urgente (ex 403 c.c.) di due minorenni dalla madre





[1] Attenzione: Di tutte le disfunzioni e le storie abbiamo documentazione



Il TM non calendarizza in sentenza gli incontri.



Per il Sig. Ministro di Giustizia Dott. Avv. Alfonso Bonafede

Relazione/inchiesta
sulle disfunzioni della Giustizia e delle Istituzioni
riguardo al problema degli affidamenti minorili in Italia.

Introduzione

Questo lavoro è una raccolta documentata di disfunzioni delle nostre Istituzioni ed in particolare della Giustizia italiana, e di quelle che si sono attuate nelle circostanze di successivi allontanamenti di minori fuori della famiglia naturale.
Dalle ultime statistiche, peraltro risalenti al lontano 2016, sappiamo che raggiungono il numero di quasi trentamila.
È oramai opportuno che lo Stato e quindi in primis il Ministro di Giustizia, sappia dalle stesse famiglie e da chi le rappresenta, cosa succede oggi nel nostro paese.
Questo lavoro di ricerca, primo in Italia, nasce per illustrare e documentare fatti, disposizioni e sentenze di Tribunali, che proverebbero questa malpratica informando e dando la possibilità a chi di competenza di affrontare e risolvere le problematiche delle tante famiglie italiane incappate nella malagiustizia e che chiedono da anni di aiutare i loro figli a tornare a casa.

Il presente lavoro è composto da due parti:

La prima parte parla in generale degli attuali problemi della giustizia minorile nella gestione delle criticità familiari
La seconda parte sempre in progress elenca alcuni casi significativi di malagiustizia sottolineandone gli errori e le omissioni. La documentazione allegata è solo rappresentativa di tanti altri casi.

Da oggi pubblicherò ogni giorno una disfunzione delle nostre istituzioni.
Vorrei che chi è in Parlamento si rendesse conto di come sempre più spesso viene oggi amministrata la Giustizia in Italia.
Questo proprio per il rispetto che ho per i tanti professionisti che invece fanno il loro dovere e soprattutto per i tanti bambini e le loro famiglie che in questo momento stanno soffrendo un dolore inestimabile.
Questa la prima disfunzione, domani la seconda

Questa la prima disfunzione, domani la seconda


Il TM non calendarizza in sentenza gli incontri.

Ormai da tempo vige la prassi che i Servizi Sociali vengano incaricati dai tribunali minorili di calendarizzare gli incontri dei minori con i loro genitori nelle separazioni o negli affidamenti a terzi.
Questa calendarizzazione non è di competenza dei Servizi Sociali ma solamente di un tribunale.
Spesso i Servizi Sociali, se gli utenti non ubbidiscono alle disposizioni da loro emesse, puniscono gli utenti togliendo loro la possibilità di vedere i loro figli diminuendo a loro piacimento gli incontri. Anche questo è vietato.
Quando si attua questa prassi si genera, fra l'altro, quasi sempre un contrasto immediato fra  le famiglie assistite e l’Assistente Sociale, andando ad incidere negativamente sul suo lavoro con conseguenze e ripercussioni anche sui minori che andrebbero invece tutelati ed aiutati.
Sic stantibus rebus, a nostro avviso, si ravvisa anche un danno erariale per il Comune da cui dipendono i Servizi Sociali in quanto gli Assistenti Sociali effettuano una prestazione lavorativa che non compete loro spendendo danaro pubblico. 

Ecco perché:

  • Art.4 comma 3 della Legge 184/1983 [1]
“Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente: […] i tempi e i  modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”     
  • Art. 337 ter del Codice Civile [2]
“[…] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. […], determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”
  • Art.9 del Codice deontologico degli Assistenti Sociali [3]
Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, […] non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.” 

  • Art.3 comma 3 della Legge 184/1983 [4]
“Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.
Se un minore viene affidato in via esclusiva ad un genitore questi non può decidere quando far vedere il bambino all’altro genitore quindi “per relationem” non lo può fare nemmeno un Assistente Sociale anche se il Servizio ne ha avuto l’affidamento.

  • Art. 337 quater Codice civile [5]
 “[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, […] deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” 

  • Art.155 C.C. modificato dalla 54/2006
 “[...] il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa […] determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore “.[6]

  •       Articolo 13 della Costituzione 

    “La libertà personale è inviolabile.
    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].”
    Solo sulla base di una legge esistente lo Stato può agire in campo giudiziario, altrimenti parliamo di abusi di potere.

                    




[3] Nota bene: Questa impossibilità si deduce  anche dal fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.