3
Una disfunzione del sistema giuridi co
Una bambina viene allontanata dalla madre dopo due ore di colloquio con una psichiatra.
Durante una perizia del Tribunale Civile una madre viene mandata a fare
una perizia psichiatrica preso uno studio privato senza alcuna motivazione. La
psichiatra, scelta dalla CTU, dopo solo due ore di colloquio informale, senza aver
effettuato alcun test, dichiara:
“L’esame ha evidenziato elementi
psicopatologici nella signora […], che è apparsa solo a livello superficiale,
in stato di disequilibrio emozionale, con alterazione dell’esame di realtà
entro un’organizzazione psichica di tipo paranoide, ove sono attivi meccanismi
di scissione, proiezione e identificazione proiettiva.
Lo stato di grave angoscia depressiva sottostante
la espone a rischio di scompensi e agiti.”
La CTU, relaziona subito al Giudice chiedendo
l’allontanamento della bambina con provvedimento d’urgenza. Il giudice, senza
nemmeno sentire la registrazione dell’intervento della psichiatra, peraltro mai
consegnata alle parti, decreta l’allontanamento della minore con effetto
immediato e “inaudita altera parte” basandosi solamente sulla richiesta della
CTU e una relazione basata su due ore d’incontro!
La psichiatra stessa, sei mesi dopo, in un convegno smentisce se stessa affermando
l'impossibilità di poter diagnosticare una patologia certa dopo poche ore di
colloquio con il paziente.
Nonostante che tutte le relazioni dei vari professionisti escludono
patologie in atto o pericoli per i contatti della madre con la bambina il
tribunale ha confermato l‘allontanamento tenendo conto solamente della
relazione della CTU e sorvolando completamente sulle controdeduzioni della CTP
di parte senza motivare il perché le ha completamente disattese.
La bambina è lontana dalla mamma ormai da quasi tre anni. In questi tre anni la madre è andata in Appello che è stato fissato ben due anni dopo la sentenza di primo grado. Nel frattempo la madre ha continuato a sostenere esami psichiatrici, psicologici, sono state consegnate altre relazioni dagli educatori e dai servizi sociali che confermano sempre la non pericolosità di questa madre e che anzi dicono esattamente il contrario parlando di grande empatia e amore reciproca con la figlia. Nonostante tutto ciò la bambina è ancora lontana dalla mamma che la può vedere e la vedrà ancora per un anno, fino alla sentenza dell'Appello con incontri bisettimanali.
Ad oggi, quindi, rimane solo la speranza che questo secondo giudizio, se pur tardivo anche lui, faccia giustizia e riunisca finalmente la bambina alla mamma.
Ad oggi, quindi, rimane solo la speranza che questo secondo giudizio, se pur tardivo anche lui, faccia giustizia e riunisca finalmente la bambina alla mamma.
Cosa dice La Legge:
“Il ricorso [al procedimento
cautelare] deve contenere, oltre i requisiti ex art. 125 c.p.c., anche
l’indicazione dei mezzi di prova attestanti la sussistenza dei presupposti del
fumus boni iuris e del pericolum in mora, il tipo di provvedimento richiesto e
gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda di merito […] Il
procedimento si conclude con un ordinanza, che può avere contenuto positivo o
negativo (per incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto dei
requisiti di rito o difetto dei presupposti del fumus e del periculum).
In alcune ipotesi, quando vi è urgenza, il giudice
se ritiene di poter accogliere il ricorso, pronuncia inaudita altera parte un
decreto motivato, con il quale concede in via provvisoria il provvedimento
cautelare e fissa l’udienza di comparizione delle parti. A tale udienza, il
giudice (in contraddittorio delle parti) può con ordinanza pronunciare un
provvedimento negativo o positivo.”[2]
Citiamo quindi in proposito l’autorevole studio
“L’ascolto del minore” Coordinato dalla Prof.ssa M. Malagoli Togliatti, Membri:
Prof. P. Capri, Avv. P. Rossi, Dr.ssa A. Lubrano Lavadera, Dr. M. Crescenzi [3] in cui si
dice tra l’altro:
“La
cosiddetta “valutazione della genitorialità” è una complessa attività di
diagnosi, che deve tener conto di diversi parametri, maturata in un’area di ricerca multidisciplinare
che valorizza i contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della
neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia
sociale e giuridica e della psichiatria forense.
Definire dei criteri oggettivi per la valutazione
delle capacità genitoriali è un lavoro complesso, dato il coinvolgimento di
aspetti individuali (riguardanti singolarmente i due focus di interesse: i
genitori e i figli) e relazionali (l’interscambio e l’influenza reciproca tra i
due)”[4]
Si fa presente che la psichiatra non fa riferimento
ad alcun tipo di agito in particolare quindi sarebbe come dire che un paziente
è malato senza dire di quale malattia è affetto!
Per approfondire
l’argomento vedi anche il Blog Giuridico e sociale di Massimo Rosselli del
Turco Quaderno Ventitreesimo in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html

Nessun commento:
Posta un commento