Alcune proposte di linee guida per l’assistente
sociale
in presenza di problematiche minorili
Cosa è il Servizio Sociale
“Per Servizio Sociale si
intende l’area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno
delle scienze sociali, e conseguentemente l’attività operativa esercitata
dall’Assistente Sociale, professionista formato per questa competenza, al fine
di rispondere ai compiti e alle funzioni affidati alla professione in gran
parte da leggi dello Stato. Oggi, in particolar modo, si fa riferimento alla
legge 328/00, art. 22, che colloca il Servizio Sociale Professionale
all’interno del sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona
dovuti dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di
assistenza. Il Servizio Sociale è in questi termini raccomandato in più
occasioni dai ministri della comunità europea agli Stati membri (si cita la
raccomandazione più recente, la Rec. 17/01/2001, del comitato dei Ministri
degli esteri). Quando si parla di Servizio Sociale, si fa riferimento ad
interventi di aiuto tecnico professionale, di un professionista ordinato dallo
Stato per l’assistenza sociale alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità
ed all’area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno delle
scienze sociali, sulla quale si fonda la formazione dell’Assistente Sociale.”[1]
Le leggi che regolano gli Assistenti Sociali
- DPR 15 gennaio 1987
n. 14 [2]
Il riconoscimento giuridico del titolo
professionale. Il valore
abilitante del diploma dell’ assistente sociale, in attuazione dell’art. 9 del
Decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n° 162
- Legge 23 marzo 1993
n. 84 [3]
Ordinamento della professione di assistente
sociale e istituzione dell'albo professionale. (GU n.76 del 1-4-1993 ); Entrata
in vigore della legge: 16-4-1993.
- D.M. Grazia e
Giustizia 11 ottobre 1994, n° 615 [4]
“Regolamento recante norme relative
all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del
Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e
all’iscrizione e cancellazione dell’Albo Professionale.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre
1994
- D.M. 30 marzo 1998
n. 155 [5]
“Regolamento recante norme sull'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1998 n.117
- DPR 5 giugno 2001 n.
328 [6]
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario
n.212/L
- Decreto 2 agosto
2013 n. 106 [7]
"Regolamento recante integrazioni e
modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140,
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate
dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 (13G00149)" Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
- Codice deontologico
della professione [8]
Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella
seduta del 17 luglio 2009.
·
Novembre 2015 - Processi di sostegno e tutela dei
minorenni e delle loro famiglie – Linee Guida. [9]
Le leggi che regolano la Formazione degli Assistenti
Sociali
- DPR 10 marzo 1982 n.
162 [10]
Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 17-4-1982 - Suppl. Ordinario
- D.M. 30 aprile 1985 [11]
Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
(14A06454). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191
del 19-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 71
- D.M. 23 luglio 1993 [12]
Istituisce il diploma universitario in servizio
sociale (DUSS) ai sensi della legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274
- D.M. 3 novembre 1999
n. 509 [13]
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
- Funzioni del
Servizio Sociale Professionale in sanità, Documento approvato il 29
ottobre 2010 [14]
“Documento approvato il 29 ottobre 2010 dai
componenti del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute, prof.
Ferruccio Fazio, per esaminare alle problematiche connesse alla realizzazione
nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sociale Professionale in relazione a quanto
previsto dalla legge 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della
stessa.”
- Legge 8 novembre
2000 n. 328 [15]
"Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186
- DPR 7 agosto 2012 n.
137 [16]
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )”; Entrata in vigore del provvedimento:
15/08/2012
·
Regolamento per la formazione continua degli Assistenti
Sociali Approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014[17]
Le Aree operative degli Assistenti Sociali
Da: Ordine Assistenti
Sociali. Consiglio Nazionale. [18]
“L’espletamento dei
compiti affidati all’Assistente Sociale dalla normativa vigente in campo sociale,
socio-sanitario e giudiziario, indipendentemente dall’ente e dai servizi in cui
opera riguarda:
1) area di aiuto nei processi di inclusione
sociale, con interventi prevalentemente centrati sulla persona
2) area di consulenza e di accesso ai servizi
(segretariato di servizio sociale)
3) area preventivo promozionale – con interventi
centrati sul contesto di vita sociale e progetti di comunità
4) area organizzativa e manageriale
5) area della dirigenza del Servizio Sociale e
dei servizi sociali
6) area didattico – formativa”
- Numeri
o
Le persone che in Italia espletano la professione di Assistenti sociali sono circa 40.000
- Luoghi dove lavorano
i Servizi Sociali:
- Ministeri 6%,
- Enti locali 39,5%,
- Servizio Sanitario Nazionale 34,6%,
- altri enti pubblicistici 5,2%,
- Cooperative 7,2%, a
- Altri enti privati 5%.
- Settori operativi
con la percentuale del:
o
48% negli Enti locali,
o
28,3% nelle Aziende sanitarie e ospedaliere,
o
6,6% nei Ministeri,
o
10,8% nel settore no profit
o
5% in altro,
- Distribuzione per
tipologie di utenti
o
26,6% di Assistenti Sociali che si occupano
prevalentemente delle famiglie e infanzia;
o
il 19% di anziani, l’11,4% di tossicodipendenza e di
malattia mentale,
o
il 9,2% di Handicap, e il 6,7% di esecuzione penale.”
Proposte di giusta prassi
- Chiunque lavora con i minori deve
certificare di non aver commesso reati legati a violenze sui minori. Nessuno
può esercitare quando è comunque rimandato a giudizio. Nella fattispecie viene
sospeso dal lavoro con stipendio. Questo fino all’eventuale sentenza definitiva
di assoluzione. Se già lavorava è reintegrato in servizio. Se condannato viene
licenziato.[20]
- Il Comune provvederà ad assumere un
assistente sociale ogni 5.000 abitanti o frazione di questi. Non è possibile,
nemmeno temporaneamente, che il comune resti senza Assistenti Sociali.
- I fondi da reperire per il Servizio
Sociale e quindi anche per l’assunzione degli Assistenti Sociali avranno la
priorità di erogazione sugli altri capitolati di spesa ad eccezione di quelli
da erogare per calamità naturali e sociali urgenti.
- L’Assistente Sociale deve essere
assunto a tempo indeterminato. Non sono previsti contratti a tempo determinato.
Questo per dare continuità e serenità al suo lavoro e a quello degli assistiti.
-
L’assistente Sociale, vista l’importanza della sua missione, deve dare
la sua reperibilità ed essere raggiungibile in qualunque momento. All’uopo il
comune deve istituire un Numero Verde per l’Emergenza Sociale che provvederà ad
annotare ogni telefonata in arrivo e nei casi più urgenti ad avvisare
immediatamente l’Assistente Sociale di turno. L’assistente sociale deve essere
munito di un portatile dedicato al lavoro che svolge e deve rispondere sempre
se avvisato dal numero verde o da un sms di un utente che ha un’emergenza. Se
non c’è l’urgenza deve contattare l’utente entro 24 ore.
-
Gli Assistenti Sociali dello stesso comune devono concordare un giorno
della settimana lavorativa in cui si dovranno riunire con l’U.C.M. (Unità di
Consulenza Multiprofessionale)[21] della ASL di appartenenza per concordare un
programma di lavoro (tempi e metodi) comune per dare seguito alla risoluzione
delle problematiche segnalate.
- All’atto della
conoscenza dell’utente (famiglia o singoli) come primo atto, l’Assistente
Sociale e l’ U.C.M devono informarlo dei suoi diritti di fronte agli incontri
che verranno programmati attraverso la pubblicità della Carta dei Servizi
Sociali e della legge 328/2000 Art.13 comma 1,2,3, che la regola. L’utente (o
chi per lui è tenuto), rilascia una ricevuta di tale presa in visione.
Non può essere preso in carico un utente senza questo primo passaggio.
- Se ci sono minori l’Assistente
Sociale deve immediatamente aprire una Scheda Identificativa Integrata del
Minore (SIDIM) e avvisare e concordare con l’U.C.M. di zona le prime
informazioni da immettere nella scheda stessa, il primo commento e le
impressioni.
- All’inizio dell’incontro l’Assistente
Sociale e l’ U.C.M devono esplicitare all’utente il perché è stato convocato.
Se c’è stata una segnalazione del Tribunale dei Minorenni va data una copia dell’atto del P.M. se la segnalazione
giunge da altra persona una copia della richiesta del suo intervento.[22]
- L’Assistente Sociale, dopo il primo
contatto con l’utente, deve farsi subito affiancare dall’ Unità di Consulenza Multidisciplinare U.C.M. della A.S.L. di
competenza. In questo caso le relazioni che verranno presentate al PM dovranno
essere firmate anche dall’U.C.M. Se non lo fa e avvengono disservizi causa
emergenza se ne assume la piena responsabilità civile e penale.
- L’Assistente Sociale, nel caso in cui
addivenga ad un contenzioso anche non legale, o venga meno il rapporto
reciproco di fiducia con il cliente o se
quest’ultimo lo denuncia all’Ordine o alla Procura, questi deve immediatamente
dimettersi. Dovrà altresì subito avvisare il P.M. senza commentare il perché delle sue
dimissioni e attivarsi a trasferire il caso, con il consenso informato
dell’utente stesso e con procedimento motivato, all’Unità di Consulenza
Multidisciplinare U.C.M. della A.S.L. di competenza. [23]
Non è previsto il passaggio delle consegne ad una sua collega. Da quel momento
non può più occuparsi della pratica o affiancare, nemmeno con un consiglio, il
nuovo titolare della stessa.
- L’Assistente Sociale e i membri dell’
U.C.M non possono consigliare il P.M. di conferire consulenze conseguenti alla
loro relazione, a cooperative di professionisti o a singoli professionisti che
abbiano con loro legami di parentela
fino al quarto grado, affinità, interessi personali o di lavoro o che
collaborino con il loro in altre circostanze.
- Il responsabile del Servizio Sociale
(dirigente), dopo averle attentamente esaminate, firmerà congiuntamente all’Assistente Sociale
e alla U.C.M. tutte le relazioni finali che verranno mandate al P.M. del
tribunale.
- Le SIDIM che aprirà il Servizio
Sociale deve essere di immediata consultazione da parte dell’U.C.M e di
un’eventuale ispezione e, se richiesta e non secretata dall’Autorità
Giudiziaria, darne una copia all’utente previo pagamento delle sole spese di
fotocopia[24]o
se il suo reddito rientra nel “gratuito patrocinio” gratuitamente, esplicitando
i suoi diritti alla trasparenza degli atti amministrativi“ [….] Il regolamento
assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e
disciplina il rilascio di copie di
atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di
organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le
norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame
di domande, progetti
e provvedimenti che comunque
li riguardino; assicura
il diritto dei
cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni
di cui é in possesso l'amministrazione.” [25]
Se non è possibile darne una copia
all’utente (secretata) l’Assistente Sociale deve giustificarne il diniego per
iscritto con tutte le motivazioni. Queste circostanze vanno trascritte nella
SIDIM.
- L’Assistente Sociale non può comunque
impedire all’utente l’accesso agli atti di sua competenza se non perché
secretato per gravissimi motivi di privacy dovuti all’eventuale pericolosità
della loro divulgazione a terzi [26].
In questo caso, comunque, dopo averne fatto richiesta al P.M. con motivazione
dettagliata e scritta, dovrà esserne
autorizzato dallo stesso sempre in forma scritta.
Infatti
nell’eventualità che il cittadino utente abbia bisogno di accedere agli atti
che lo riguardano anche per la tutela di situazioni giuridicamente importanti,
anche solo nella lettura e che ne abbia
un interesse giuridico di difesa e di tutela, soprattutto dei figli
minori, (art. 22, comma 1, l. n.
241/1990) l’utente può accedere alle informazioni di atti, documenti o alle
relazioni del Servizio Sociale[27]
Il
diritto all’accesso agli atti è escluso solamente dall’Art.24 Comma 1 “…per
i documenti coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977,
n. 801, nonché
nei casi di
segreto o di
divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento…..”
Al Comma 2 vengono individuati i casi di esclusione
per:
a) la
sicurezza, a difesa
nazionale e le
relazioni internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e
la prevenzione e
repressione della criminalità;
d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, [ma n.d.r.] garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro interessi giuridici.[28]
Al Comma 4 si recita
“:Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei
mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel
caso debba relazionare in un contenzioso
fra coniugi, per la sana crescita del
minore e per il criterio dell’obbiettività, della non discriminazione e
dell’importanza di entrambe le figure genitoriali, non possono per principio o
prassi o per il sesso, pensare a priori che uno dei genitori sia più idoneo
dell’altro all’affidamento/domiciliazione dei propri figli e di conseguenza
avere anche un atteggiamento ostativo nel confronti di un genitore o
dell’altro.[29]
dovrà accedere ai corsi di
aggiornamento professionale.[31]
Tutto questo:
o “vista l’importanza del suo lavoro e la
responsabilità a cui è chiamato per la tutela dell’utente e per l’esercizio
delle sue funzioni;
o visti gli Standard globali di qualità della sua
formazione approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum
Qualifying Standards);
o considerato che “la Raccomandazione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il
Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità”;[32]
o considerato che il decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), che la “previsione dell'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla
base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (…). La violazione
dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come
tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale
che dovrà integrare tale previsione”;
o considerato ancora che il DPR 7 agosto 2012, n. 137
adottato ai sensi dell’art. 3, sociale comma 5, lett. b) d.l. 138/2011,
conferisce al Consiglio Nazionale la potestà di disciplinare…”
- L’Assistente Sociale,
vista l’importanza del suo lavoro e la responsabilità a cui è chiamato, per la
tutela dell’utente e per l’esercizio della sua funzione, ogni 3 anni deve
sottoporsi a test attitudinali presso le U.C.M. delle A.S.L.
-
L’Assistente Sociale che non avrà compiuto sia l’aggiornamento formativo
che i test
attitudinali verrà sospeso fino alla
conclusione dell’aggiornamento e all’espletamento dei test e verrà altresì
deferito al suo stesso Ordine.
- l’Assistente Sociale deve mettere per
iscritto ogni tipo di comunicazione ai destinatari (es. comunicazioni con i
genitori di minori, incontri negli Spazi Neutri o altro.)
- L’Assistente Sociale, qualora durante
le visite presso famiglie o strutture dove sono accolti i minori in
affidamento, si accorgesse che la famiglia affidataria o la Comunità familiare
non avessero le caratteristiche di legge deve immediatamente avvisare chi di
competenza per proporre un’ispezione straordinaria.
- L’Assistente Sociale, per cautelare i
minori, qualora uno o entrambi i genitori siano portatori di patologie
psichiatriche, nell’istruttoria deve farsi sempre affiancare sempre dalla Unità
di Consulenza Multidisciplinare della quale devono far parte le figure
professionali competenti al caso.
- All’atto della presa in carico
dell’utente da parte del Comune, l’Assistente Sociale entro 15 giorni deve redigere, sentite le parti in causa, un
progetto di aiuto all’utente/i. Nel progetto devono essere specificati i tempi e le modalità di
attuazione dello stesso e il fine per cui è stato redatto.
Nel caso
della presa in carico di un minore in situazione di handicap deve,
congiuntamente alla U.C.M. avvisare la scuola di competenza per avviare un
Intervento Medico Cognitivo[33] con i suoi strumenti: la
Diagnosi Funzionale (D.F.), Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e lo
specifico P.E.I., il piano educativo individuale per minori in situazione di
handicap nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati
per attuare il fine di educare ed istruire
il minore in situazione di disagio di cui il comma 1.2.3.4. dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992.
- Nel caso in cui il P.E.I. o
l’Intervento Medico Cognitivo debba essere attuato quando il minore è già stato
allontanato dalla famiglia, l’Assistente Sociale dovrà immediatamente avvisare
la scuola di competenza e redigere insieme alla Comunità, Casa Famiglia e
famiglia, se non interdetta, anche un progetto particolareggiato e completo per
il dopo scuola. Deve anche immediatamente avvisare il Dirigente del Comune per aprire,
se serve, un impegno di spesa e farlo approvare nel minor tempo possibile.
- L’Assistente Sociale e l’U.C.M.,
sempre nel caso in cui il minore sia già stato allontanato dalla famiglia,
devono accertarsi che il P.E.I. o l’Intervento Medico Cognitivo, venga
correttamente attuato e vengano rispettati i tempi dell’intervento.
Per quanto riguarda la spesa del
doposcuola si dovrà accertare che questa sia conforme a quella che il Comune ha
deliberato e preventivato. Anche in questo caso si adopereranno altresì
affinché vengano rispettati i tempi stabiliti.
- L’Assistente Sociale, se il minore è
stato allontanato dalla famiglia con Ordinanza del Tribunale o un 403 cc., si
deve accertare se ci sono i tempi di rientro del minore in famiglia e le
modalità. Se nell’Ordinanza non fossero
definiti questi parametri dovranno farsene carico immediatamente l’Assistente
sociale e l’U.C.M. Ogni sei mesi dalla presa in carico dell’utente il tribunale
deve ricevere una dettagliata relazione ex Art.4 comma 4 e Art.5 comma 2 legge
184/1993 emendata dalla 149/2001.
- L’Assistente Sociale in
collaborazione con l’U.C.M. devono stabilire protocolli precisi e codificati
per ciò che concerne la gestione di
situazioni familiari conflittuali e/o pericolose (come si devono
svolgere e con quali parametri le telefonate protette; eventuali incontri
protetti , ecc.).
- Per aiutare gli utenti e facilitare
il lavoro dell’Assistente Sociale nei
progetti che vedono coinvolte persone in difficoltà culturale o
linguistica deve essere individuata all’interno dell’U.C.M. di competenza la
figura di un Mediatore Culturale che parteciperà alla stesura del progetto
garantendo loro un idoneo rapporto con il Servizio Sociale.
Il
Mediatore Culturale.
La premessa: La suggestionabilità.
Molto spesso un individuo difronte ad
un confronto con l’Assistente Sociale non è in grado per vari fattori,
sociali, stress, incapacità di esprimersi correttamente per una questione
culturale, di rispondere compiutamente alle domande che gli vengono poste. Per
cui, se l’Assistente Sociale non è particolarmente cauta e preparata, rischia
di suggestionare, anche pesantemente l’interessato, che per tutti i motivi
esposti non è in grado di reggere un confronto ponendolo quasi sempre in uno
status subordinato rispetto all’interrogante che oggigiorno con la sua relazione al tribunale ha
il potere di condizionare la sua vita futura e quella della sua famiglia.
“S.J. Ceci e M. Brunk (1995) propongono, una
definizione ancora per certi versi più ampia, intendendo per suggestionabilità
il grado in cui la codifica, l’immagazzinamento, il recupero e il racconto
vengono influenzati da una serie di fattori interni ed esterni. Di conseguenza,
tale fenomeno non è dovuto solo a fattori cognitivi, ma anche a fattori
sociali. Questi, interpretati nelle loro interrelazioni portano, quindi, a
considerare la suggestionabilità come un fenomeno contesto-dipendente e non più
limitata alla sola considerazione dei tratti personologici.
Pertanto, pur ritenendo tutti i soggetti sia
adulti che minori potenzialmente suggestionabili (particolarmente interessanti
risultano in proposito gli studi effettuati da G. Gulotta) va, in questa sede,
evidenziato come esistano al contempo delle raccomandazioni operative che chi
ascolta, giudice o suo delegato, dovrebbe sempre impartire al minore o al
soggetto debole, in modo da arginare tale processo. È importante, infatti,
che colui che deve essere ascoltato venga posto in una condizione di serenità
in cui, dopo una fase di riscaldamento e acclimatizzazione, percepisca non solo
l’interesse di chi lo sta ascoltando, ma soprattutto la sua voglia di
comprendere, senza per questo aspettarsi determinate risposte.”[34]
"[……..] per favorire non tanto la
transizione da una cultura all’altra quanto la sintesi - dove è possibile - tra
culture, allo scopo di creare momenti pedagogici capaci di andare oltre le
reciproche differenze".[35]
Quindi comunicare fra
le parti per farsi capire e non solo dal punto di vista linguistico ma anche
socio economico e culturale così che le parti in causa, se pur di diverse
origini, possano integrarsi e comprendersi a vicenda.
Se fra le parti in
causa ci sono extracomunitari o comunitari non italiani il Mediatore Culturale
sarà un agente bilingue, se le parti in causa sono d’origine italiana dovrà
conoscere gli usi e i costumi delle nostre regioni e soprattutto dovrà intervenire
laddove differenze socio culturali possano mettere in difficoltà la
comprensione reciproca fra le parti in causa..
“L’esigenza della
Mediazione, nasce oggi come esigenza propria delle società multiculturali
proiettate nella costruzione intenzionale di società interculturali. In
particolare le esigenze di mediazione si presentano quando:
·
Persone di culture diverse si trovano coinvolte in attività comunicative
reciproche.
·
Questo tipo di relazioni ha luogo in contesti istituzionali dove è
evidente uno squilibrio di potere fra coloro che prendono parte alle
interazioni (per esempio da un lato i funzionari pubblici e dall’altro degli
utenti che si trovano in situazioni di particolare fragilità, come possono
essere degli stranieri) [o italiani, che per cultura o per circostanze sono in
situazioni di inferiorità psicologica o culturale n.d.r.]
·
Le relazioni si istaurano fra appartenenti ad una cultura dominante e
membri di culture minoritarie [o addirittura di “non cultura” n.d.r.] nei
confronti dei quali la maggioranza sviluppa pregiudizi o/o stereotipi”[36]
Tutto ciò per evitare
che “blocchi comunicativi” portino ad incomprensioni e fraintendimenti che
possano pregiudicare una corretta disanima dei problemi alla base del
progetto.
- E’ assolutamente vietato
all’Assistente Sociale intimidire il soggetto utente con atti, atteggiamenti o
parole che non gli permettano di frequentare il Servizio Sociale con la
tranquillità che è dovuta all’importanza della situazione in atto.
- E’ obbligatoria
l’audio-registrazione di tutti gli incontri presso le strutture dove si
svolgono accertamenti o indagini sulla genitorialità da parte degli Assistenti
Sociali e da parte
dell’ U.C.M con successivo sbobinamento
delle registrazioni e firma congiunta delle conversazioni. Se vuole, anche
l’utente può registrare le conversazioni stesse. All’inizio di ogni
registrazione si deve specificare la data, l’ora dell’incontro, le persone
presenti e il protocollo del fascicolo. La registrazione deve essere conservata
nella SIDIM.
- La videoregistrazione può essere
effettuata solamente previo consenso dell’ interessato.
- L’Assistente Sociale nelle relazioni
non può esprimere giudizi di valore in merito all’utente ma riportare unicamente i fatti così come li
ha accertati.[37]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, in
caso di conflittualità elevata fra genitori devono cercare per prima cosa di
inviare questi ultimi ad un tentativo di Mediazione volta unicamente a
garantire il minore affinché vengano prese decisioni giuste per lui e non
univoche da parte del genitore domiciliatario dei figli. Questo anche in
conformità all’art.13 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli stabilisce che “occorre evitare procedimenti che
coinvolgono i minori davanti all’Autorità giudiziaria e favorire il ricorso
alla conciliazione ed ogni altro mezzo di risoluzione delle controversie”.
- Quando l’Assistente Sociale e l’U.C.M. rilevano che ci possa essere la
possibilità di un allontanamento del minore dalla famiglia si devono avvisare
subito i genitori con almeno 30 giorni di anticipo per dare loro la possibilità
di fare opposizione all’eventuale allontanamento o di avvisare i parenti se,
nell’eventualità, vogliano ospitare loro il figlio/i.
Non è Motivo di richiesta di allontanamento
a) Non è motivo di richiesta di
allontanamento del minore dai genitori naturali il solo fatto che questi
litigano a causa do separazione.
b) Non è motivo di richiesta di
allontanamento del minore il solo fatto che i genitori sono anziani o invalidi.
c) Non è motivo richiesta di
allontanamento del minore il solo fatto che uno dei due genitori è stressato a
causa della separazione e degli accadimenti conseguenti ad essa.
d) Non è motivo di richiesta di
allontanamento del minore il solo fatto che la casa non è in perfetto ordine o
addirittura sporca. In questo caso gli assistenti Sociali devono aiutare la
famiglia ammonendola all’ordine e alla pulizia e aiutarla nel compito.
e) Non è motivo di allontanamento il
solo fatto che la famiglia naturale del minore sia indigente.[38]
- Se l’Assistente Sociale e l’ U.C.M
vogliono relazionare al PM in modo del tutto negativo per entrambi i genitori,
tanto da far prevedere l’allontanamento del minore da loro, devono subito fare
un’indagine per prevedere dove il minore potrebbe essere domiciliato il più
vicino possibile ai genitori, indagando anche se questi non abbia riferimenti
certi e continuativi di tutela con parenti fino al quarto grado. Quindi riferiranno al PM senza suggerire
soluzioni ma riferendo solo nomi dei parenti possibili affidatari, le loro
attitudini e le circostanze di vita dei minori.[39]
- In tutti i casi di disagio familiare
e a maggior ragione dove si rileva che ci può essere pericolo di allontanamento
del minore dai genitori naturali, l’Assistente Sociale e l’U.C.M. devono
adoperarsi in tutti i modi per aiutare la famiglia o il genitore in crisi
affinché venga allontanato al più presto questo rischio.[40]
In questo caso l’Assistente Sociale e l’ U.C.M. devono attuare tutte le
possibilità di un sostegno alla
genitorialità aiutati dal Comune stesso che eventualmente provvederà all’erogazione
di fondi.
“All’interno del sistema familiare parlare di sostegno genitoriale e capacità
genitoriale significa affrontare due temi che vanno necessariamente
trattati in maniera congiunta. La genitorialità rappresenta una funzione molto
complessa comprendente sia aspetti individuali, relativi alla propria idea di
genitore, sia aspetti di coppia, relativi alla modalità relazionale che i partner condividono nell’assolvere
questo specifico compito. Tuttavia, in considerazione di tale complessità,
quando diventa necessario parlare di sostegno genitoriale?
In realtà ogni genitore, in qualche
momento della vita, ha bisogno di un sostegno morale e psicologico: quando si
scopre di aspettare un bambino, quando la coppia diventa una triade, quando si
deve strutturare un appartamento e predisporre gli spazi a misura di bambino
[la perdita del lavoro a sostegno della famiglia n.d.r.] ecc. In questi momenti
di accelerazione del cambiamento, la coppia genitoriale ha necessità di un
sostegno o di un conforto, a volte solo di un parere rafforzativo, di un
consiglio da parte di qualcuno che la supporti nelle sue scelte comportamentali
ed educative. Ciononostante, in ogni cultura e in ogni luogo, il mestiere di
genitore è considerato un mestiere naturale , fondato innanzitutto sul
sentimento dell’amore….Tuttavia molto spesso, l’amore da solo non basta perché
anche l’amore ha bisogno di essere accompagnato da conoscenza, cultura,
sensibilità, rispetto, capacità comunicativa e di relazione e da una serie di
nozioni basilari quali elementi di igiene, di corretta alimentazione di
medicina, di metodologia di studio, ecc.”[42]
- Al fine di favorire la permanenza dei
minori nella famiglia naturale, l’Assistente Sociale e l’U.C.M. devono farsi
carico di avvisare la Pubblica Autorità Comunale di predisporre per i genitori
ed eventualmente per i parenti affidatari fino al quarto grado dei contributi e
incentivi come fra l’altro recita l’Art. 16 della legge quadro 328/2000
Comma 1
“Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti
che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e
l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie
nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella
valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli
interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le
famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
Ed in Particolare :
Comma 3
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e
altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile,
ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e
alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i
servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il
tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi
della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di
sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra
le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno
domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le
famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici,
psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in
affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare
nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di
cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura
durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per
sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi
delle famiglie interessate.
Comma 4
Per sostenere le responsabilità
individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei
monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di
famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave
e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che
presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in
alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti
sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere
dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo
nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla
spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
Comma 5
I comuni possono prevedere agevolazioni
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di
cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe
ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.
Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di
agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del
nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono
essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del
livello della spesa di carattere corrente.
- Se l’Assistente Sociale e l’U.C.M. si
accorgono che comunque ci possono essere gli estremi di un allontanamento del
minore devono altresì pensare, dopo aver indagato in via prioritaria per
l’eventuale affidamento a parenti, di trovare una soluzione di affidamento
diurno che può essere sia residenziale che familiare con persone singole,
famiglie o comunità familiari.
- Nei casi di cui sopra l’Assistente
Sociale con la collaborazione dell’U.C.M. deve fare da trait d’union fra la famiglia naturale e le strutture di
accoglienza diurna.
- Se il PM richiede formalmente un
parere per l’eventuale immissione o dimissione in o da un Centro
semiresidenziale o residenziale di un minore, questo parere non può essere ma
deve farlo l’U.C.M della A.S.L. di competenza.
- In caso di comunicazione della
possibilità di allontanamento del minore, l’Assistente Sociale e l’ U.C.M
devono far si che i genitori si rendano sempre disponibili ad accertamenti
affinché il minore non venga da loro allontanato preventivamente dal domicilio.
- In caso di conoscenza diretta o
indiretta del disagio di un minore in famiglia o in qualsiasi altra struttura
familiare o extrafamiliare l’Assistente Sociale con l’U.C.M. devono intervenire immediatamente e relazionare al
P.M.[43]
Quando la segnalazione all’autorità giudiziaria diventa obbligatoria:
Da Tribunale
di Milano.it :
“Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la
segnalazione è obbligatoria,
e cioè:
§ quando
un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale
dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge
184/83);
§ quando
un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali
insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza
o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice
civile), e per tale ragione collocato, d’urgenza, in luogo sicuro dall’autorità
amministrativa[44];
la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i
minorenni l’immediata verifica della situazione e l’eventuale convalida del
provvedimento amministrativo;
§ quando
vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25
bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo
sfruttamento sessuale dei minori);
§ quando
vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia,
che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta
e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
§ quando
occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in Comunità o in
Istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4,
comma 5, legge n. 184/83).” [45]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M non
possono assolutamente modificare di loro iniziativa la decisione del tribunale
neanche provvisoriamente e neanche se hanno avuto l’affidamento dei minori. Nel
caso venga riscontrata una situazione di pericolo per un minore, e quindi
un’urgenza si muoverà l’U.C.M. specializzata ex art.403 cc, che provvederà, autorizzata della Pubblica
Autorità che firma, all’allontanamento del Minore dalla situazione di pericolo.
- Se l’Assistente Sociale e l’ U.C.M
vengono a conoscenza diretta o indiretta di una modifica forzata di un
affidamento di minori devono avvisare immediatamente il tribunale.
- Nei casi di istruttoria riguardante
una separazione coniugale l’Assistente Sociale e l’ U.C.M non possono mai e in
nessuna circostanza consigliare una delle due parti a trasferirsi altrove,
anche se pensano che sia meglio.
- L’Assistente Sociale in circostanza
di istruttoria deve periodicamente visitare insieme all’U.C.M. la casa della
famiglia del minore almeno una volta ogni 30 giorni e accertarsi della sua
salute psicofisica e dell’idoneità dell’ambiente in cui vive.
- All’eventuale visita domiciliare
dell’Assistente Sociale con la U.C.M. può presenziare l’avvocato dell’utente e
nell’occasione possono essere, previo consenso dell’utente, scattate fotografie o girati film della
situazione ambientale sia da parte del proprietario di casa che dell’Assistente
Sociale.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M
durante l’istruttoria devono conoscere il minore e, se serve, parlarci in
maniera corretta seguendo le linee guida del caso,[46] previo consenso dei
genitori o in mancanza di consenso di questi ultimi con quello del P.M.
titolare del mandato.[47]
- La decisione di denuncia come la
segnalazione, è una circostanza che l’assistente Sociale deve fare d’ufficio e
non deve essere assunta dal singolo operatore, ma in sede collegiale con U.C.M.
così da informare e coinvolgere nella decisione e quindi nelle responsabilità
tutti gli operatori interessati.[48]
- Se la denuncia dell’Assistente
Sociale ha il carattere d’urgenza, questi deve, anche da solo, farla pervenire
per iscritto all’U.C.M. e al P.M. o a qualunque ufficiale di polizia
giudiziaria del luogo entro 48 ore e anche immediatamente se vi è pericolo nel
ritardo. [49]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M sono
tenute al Segreto Istruttorio verso terzi che non siano gli utenti.[50]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, durante un “affidamento” hanno, insieme ad altri
operatori quali gli Educatori se si tratta di Comunità o Case Famiglia, la responsabilità di un programma di assistenza
e di vigilanza, obbligandosi anche di informare il tribunale ogni sei mesi.
Hanno altresì l’obbligo di riferire alle autorità i tempi previsti della durata
dell’affidamento,[51] che
comunque non deve durare più di 24 mesi. Devono riferire altresì eventuali
difficoltà operative con una dettagliata relazione sull’andamento del programma
stesso tenendo sempre anche a mente che i Minori devono tornare presso i loro
genitori naturali al più presto e che tutti gli altri provvedimenti devono
considerarsi residuali.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel caso in cui la famiglia del minore affidato non
collabori al progetto per il suo rientro a casa o rifiuta addirittura il
sostegno, devono accertarsi delle ragioni
di questo rifiuto avvisando per
iscritto e con ricevuta di ritorno, i genitori delle conseguenze del caso. Se
non si ristabilisce un programma di collaborazione devono immediatamente
segnalare la situazione al Tribunale competente con una congrua relazione.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel seguire la famiglia dell’affidato, devono in
particolare e con grande scrupolo accertarsi che i genitori:
a) una volta
convocati, si presentino per lavorare insieme
b) una volta convocati
siano disponibili ad assistere in futuro i loro figli sia psicologicamente che moralmente che
materialmente se possibile.
c) si sentano
responsabili dell’educazione dei propri figli e non trascurando di mettere in
atto la loro genitorialità.
Questi
accertamenti vanno effettuati con grandissimo scrupolo perché in caso di
accertamento negativo sussisteranno i presupposti affinché il Tribunale disponga del provvedimento di
adottabilità dei minori.[52]
- In caso di affidamento pre-adottivo
di un minore l’Assistente Sociale deve collaborare fattivamente con il
Tribunale dei Minorenni e in particolare con L’U.C.M. di zona, il Giudice
Tutelare e i Consultori per il buon andamento dell’affidamento segnalando
eventuali problemi che potrebbero sorgere al minore per la perdita dei genitori
naturali o per l’inidoneità della famiglia affidataria e, nell'eventualità,
chiedere al Tribunale competente la revoca dell'affidamento stesso.[53]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, sia nella circostanza di un minore in affidamento
preadottivo che in quello adottivo non devono sempre pensare alla sostituzione
definitiva della famiglia del minore, ma unicamente affinché il minore
possa ritrovare al più pesto un suo nuovo equilibrio.
In queste situazioni è indispensabile e
prioritario che l’assistente Sociale e l’ U.C.M collaborino con tutte le figure
di riferimento stabilendo quindi una rete di informazioni con tutte le
istituzioni che operano intorno a lui. Si arriverà così al raggiungimento di
due obbiettivi:
1) La realizzazione di un coordinamento
di informazioni integrate da tutte le figure professionali che operano nella Comunità
e fuori.
2) La realizzazione di un coordinamento
di informazioni integrate faciliterà al massimo il progetto di aiuto al minore
che, se non vi fosse, darebbe adito una seconda tragedia.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M., siccome la Comunità
in cui è alloggiato il minore deve essere considerata soprattutto come luogo di
massima tutela dello stesso, devono mettere in opera tutti gli strumenti idonei a garantire questa tutela.
Questo significa, oltre a tutto il resto, la possibilità di accedere ai fondi
del comune di appartenenza. L’Assistente Sociale quindi deve, in mancanza di
questi fondi, avvisare immediatamente, l’Assessore alle Politiche Sociali e il
Sindaco e sollecitarli affinché nella successiva seduta del Consiglio vengano
stanziati i fondi necessari alla realizzazione di un progetto per l’assistito.[54]
Se il comune e chi per lui non eroga
i fondi entro 60 giorni, l’Assistente Sociale, deve segnalarlo immediatamente
nel Data Base della SIDIM, avvisare la Procura competente e l’Osservatorio
Nazionale per la Tutela dei Minori che andranno ad indagare se, dopo la richiesta
fatta dal Sevizio Sociale, sono stati erogati altri in capitoli di spesa non
prioritari rispetto a quelli richiesti.
- L’Assistente Sociale deve sempre far
riferimento anche al proprio Codice Deontologico.
- L’Ordine degli Assistenti Sociali
vigilerà affinché il Codice Deontologico venga rispettato e sarà responsabile
se, avvisato da un utente di un comportamento non consono alle regole del
Codice di un suo associato, non abbia avviato un procedimento di
inchiesta.
-
Nella Commissione Disciplinare degli Assistenti Sociali dovrà essere
presente senza diritto
di voto un membro dell’Osservatorio Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza
che relazionerà.
- “I membri del Collegio di disciplina che
procede ad un’azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di
astensione indicati nell’art. 51 c.p.c.[55]
e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da
presentare al Consiglio di disciplina almeno dieci giorni prima della data
fissata per l’audizione.”[56]
[21] Oer le U.C.M. vedi blog
Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turco – Sesto Quaderno - in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html
[22] http://nuke.assistentisocialiodc.it/Portals/0/fileordine/[322][ARC]Codice_2009_completo.pdf Codice Deontologico obbliga l’Assistente Sociale come recita il Titolo III “Responsabilità
dell’Assistente Sociale” Capo II “Regole generali di comportamento
dell’assistente sociale”
- Art.
20 “L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla
magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei
confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni
derivanti da questa specifica attività.”
[23] http://www.cnoas.info/files/000000/00000016.pdf - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo III
“La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti del Cliente” Capo II -
Regole generali di comportamento dell’assistente sociale - N.19
[24]
Tipo “Cartella del malato” a Euro 0,02 a copia.
[25]
Vedi Art. 10 Dlgs. 267 comma 1,2, su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 ; Visto che le relazioni dell’assistente sociale e
la c.d. “Cartella Sociale” sono atti pubblici e come tali devono essere
consegnati a richiesta e senza ritardo all’utente una volta protocollati, è
diritto dell’utente soggetto del procedimento amministrativo, poter riportare
scrivere, documentare, sia direttamente che per tramite dei propri legali
rappresentanti le proprie idee, punti di vista ed osservazioni, così che questi
diventeranno atti ufficiali del procedimento in corso verificabili da tutti gli
aventi causa e diritto.
[26]Vedi Art. 10 Dlgs 267 comma 1,2, su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 cfr. http://www.filodiritto.com/i-doveri-dellassistente-sociale-nei-confronti-dei-destinatari-dei-servizi-sociali/#.Uy6Zaqg6LqU “Il segreto professionale va distinto dal segreto
d’ufficio, che era stato previsto per coloro che svolgono una funzione pubblica
(cfr. art. 326 c.p. e 201 del c.p.p., nonché l’art. 28 della l. n. 241/1990).
Il segreto d’ufficio è stato pensato e disciplinato prevalentemente a tutela
della pubblica amministrazione e del servizio pubblico e, indirettamente, anche
a tutela della professionalità degli operatori. In ogni caso il segreto
d’ufficio non può essere invocato per coprire disfunzioni o inadempienze del
servizio pubblico, come si ricava anche dalla recente normativa sul
procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi (l. n.
241/1990 e l. n. 15/2005).
Cfr.
Codice Deontologico obbliga l’Assistente Sociale come recita il Titolo III “Responsabilità
dell’Assistente Sociale” Capo I “Diritti degli utenti e dei clienti” - Art. 13
obbliga ad ag4volare l’utente all’accesso alla documentazione “13. L’assistente
sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria
attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali
rappresentanti, nell’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura
che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle
che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.”
[27] Chi può esercitare il diritto di accesso? Da http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 Legge del 7 agosto 1990, n.
241
Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di acce.so ai documenti
amministrativi “Al fine di
assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa
e di favorirne
lo svolgimento imparziale
e' riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse
per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo
le modalità stabilite dalla presente legge.” Cfr on http://www.giustiziaminorile.it/comefare/documenti.html “Sono
titolari del diritto di accesso oltre, il soggetto nei confronti del quale il
provvedimento è destinato a produrre effetti ai sensi dell'artt. 7 e 8, i
soggetti che ai sensi dell'art. 9 possono intervenire nel procedimento ovvero i
portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi,
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall'atto amministrativo o provvedimento. Per interessato ai sensi dell'art.
22, comma 1, lett. b) si intende qualunque soggetto privato o portatore di
interesse pubblico che abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso.”Cfr. Il diritto all'informazione
giuridica di Elide di Pumpo http://www.volontariato.org/ONLUSMAN/dirittoallinformazione.htm
[29] http://www.cnoas.info/files/000000/00000011.pdf - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo II
“Principi” N.ro 8. “L´assistente sociale svolge la propria azione professionale senza
discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di
religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione
psichica o fisica,
o di qualsiasi
altra differenza che caratterizzi le persone.”
[31] http://www.cnoas.info/files/000000/00000016.pdf - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo VII
“La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti della professione”
Capo I - Promozione e tutela della Professione N.54. “L´assistente sociale è
tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni
qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e
tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell´Ordine professionale.” Al
proposito gli Ordini Regionali e Interregionali degli assistenti sociali sono
tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a
promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui
contenuti del Codice e sua applicazione.
[32] Da: “Regolamento per la formazione continua degli
Assistenti Sociali approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 –
Del.01/20142 in: http://www.cnoas.it/cgibin/cnoas/out.pdf?i=IIFIRINILGKITIGIXFAAGC&e=.pdf&t=normazione
[34] Da: L’ascolto del minorenne in
ambito giudiziario, cap.”L’ascolto del minore: diritto e opportunità”. A cura
di Roberta Maltese pag.22 https://www.unicef.it/Allegati/Ascolto_minori_ambito_giudiiziario_2012_1.pdf
[37]http://www.cnoas.info/files/000000/00000011.pdf - Codice
deontologico degli assistenti Sociali Titolo II “Principi” N.ro 9.
“Nell´esercizio delle proprie funzioni l´assistente sociale, consapevole delle
proprie convinzioni e appartenenze
personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in
base ai loro comportamenti.” Purtroppo questo principio è difficilmente
rispettato dagli assistenti sociali in quanto ad esempio Da: Vincenza Palmieri,
Antonio, Guidi, Francesco Miraglia “Mai
più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini”, Capitolo
secondo, Vincenza Palmieri “La valutazione della capacità genitoriale” Edizioni Armando Editore, Gennaio 2013, pag.
49. “Nel momento in cui viene disposto l’accertamento delle capacità
genitoriali , siamo già nel campo minato dal sospetto, dalle supposizioni, o,
comunque, sempre in una zona a rischio. Necessariamente in un territorio d’indagine
inquinato dalla supposizione e dal dubbio, difficilmente potremo giungere ad
una conclusione equa e asettica come deve essere un’indagine scientifica.”
[38] Art.1 comma 2 Legge 4 marzo n.184 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184!vig=
e successivo L’art.1, comma 2 della L. 149/01 http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm prevedono che le condizioni di indigenza dei genitori o
del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Da: http://www.cisap.to.it/regolamenti/affidamenti_familiari.pdf “Tali interventi,
rivolti ai minori e/o al loro nucleo familiare possono essere: l’assistenza
economica, l’assistenza domiciliare, l’assistenza educativa territoriale ,
l’inserimento in centri diurni socio-assistenziali, l’affidamento diurno,
l’inserimento in attività ricreative e di tempo libero, il supporto psicologico
e riabilitativo (da parte di operatori dell’Azienda Sanitaria), la
progettazione congiunta con gli operatori delle strutture scolastiche.” Qualora
non siano sufficienti i vari interventi di sostegno al nucleo messi in atto e/o
la famiglia li rifiuti e non collabori, i servizi sociali sono tenuti a
segnalare la situazione all’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i
Minorenni o Tribunale Ordinario nei casi di separazione coniugale) al fine di
tutelare il minore. Il Tribunale, valutata la situazione e sentiti gli
interessati decide se gli elementi emersi sono tali da determinare il proprio
intervento, che può essere limitativo della potestà genitoriale ai sensi degli
artt. 330 e 331 del Codice Civile, prescrittivo nei confronti dei genitori
rispetto a determinate regole o può assegnare
al servizio sociale compiti di vigilanza e sostegno alla famiglia, ecc.
Solo nei casi più gravi o nei casi in cui gli interventi
sin qui elencati non hanno raggiunto risultati positivi, il Tribunale dispone
il temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia e i servizi vengono
incaricati di ricercare la soluzione più adeguata. Ai sensi dell'art. 2 della
Legge n. 149/01 egli può essere affidato ad un’altra famiglia (possibilmente
con figli minori), o ad una persona singola. Solo se non è possibile l’affidamento
vero e proprio è consentito l’inserimento del minore in Comunità di tipo
Familiare (caratterizzata cioè da organizzazione e rapporti interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia), al fine di assicurargli il mantenimento,
l’educazione e l’istruzione. E’ vietato l’inserimento in istituto per i bambini
sotto i 6 anni e, dopo il 31.12.2006, per tutti i minorenni di qualunque età.
[39] Quindi se non è idoneo un genitore, si deve vedere se lo è
il secondo genitore, se anche il secondo non è idoneo, si deve tentare di farlo
domiciliare presso i nonni. Se tutti e quattro i nonni non sono idonei si deve
tentare di inviare il minore con gli zii. Se non sono idonei neanche gli zii il
minore deve essere domiciliato possibilmente anche presso un altro parente fino
al quarto grado. Solo come “extrema ratio”
si deve pensare di immettere il minore in una Comunità di Accoglienza.
[40] Bisogna sempre tener presente l’Art.1 della legge 184/1983
che dice testualmente: “Il minore ha
diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è
disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi
speciali.”
Art.4 “Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento
familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario.
Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale
per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del
primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di
origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di
durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla
richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo
comma, provvede ai sensi dello stesso comma.”
Art.
8. “Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purché
la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati
presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non
sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma
rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene
ritenuto ingiustificato dal giudice.”
È
molto importante che i “ Servizi Sociali
siano consapevoli che prima di allontanare il minore dalla famiglia devono
pensare all’assoluta necessità di una fase diagnostica in cui vengano formulate
una diagnosi e una prognosi circa le reali risorse della famiglia, la gravità
delle sue carenze, la possibilità o meno di un loro superamento. Tale fase deve
coinvolgere tutti i servizi sociali e sanitari interessati e deve essere tanto
più tempestiva quanto minore è l’età del bambino; Bisogna pensare altresì alla
necessità della presa in considerazione prioritaria di offrire alle famiglie in
difficoltà supporti sociali, psicologici, educativi e culturali affinché, ove
possibile, il minore possa restare all’interno della propria famiglia (come
previsto anche dall’art.1 della legge n. 149/2001);
Il
Servizio Sociale deve avere anche “la consapevolezza che nelle situazioni di
abbandono morale o materiale di carattere non transitorio è necessario prendere
in considerazione l’avvio della procedura di adozione, dopo aver esperito tutti
i tentativi di sostegno di cui sopra. Estratti da: http://www.cisap.to.it/regolamenti/affidamenti_familiari.pdf .
[41] Al comma 3 dell’Art. 16 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo si dice: “La famiglia è
il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.” Questo significa che lo Stato deve difendere
la Famiglia in ogni suo aspetto, e soprattutto la sua naturale costituzione che
si completa e si salda con i figli. Non è qualcosa di artificiale perché noi
tutti siamo figli e genitori insieme naturalmente. Fondare una famiglia è un
diritto acquisito di ogni uomo e una “società intelligente” curare questo diritto e favorire il suo sviluppo
proteggendolo.
La
Famiglia non è altro che lo specchio della nostra società e la riproduce sia
culturalmente che socialmente perché la società nasce dalla famiglia. Un
osmosi, quasi un corpo umano che ha bisogno naturalmente di tutte le sue
componenti essenziali se no muore. E la Famiglia, come il corpo umano e come la
società, in osmosi, cambiano in continuazione a seconda delle epoche e dei
paesi in cui si colloca. Da: Vincenza Palmieri, Antonio, Guidi, Francesco
Miraglia “Mai più un bambino, Famiglia,
Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini”, Capitolo secondo, Vincenza Palmieri “L’osservatore e i criteri d’osservazione” Edizioni Armando Editore, Gennaio 2013, pag.
30/31 “Il modo in cui vengono educati i figli, nel bene e nel mele, influenza
il loro modo di cedere la vita, le decisioni che prenderanno, le loro debolezze
e i loro punti di forza. Le fondamenta del loro carattere e della loro
personalità , tenuto conto anche delle loro inclinazioni naturali, si
costruiscono ni loro primi anni di vita , in considerazione proprio
dell’educazione ricevuta in famiglia e dell’influenza degli altri attori protagonisti
delle relazioni fondamentali….Il suo percorso esistenziale vede il succedersi
di alcune fasi, scandite dagli eventi critici che la caratterizzano. Tali
passaggi problematici possono essere “normativi” o “paranormativi”: gli eventi
normativi sono legati ai comuni processi di sviluppo delle famiglie e sono
quelli che la maggior parte di esse incontra normalmente durante il suo ciclo
di vita: per questo risultano essere prevedibili. Pensiamo alla nascita di un figlio,
all’adolescenza dei figli alla fase di svincolo della neo-coppia dalla famiglia
d’origine.
Gli
eventi critici paranormativi, invece,
sono quelli che interrompono il normale processo del ciclo di vita e, pertanto,
sono completamente imprevedibili: si tratta in questo caso di eventi inattesi,
come la morte prematura di un suo membro, la nascita di un figlio disabile, una
malattia cronica. [la perdita del lavoro a sostegno della famiglia n.d.r.]”
[42] Vincenza Palmieri, Antonio, Guidi, Francesco Miraglia “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case
Famiglia, Diritti dei Bambini”, Vincenza Palmieri, Capitolo secondo, “L’osservatore e i criteri d’osservazione” Edizioni Armando Editore, Gennaio 2013, pag.
31/32
[43] Ricordiamo che gli incaricati di un pubblico servizio e
quindi i pubblici ufficiali che omettono di riferire alla Procura per i minorenni sulla condizione di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengono
a conoscenza in ragione del proprio ufficio sono puniti ai sensi dell’art. 328
c.p
[44] Da http://www.tribunaleminorimilano.it/dettaglio.asp?id_articolo=363&id_categoria=Procura “Anche l’articolo
403 non è mai stato dal legislatore rivisto o aggiornato rispetto alla
formulazione iniziale; ciò nonostante, esso continua a rappresentare l’unico
strumento di intervento immediato per fronteggiare le più svariate situazioni
in cui un minore versi in stato di abbandono ovvero in una situazione di grave
pregiudizio da richiedere un allontanamento urgente dalla famiglia. La
genericità della norma crea spesso molta confusione nei servizi territoriali e
negli operatori di P.G., i quali possono talvolta o essere indotti ad
estenderne oltre misura la portata (attuando allontanamenti senza i necessari
presupposti di urgenza), ovvero ad indugiare, invece, nelle reali situazioni di
urgenza, pretendendo magari un
provvedimento di allontanamento da parte del PM, dimenticando che il
potere previsto dalla norma in questione è esercitatile unicamente
dall’autorità amministrativa, giammai dal pubblico ministero.”
[47] L’ idoneità a testimoniare deve precedere l’audizione del
minore. Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui
fatti per cui si procede.
[48] La denuncia indirizzata alla Polizia giudiziaria * è
formata da:
1-una
intestazione, nella quale devono essere indicati:
a)
l’Autorità giudiziaria cui si invia la comunicazione, b) il soggetto denunciato
(se identificato o, comunque, indicato con i dati in possesso), c) il reato (se
conosciuto) per cui si effettua la denuncia, d) il luogo e la data di
commissione del fatto ed, infine, e) le persone in grado di riferire utilmente
in merito.
2-una
relazione sviluppata nei termini già indicati per la segnalazione civile.
E’ importante
indicare anche gli altri uffici destinatari della denuncia per consentire, in
caso di fatti costituenti reato, tempestive comunicazioni tra le Procure
interessate per l’opportuno coordinamento delle iniziative.
*(in
tal caso è consigliabile rivolgersi agli organi specializzati, quale l’Ufficio
Minori della Questura o, il Nucleo per i reati di Area D presso la Sezione di
Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica)
[49] Art. 365 e 384 c.p.
[50] Salvo i casi consentiti dalla legge. http://www.ipsser.it/codice_deontologico_2009.pdf Dal Titolo III: Responsabilità dell’assistente sociale nei
confronti della persona utente e cliente, Capo III:
Riservatezza
e segreto professionale. N.ro 23 : “La
riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario
dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della
normativa vigente.” E ancora N.ro 25. “L’assistente
sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione
relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta,
salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o
clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad
uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile
l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.” Cfr. con
http://www.assistentisociali.org/servizio_sociale/segreto_professionale_e_ufficio_nel_servizio_sociale.htm Segreto professionale, Segreto d’ufficio, Diritto alla
privacy.
[52] Art. 15 comma 1 della legge n.ro 184 del 4 maggio 1983
emendata dalla successiva del 28 marzo 2001 n.ro 149.
[53] Art. 23 della legge n.ro 184 del 4 maggio 1983 emendata
dalla successiva del 28 marzo 2001 n.ro 149.
[54]Da
http://www.minori.it/sites/default/files/quaderni_ricerca_sociale_relazionel149_2013.pdf pag.200 “La
rilevazione della spesa sociale dei Comuni, attivata annualmente attraverso
l’Istat è attualmente l’unica fonte certa di dati di area socioassistenziale, controllati
e validati a livello nazionale e quindi comparabili. Da queste informazioni, si
desume che la spesa sociale ha assunto da tempo un’importanza crescente nei
bilanci comunali, a sostegno della funzione sociale che i Comuni sono chiamati
a espletare. Nell’ultimo decennio, infatti, la funzione sociale dei Comuni si è
andata irrobustendo fino ad assumere il valore del 16,6% della spesa corrente
(risorse 2009)[ vedi: Il quadro finanziario dei Comuni italiani: sintesi
2011, Ifel, p. 12.], e
posizionandosi al terzo posto tra le principali voci di spesa degli enti
locali. Risulta estremamente interessante l’analisi del quadro complessivo
delle fonti di finanziamento con le quali i Comuni sostengono la spesa sociale.
I dati evidenziano che i Comuni finanziano questa voce di spesa
per il 70% con risorse proprie; ben più distanziati sono i trasferimenti
statali, che si attestano a una copertura di poco più del 16% della spesa, così
come le regioni, che incidono con risorse proprie, pari al 14,9%.”
[56] Regolamento per il funzionamento
del Procedimento Disciplinare Locale Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 e
successive modificazioni Pag.7