giovedì 18 luglio 2019


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Una disfunzione del sistema giuridico

Una bambina viene allontanata dalla madre dopo due ore di colloquio con una psichiatra. 





Durante una perizia del Tribunale Civile una madre viene mandata a fare una perizia psichiatrica preso uno studio privato senza alcuna motivazione. La psichiatra, scelta dalla CTU, dopo solo due ore di colloquio informale, senza aver effettuato alcun test, dichiara:
L’esame ha evidenziato elementi psicopatologici nella signora […], che è apparsa solo a livello superficiale, in stato di disequilibrio emozionale, con alterazione dell’esame di realtà entro un’organizzazione psichica di tipo paranoide, ove sono attivi meccanismi di scissione, proiezione e identificazione proiettiva.
Lo stato di grave angoscia depressiva sottostante la espone a rischio di scompensi e agiti.”
La CTU, relaziona subito al Giudice chiedendo l’allontanamento della bambina con provvedimento d’urgenza. Il giudice, senza nemmeno sentire la registrazione dell’intervento della psichiatra, peraltro mai consegnata alle parti, decreta l’allontanamento della minore con effetto immediato e “inaudita altera parte” basandosi solamente sulla richiesta della CTU e una relazione basata su due ore d’incontro!
La psichiatra stessa, sei mesi dopo, in un convegno smentisce se stessa affermando l'impossibilità di poter diagnosticare una patologia certa dopo poche ore di colloquio con il paziente.
Nonostante che tutte le relazioni dei vari professionisti escludono patologie in atto o pericoli per i contatti della madre con la bambina il tribunale ha confermato l‘allontanamento tenendo conto solamente della relazione della CTU e sorvolando completamente sulle controdeduzioni della CTP di parte senza motivare il perché le ha completamente disattese.  
La bambina è lontana dalla mamma ormai da quasi tre anni. In questi tre anni la madre è andata in Appello che è stato fissato ben due anni dopo la sentenza di primo grado. Nel frattempo la madre ha continuato a sostenere esami psichiatrici, psicologici, sono state consegnate altre relazioni dagli educatori e dai servizi sociali che confermano sempre la non pericolosità di questa madre e che anzi dicono esattamente il contrario parlando di grande empatia e amore reciproca con la figlia. Nonostante tutto ciò la bambina è ancora lontana dalla mamma che la può vedere e la vedrà ancora per un anno, fino alla sentenza dell'Appello con incontri bisettimanali. 
Ad oggi, quindi, rimane solo la speranza che questo secondo giudizio, se pur tardivo anche lui, faccia giustizia e riunisca finalmente la bambina alla mamma.

Cosa dice La Legge:
Il ricorso [al procedimento cautelare] deve contenere, oltre i requisiti ex art. 125 c.p.c., anche l’indicazione dei mezzi di prova attestanti la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericolum in mora, il tipo di provvedimento richiesto e gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda di merito […] Il procedimento si conclude con un ordinanza, che può avere contenuto positivo o negativo (per incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto dei requisiti di rito o difetto dei presupposti del fumus e del periculum).
In alcune ipotesi, quando vi è urgenza, il giudice se ritiene di poter accogliere il ricorso, pronuncia inaudita altera parte un decreto motivato, con il quale concede in via provvisoria il provvedimento cautelare e fissa l’udienza di comparizione delle parti. A tale udienza, il giudice (in contraddittorio delle parti) può con ordinanza pronunciare un provvedimento negativo o positivo.”[2]
Citiamo quindi in proposito l’autorevole studio “L’ascolto del minore” Coordinato dalla Prof.ssa M. Malagoli Togliatti, Membri: Prof. P. Capri, Avv. P. Rossi, Dr.ssa A. Lubrano Lavadera, Dr. M. Crescenzi [3] in cui si dice tra l’altro:
La cosiddetta “valutazione della genitorialità” è una complessa attività di diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un’area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica e della psichiatria forense.
Definire dei criteri oggettivi per la valutazione delle capacità genitoriali è un lavoro complesso, dato il coinvolgimento di aspetti individuali (riguardanti singolarmente i due focus di interesse: i genitori e i figli) e relazionali (l’interscambio e l’influenza reciproca tra i due)”[4]
Si fa presente che la psichiatra non fa riferimento ad alcun tipo di agito in particolare quindi sarebbe come dire che un paziente è malato senza dire di quale malattia è affetto!




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