martedì 30 marzo 2021

 

I Quesiti posti dai parlamentari dopo l'intervento del dr. Rosselli del Turco in Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza nell'indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DOMANDE 

SEN. BINETTI.

Ringrazio in particolare il dottor Massimo Rosselli Del Turco per la sua trattazione che peraltro ha alle spalle una lunga esperienza anche di raccolta dati e di raccolta dati molto ben documentati. Quello che mi ha stupito recentissimamente, ed è proprio su questo che rivolgo la domanda al dottor Del Turco, è quello che è successo a Bibbiano. Noi abbiamo visto la situazione di Bibbiano come un crescendo costante e continuo di bambini allontanati dalle famiglie attraverso una manipolazione oltretutto dei dati, per esempio, ricordo i disegni dei bambini a cui venivano aggiunti particolari inquietanti, particolari che lasciavano pensare a una potente prepotente erotizzazione di questi bambini e un abuso da parte delle famiglie. Questi bambini allontanati dalle loro famiglie quindi entrati in un loop che ha fatto pensare in molti casi anche vere e proprie forme di violenza ma la principale violenza era proprio l'allontanamento dal nucleo familiare e l'interruzione dei rapporti con la famiglia, questi bambini sono tornati tutti a casa pochi giorni fa con una sentenza dicendo che, come dice qui, il fatto non sussisteva.
Come tutti sanno io ho presentato diverse interrogazioni al Ministro di giustizia sia del Governo precedente, Conte I, Conte II, adesso stesso, del Governo Draghi e devo dire senza mai aver ricevuto risposta dal Ministro della giustizia, chiunque esso fosse. Questo è un grande dispiacere perché noi come parlamentari siamo, come dire, interpellati a offrire quantomeno chiarezza sulle ragioni e sulle modalità. Quello a cui noi ci troviamo spesso davanti non è tanto a una critica ai servizi sociali, molti dei quali funzionano certamente molto bene, ma c'è una parte di questi servizi sociali che verrebbe quasi la voglia di definire deviati, perché sono deviati nello spirito, che vorrebbe che le famiglie fossero aiutate ad accudire i propri figli, aiutati sul piano materiale, orientati sul piano sia psicologico ed educativo mentre invece devono subire questa vera e propria violenza, violenza che subiscono i bambini e violenza che subiscono le famiglie. Ora mi chiedo col dottor Del Turco quali potrebbero essere le misure anche a livello legislativo che potrebbero ridurre questa sofferenza che insiste, una sofferenza diffusa su tutto il Paese e che ripetutamente si vede alla fine essere una sofferenza inferta, anche abusivamente, ma questo non ripagherà mai bambini e genitori del danno subito.

ON. SPENA.

Buongiorno a tutti, scusatemi se non sono in presenza ma a breve ho un piccolo intervento chirurgico, quindi davvero mi scuso.
Intanto ringrazio gli auditi la Picchieri, Martelli e Del Turco e vorrei iniziare dalla Comunità di Sant'Egidio, visto che è stata la prima a intervenire e ringraziare davvero per quello che fate e per quello che avete fatto soprattutto in questo lungo periodo di lockdown perché io credo che questo lockdown non sia mai terminato e, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza alle famiglie, ai bambini, ai minori che sono stati i primi servizi ad essere sospesi e interrotti.
Perché ho voluto pensare a una indagine conoscitiva sui servizi sociali, che ho condiviso con tutti i colleghi della Commissione? Proprio perché uno dei primi provvedimenti che sono stati presi con il lockdown è stato proprio quello della sospensione dell'assistenza domiciliare ai minori portatori di handicap.
Io ricordo che un emendamento, un solo emendamento che è stato approvato in Commissione sanità e servizi sociali della Camera dei deputati fu proprio il mio, addirittura per cui proponevo di riaprire le porte delle case dei genitori con i bambini disabili perché anche a loro era vietato poter uscire, poter andare a fare una passeggiata, andare nel parco e quant'altro. Non c'è stata mai questa attenzione da parte dello Stato e chiaramente anche dei servizi sociali proprio per le famiglie più disagiate, soprattutto quelle che vedevano nelle proprie case bambini e minori disabili. È vero anche, come dite voi, che molti degli uffici dei servizi sociali hanno sbarrato le proprie porte, non capisco perché trattandosi di un servizio socio-sanitario mentre tutti quanti gli ospedali, tutti ciò che riguarda la sanità in senso stretto funziona invece quelli multiservizi sono stati sospesi.
Volevo chiedervi – ci sarebbe tanto da dire – ma la Commissione già si sta proponendo comunque anche con la neo-Garante dell'infanzia e dell'adolescenza a trattare molti temi che riguardano l'allontanamento, le case famiglia insomma cerchiamo però di venire a noi con delle domande più specifiche.
Visto che comunque voi avete sottolineato questa carenza partendo dalla dispersione scolastica e dall'assistenza alle case famiglia, all'allontanamento facile dei bambini dalle proprie famiglie se non ritenente opportuno anche prevedere un servizio di prossimità, quindi non solo il genitore e la famiglia disagiata che si reca presso i servizi sociali – sappiamo quanto è difficile e quanto timore ci sia da parte delle famiglie proporsi a questi tipi di servizi che molto spesso si vedono più come attività repressive che di assistenza – se non è opportuno prevedere più un servizio di prossimità ad esempio aprendo degli sportelli di ascolto presso le scuole o anche per esempio presso le unità sanitarie, penso agli ospedali, soprattutto alle unità organizzative dell'infanzia, penso agli ospedali pediatrici.
Un servizio più di prossimità e più di vicinanza alle famiglie che non si devono recare soltanto alla Asl di competenza oppure al servizio del terzo settore, così come potrebbe essere Sant'Egidio o la Caritas o quant'altro, ma avere un rapporto, un servizio proprio di prossimità. Poi se potete, nel corso questa indagine conoscitiva darci dei dati anche più precisi, soprattutto per allontanamento dei bambini per motivi economici e lì dove anche ci sono state delle mancanze gravi da parte di alcuni dei servizi sociali che, come diceva la collega prima, molti di questi funzionano bene ma in altri invece c'è proprio un vulnus, un vuoto. Poi soprattutto se non ritenete, e concludo, che il rinnovo anche generazionale, speriamo che arrivi presto nell'ambito dei lavoratori del servizio sociale, non sia necessario prevedere un percorso formativo altamente specializzato che possa dare anche un significativo cambio di passo rispetto ai servizi precedenti.

RISPOSTE

Ringrazio la Senatrice Binetti e dell’Onorevole Spena perché le loro domande, molto attinenti alla trattazione in atto in questa spettabile Commissione, mi danno la possibilità di approfondire ulteriormente le problematiche sugli affidamenti fuori famiglia dei nostri figli più sfortunati che non derivano tanto dal fatto che esista una pandemia in atto, ma, a mio parere, soprattutto da un pregresso che esiste nel nostro paese da sempre e che oggi rischia addirittura di aggravarsi se non ci accertassimo attentamente sul lavoro che viene proposto da molte parti per sanare la situazione in atto in questa situazione di Covid 19.  

Quindi è bene partire dalla fotografia della realtà già esistete in Italia (Bibbiano, Forteto ed altro docet) per evitare ulteriori problematiche, aiuti-non aiuti -pseudo aiuti o avvenimenti che potrebbero ulteriormente sopraggiungere sottovalutando ciò che è accaduto e che si rischia accada in maniera ancora più grave con la scusa della pandemia.

Dopo le disfunzioni già citate nella mia audizione in cui mi sono limitato a mettere in evidenza solamente alcune fra le più gravi carenze nel settore degli affidamenti in Italia vi accenno per finire, prima di parlare di soluzioni, ad altre problematiche che potrete, se vorrete, approfondire il tutto, leggendo il mio studio di cui la Magi Edizioni ha voluto inviarne alcune copie in omaggio alla vostra spettabile Commissione.

  • Vengono fatti allontanamenti di bambini dopo aver ascoltato genitori in maniera non corretta e non professionale come il caso di una madre che si vede portare via per sempre una figlia dopo una frettolosa intervista di poco più di un’ora, senza tests e senza che sia stata consegnata la registrazione più volte richiesta alla CTU e al Giudice.

Il tribunale in sentenza acconsente all’allontanamento della bambina, nonostante che la donna si era già volontariamente sottoposta a ben 64 incontri con un centro di psicologia giuridica stabilito dalla stessa CTU e che quest’ultimo affermasse che il rapporto fra la mamma e la figlia appariva connotato da aspetti molto positivi che potevano essere certamente considerati, per il benessere della figlia dei fattori di protezione invece che di pericolo!


  • Le madri alloggiate con i minori nelle strutture a volte perdono con loro alcune libertà costituzionali.

Conosco il caso di una madre in una comunità a cui lessero delle regole precise appena entrata e fra queste, testualmente “[la mamma n.d.r.] Non può usare il suo telefono personale che ha consegnato ma fare delle telefonate controllate e concordate con la struttura. Gli incontri che avrà con gli altri tre bambini, già presenti in comunità, avverranno alla presenza di personale educativo-da concordare con la Responsabile […] “Da notare che questa madre era nella struttura perché era stata messa in protezione con tutti i figli perché il marito era stato accusato di essere violento verso lei e i bambini. Il Tribunale, invece di allontanare il presunto violento, che era rimasto a casa, aveva allontanato lei con i figli fra cui due bambine appena nate.[1] Tutti erano rinchiusi in una struttura molto grande, una specie di convento ed errano separati fra di loro e la madre, era costretta a vederne alcuni in maniera protetta nonostante il tribunale aveva sentenziato che niente vietava affinché la donna potesse vederli tutti liberamente. Alla fine della vicenda: la madre fu preventivamente allontanata dalla struttura, per aver denunciato maltrattamenti sui bambini e dovette lasciare anche le due piccoline che rimasero sole, il padre fu assolto e gli altri bambini rimasero in tutto un anno e mezzo rinchiusi, dopodiché furono tutti rimandati a casa senza alcuna scusa. Da allora in Servizi Sociali che, per sentenza, avrebbero dovuto aiutare la famiglia e di cui avevano in bambini in affidamento, non si sono fatti mai più vedere.

  • 23 tribunali su 29 emettono provvedimenti per il collocamento di minori fuori distretto[2]

Il Ministero che ci dà la notizia aggiunge: “[…] si tratta di una criticità diffusa su tutto il territorio nazionale, che dovrebbe essere oggetto di seria riflessione.[3]

Osserviamo, poi, che la Legge 184/1983 e segg. recita, fra l’altro, così:

“Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare […] che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza”[4]

Quindi bisognerebbe essere molto cauti prima di emanare disposizioni del genere.


  • Solo 16 procure su 29 segnalano di aver effettuato ispezioni straordinarie rispetto all’ordinaria programmazione[5]

Fra le criticità per cui sono state fatte le ispezioni notiamo che le procure erano state informate che testualmente:

“‒ strutture per adulti che ospitano minori stranieri non accompagnati (in assenza di strutture specifiche per minori) a seguito di segnalazione di reati commessi nei loro confronti (Cagliari);

‒ strutture per minori stranieri non accompagnati ancora non autorizzate ma attivate in situazioni di grave emergenza.

Durante le ispezioni straordinarie portate a termine dalle 16 procure, sono state anche riscontrate le seguenti situazioni:

‒ inadeguatezza a livello strutturale e mancanza o insufficienza dei requisiti igienicosanitari e/o amministrativi (L’Aquila, Napoli, Reggio Calabria, Taranto);

‒ carenza e/o inadeguatezza di personale educativo, del personale di sorveglianza o del responsabile della comunità (Bari, Milano, Potenza, Taranto);

‒ sospetti maltrattamenti e segnalazioni di reato (Bologna);

‒ irregolarità e inadempienze in merito agli standard minimi di accoglienza, ad esempio il superamento della capienza massima prevista (Catania, Napoli, Taranto).”6]


  • Per 27 TM su 29 non esiste un coordinamento tra la procura e le commissioni di vigilanza delle ASL a proposito dei controlli sulle Comunità?[7]

Dalla relazione del MLPS: “Sono state evidenziate solo due esperienze di coordinamento con le commissioni di vigilanza delle Asl per la realizzazione dei controlli sulle comunità: la Procura di Torino ha stipulato nel febbraio 2016 una convenzione con la Regione Piemonte che prevede l’istituzione di un tavolo permanente con tutte le commissioni di vigilanza, e la Procura di Caltanissetta ha emanato apposite linee guida. Nelle altre realtà territoriali non esistono ancora strumenti di raccordo tra procure e commissioni di vigilanza.

  • Solo 13 tribunali segnalano di aver modificato le modalità operative relative all’ascolto del minore dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 154/2013 e in particolare dell’introduzione nel codice civile dell’art. 336-bis. [8]

E ancora la relazione del MLPS: “solo due utilizzano per l’ascolto del minore l’audio-video registrazione e quattro tribunali si avvalgono dell’ausilio di giudici onorari con formazione psicologica per impostare, valutare e realizzare l’ascolto del minore”

“[…] viene dato rilievo – aggiungono i tribunali - sia alla preparazione del minore, sia alla corretta informazione di tutte le figure coinvolte nel procedimento.”

  • Se i minori invece di essere alloggiati in affidamento nelle comunità ma presso le famiglie si risparmierebbero molti soldi.

Si pensi che, solamente al 31 dicembre 2016, i minori in comunità, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali erano 12.603 e secondo il nostro studio che si basa sempre su dati dello stesso Ministero si sarebbero risparmiati circa 34.000 euro a bambino.[9] 


Alcune soluzioni per limitare in cosiddetti “affidamenti facili” dei minori fuori famiglia nel nostro paese:

 

1

L’Informazione

La trasparenza dell’informazione

“È la prima criticità - scrivo nel mio studio - che emerge per chi vuole occuparsi del complesso rapporto tra minori e giustizia, tra affidi in famiglie diverse da quella di origine e affidi residenziali: la mancanza di dati organicamente strutturati.

I dati disponibili sono spesso approssimativi, a volte poco aggiornati, altre volte raccolti con modelli diversi, elaborati con obiettivi e metodologie diverse. Si colgono le incongruenze e le contraddizioni tra i dati raccolti da diverse fonti, tutte di tipo istituzionale, ma sostanzialmente scarsamente capaci di dialogare tra di loro. Ci si scontra con la complessità di un confronto difficile anche solo sul piano numerico. Questo nonostante la legge 328/2000 istituisca il Sistema informativo SIMBA, che però non è mai diventato pienamente operativo. Almeno nei fatti”[10]

I dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono fermi al 2017 e sono poco utilizzabili perché tardivi e incompleti.

Nell’ambito di questa mancanza di notizie anche molte procure, come abbiamo visto, ci dicono che hanno grandi difficoltà nel reperire addirittura le stesse informazioni utili allo svolgimento proficuo del loro lavoro e si devono, a mio avviso, arrangiare. Infatti nella relazione del MLPS leggiamo anche come:

“In assenza di specifiche informazioni a cura delle regioni, – ci dicono ad esempio i Tribunali dei Minorenni per sapere quali sono il tipo di comunità nella regione in cui operano - le procure realizzano autonomamente un elenco delle strutture con le seguenti modalità:

‒ effettuando una mappatura delle comunità del territorio in base al censimento costante delle strutture sulla base dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria e da quella amministrativa (Ancona, Catania, Roma, Venezia);

‒ attraverso la partecipazione della procura alla rete dei servizi sociali, delle prefetture (Catanzaro, Sassari), delle questure;

‒ a seguito delle verifiche sul campo effettuate dalla polizia giudiziaria (Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Potenza);

‒ attraverso i comuni e/o i vigili urbani ai quali è stato richiesto un aggiornamento periodico delle comunità per minori autorizzate nel proprio territorio (Cagliari, L’Aquila, Lecce);

‒ attraverso la consultazione dei siti internet delle regioni (Catania, Catanzaro, Messina, Venezia) e/o delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che pubblicano gli albi regionali (Palermo);

‒ attraverso contatti diretti con l’associazione che riunisce le comunità a livello territoriale (Bolzano);

‒ attraverso quanto comunicato dalle comunità stesse (Salerno).”[11]

 

L’informazione in tempi reali

La soluzione alla criticità sull’Informazione degli affidamenti sui Minori in Italia è da trovarsi nella progettazione e realizzazione di un censimento a livello nazionale ed alla creazione di un portale web che raccolga tutte le informazioni relative agli affidamenti dei minori.

La realizzazione di una banca dati permetterebbe, di fatto, l’accesso a tutti gli attori che gravitano intorno al processo di affido del minore, e che potranno inserire tutte le informazioni relative alla pratica di affido.

Sarà necessario definire gli eventuali profili autorizzativi che potranno, così, governare lo stato di una pratica e verificare che vengano rispettate tutte le condizioni normative vigenti.

Il successo di una realizzazione di una banca dati dei minori in affido deve passare per un forte impegno da parte delle parti sociali e al contempo delle forze politiche che obblighino tutti ad usare il sistema con normative adeguate a partire dal comune fino al titolare della comunità.

L’idea è quella di evitare i passi falsi commessi in passato per la riuscita del progetto, occorre far sapere che la realizzazione di un portale dei minori in affido è certamente realizzabile anche a costi contenuti.

Occorre solo sensibilizzare le forze politiche e convincerle che solo con impegno e volontà la cosa è facilmente realizzabile.

Oggi le più recenti tecnologie informatiche permettono di progettare e realizzare portali web (o banche dati) decisamente efficienti e a costi contenuti.

Una banca dati (o database) è un modo per strutturare e sistematizzare il patrimonio informativo di un’organizzazione o di un ente, al fine di renderla più facilmente consultabile da parte di utenti esterni o interni.

L’attività di gestione di un database è composta da due parti: la pianificazione, che riguarda la costruzione di un progetto di banca dati, e l’implementazione.

Le fasi per creare una banca dati sono le seguenti:

•          classificare le informazioni da archiviare e gestire

•          identificare le fonti e i canali attraverso cui reperire le informazioni e suddividerle tra interne ed esterne

•          analizzare l’esistenza di altre eventuali banche dati da cui poter ricavare dati utili

•          scegliere la modalità di archiviazione e classificazione delle informazioni e di sistematizzazione delle informazioni

•          predisporre lo strumento informatico

•          creare o strutturare eventuale modulistica mancante

•          organizzare la modalità per mantenere aggiornata la banca dati e le informazioni in essa contenute.

•          Utilizzo del sistema per altre banche dati.

 

La determinazione delle informazioni da gestire è definita dalle finalità di gestione, dall’attento esame della normativa di riferimento, dall’analisi del flusso procedurale e da quelle informazioni necessarie per il monitoraggio e valutazione.

La banca dati dovrà essere accessibile sul web tramite un’interfaccia di autenticazione che permetterà ai vari attori del processo di accedere alle sole informazioni a cui sono autorizzati. Dovrà permettere l’integrazione con altre banche dati esistenti sul territorio nazionale, utilizzo del sistema per altre banche dati e garantire la massima interoperabilità tra pubbliche amministrazioni che detengono eventuali dati e informazioni relative al progetto (rispettando di fatto l’impegno del governo nel favorire gli standard aperti e gli open data). Il sistema web dovrà utilizzare i più moderni sistemi di cifratura dei dati e delle connessioni internet e dovrà garantire il totale rispetto alle disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali.

Nel progettare la banca dati occorre tenere conto dei principi di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati delle informazioni inserite e valutare se alcune di queste devono essere sottoposte ad un processo di autorizzazione di organi competenti.

Nel progettare l’archivio dati vanno considerate:

•          Le fonti informative disponibili (dati già in possesso ad Enti, Ministeri, Associazioni, etc.)

•          Le informazioni da rilevare (numero dei minori, censimento delle comunità, erogazioni fondi, rapporto tra educatori e minori presenti nella struttura)

•          Tempistica/periodicità di acquisizione dei dati

•          Profilazione degli utenti che dovranno inserire o ricerca dati e/o informazioni

Il Progetto

Il progetto per costruire una banca dati è suddiviso in due fasi operative fondamentali, una per la costruzione di un censimento nazionale di quanti minori divisi per sesso, età e ragione sono ospitati nelle varie tipologie di famiglie e comunità. L’altra fase operativa prevede, utilizzando l’archivio ottenuto dalla fase di censimento, la costruzione di un portale web a livello nazionale che si occupi di governare tutto il processo dell’affidamento minorile a partire dall’analisi degli assistenti sociali fino a quando il minore viene affidato ad un’altra famiglia o ad una comunità, verificando che possa essere ricongiunto comunque ai parenti o alla propria famiglia di origine.

Un progetto sicuramente innovativo nel suo genere ma sicuramente realizzabile in tempi brevi e a costi contenuti che necessariamente deve passare le due succitate fasi una propedeutica alla all’altra.

Il lavoro prevede la progettazione e realizzazione di un sistema “web based” corredato di un database (archivio) su cui costruire la banca dati dei minori presenti nelle famiglie o nelle comunità affidatarie  

Si tratta di realizzare un sito web (possibilmente con linguaggi opensource), da installare su un server dedicato, che permetta l’autenticazione degli utenti e presenti all’utente la scheda informativa da redigere e successivamente da inserire nell’archivio. A tal scopo diventa necessario definire correttamente la strategia di progettazione dell’archivio, e successivamente concordarla con i vari stakeholder del progetto, affinché possa disporre di tutti i requisiti funzionali per poter produrre la reportistica e le statistiche di cui si necessita.

Il passaggio della progettazione concettuale del data base è un passaggio fondamentale per creare opportune tabelle e richiami ad esse, per rendere veloci sia l’inserimento dei dati che le successive ricerche o analisi statistiche.

Il database dovrà essere un server dedicato su cui installare l’archivio una volta progettato. La popolazione dell’archivio sarà demandata alle famiglie, alle comunità, agli assistenti sociali del comune e a quelli delle ASL che potranno in tal modo allegare ogni pratica di minori che stanno seguendo.

Per popolare gli archivi saranno rese disponibili sul sistema web, una volta identificati ed autenticati gli attori delle varie famiglie e comunità ospitanti, le schede identificative dei minori.

Tali schede dovranno obbligatoriamente essere riempite di tutti i dati richiesti e fornite tutte le necessarie informazioni da parte dei responsabili delle varie famiglie e comunità ospitanti.

Per la prima fase operativa riguardante il censimento sono necessarie solo due schede identificative: la Scheda identificativa del Minore e la Scheda della comunità o famiglia mentre per la realizzazione del portale, oltre a permettere l’accesso a tutti gli attori del processo di affido sono necessarie ulteriori schede identificative quali la scheda del Servizio Sociale e la scheda dei professionisti coinvolti.

In questo modo si potrà disporre in tempo reale dei dati di tutti i minori in affido e delle varie comunità e famiglie affidatarie presenti sul territorio italiano in modo da poter efficacemente svolgere analisi statistiche e redigere rapporti dettagliati in base al numero dei minori, delle famiglie, delle comunità, della posizione geografica, etc.

 

I requisiti operativi

Come già sopra indicato, sono necessari alcuni requisiti che permettano la buona riuscita del progetto:

1.      Impegno da parte del legislatore all’utilizzo obbligatorio della piattaforma da parte di tutti gli attori interessati nelle pratiche di affido minorile.

2.      Identificazioni degli utenti e loro profilazione all’interno della banca dati (es. ogni comunità potrà

inserire dati e visualizzare solo quelli da loro inseriti)

3.      Identificazione degli utenti abilitati a svolgere attività di analisi, a svolgere ricerche ai fini statistici sia regionali che nazionali, a visualizzare le rendicontazioni sui fondi percepiti.

4.   Definizione delle modalità con cui consegnare le credenziali di accesso al sistema informatico.

5.   Definizione delle procedure per l’inserimento di dati provenienti da altre banche dati esistenti.

6.   Periodicità, aggiornamento e storicizzazione delle informazioni

Il controllo accessi

Consente di impostare la politica di accesso ai dati mediante:

-           Definizione degli utenti e dei profili ammessi ad accedere al sistema

-           Attribuzione dei permessi di lettura e scrittura ad utenti e gruppi in relazione alle singole

entità dati sia a livello di sistema (listini, tabelle di sistema, etc.) che della singola commessa

(preventivi, contabilità, etc.).

-           Creazione di un profilo per ogni utente in cui inserire i propri dati personali, le credenziali di

accesso, l’ufficio preposto, la mansione e altre informazioni che si riterranno necessarie.

-           Impostare severe disposizioni di sicurezza per il controllo degli accessi, per la protezione dei

dati personali, obbligatoriamente permettere l’accesso su protocolli cifrati robusti.

-           Impostare a livello di amministratore della piattaforma informatica i corretti diritti di accesso

ai dati e alle informazioni a secondo dei ruoli e responsabilità. Permettere solo accessi alle

informazioni di cui si è abilitati a trattare.

 Il sistema informatico dovrà permettere l’accesso anche alle Procure, al Ministero di Giustizia, al Ministero delle Politiche Sociali, al Ministero della Salute, al Ministero della Famiglia, al Ministero delle pari opportunità, alla Commissione speciale per i Diritti Umani, al Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza, all’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, alla Commissione Infanzia e Adolescenza e alla Presidenza del Consiglio.

Dovrà anche essere permesso l’accesso per fini statistici all’Ufficio di Statistica ad alcune tipologie di informazioni (da definire) e anche di rendere fruibili alcune informazioni (ovviamente depurate e solo di natura consultiva) anche a tutti gli utenti di Internet.

Si rende necessario l’interoperabilità delle informazioni contenute nell’archivio e con la stessa banca dati con l’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, i Garanti Regionali dell’Infanzia e l’Adolescenza, i Comuni, le Provincie e le Regioni.

 

L’Archivio

Una volta definiti utenti e ruoli e ottenuto l’accesso al sistema informatico dovrà essere consentito a tutti coloro che dovranno di popolare l’archivio con i dati in loro possesso. In particolare, ogni utente che accede al sistema informatico dovrà riempire i dati che caratterizzano il proprio profilo sul sistema indicando:

-           Nome e Cognome

-           Codice Fiscale

-           Luogo e data di nascita

-           Ufficio di appartenenza

-           Telefono e mail

-           Mansione operativa e ruolo nel processo di affido

 

 La sicurezza

La protezione della banca dati da incidenti informatici deve essere seriamente presa in considerazione prevedendo un’infrastruttura completamente ridondata atta a mantenere la continua disponibilità operativa del servizio on line. I dati dovranno essere conservati in archivio tutelandone l’integrità e permettendo la confidenzialità delle informazioni solo ai soggetti che dispongono di autorizzazione.

 

 


2-

Alcune proposte per la soluzione dei tempi della Giustizia.

 Il problema dei tempi della Giustizia è un problema che tutti conoscono ma che ancora sembra in alto mare e non è certo questa la sede per risolverlo. Pur tuttavia per quanto riguarda i contenziosi che interessano le famiglie i minori è nel contempo un problema talmente urgente che non è proprio possibile procrastinarlo ancora a lungo. In questo momento ci sono circa 30.000 minori allontanati dai loro genitori o da uno dei genitori, spesso con provvedimenti inaccettabili anche dal punto di vista della Legge stessa. Questo va detto chiaro proprio perché ci sono invece tantissimi tribunali e professionisti che fanno bene il loro lavoro e non devono essere confusi con chi invece non lo fa.  

Questi minori non possono certo aspettare gli interminabili passaggi dell’odierno modo di gestire la Giustizia.

Voglio riportare un esempio che è significativo dei danni che possono procurare i ritardi nei tempi dei procedimenti di indagine e di decisione dei tribunali che oggi si sono notevolmente aggravati e non sempre giustificati dalla pandemia.

Penso in particolare ad un caso di una bambina allontanata dalla mamma, che il tribunale, con la scusa dell’infezione in atto, già dopo un ritardo di 3 anni, ha protratto la sentenza di appello un altro anno ancora, ritardo affatto giustificato perché, come sappiamo, la pandemia dura solo da un anno e dal fatto che, comunque, le parti e i loro avvocati non sono mai stati in presenza in tribunale.

Quindi in questa occasiono che mi da la Commissione voglio almeno informarvi di due soluzioni che potrebbero abbreviare il corso dei procedimenti giudiziari.

Il primo è già in parte attuato in alcuni tribunali, ancora a mio avviso pochi e riguardano i procedimenti giudiziari nelle separazioni fra coniugi, il secondo in quelli per decidere gli affidamenti fuori famiglia di minori.

 Per quanto riguarda le separazioni fra coniugi.

Per abbreviare e realizzare la risoluzione giudiziale del conflitto familiare ci rifacciamo ad un progetto della IX Sezione del Tribunale di Milano detto “Rito Partecipativo”.

Da un articolo apparso nel sito internet “Questione Giustizia” il 13 giugno del 2014 e scritto dal giudice presso il Tribunale di Milano dottor Giuseppe Buffone a due mani con la Dr.ssa Gloria Servetti, presidente della IX sezione civile Tribunale di Milano:

“[…] ricercare, prima di decidere, l’accordo dei genitori, la condivisione di una soluzione del problema. Le norme, in realtà, ciò già lo prevedono, nella misura in cui impongono al giudice di tenere conto degli accordi raggiunti dai partners (v. art. 337-ter c.c.) e di promuovere una conciliazione (art. 185-bis c.p.c.), eventualmente mediante l’intervento dei mediatori familiari (337-octies c.c.) o civili (d.lgs. 28/2010).

Seguendo questa direttrice, il procedimento si spoglia della sua corteccia dura e indossa dei tessuti di comunicazione più morbidi, in cui il giudice non è solo colui che deve decidere dall’alto ma anche colui che può suggerire «tra pari», ma in modo autorevole.

[…] Queste coordinate hanno orientato la Sezione IX del Tribunale di Milano nell’introdurre il cd. rito partecipativo: un rito in cui alla decisione partecipativo tutti gli interlocutori. Il giudice, gli avvocati: ma soprattutto i genitori.

Il suo funzionamento è semplice.

Al termine della relazione affettiva, il genitore presenta la sua domanda contro il partner. Il Tribunale, disposto lo scambio delle difese, valuta se sussistono ostacoli a una fase conciliativa: ad esempio patologie, violenze domestiche, limitazioni alla genitorialità preesistenti.

In assenza di elementi ostativi a un percorso di conciliazione e mediazione, il Tribunale fissa una udienza “filtro” in cui invita i genitori a comparire dinanzi a un giudice delegato, per verificare la possibilità di una soluzione condivisa.”[12]

Sappiamo per certo che questa proposta, anche se non esaustiva per tutti i procedimenti di separazione ha ridotto fortemente i tempi e l’impegno dei tribunali che si avvalgono del Rito Partecipativo, nei contenziosi almeno nell’80% dei casi nei primi sei mesi della sua attuazione.

Per saperne di più leggi: “Il nuovo rito partecipativo rilevazione statistica 2013.”[13]

Nota bene:

Solo per una questione di spazio non riporto una nuova versione da me redatta insieme allo studioso psicologo e psicoterapeuta dr. Stefano Boschi per migliorarne, a nostro avviso, l’effetto e il rendimento del Rito Partecipativo. Per chiunque fosse interessato legga il Quaderno 41 nel mio Blog Giuridico e Sociale.[14]

 Per quanto riguarda gli affidamenti di minori fuori famiglia

Bisognerebbe emendare la Legge 184/1983 e segg. e stabilire tempi massimi nello svolgimento di tutti i passaggi più importanti tenendo presente che un minore non può seguire i tempi della Giustizia ordinaria e che se non ha certezze per anni incorre in problematiche psicologiche e fisiche che si porterà per tutta la vita.

In particolare suggerisco di leggere in proposito l’articolo del dott. Vittorio Vezzetti “I danni da deprivazione genitoriale e da stress nell’infanzia”[15] o “Il danno da deprivazione genitoriale” di Marcello Adriano Mazzola[16] ò “Ruolo del pediatra nell’assistenza a minori in affido etero o intra familiare” di Moira Szilagyi”.[17] Infine potrete anche leggere “Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori” di Massimo Rosselli del Turco”[18]

 

3-

Alcune proposte per emendare la Legge

 

Legge 184/1983 già emendata dalla 149 del 2001 e dalla 173 del 2015.

Partiamo dalle stesse proposte dei Tribunali dei Minori: negli anni 2014 e 2015 furono fatte ai Tribunali dei Minorenni alcune domande chiarificatrici del loro lavoro.

Fra queste ve ne fu una che così’ argomentava:

“Ritiene che sarebbe opportuno introdurre modifiche alla legge n. 184/1983?[19]

Dopo la risposta in cui il 48% dei tribunali rispondeva affermativamente e il 10% non rispose, i tribunali fornirono indicazioni circa le modifiche da introdurre che consentirebbero una migliore realizzazione delle sue finalità.

Ecco cosa proposero;

“‒ riduzione dei tempi della procedura adottiva (Messina);

‒ previsione di un rito semplificato e accelerato per la pronuncia della corte d’appello e della corte di cassazione sui ricorsi, limitandone le ipotesi (Perugia);

‒ miglioramento delle garanzie dei genitori dei minori nelle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità (Messina);

‒ introduzione di correttivi per consentire l'adozione di minori non più in età infantile, difficilmente collocabili, poiché l'età del minore costituisce un limite spesso invalicabile nella disponibilità espressa dalle coppie che aspirano all'adozione (Taranto);

‒ previsione di una specifica disciplina a proposito dei rapporti tra fratelli in caso di adozione da parte di famiglie diverse (Caltanissetta);

‒ superamento della contrapposizione fra affidamento e adozione, interpretando i due istituti quali interventi paralleli, come già emerge da prassi consolidate su affidamenti sine die e adozioni “miti”, allo scopo di assicurare la continuità affettiva (Bari);

‒ attribuzione ai tribunali per i minorenni della competenza circa gli abbinamenti anche per quanto riguarda l’affidamento (Trento);

‒ revisione dell’adozione in casi particolari, con particolare riferimento ai suoi effetti giuridici, specie alla luce della riforma del diritto di famiglia ex legge n. 219/2012;

‒ ampia previsione di forme di adozione legittimante ma “aperta” (Palermo), ad esempio con la possibilità di mantenere un rapporto con i familiari biologici (Reggio Calabria);

‒ revisione della legittimazione rispetto all’iniziativa per le procedure di adottabilità, ora riservata al pubblico ministero, in un regime di discrezionalità senza controllo né correttivi (Salerno);

‒ obbligatorietà dei percorsi di sostegno post-adottivo, ora rimessi alla richiesta dei genitori adottivi (Napoli e Bolzano);

‒ revisione dell’art. 250 quinto comma del codice civile, nella parte in cui prevede che il minore di età fra i 14 e i 16 anni possa essere autorizzato dal tribunale ordinario al riconoscimento del proprio figlio, per ottenere un migliore coordinamento con l’art. 11 della legge n. 184/1983, che prevede l’apertura di una procedura di adottabilità avanti il tribunale per i minorenni, alla scadenza 10 giorni dalla nascita del figlio senza che sia intervenuto il riconoscimento. Il TM di Milano propone, per ragioni di economia processuale, l’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza ad autorizzare il riconoscimento da parte del genitore infra-sedicenne, stante l’evidente connessione tra le valutazioni relative alla concessione dell’autorizzazione, quelle relative alla sospensione della procedura di adottabilità e, più in generale, agli interventi a tutela del minorenne genitore e del minorenne figlio.”[20]

            A queste proposte vorrei aggiungere anche le mie, soprattutto sugli articoli dell’affidamento dei minori fuori famiglia. Va precisato che questi da me esposti sono solamente alcuni esempi degli emendamenti che dovranno essere introdotti in una futura proposta di legge:

- Revisione dell’Art.1 comma 3 in cui si deve precisare che la famiglia nella circostanza va comunque aiutata perché il finanziamento di questi aiuti deve prevenire l’allontanamento del bambino dalla propria famiglia, e quindi alla sua salvaguardia psicofisica, per cui le disponibilità economiche che si devono stanziare devono essere considerate necessarie e alla stregua di quelle mediche. Questo perché spesso con la scusa della mancanza di soldi non si interviene e si dedicano invece fondi ad altri lavori meno utili e urgenti.

- emendamento dell’art.2 comma 2: Inserire la parola “Unicamente” prima della parola “Ove” all’inizio del comma

- emendamento dell’art.2 comma 2: cassare le parole “o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato,” perché è troppo generico. Qualsiasi tipo di comunità accogliente minori deve avere le caratteristiche di una comunità di tipo familiare che andremo a precisare nell’emendamento dell’Art. 2 comma 4

- Va cassato l’art.2 comma 3 nel suo contenuto, prevedendo di sostituirlo con un articolo che consideri di provvedere all’urgenza avendo sempre disponibile un albo delle famiglie affidatarie che saranno in ogni momento disponibili al ricovero immediato e temporaneo del bambino.

- Nell’Art.2 comma 4 va precisato bene e senza dar adito ad interpretazioni cosa è una comunità di tipo familiare perché ad oggi le cosiddette “case famiglia”, forse le uniche che possano rappresentare le comunità in cui esistono rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, sono in percentuale a tutte le altre comunità del tutto residuali. Molti bambini infatti vanno in comunità che poco hanno di “familiare” e in certi casi somigliano molto ai vecchi orfanatrofi. L’esempio più evidente è quello dei MSNA che finiscono quasi tutti in comunità che hanno ben poco della famiglia e da cui, come abbiamo più volte detto in questa audizione, ad oggi, sono in gran numero “irreperibili.” 

- Nell’Art.3 comma 3 va cassata la frase “e gli istituti di assistenza pubblici o privati”

- Idem nell’Art. 4 comma 7 va cassata la frase “o un istituto di assistenza pubblico o privato”

- Nell’Art.5 comma 2 va precisato che il servizio sociale può aiutare la famiglia con un sostegno educativo e psicologico “unicamente” con le competenze professionali di professionisti specializzati e non con i soli assistenti sociali. Questi professionisti dovranno stilare delle relazioni che dovranno obbligatoriamente essere inserite nel progetto per le famiglie che saranno oggetto di aiuto.

- emendamento dell’art.5 comma 3: dopo la parola “familiare” cassare la frase “o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.”

 Legge 7 aprile 2017, n. 47 [21]

“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.”

- Emendamento all’art: 7 comma 1bis: sostituire la parola “possono” con la parola “devono”

 Proposta per emendare l’art.403 c.c.

-aggiungere dopo la parola “autorità” la frase “che si definisce unicamente nella figura del sindaco o del vicesindaco o di un suo delegato, che non può essere un assistente sociale o un dirigente del servizio sociale, né chiunque abbia un contratto di “Centro Servizi alla persona”

- Cassare la frase “a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca” con “I Servizi Sociali avranno il compito di collocarlo”

 4-

Alcune proposte per una nuova legge per gli assistenti sociali

Programmare un progetto di legge che consenta loro di lavorare al meglio e di non permettere ad alcuni di essi di screditarne la categoria con soprusi e interpretazioni personali creando spesso ingiustizie e violazioni di diritti delle famiglie e dei minori.

Proponiamo qui solamente alcuni accorgimenti importanti che dovranno essere messi nella proposta insieme a gran parte delle norme che già concernono il loro Codice Deontologico[22], ai loro regolamenti per la formazione continua,[23] ai loro “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie” del 2015 (Le linee guida)[24], nonché agli articoli della legge 184/1983 emendata dalle due successive 149/2001 e 173/2015.

 

·         L’assistente sociale, vista l’importanza del compito a cui è chiamato e la responsabilità che esso comporta per l’esercizio delle sue funzioni, dovrà accedere ad una “formazione continua” di aggiornamento professionale. [25]

 

·         l’assistente sociale deve, per regola, sottoporsi a test attitudinali ogni tre anni e, su richiesta del sindaco, alla bisogna per certificati disturbi psicologici o per manifesti errori professionali.

·         L’assistente sociale deve aver frequentato un corso di specializzazione per l’intervista dei minori e per adulti. Se non lo ha ancora fatto ha l’obbligo di richiederlo entro 60 giorni dall’approvazione della Legge.[26]

·         L’assistente sociale non può rifiutarsi di eseguire l’ordine di una qualsiasi autorità giudiziaria nella maniera più efficace e nel più breve tempo possibile.[27]

·         L’assistente sociale, passando ad altro incarico, non deve dare giudizi sull’utente con cui è entrato in conflitto. Questo per non influenzare nel giudizio il collega che subentra e che deve prendere in esame il caso e continuare il suo lavoro in autonomia.[28]


·         Per eventuali possibili emergenze, l’assistente sociale deve programmare con i colleghi e con il dirigente responsabile, almeno una presenza fisica sul posto di lavoro nelle ore d’ufficio, tutti i giorni e durante le ferie. Deve altresì sempre assicurare la reperibilità telefonica entro le 21 di tutti i giorni, compresa la domenica. Questo articolo deve essere inserito nei termini delle assunzioni degli assistenti sociali e sottoscritto dalle parti.

·         L’assistente sociale riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria, quindi deve sempre tenere presente che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria Famiglia.[29]

·         L’assistente sociale deve sostenere le famiglie al fine di consentire ai minori conviventi di essere qui educati e di prevenire il loro abbandono.[30]Il suo lavoro, quindi, deve sempre essere inteso come una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell’aiutare e sostenere in particolare i nuclei che attraversano un periodo di difficoltà contingente e sempre aiutarli nel recupero delle loro capacità economiche e genitoriali, garantendo nel contempo ai loro figli, attraverso varie forme,  assistenza e cure necessarie per il loro più sano e ampio sviluppo psicofisico.

·         Nell’occasione del primo incontro con le famiglie è dovere dell’assistente sociale consegnare agli utenti la “Carta dei Servizi Sociali.”[31]

 

·         È obbligo dell’assistente sociale programmare gli incontri con gli utenti in un tempo e nel modo che sia rispettoso delle esigenze di tutti e, se ci sono, con i tempi stabiliti dal tribunale per la consegna dell’eventuale relazione. Gli orari quindi vanno assolutamente concordati non imposti.[32]

·         L’assistente sociale non può impedire che l’utente sia affiancato da figure professionali [33] quali Il “Mediatore Culturale”,[34] l’Avvocato,[35] il Consigliere Comunale, o il Delegato del Sindaco.[36]

·         All’atto della presa in carico di una famiglia o di un minore l’assistente sociale aprirà una “Cartella Sociale Elettronica” dove conserverà scannerizzata tutta la documentazione. Questa documentazione deve essere riposta in ordine di data e deve essere fatto un indice.

·         La “Cartella Sociale Elettronica,” se non espressamente e formalmente vietato dall’Autorità Giudiziaria, deve essere di immediata consultazione da parte del responsabile del Servizio Sociale Minori, di tutti coloro che ne hanno la facoltà, ed in particolare del sindaco e del suo delegato, dei consiglieri, e di un’eventuale ispezione da parte di coloro che ne sono autorizzati legalmente.

·         L’assistente sociale deve chiedere agli utenti se vogliono la registrazione dell’intervista e attivarla se richiesta. Se non la si vuole, al termine dell’intervista si deve stilare una relazione che deve essere firmata da tutti e archiviata scannerizzata nella relativa cartella elettronica dell’utente. [37]

·         L’assistente sociale deve programmare per tempo gli “incontri protetti” disposti dall’Autorità Giudiziaria con i genitori dei bambini allontanati dalla “famiglia naturale,” o solamente da uno dei genitori, per dare la possibilità ai minori di avere la sicurezza di poterli sempre incontrare.

·         L’assistente sociale che ha il dubbio che il minore sia psicologicamente condizionato da uno dei due genitori o da altri, deve immediatamente, per il tramite del dirigente del suo servizio, avvisare l’Autorità Giudiziaria competente. Nel caso specifico di un minore che non voglia più avere contatti con uno o entrambi i genitori l’assistente sociale si deve attivare per ripristinare la relazione avvisando formalmente il dirigente del suo servizio e per conoscenza il sindaco o il suo delegato. Non è possibile, né giustificato, né legale su iniziativa dell’assistente sociale l’allontanamento di uno o di entrambi i genitori sulla base del semplice rifiuto da parte del minore di relazionarsi con loro.[38]


·         Gli incontri minore/parenti non possono essere sospesi, nemmeno per una volta e se dovesse eccezionalmente succedere per cause particolari, il giorno va recuperato massimo la settimana successiva. Se l’affidatario del minore, la famiglia affidataria o la struttura che ospita il minore addirittura si opponesse alle visite, l’assistente sociale deve immediatamente relazionare al responsabile del servizio e al sindaco o al suo delegato che avviseranno il tutore del minore o se non c’è il giudice tutelare.  


·         Se un minore ha parenti fino al quarto grado o amici che frequentava prima dell’allontanamento e vuole incontrali l’assistente sociale deve preparare un programma di “incontri liberi” e sottoporlo all’attenzione del responsabile del servizio, del sindaco o del suo delegato, a meno che non ci sia un ordine contrario dell’Autorità Giudiziaria.[39]

·         Se l’Autorità Giudiziaria stila una calendarizzazione di incontri con lo stesso genitore di tipo “protetti” e “non protetti” contemporaneamente, l’assistente sociale deve comunicarlo immediatamente al responsabile del servizio, al sindaco o al suo delegato che provvederanno a mettersi immediatamente in contatto con l’Autorità Giudiziaria che ha firmato l’ordine.[40] 

·         L’assistente sociale deve sorvegliare sulla regolarità e quindi sul lavoro che svolgono gli educatori che si occupano degli incontri protetti. Devono accertarsi di come si svolgono ed incontrarsi con loro almeno una volta al mese. Questi incontri devono essere registrati. I file delle registrazioni vanno allegati alle successive relazioni degli educatori immessi nella cartella sociale elettronica.

·         L’assistente sociale deve sorvegliare sulla regolarità e quindi sul lavoro che svolgono gli educatori che si occupano degli incontri protetti. Devono accertarsi di come si svolgono ed incontrarsi con loro almeno una volta al mese. Anche questi incontri devono essere registrati. I file delle registrazioni vanno allegati alle successive relazioni degli educatori immessi nella cartella sociale elettronica.

·         Premesso che l’assistente sociale deve tener sempre presente che L’obiettivo prioritario degli enti locali e dei sevizi territoriali, […] deve essere quello di prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie”,[41] se viene accertato comunque che questi si trovi in una situazione di disagio tale da decidere la sua messa in sicurezza, l’assistente sociale deve sempre privilegiare l’allontanamento dal domicilio della persona responsabile del maltrattamento o della violenza e non del minore[42]. La relazione che andrà a scrivere all’Autorità Giudiziaria, tramite il responsabile del Servizio Sociale, deve mettere in evidenza la circostanza suddetta.

·         L’assistente sociale deve monitorare le situazioni di bambini ospiti presso le case famiglia e ove possibile, relazionare ai tribunali competenti per riportarli presso la loro famiglia o in accoglienza semiresidenziale o in ultima analisi in accoglienza presso un’altra famiglia affidataria.

·         L’assistente sociale deve sapere che il provvedimento della magistratura che ha deciso l’allontanamento di un minore dalla sua famiglia naturale “deve prevedere l’affidamento dell’incarico […] all’Ente (Comunale n.d.r.) e non al singolo professionista.[43]

·         L’assistente sociale deve sempre tener presente che “[…] laddove non sia possibile evitare l’allontanamento, l’obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della capacità genitoriale della famiglia originaria e dalla rimozione delle cause che impediscono l’esercizio della sua funzione educativa e di cura. Comunque il fine ultimo è sempre, ove possibile, garantire il rientro del minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi nel rispetto del principio di continuità dei rapporti familiari/parentali.”[44]

·         L’assistente sociale deve anche seguire ciò che dicono le linee guida 2015 del Consiglio Nazionale del suo stesso Ordine in cui si scrive testualmente: “L’affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all’età e alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo necessario all'elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo non sia possibile, di affido intra o extra familiare o di adozione.”[45]


·         La segnalazione del disagio di un minore deve essere firmata da tutti coloro che la relazionano in modo da condividerla assieme alla responsabilità nei riguardi dei relativi contenuti. Se qualcuno non vuole firmare deve essere messo in evidenza nella relazione stessa ed esserne motivata la decisione.

 

·         L’allontanamento del minore dalla propria famiglia con il provvedimento amministrativo ex art. 403 c.c. deve essere effettuato unicamente come possibilità residuale[46] ai tentativi di aiuto alla famiglia stessa e unicamente con motivazioni riportate nell’articolo di legge, con particolare riferimento alla messa in atto di un’adeguata terapia familiare da parte di uno o più professionisti specificamente formati per tale problematicità.[47]

·         L’allontanamento va effettuato da un’equipe di professionisti specializzati, secondo le “Nuove Linee Guida degli Assistenti Sociali,” [48] ed andranno seguite scrupolosamente al fine di rendere il più indolore possibile l’allontanamento. Si deve prevedere quindi un’equipe stabile, specializzata e di comprovata bravura e delicatezza nell’eseguire tale allontanamento.

·         Fra i professionisti che eseguiranno l’allontanamento del minore deve essere presente almeno uno psicologo, un pediatra e, se necessario, un “mediatore culturale.” All’occorrenza può essere presente un organo di polizia giudiziaria non in divisa.[49]

·         L’assistente sociale che ha partecipato alla relazione di allontanamento o alla messa in sicurezza del minore non può essere lo stesso che parteciperà e assisterà successivamente la famiglia e il minore stesso.[50]

·         L’assistente sociale con l’ausilio del servizio sociale tutto, si pone fra gli obbiettivi quello di creare, anche a livello distrettuale, un albo di famiglie che sono state certificate idonee ad accogliere un minore in affidamento. Nello stesso albo vanno segnalate anche quelle famiglie che hanno offerto [o sarebbero propense ad offrire] la disponibilità all’affido e pronte per seguire un corso di certificazione di idoneità.

·         Il servizio sociale del comune, nel deprecato caso di un allontanamento del minore dalla propria famiglia, in collaborazione con il servizio distrettuale proporrà di volta in volta negli specifici casi ad organizzare, nell’ambito di un “Progetto Quadro”, un “Progetto di Affidamento” che per caratteristiche di contenuto e di contesto appare più idoneo a rispondere produttivamente alle esigenze personali d’ogni bambino/adolescente che ne ha bisogno.[51]

·         Se l’assistente sociale “[…] deve ipotizzare l’affido, evidentemente, si è in presenza di nuclei non supportati dalla famiglia allargata o con famiglie allargate ugualmente problematiche, che spesso non hanno né sanno esprimere comportamenti di solidarietà e di produttivo coinvolgimento.”[52] Questo comporta di conseguenza che il Servizio Sociale Minori, deve sempre accertarsi prima se non ci siano idonei parenti fino al quarto grado che vogliano e siano in grado di prendersi cura del minore.[53]

·         L’assistente sociale deve provvedere affinché “Nel percorso del post-affido [siano n.d.r.] previsti incontri tra la famiglia affidataria e quella di origine.”[54]L’assistente sociale è, prima di tutto, al servizio delle famiglie e dei minori, in seconda istanza, svolge anche un lavoro di supporto all’Autorità Giudiziaria.[55]

·         L’assistete sociale incaricato da chiunque ed anche da un tribunale di eseguire un ordine “contra legem” prima di eseguirlo deve immediatamente e formalmente avvisare il responsabile del suo servizio, il sindaco o il suo delegato e aspettare disposizioni.

·         In particolare, nelle separazioni coniugali e in tutti gli altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, l’assistente sociale non può di sua iniziativa calendarizzare gli incontri del minore con le persone che non ne hanno il suo collocamento, né farlo anche se il suo Servizio Sociale Minori ha avuto da un tribunale l’affidamento dei minori.[56]

·         L’assistente sociale o il Servizio Sociale, di sua iniziativa, non può cambiare per nessun motivo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria nemmeno per mancanza di fondi o di tempo. Nei casi specifici deve avvisare immediatamente il sindaco o il suo delegato. 

·         L’assistente sociale non può relazionare all’Autorità Giudiziaria prima di aver conosciuto la famiglia e parlato con i genitori o gli affidatari del minore. Non deve relazionare quindi su di una famiglia riportando solo pareri di terzi che non siano professionisti incaricati ed autorizzati

·         L’Assistente Sociale non può nelle relazioni consigliare l’Autorità Giudiziaria di prendere provvedimenti di qualsiasi tipo sugli utenti. La relazione non deve riportare pareri personali né semplicemente dedotti da altre relazioni, a meno che non le alleghi integralmente alla sua relazione. Deve riportare solo fatti reali riferiti dagli utenti o visti da lui, riportando nomi, cognomi e circostanze dettagliate. Se è l’Autorità Giudiziaria che gli richiede “consigli” l’assistente sociale, prima di eseguire l’ordine, avverte immediatamente il responsabile del servizio e il sindaco o il suo delegato e aspetta disposizioni.

·         L’assistente sociale deve sempre provvedere e sorvegliare affinché tutte le relazioni e tutta le informazioni in entrata e in uscita siano indirizzate al tribunale competente o alla persona in quel momento competente.[57]

·         L’assistente sociale, per il tramite del suo servizio, deve inviare ai legali delle famiglie e degli utenti e ad eventuali professionisti incaricati tutte le comunicazioni sia sue che di terzi professionisti in maniera formale ed integrale, salvo disposizioni contrarie dell’Autorità Giudiziaria o della Legge.

·         L’assistente sociale non può ricevere relazioni né inviarle senza la firma del dirigente responsabile del suo servizio. In particolare non può inviare direttamente alle procure ed ai tribunali relazioni su famiglie e minori senza la firma del responsabile del servizio e la “presa visione”, del sindaco o del suo delegato.

·         Vanno sempre trasmesse formalmente ed integralmente anche tutte le relazioni e tutti i test con i relativi parametri effettuati dai professionisti incaricati dal servizio sociale.

·         L’assistente sociale, se dall’Autorità Giudiziaria sia stata richiesta l’indagine su una famiglia o un minore, deve, nel modulo di convocazione delle parti, riportare almeno:

                    chi richiede l’indagine;

                    perché si richiede;

                    nome dell’assistente sociale di riferimento;

                    luogo dove avverrà l’incontro;

                    data di convocazione;

                    data termine presunto dell’indagine;

 

·         Per tutto quanto non previsto dalla presente proposta valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.

 Per rispondere all’On. Spena sull’istituzione di un “servizio in prossimità”, sarei favorevolissimo in questa situazione tragica italiana e non faccio riferimento solo alla pandemia, ma un po' a tutte le disfunzioni che esistono sul tema degli affidamenti dei minori. Il problema lo vedo però difficile da attuare.

La soluzione secondo me, è quella di riavvicinare le famiglie al Servizio Sociale, riformandolo con una legge ed aiutandolo con una formazione adeguata, con contratti a tempo indeterminato affinché possano seguire fino in fondo i singoli progetti e non doversi avvicendare e delegando a terzi estranei all’ordine la soluzione di eventuali contenziosi con le famiglie in modo da eliminare critiche di faziosità e parzialità nei giudizi.

Per ora una soluzione a breve termine potrebbe essere quella che è stata attuata nel mio comune, e cioè di eleggere un delegato del sindaco per la tutela dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza. Naturalmente per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti sarebbe bene che questo delegato abbia dei collaboratori, anche esterni, che insieme a lui possano fare da filtro con i Servizi.

 

Conclusioni

 Il vero problema, comunque, a mio parere, è la perdita della credibilità nella Legge, il cittadino non si sente più protetto e perde la speranza. Le leggi ci sarebbero ma non sono rispettate e non soltanto dai cittadini ma anche da alcuna magistratura, che spesso non ha tempo, non ha voglia, segue una prassi che è diventata molte volte norma di legge.

Mi riferisco, solo per fare qualche esempio, all’abitudine di alcuni tribunali di delegare troppo spesso parte del loro lavoro ai servizi sociali quando per legge dovrebbero farlo loro nelle disposizioni; ai loro periti (CTU) che dovrebbero consigliare i giudici con le loro relazioni che vengono spesso seguite come verità assolute, mentre ognuno di loro potrebbe dire il contrario di quello che dice il collega nella stessa circostanza e la sentenza sarebbe diversa.

Penso alla mancanza d’informazione sui problemi degli affidamenti che è la base su cui si potrebbero fare le riforme. Penso alle stesse commissioni d’inchiesta che spesso vengono proposte proprio per giustificare la malpratica, penso al cittadino che non crede più in coloro che dovrebbero dare l’esempio, ai tribunali, agli assistenti sociali che dovrebbero aiutare le famiglie e che invece fanno paura, penso alla mentalità che si sta creando nel nostro paese, alla dissoluzione dei vecchi partiti politici che comunque portavano con se un’idea di società, che proprio nella loro diversità ti dava sempre la speranza di una dialettica di confronto vera che era alla base di un futuro migliore. Penso alla dissoluzione della famiglia che unisce e non divide, penso ai nostri figli affascinati dai “Social” in cui credono e che stanno diventando la loro nuova religione.

E infine penso alla Cultura in cui pochi credono ancora, sostituita dalla corsa al guadagno, non importa come, perché sta diventando la discriminante fra l’uomo degno di credibilità e l’emarginato.

Qualche idea nella mia audizione penso di averla portata, ma se non cambia la mentalità non risolveremo i problemi, né quelli dovuti alla pandemia, né quelli ulteriori che ci darà, né tantomeno quelli endemici che da anni esistono. E non sarà un Bibbiano a farci riflettere più di tanto: fra poco verrà dimenticato anche lui come è sempre stato.

Spetterà a voi politici, che siete la nostra voce, a ridarci la speranza.



[1] Ad onor del vero il marito fu giudicato incolpevole, la madre fu allontanata dalla comunità poco dopo per aver denunciato la struttura di maltrattamenti ai figli. I bambini rimasero un anno e mezzo in comunità.

[9] Nel 2019 avremmo risparmiato a bambino 34.368 euro vedi il Blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turco in Quaderno 29 pag. nel link https://affidamentiminorili.blogspot.com/p/i-quaderni.html Cfr. con il Quaderno 19 del MLPS pag.  26 “In costi dell’accoglienza” nel link https://www.socialesalute.it/res/download/dicembre2012/ricerca_affido.pdf

[10] Affidamenti di minori fuori famiglia in Italia, Edizioni Magi pag.23

[17] Vedi in Pediatrics in review, vol.22, n.11 novembre 2012,

[18] Vedi Quaderno 3 del Blog Giuridico e sociale  https://affidamentiminorili.blogspot.com/p/i-quaderni.html

[22]  Il Codice Deontologico si applica agli Assistenti Sociali ed agli Assistenti Sociali “specialisti”. http://cdn.ifsw.org/assets/italy_codicedeontologico.pdf

[24] Art.86 del C:D: “Il presente Codice è approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17, abroga e sostituisce quello approvato nella seduta del 17 luglio 2009, così come modificato con delibera n. 180 del 17 dicembre 2016. Il Codice entra in vigore il 01 giugno 2020 ed è pubblicato sul sito www.cnoas.it”file:///C:/Users/lenovo/Desktop/ASSISTENTI%20SOCIALI/A%20CODICE%20DEONTOLOGICO%20DEGLI%20AS%202020.pdf

[25] Art.54

“L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni

•              Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali

Approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014 - http://www.assistentisociali.org/download/uploads/regolamento-sulla-formazione-continua.pdfzioni dell’Ordine professionale”

•              LR. Lazio n.ro 11 del 10 Agosto 2016 Art.60 - Titolo VII Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della professione Capo I Promozione e tutela della professione, in: http://www.oaslazio.it/doc/CodiceDeontologico.pdf

•              DPR 10 marzo 1982 n. 162 - http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982;162

Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 17-4-1982 - Suppl. Ordinario

•              D.M. 30 aprile 1985 -  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/19/14A06454/sg%20

Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (14A06454). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 19-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 71

•              D.M. 23 luglio 1993 - http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l341_90.html

Istituisce il diploma universitario in servizio sociale (DUSS) ai sensi della legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274

•              D.M. 3 novembre 1999 n. 509 - http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm

Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2

•              Funzioni del Servizio Sociale Professionale in sanità, Documento approvato il 29 ottobre 2010 - http://www.sunas.it/filenews/DOC.%20TAVOLO%20TECNICO%20%2029.10.10/tavolo%20tecnico.pd “Documento approvato il 29 ottobre 2010 dai componenti del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute, prof. Ferruccio Fazio, per esaminare alle problematiche connesse alla realizzazione nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sociale Professionale in relazione a quanto previsto dalla legge 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa.”

•              Legge 8 novembre 2000 n. 328 - http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

•              DPR 7 Agosto 2012 n. 137 - http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-08-07;137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )”; Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012

[26] Art.51 del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale.

L’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale” Vedi anche in Vedi le nuove linee guida del 2015 pag.24 in: http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf pag.24:” Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle coppie richiede l’attivazione di servizi competenti all’ascolto dei bisogni e alla prevenzione dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare. In particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i minori di diversa cultura.”

A proposito delle line guida per l’intervista del Minore vedi:

Blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turco, Quattordicesimo quaderno, “Proposte di Linee Guida per l’intervista dei minori  in sospetto di abuso” https://drive.google.com/file/d/0B6mJzPMH3015Y2FWNmZhT2hTaTQ/view?usp=sharing

Nel presente quaderno vengono proposte tutte quelle soluzioni per intervistare i minori/testimoni nel modo corretto. Il lavoro è frutto di un minuzioso confronto, una metanalisi, delle linee guida italiane con quelle inglesi, Statunitensi  e di altre nazioni

[27] Art.328 c.p. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia […] o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Vedi in Brocardi.it https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art328.html ; Vedi anche Art.323 c.p. – Abuso di ufficio - “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento […] arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. e Art. 40, comma 2, c.p. - Rapporto di causalità - “Non impedire l’evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

[28] Gli articoli del CD di riferimento sono:

Art.5

La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.”

Art.8

L’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone

Art.9

Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”

Art.11

L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.”

Art.19

Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l’assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell’utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell’assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza

[29] Art.1 della L.184/1983 e SS

[30] Art.3 della L.184/1983 e SS “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari “a rischio”, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia. [……]” Vedi anche i Regolamenti della Regione Lazio del 4 Marzo 2019 n.2 in: file:///C:/Users/lenovo/Desktop/MENTANA%20X%20IL%20SOCIALE/1%20DELIBERE%20&%20REGOLAMENTI%20E%20BIGENITORIALITA'/DELIBERA%20MENTANA%20E%20REGIONE%20LAZIO/1%20LEGGE%20REG_2_2019_AFFIDO_FAMILIARE.pdf

[31] Vedi l’Art.13 comma 1, 2, 3, della legge quadro dell’8 novembre 2000, n. 328 ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 1861328/2000.

Comma 1 “I soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi in coerenza con la Carta dei Diritti di cui all’Art.56 al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione di servizi.

Comma 2 “La Carta dei Servizi Sociali contiene in particolare i seguenti elementi:

o             Caratteristiche delle prestazioni

o             Modalità di accesso, orari e tempi di erogazione.

o             Tariffa per ciascuna prestazione.

o             Eventuale compartecipazione alla spesa da parte degli utenti

o             Assetto organizzativo interno e individuazione del responsabile della struttura e dei responsabili dei servizi.

o             Procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni.

o             Modalità per l’applicazione di forme di tutela dei cittadini attraverso procedure di reclamo e di risarcimento nei confronti dei responsabili dei servizi, nonché per le eventuali segnalazioni agli ordini professionali competenti.

o             Standard generali e specifici della qualità dei servizi.

L’adozione della Carta dei Servizi Sociali rappresenta requisito necessario per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture ed è portata a conoscenza degli utenti con ogni mezzo a garantire la massima diffusione, compresa la su pubblicazione sui siti dei soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.

L’Art.57 della Legge della Regione Lazio n.ro 11/2016 dice anche che la Carta dei Servizi Sociali deve essere consegnata all’utente prima dell’inizio della prestazione richiesta.

È bene quindi ricordare che il Comune e quindi il Servizio Sociale deve rendere accessibile questa Carta all’utente con la sua consegna e non è sufficiente che la tenga nel cassetto: chi si avvicina al Servizio Sociale deve poter conoscere i servizi che questo offre. È bene sapere anche che il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale ribadisce anche che:

“L’assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità”

[32] Infatti lo stesso Codice Deontologico degli Assistenti Sociali afferma:

Art.47 CD

L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci [……]”

[33] Vedi art.3 del “diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali nella legislazione” in: http://www.altalex.com/documents/news/2009/02/10/il-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali-e-provinciali-nella-legislazione

 E’ importante evidenziare che tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l’accesso del consigliere comunale di cui all’art. 43 cit. sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.”

[34] Può accadere che di fronte all’Assistente Sociale non l’utente non si senta in grado, per motivi di natura sociale, psicologica o culturale, di esprimersi come vorrebbe o di rispondere in modo soddisfacente alle domande.

Se l’Assistente Sociale non è particolarmente cauto e preparato potrebbe in questi casi risultare suggestivo e l’utente potrebbe così trovarsi in una posizione sfavorevole o di inferiorità.

Nel caso di una diversa estrazione culturale, il mediatore culturale risulterebbe utile per stabilire un’efficace comunicazione fra le parti e permettere così alla persona coinvolta nel colloquio di farsi comprendere, così come di far comprendere le proprie condizioni economiche, sociali e il suo stile di vita. Nel caso di persone extracomunitarie o comunitarie non italiane, il Mediatore Culturale dovrà parlare entrambe le lingue, mentre nel caso di quelle italiane dovrà conoscere usi e costumi delle regioni da cui provengono, intervenendo laddove differenze socio-culturali potrebbero impedire la reciproca comprensione.

[35] L’Art.1 Codice Deontologico Forense afferma: “L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando […] la regolarità del giudizio e del contraddittorio […]”. Vedi in: http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/69024/CDF+aggiornato/462c40bbc8f7-485c-96d6-f3e73ad8670

[36] Essendo l’Assistente Sociale un dipendente del Comune e rientrando nelle funzioni del Consigliere Comunale sorvegliare sulla correttezza e sull’efficacia dell’operato dell’amministrazione, si desume che lo stesso Consigliere possa presenziare alle interviste per assicurarsi che l’Assistente Sociale svolga il suo lavoro correttamente ed efficacemente.

Il diritto di accesso riconosciuto al Consigliere Comunale e Provinciale non riguarda soltanto le competenze amministrative del consiglio comunale ma essendo riferito all’espletamento del mandato, riguarda l’esercizio del potere di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione comunale” Vedi : http://www.altalex.com/documents/news/2009/02/10/il-diritto-di-accesso-dei-consiglieri-comunali-e-provinciali-nella-legislazione

[37] L’importanza della registrazione e meglio della videoregistrazione, soprattutto di un minore, è evidente e garantisce tutti da contestazioni successive sugli argomenti trattati e su ciò che è stato o non è stato detto.

Se il giudice stesso, nel corso dell’intervista di un minore, deve videoregistrare, a maggior ragione lo si deve fare per garantire che la relazione dell’Assistente Sociale sia il resoconto di cosa è stato veramente detto durante i colloqui.

[38] Articolo 13 della Costituzione Italiana “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . Al proposito vedi anche: http://affidamentiminorili.blogspot.it/2017/03/ “Il Servizio Sociale di fronte al rifiuto del bambino a frequentare un genitore” in Blog Giuridico e Sociale” di Massimo Rosselli del Turco.

[39] Da: Vedi le nuove linee guida del 2015 pag.19 in: http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdfUn’altra componente della protezione è rappresentata dalla tutela dei legami esistenti anche solo parzialmente validi perché la separazione dal proprio mondo produce senso di smarrimento e impoverisce il minorenne pregiudicando la sua possibilità di fidarsi, affidarsi e costruire nuovi rapporti. [si deve altresì tenere n.d.r.] conto delle relazioni vitali tra adulti e bambini, tra bambini e i loro pari, tra minorenni e operatori e, valorizzando gli scambi sociali come strumento di crescita, attiva un contenitore affettivo che offre sicurezze e fiducia al minorenne, sostenendolo nel suo percorso di crescita

[40] Questo perché, se un genitore deve incontrare il proprio figlio con incontri protetti, non può certo farlo anche senza protezione. Se succedesse potrebbe essere pericoloso per il minore. Se non lo fosse non ci sarebbe bisogno di incontri protetti e quindi se continuassero si configurerebbe un danno erariale per il Comune.

[42] Vedi Art.342 ter c.c. “Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,]  su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342ter” in https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix-bis/art342bis.html

[45] http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf Pag.16 “Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari, rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore, impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell’autorità giudiziari, offrire l’ascolto attento, e curare l’accompagnamento del rientro in famiglia originaria o in affidamento familiare. Il lavoro d i rete deve essere costante, così come costante e incisivo deve essere l’esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minorile sulle strutture comunitarie.”

[46] Vedi le nuove linee guida del 2015 Pg.14 http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdfPer i servizi sociali e socio-sanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà l’allontanamento di bambini e ragazzi dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere

[48] Vedi le nuove linee guida del 2015 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf Pag. 25 “Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. È necessario prevedere una equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rapporto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti, salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.” Pag.27 “equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabilitazione e recupero di famiglie e di minori a rischio” cfr. Blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turco  Quaderno Sesto in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html

[49] Vedi le nuove linee guida del 2015 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf  dove si dice.” Si consiglia di evitare quanto più possibile l’utilizzo della Forza Pubblica durante le procedure di allontanamento. L’utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda necessario, non deve avvenire in uniforme, e devono essere scelti modi e luoghi che rendano l’evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari. […] Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità

[50] Giacché ciò creerebbe inevitabilmente una sorta di cortocircuito sul piano relazionale rendendo l’intervento a rischio di pesanti effetti paradossali. Questo anche per cercare di mantenere in seguito un minimo di rapporto fiduciario con i genitori a cui è stato sottratto un figlio. Vedi anche Vedi le nuove linee guida del 2015 Art.9 Pag.25 in: http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf

 

[51] Vedi le nuove linee guida del 2015 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali pag.21 http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf

[52] Vedi le nuove linee guida del 2015 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali pag.21 http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf

[53] Legge 184/1983 e segg. modifiche.

[54] Vedi le nuove linee guida del 2015 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali pag.21 http://www.ordias.marche.it/wp-content/uploads/2015/11/Processi-di-sostegno-e-tutela-dei-minorenni-e-delle-loro-famiglie.pdf

[55] L’Assistente Sociale ha il dovere di assistere “in primis” le Famiglie ed è anche pagato dal Comune dove queste risiedono

[56] La calendarizzazione degli incontri è diritto e dovere solamente dell’Autorità Giudiziaria. Vedi Art.4 della legge 184 /1983 e segg. “Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore […]”

Art.3 comma 3 della legge 184/1983 dice:

“Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.

Art. 337 quater Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262)

“[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice”

Art. 337 ter Codice civile

“[…] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”

Ed anche:

Art.9 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali: “Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”

Nota:

Che il Servizio Sociale ed ancor di più un Assistente Sociale non possa calendarizzare gli incontri dei genitori di un Minore pure se ne ha avuto l’affidamento, si deduce anche dal fatto che un genitore che ha l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri del figlio con l’altro genitore.

[57] Tipico errore che può commettere tramite il suo servizio è quello di indirizzare una relazione su di un Minore e la sua Famiglia alla procura o al Tribunale in quel momento incompetente, attivandolo e creando danni erariali.