venerdì 8 luglio 2016

Alcune proposte di linee guida per l’assistente sociale

in presenza di problematiche minorili

Cosa è il Servizio Sociale
“Per Servizio Sociale si intende l’area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno delle scienze sociali, e conseguentemente l’attività operativa esercitata dall’Assistente Sociale, professionista formato per questa competenza, al fine di rispondere ai compiti e alle funzioni affidati alla professione in gran parte da leggi dello Stato. Oggi, in particolar modo, si fa riferimento alla legge 328/00, art. 22, che colloca il Servizio Sociale Professionale all’interno del sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona dovuti dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di assistenza. Il Servizio Sociale è in questi termini raccomandato in più occasioni dai ministri della comunità europea agli Stati membri (si cita la raccomandazione più recente, la Rec. 17/01/2001, del comitato dei Ministri degli esteri). Quando si parla di Servizio Sociale, si fa riferimento ad interventi di aiuto tecnico professionale, di un professionista ordinato dallo Stato per l’assistenza sociale alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità ed all’area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno delle scienze sociali, sulla quale si fonda la formazione dell’Assistente Sociale.”[1]

Le leggi che regolano gli Assistenti Sociali
  • DPR 15 gennaio 1987 n. 14 [2]
Il riconoscimento giuridico del titolo professionale. Il valore abilitante del diploma dell’ assistente sociale, in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n° 162 
  • Legge 23 marzo 1993 n. 84 [3]
Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale. (GU n.76 del 1-4-1993 ); Entrata in vigore della legge: 16-4-1993.
  • D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n° 615 [4]
“Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e all’iscrizione e cancellazione dell’Albo Professionale.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1994
  • D.M. 30 marzo 1998 n. 155 [5]
“Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1998 n.117
  • DPR 5 giugno 2001 n. 328 [6]
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L
  • Decreto 2 agosto 2013 n. 106 [7]
"Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (13G00149)" Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
  • Codice deontologico della professione [8]
Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009.
·         Novembre 2015 - Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie – Linee Guida. [9]

Le leggi che regolano la Formazione degli Assistenti Sociali
  • DPR 10 marzo 1982 n. 162 [10]
Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 17-4-1982 - Suppl. Ordinario
  • D.M. 30 aprile 1985 [11]
Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. (14A06454). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191
del 19-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 71
  • D.M. 23 luglio 1993 [12] 
Istituisce il diploma universitario in servizio sociale (DUSS) ai sensi della legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274
  • D.M. 3 novembre 1999 n. 509 [13]
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
  • Funzioni del Servizio Sociale Professionale in sanità, Documento approvato il 29 ottobre 2010 [14]
“Documento approvato il 29 ottobre 2010 dai componenti del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute, prof. Ferruccio Fazio, per esaminare alle problematiche connesse alla realizzazione nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sociale Professionale in relazione a quanto previsto dalla legge 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa.”
  • Legge 8 novembre 2000 n. 328 [15]
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186
  • DPR 7 agosto 2012 n. 137 [16]
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )”; Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012
·         Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali Approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014[17]

Le Aree operative degli Assistenti Sociali
Da: Ordine Assistenti Sociali. Consiglio Nazionale. [18]
“L’espletamento dei compiti affidati all’Assistente Sociale dalla normativa vigente in campo sociale, socio-sanitario e giudiziario, indipendentemente dall’ente e dai servizi in cui opera riguarda:
1) area di aiuto nei processi di inclusione sociale, con interventi prevalentemente centrati sulla persona
2) area di consulenza e di accesso ai servizi (segretariato di servizio sociale)
3) area preventivo promozionale – con interventi centrati sul contesto di vita sociale e progetti di comunità
4) area organizzativa e manageriale
5) area della dirigenza del Servizio Sociale e dei servizi sociali
6) area didattico – formativa”

Statistiche per ambiti lavorativi [19]

  • Numeri
o   Le persone che in Italia espletano la professione di  Assistenti sociali sono circa 40.000

  • Luoghi dove lavorano i Servizi Sociali:
    • Ministeri 6%,
    • Enti locali 39,5%,
    • Servizio Sanitario Nazionale 34,6%,
    • altri enti pubblicistici 5,2%,
    • Cooperative 7,2%, a
    • Altri enti privati 5%.

  • Settori operativi con la percentuale del:
o   48% negli Enti locali,
o   28,3% nelle Aziende sanitarie e ospedaliere,
o   6,6% nei Ministeri,
o   10,8% nel settore no profit
o   5% in altro,

  • Distribuzione per tipologie di utenti
o   26,6% di Assistenti Sociali che si occupano prevalentemente delle famiglie e infanzia;
o   il 19% di anziani, l’11,4% di tossicodipendenza e di malattia mentale,
o   il 9,2% di Handicap, e il 6,7% di esecuzione penale.”

Proposte di giusta prassi

-           Chiunque lavora con i minori deve certificare di non aver commesso reati legati a violenze sui minori. Nessuno può esercitare quando è comunque rimandato a giudizio. Nella fattispecie viene sospeso dal lavoro con stipendio. Questo fino all’eventuale sentenza definitiva di assoluzione. Se già lavorava è reintegrato in servizio. Se condannato viene licenziato.[20]

-           Il Comune provvederà ad assumere un assistente sociale ogni 5.000 abitanti o frazione di questi. Non è possibile, nemmeno temporaneamente, che il comune resti senza Assistenti Sociali.

-           I fondi da reperire per il Servizio Sociale e quindi anche per l’assunzione degli Assistenti Sociali avranno la priorità di erogazione sugli altri capitolati di spesa ad eccezione di quelli da erogare per calamità naturali e sociali urgenti.

-           L’Assistente Sociale deve essere assunto a tempo indeterminato. Non sono previsti contratti a tempo determinato. Questo per dare continuità e serenità al suo lavoro e a quello degli assistiti.

-                     L’assistente Sociale, vista l’importanza della sua missione, deve dare la sua reperibilità ed essere raggiungibile in qualunque momento. All’uopo il comune deve istituire un Numero Verde per l’Emergenza Sociale che provvederà ad annotare ogni telefonata in arrivo e nei casi più urgenti ad avvisare immediatamente l’Assistente Sociale di turno. L’assistente sociale deve essere munito di un portatile dedicato al lavoro che svolge e deve rispondere sempre se avvisato dal numero verde o da un sms di un utente che ha un’emergenza. Se non c’è l’urgenza deve contattare l’utente entro  24 ore.

-                     Gli Assistenti Sociali dello stesso comune devono concordare un giorno della settimana lavorativa in cui si dovranno riunire con l’U.C.M. (Unità di Consulenza Multiprofessionale)[21]  della ASL di appartenenza per concordare un programma di lavoro (tempi e metodi) comune per dare seguito alla risoluzione delle problematiche segnalate. 

-           All’atto della conoscenza dell’utente (famiglia o singoli) come primo atto, l’Assistente Sociale e l’ U.C.M devono informarlo dei suoi diritti di fronte agli incontri che verranno programmati attraverso la pubblicità della Carta dei Servizi Sociali e della legge 328/2000 Art.13 comma 1,2,3, che la regola. L’utente (o chi per lui è tenuto), rilascia una ricevuta di tale presa in visione.
Non può essere preso in carico un utente senza questo primo passaggio.

-           Se ci sono minori l’Assistente Sociale deve immediatamente aprire una Scheda Identificativa Integrata del Minore (SIDIM) e avvisare e concordare con l’U.C.M. di zona le prime informazioni da immettere nella scheda stessa, il primo commento e le impressioni.

-           All’inizio dell’incontro l’Assistente Sociale e l’ U.C.M devono esplicitare all’utente il perché è stato convocato. Se c’è stata una segnalazione del Tribunale dei Minorenni va data una  copia dell’atto del P.M. se la segnalazione giunge da altra persona una copia della richiesta del suo intervento.[22]

-           L’Assistente Sociale, dopo il primo contatto con l’utente, deve farsi subito affiancare dall’ Unità di Consulenza Multidisciplinare U.C.M. della A.S.L. di competenza. In questo caso le relazioni che verranno presentate al PM dovranno essere firmate anche dall’U.C.M. Se non lo fa e avvengono disservizi causa emergenza se ne assume la piena responsabilità civile e penale.

-           L’Assistente Sociale, nel caso in cui addivenga ad un contenzioso anche non legale, o venga meno il rapporto reciproco di fiducia con il cliente o se quest’ultimo lo denuncia all’Ordine o alla Procura, questi deve immediatamente dimettersi. Dovrà altresì subito avvisare il P.M.  senza commentare il perché delle sue dimissioni e attivarsi a trasferire il caso, con il consenso informato dell’utente stesso e con procedimento motivato, all’Unità di Consulenza Multidisciplinare U.C.M. della A.S.L. di competenza. [23] Non è previsto il passaggio delle consegne ad una sua collega. Da quel momento non può più occuparsi della pratica o affiancare, nemmeno con un consiglio, il nuovo titolare della stessa.

-           L’Assistente Sociale e i membri dell’ U.C.M non possono consigliare il P.M. di conferire consulenze conseguenti alla loro relazione, a cooperative di professionisti o a singoli professionisti che abbiano con loro legami  di parentela fino al quarto grado, affinità, interessi personali o di lavoro o che collaborino con il loro in altre circostanze.

-           Il responsabile del Servizio Sociale (dirigente), dopo averle attentamente esaminate,  firmerà congiuntamente all’Assistente Sociale e alla U.C.M. tutte le relazioni finali che verranno mandate al P.M. del tribunale.

-           Le SIDIM che aprirà il Servizio Sociale deve essere di immediata consultazione da parte dell’U.C.M e di un’eventuale ispezione e, se richiesta e non secretata dall’Autorità Giudiziaria, darne una copia all’utente previo pagamento delle sole spese di fotocopia[24]o se il suo reddito rientra nel “gratuito patrocinio” gratuitamente, esplicitando i suoi diritti alla trasparenza degli atti amministrativi[….] Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il diritto  di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; individua, con norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai cittadini  l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  é in possesso l'amministrazione. [25]
Se non è possibile darne una copia all’utente (secretata) l’Assistente Sociale deve giustificarne il diniego per iscritto con tutte le motivazioni. Queste circostanze vanno trascritte nella SIDIM.

-           L’Assistente Sociale non può comunque impedire all’utente l’accesso agli atti di sua competenza se non perché secretato per gravissimi motivi di privacy dovuti all’eventuale pericolosità della loro divulgazione a terzi [26]. In questo caso, comunque, dopo averne fatto richiesta al P.M. con motivazione dettagliata e scritta,  dovrà esserne autorizzato dallo stesso sempre in forma scritta.
Infatti nell’eventualità che il cittadino utente abbia bisogno di accedere agli atti che lo riguardano anche per la tutela di situazioni giuridicamente importanti, anche solo nella lettura  e che ne abbia un interesse giuridico di difesa e di tutela, soprattutto dei figli minori,  (art. 22, comma 1, l. n. 241/1990) l’utente può accedere alle informazioni di atti, documenti o alle relazioni del Servizio Sociale[27]
Il diritto all’accesso agli atti è escluso solamente dall’Art.24 Comma 1  “…per  i  documenti  coperti  da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12  della  legge  24  ottobre 1977,  n.  801,  nonché  nei  casi  di  segreto  o  di  divieto   di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento…..”
Al Comma 2 vengono individuati i casi di esclusione per:
a)  la  sicurezza,   a   difesa   nazionale   e   le   relazioni internazionali;
                        b) la politica monetaria e valutaria;
                        c) l'ordine  pubblico  e  la  prevenzione  e  repressione  della criminalità;
d)  la  riservatezza di  terzi,  persone, gruppi  ed  imprese, [ma n.d.r.] garantendo peraltro agli interessati la visione degli  atti  relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria  per curare o per difendere i loro interessi giuridici.[28]
Al Comma 4 si recita “:Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di  individuare,  con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei  mesi  successivi,  le categorie di documenti da esse formati o comunque  rientranti  nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di  cui  al comma 2.

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel caso debba relazionare in un  contenzioso fra coniugi,  per la sana crescita del minore e per il criterio dell’obbiettività, della non discriminazione e dell’importanza di entrambe le figure genitoriali, non possono per principio o prassi o per il sesso, pensare a priori che uno dei genitori sia più idoneo dell’altro all’affidamento/domiciliazione dei propri figli e di conseguenza avere anche un atteggiamento ostativo nel confronti di un genitore o dell’altro.[29]

-                     L’Assistente Sociale, come recita anche il Regolamento per sua la “Formazione Continua”[30]:
dovrà accedere ai corsi di aggiornamento professionale.[31]
            Tutto questo:
o   “vista l’importanza del suo lavoro e la responsabilità a cui è chiamato per la tutela dell’utente e per l’esercizio delle sue funzioni;
o   visti gli Standard globali di qualità della sua formazione approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards);
o   considerato che “la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità”;[32]
o   considerato che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), che la “previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (…). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”;
o   considerato ancora che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, sociale comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, conferisce al Consiglio Nazionale la potestà di disciplinare…”

-           L’Assistente Sociale, vista l’importanza del suo lavoro e la responsabilità a cui è chiamato, per la tutela dell’utente e per l’esercizio della sua funzione, ogni 3 anni deve sottoporsi a test attitudinali presso le U.C.M. delle A.S.L.

-                     L’Assistente Sociale che non avrà compiuto sia l’aggiornamento formativo che i test
attitudinali verrà sospeso fino alla conclusione dell’aggiornamento e all’espletamento dei test e verrà altresì deferito al suo stesso Ordine.

-           l’Assistente Sociale deve mettere per iscritto ogni tipo di comunicazione ai destinatari (es. comunicazioni con i genitori di minori, incontri negli Spazi Neutri o altro.)

-           L’Assistente Sociale, qualora durante le visite presso famiglie o strutture dove sono accolti i minori in affidamento, si accorgesse che la famiglia affidataria o la Comunità familiare non avessero le caratteristiche di legge deve immediatamente avvisare chi di competenza per proporre un’ispezione straordinaria.

-           L’Assistente Sociale, per cautelare i minori, qualora uno o entrambi i genitori siano portatori di patologie psichiatriche, nell’istruttoria deve farsi sempre affiancare sempre dalla Unità di Consulenza Multidisciplinare della quale devono far parte le figure professionali competenti al caso.

-           All’atto della presa in carico dell’utente da parte del Comune, l’Assistente Sociale entro 15 giorni  deve redigere, sentite le parti in causa, un progetto di aiuto all’utente/i. Nel progetto devono essere  specificati i tempi e le modalità di attuazione dello stesso e il fine per cui è stato redatto.
                                   Nel caso della presa in carico di un minore in situazione di handicap deve, congiuntamente alla U.C.M. avvisare la scuola di competenza per avviare un Intervento Medico Cognitivo[33] con i suoi strumenti: la Diagnosi Funzionale (D.F.), Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e lo specifico P.E.I., il piano educativo individuale per minori in situazione di handicap nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati per attuare il fine di educare ed istruire  il minore in situazione di disagio di cui il comma 1.2.3.4. dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
           
-           Nel caso in cui il P.E.I. o l’Intervento Medico Cognitivo debba essere attuato quando il minore è già stato allontanato dalla famiglia, l’Assistente Sociale dovrà immediatamente avvisare la scuola di competenza e redigere insieme alla Comunità, Casa Famiglia e famiglia, se non interdetta, anche un progetto particolareggiato e completo per il dopo scuola. Deve anche immediatamente avvisare il Dirigente del Comune per aprire, se serve, un impegno di spesa e farlo approvare nel minor tempo possibile.

-           L’Assistente Sociale e l’U.C.M., sempre nel caso in cui il minore sia già stato allontanato dalla famiglia, devono accertarsi che il P.E.I. o l’Intervento Medico Cognitivo, venga correttamente attuato e vengano rispettati i tempi dell’intervento.
Per quanto riguarda la spesa del doposcuola si dovrà accertare che questa sia conforme a quella che il Comune ha deliberato e preventivato. Anche in questo caso si adopereranno altresì affinché vengano rispettati i tempi stabiliti.

-           L’Assistente Sociale, se il minore è stato allontanato dalla famiglia con Ordinanza del Tribunale o un 403 cc., si deve accertare se ci sono i tempi di rientro del minore in famiglia e le modalità.  Se nell’Ordinanza non fossero definiti questi parametri dovranno farsene carico immediatamente l’Assistente sociale e l’U.C.M. Ogni sei mesi dalla presa in carico dell’utente il tribunale deve ricevere una dettagliata relazione ex Art.4 comma 4 e Art.5 comma 2 legge 184/1993 emendata dalla 149/2001.

-           L’Assistente Sociale in collaborazione con l’U.C.M. devono stabilire protocolli precisi e codificati per ciò che concerne la gestione di  situazioni familiari conflittuali e/o pericolose (come si devono svolgere e con quali parametri le telefonate protette; eventuali incontri protetti , ecc.).

-           Per aiutare gli utenti e facilitare il lavoro dell’Assistente Sociale nei  progetti che vedono coinvolte persone in difficoltà culturale o linguistica deve essere individuata all’interno dell’U.C.M. di competenza la figura di un Mediatore Culturale che parteciperà alla stesura del progetto garantendo loro un idoneo rapporto con il Servizio Sociale.

                        Il Mediatore Culturale.

La premessa: La suggestionabilità.

Molto spesso un individuo difronte ad un confronto con l’Assistente Sociale non è in grado per vari fattori, sociali, stress, incapacità di esprimersi correttamente per una questione culturale, di rispondere compiutamente alle domande che gli vengono poste. Per cui, se l’Assistente Sociale non è particolarmente cauta e preparata, rischia di suggestionare, anche pesantemente l’interessato, che per tutti i motivi esposti non è in grado di reggere un confronto ponendolo quasi sempre in uno status subordinato rispetto all’interrogante che oggigiorno con la sua relazione al tribunale ha il potere di condizionare la sua vita futura e quella della sua famiglia.

“S.J. Ceci e M. Brunk (1995) propongono, una definizione ancora per certi versi più ampia, intendendo per suggestionabilità il grado in cui la codifica, l’immagazzinamento, il recupero e il racconto vengono influenzati da una serie di fattori interni ed esterni. Di conseguenza, tale fenomeno non è dovuto solo a fattori cognitivi, ma anche a fattori sociali. Questi, interpretati nelle loro interrelazioni portano, quindi, a considerare la suggestionabilità come un fenomeno contesto-dipendente e non più limitata alla sola considerazione dei tratti personologici.
Pertanto, pur ritenendo tutti i soggetti sia adulti che minori potenzialmente suggestionabili (particolarmente interessanti risultano in proposito gli studi effettuati da G. Gulotta) va, in questa sede, evidenziato come esistano al contempo delle raccomandazioni operative che chi ascolta, giudice o suo delegato, dovrebbe sempre impartire al minore o al soggetto debole, in modo da arginare tale processo. È importante, infatti, che colui che deve essere ascoltato venga posto in una condizione di serenità in cui, dopo una fase di riscaldamento e acclimatizzazione, percepisca non solo l’interesse di chi lo sta ascoltando, ma soprattutto la sua voglia di comprendere, senza per questo aspettarsi determinate risposte.”[34]
"[……..] per favorire non tanto la transizione da una cultura all’altra quanto la sintesi - dove è possibile - tra culture, allo scopo di creare momenti pedagogici capaci di andare oltre le reciproche differenze".[35]

Quindi comunicare fra le parti per farsi capire e non solo dal punto di vista linguistico ma anche socio economico e culturale così che le parti in causa, se pur di diverse origini, possano integrarsi e comprendersi a vicenda. 
Se fra le parti in causa ci sono extracomunitari o comunitari non italiani il Mediatore Culturale sarà un agente bilingue, se le parti in causa sono d’origine italiana dovrà conoscere gli usi e i costumi delle nostre regioni e soprattutto dovrà intervenire laddove differenze socio culturali possano mettere in difficoltà la comprensione reciproca fra le parti in causa..
“L’esigenza della Mediazione, nasce oggi come esigenza propria delle società multiculturali proiettate nella costruzione intenzionale di società interculturali. In particolare le esigenze di mediazione si presentano quando:

·         Persone di culture diverse si trovano coinvolte in attività comunicative reciproche.

·         Questo tipo di relazioni ha luogo in contesti istituzionali dove è evidente uno squilibrio di potere fra coloro che prendono parte alle interazioni (per esempio da un lato i funzionari pubblici e dall’altro degli utenti che si trovano in situazioni di particolare fragilità, come possono essere degli stranieri) [o italiani, che per cultura o per circostanze sono in situazioni di inferiorità psicologica o culturale n.d.r.]

·         Le relazioni si istaurano fra appartenenti ad una cultura dominante e membri di culture minoritarie [o addirittura di “non cultura” n.d.r.] nei confronti dei quali la maggioranza sviluppa pregiudizi o/o stereotipi”[36]

Tutto ciò per evitare che “blocchi comunicativi” portino ad incomprensioni e fraintendimenti che possano pregiudicare una corretta disanima dei problemi alla base del progetto. 

-           E’ assolutamente vietato all’Assistente Sociale intimidire il soggetto utente con atti, atteggiamenti o parole che non gli permettano di frequentare il Servizio Sociale con la tranquillità che è dovuta all’importanza della situazione in atto.

-           E’ obbligatoria l’audio-registrazione di tutti gli incontri presso le strutture dove si svolgono accertamenti o indagini sulla genitorialità da parte degli Assistenti Sociali e da parte
dell’ U.C.M con successivo sbobinamento delle registrazioni e firma congiunta delle conversazioni. Se vuole, anche l’utente può registrare le conversazioni stesse. All’inizio di ogni registrazione si deve specificare la data, l’ora dell’incontro, le persone presenti e il protocollo del fascicolo. La registrazione deve essere conservata nella SIDIM.
           
-           La videoregistrazione può essere effettuata solamente previo consenso dell’ interessato.

-           L’Assistente Sociale nelle relazioni non può esprimere giudizi di valore in merito all’utente  ma riportare unicamente i fatti così come li ha accertati.[37]

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, in caso di conflittualità elevata fra genitori devono cercare per prima cosa di inviare questi ultimi ad un tentativo di Mediazione volta unicamente a garantire il minore affinché vengano prese decisioni giuste per lui e non univoche da parte del genitore domiciliatario dei figli. Questo anche in conformità all’art.13 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli stabilisce che “occorre evitare procedimenti che coinvolgono i minori davanti all’Autorità giudiziaria e favorire il ricorso alla conciliazione ed ogni altro mezzo di risoluzione delle controversie”.

-           Quando l’Assistente Sociale e l’U.C.M. rilevano che ci possa essere la possibilità di un allontanamento del minore dalla famiglia si devono avvisare subito i genitori con almeno 30 giorni di anticipo per dare loro la possibilità di fare opposizione all’eventuale allontanamento o di avvisare i parenti se, nell’eventualità, vogliano ospitare loro il figlio/i.

Non è Motivo di richiesta di allontanamento
a) Non è motivo di richiesta di allontanamento del minore dai genitori naturali il solo fatto che questi litigano a causa do separazione.
b) Non è motivo di richiesta di allontanamento del minore il solo fatto che i genitori sono anziani o invalidi.
c) Non è motivo richiesta di allontanamento del minore il solo fatto che uno dei due genitori è stressato a causa della separazione e degli accadimenti conseguenti ad essa.
d) Non è motivo di richiesta di allontanamento del minore il solo fatto che la casa non è in perfetto ordine o addirittura sporca. In questo caso gli assistenti Sociali devono aiutare la famiglia ammonendola all’ordine e alla pulizia e aiutarla nel compito.
e) Non è motivo di allontanamento il solo fatto che la famiglia naturale del minore sia indigente.[38]

-           Se l’Assistente Sociale e l’ U.C.M vogliono relazionare al PM in modo del tutto negativo per entrambi i genitori, tanto da far prevedere l’allontanamento del minore da loro, devono subito fare un’indagine per prevedere dove il minore potrebbe essere domiciliato il più vicino possibile ai genitori, indagando anche se questi non abbia riferimenti certi e continuativi di tutela con parenti fino al quarto grado.  Quindi riferiranno al PM senza suggerire soluzioni ma riferendo solo nomi dei parenti possibili affidatari, le loro attitudini e le circostanze di vita dei minori.[39]

-           In tutti i casi di disagio familiare e a maggior ragione dove si rileva che ci può essere pericolo di allontanamento del minore dai genitori naturali, l’Assistente Sociale e l’U.C.M. devono adoperarsi in tutti i modi per aiutare la famiglia o il genitore in crisi affinché venga allontanato al più presto questo rischio.[40] In questo caso l’Assistente Sociale e l’ U.C.M. devono attuare tutte le possibilità di un sostegno alla genitorialità aiutati dal Comune stesso che eventualmente provvederà all’erogazione di fondi. 

                        Il Sostegno alla genitorialità [41]
All’interno del sistema familiare parlare di sostegno genitoriale e capacità genitoriale significa affrontare due temi che vanno necessariamente trattati in maniera congiunta. La genitorialità rappresenta una funzione molto complessa comprendente sia aspetti individuali, relativi alla propria idea di genitore, sia aspetti di coppia, relativi alla modalità relazionale che i partner condividono nell’assolvere questo specifico compito. Tuttavia, in considerazione di tale complessità, quando diventa necessario parlare di sostegno genitoriale?
In realtà ogni genitore, in qualche momento della vita, ha bisogno di un sostegno morale e psicologico: quando si scopre di aspettare un bambino, quando la coppia diventa una triade, quando si deve strutturare un appartamento e predisporre gli spazi a misura di bambino [la perdita del lavoro a sostegno della famiglia n.d.r.] ecc. In questi momenti di accelerazione del cambiamento, la coppia genitoriale ha necessità di un sostegno o di un conforto, a volte solo di un parere rafforzativo, di un consiglio da parte di qualcuno che la supporti nelle sue scelte comportamentali ed educative. Ciononostante, in ogni cultura e in ogni luogo, il mestiere di genitore è considerato un mestiere naturale , fondato innanzitutto sul sentimento dell’amore….Tuttavia molto spesso, l’amore da solo non basta perché anche l’amore ha bisogno di essere accompagnato da conoscenza, cultura, sensibilità, rispetto, capacità comunicativa e di relazione e da una serie di nozioni basilari quali elementi di igiene, di corretta alimentazione di medicina, di metodologia di studio, ecc.”[42]

-           Al fine di favorire la permanenza dei minori nella famiglia naturale, l’Assistente Sociale e l’U.C.M. devono farsi carico di avvisare la Pubblica Autorità Comunale di predisporre per i genitori ed eventualmente per i parenti affidatari fino al quarto grado dei contributi e incentivi come fra l’altro recita l’Art. 16 della legge quadro 328/2000 
Comma 1
“Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
Ed in Particolare :
Comma 3
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
Comma 4
Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.   
Comma 5 
I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.                                                                                                           Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.                                     

-           Se l’Assistente Sociale e l’U.C.M. si accorgono che comunque ci possono essere gli estremi di un allontanamento del minore devono altresì pensare, dopo aver indagato in via prioritaria per l’eventuale affidamento a parenti, di trovare una soluzione di affidamento diurno che può essere sia residenziale che familiare con persone singole, famiglie o comunità familiari. 

-           Nei casi di cui sopra l’Assistente Sociale con la collaborazione dell’U.C.M. deve fare da trait d’union fra la famiglia naturale e le strutture di accoglienza diurna.

-           Se il PM richiede formalmente un parere per l’eventuale immissione o dimissione in o da un Centro semiresidenziale o residenziale di un minore, questo parere non può essere ma deve farlo l’U.C.M della A.S.L. di competenza.

-           In caso di comunicazione della possibilità di allontanamento del minore, l’Assistente Sociale e l’ U.C.M devono far si che i genitori si rendano sempre disponibili ad accertamenti affinché il minore non venga da loro allontanato preventivamente dal domicilio.

-           In caso di conoscenza diretta o indiretta del disagio di un minore in famiglia o in qualsiasi altra struttura familiare o extrafamiliare l’Assistente Sociale con l’U.C.M. devono  intervenire immediatamente e relazionare al P.M.[43]

Quando la segnalazione all’autorità giudiziaria  diventa obbligatoria:
Da Tribunale di Milano.it :
Il nostro ordinamento prevede dei casi  nei quali la segnalazione è obbligatoria, e cioè:
§         quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
§         quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile), e per tale ragione collocato, d’urgenza, in luogo sicuro dall’autorità amministrativa[44]; la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i minorenni l’immediata verifica della situazione e l’eventuale convalida del provvedimento amministrativo;
§         quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
§         quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
§         quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in Comunità o in Istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).” [45]

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M non possono assolutamente modificare di loro iniziativa la decisione del tribunale neanche provvisoriamente e neanche se hanno avuto l’affidamento dei minori. Nel caso venga riscontrata una situazione di pericolo per un minore, e quindi un’urgenza si muoverà l’U.C.M. specializzata ex art.403 cc,  che provvederà, autorizzata della Pubblica Autorità che firma, all’allontanamento del Minore dalla situazione di pericolo.

-           Se l’Assistente Sociale e l’ U.C.M vengono a conoscenza diretta o indiretta di una modifica forzata di un affidamento di minori devono avvisare immediatamente il tribunale.

-           Nei casi di istruttoria riguardante una separazione coniugale l’Assistente Sociale e l’ U.C.M non possono mai e in nessuna circostanza consigliare una delle due parti a trasferirsi altrove, anche se pensano che sia meglio.

-           L’Assistente Sociale in circostanza di istruttoria deve periodicamente visitare insieme all’U.C.M. la casa della famiglia del minore almeno una volta ogni 30 giorni e accertarsi della sua salute psicofisica e dell’idoneità dell’ambiente in cui vive.

-           All’eventuale visita domiciliare dell’Assistente Sociale con la U.C.M. può presenziare l’avvocato dell’utente e nell’occasione possono essere, previo consenso dell’utente,  scattate fotografie o girati film della situazione ambientale sia da parte del proprietario di casa che dell’Assistente Sociale. 

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M durante l’istruttoria devono conoscere il minore e, se serve, parlarci in maniera corretta seguendo le linee guida del caso,[46] previo consenso dei genitori o in mancanza di consenso di questi ultimi con quello del P.M. titolare del mandato.[47]

-           La decisione di denuncia come la segnalazione, è una circostanza che l’assistente Sociale deve fare d’ufficio e non deve essere assunta dal singolo operatore, ma in sede collegiale con U.C.M. così da informare e coinvolgere nella decisione e quindi nelle responsabilità tutti gli operatori interessati.[48]

-           Se la denuncia dell’Assistente Sociale ha il carattere d’urgenza, questi deve, anche da solo, farla pervenire per iscritto all’U.C.M. e al P.M. o a qualunque ufficiale di polizia giudiziaria del luogo entro 48 ore e anche immediatamente se vi è pericolo nel ritardo. [49]

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M sono tenute al Segreto Istruttorio verso terzi che non siano gli utenti.[50]

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, durante un “affidamento” hanno, insieme ad altri operatori quali gli Educatori se si tratta di Comunità o Case Famiglia,  la responsabilità di un programma di assistenza e di vigilanza, obbligandosi anche di informare il tribunale ogni sei mesi. Hanno altresì l’obbligo di riferire alle autorità i tempi previsti della durata dell’affidamento,[51] che comunque non deve durare più di 24 mesi. Devono riferire altresì eventuali difficoltà operative con una dettagliata relazione sull’andamento del programma stesso tenendo sempre anche a mente che i Minori devono tornare presso i loro genitori naturali al più presto e che tutti gli altri provvedimenti devono considerarsi residuali.

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel caso in cui la famiglia del minore affidato non collabori al progetto per il suo rientro a casa o rifiuta addirittura il sostegno, devono accertarsi delle ragioni  di  questo rifiuto avvisando per iscritto e con ricevuta di ritorno, i genitori delle conseguenze del caso. Se non si ristabilisce un programma di collaborazione devono immediatamente segnalare la situazione al Tribunale competente con una congrua relazione.

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel seguire la famiglia dell’affidato, devono in particolare e con grande scrupolo accertarsi che i genitori:
a) una volta convocati, si presentino per lavorare insieme
b) una volta convocati siano disponibili ad assistere in futuro i loro figli sia  psicologicamente che moralmente che materialmente se possibile.
c) si sentano responsabili dell’educazione dei propri figli e non trascurando di mettere in atto la loro genitorialità.
Questi accertamenti vanno effettuati con grandissimo scrupolo perché in caso di accertamento negativo sussisteranno i presupposti affinché  il Tribunale disponga del provvedimento di adottabilità dei minori.[52]

-           In caso di affidamento pre-adottivo di un minore l’Assistente Sociale deve collaborare fattivamente con il Tribunale dei Minorenni e in particolare con L’U.C.M. di zona, il Giudice Tutelare e i Consultori per il buon andamento dell’affidamento segnalando eventuali problemi che potrebbero sorgere al minore per la perdita dei genitori naturali o per l’inidoneità della famiglia affidataria e, nell'eventualità, chiedere al Tribunale competente la revoca dell'affidamento stesso.[53] 

-                      L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, sia nella circostanza di un minore in affidamento preadottivo che in quello adottivo non devono sempre pensare alla sostituzione definitiva della famiglia del minore, ma unicamente affinché il minore possa ritrovare al più pesto un suo nuovo equilibrio.
In queste situazioni è indispensabile e prioritario che l’assistente Sociale e l’ U.C.M collaborino con tutte le figure di riferimento stabilendo quindi una rete di informazioni con tutte le istituzioni che operano intorno a lui. Si arriverà così al raggiungimento di due obbiettivi:
1) La realizzazione di un coordinamento di informazioni integrate da tutte le figure professionali che operano nella Comunità e fuori.
2) La realizzazione di un coordinamento di informazioni integrate faciliterà al massimo il progetto di aiuto al minore che, se non vi fosse, darebbe adito una seconda tragedia.

-           L’Assistente Sociale e l’ U.C.M., siccome la Comunità in cui è alloggiato il minore deve essere considerata soprattutto come luogo di massima tutela dello stesso, devono mettere in opera tutti gli strumenti idonei a garantire questa tutela. Questo significa, oltre a tutto il resto, la possibilità di accedere ai fondi del comune di appartenenza. L’Assistente Sociale quindi deve, in mancanza di questi fondi, avvisare immediatamente, l’Assessore alle Politiche Sociali e il Sindaco e sollecitarli affinché nella successiva seduta del Consiglio vengano stanziati i fondi necessari alla realizzazione di un progetto per l’assistito.[54]
            Se il comune e chi per lui non eroga i fondi entro 60 giorni, l’Assistente Sociale, deve segnalarlo immediatamente nel Data Base della SIDIM, avvisare la Procura competente e l’Osservatorio Nazionale per la Tutela dei Minori che andranno ad indagare se, dopo la richiesta fatta dal Sevizio Sociale, sono stati erogati altri in capitoli di spesa non prioritari rispetto a quelli richiesti.

-           L’Assistente Sociale deve sempre far riferimento anche al proprio Codice Deontologico.

-           L’Ordine degli Assistenti Sociali vigilerà affinché il Codice Deontologico venga rispettato e sarà responsabile se, avvisato da un utente di un comportamento non consono alle regole del Codice di un suo associato, non abbia avviato un procedimento di inchiesta.  

-                     Nella Commissione Disciplinare degli Assistenti Sociali dovrà essere presente senza diritto
di voto un membro dell’Osservatorio Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza che relazionerà.

-           “I membri del Collegio di disciplina che procede ad un’azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell’art. 51 c.p.c.[55] e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio di disciplina almeno dieci giorni prima della data fissata per l’audizione.”[56]

Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.



[21] Oer le U.C.M. vedi blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turco – Sesto Quaderno - in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html
[22] http://nuke.assistentisocialiodc.it/Portals/0/fileordine/[322][ARC]Codice_2009_completo.pdf Codice Deontologico obbliga l’Assistente Sociale  come recita il Titolo III “Responsabilità dell’Assistente Sociale” Capo II “Regole generali di comportamento dell’assistente sociale”
                - Art. 20 “L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.”
[23] http://www.cnoas.info/files/000000/00000016.pdf - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo III “La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti del Cliente” Capo II - Regole generali di comportamento dell’assistente sociale - N.19
[24] Tipo “Cartella del malato” a Euro 0,02 a copia.
[25] Vedi Art. 10 Dlgs. 267 comma 1,2, su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 ; Visto che le relazioni dell’assistente sociale e la c.d. “Cartella Sociale” sono atti pubblici e come tali devono essere consegnati a richiesta e senza ritardo all’utente una volta protocollati, è diritto dell’utente soggetto del procedimento amministrativo, poter riportare scrivere, documentare, sia direttamente che per tramite dei propri legali rappresentanti le proprie idee, punti di vista ed osservazioni, così che questi diventeranno atti ufficiali del procedimento in corso verificabili da tutti gli aventi causa e diritto.
[26]Vedi Art. 10 Dlgs 267 comma 1,2, su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 cfr. http://www.filodiritto.com/i-doveri-dellassistente-sociale-nei-confronti-dei-destinatari-dei-servizi-sociali/#.Uy6Zaqg6LqU “Il segreto professionale va distinto dal segreto d’ufficio, che era stato previsto per coloro che svolgono una funzione pubblica (cfr. art. 326 c.p. e 201 del c.p.p., nonché l’art. 28 della l. n. 241/1990). Il segreto d’ufficio è stato pensato e disciplinato prevalentemente a tutela della pubblica amministrazione e del servizio pubblico e, indirettamente, anche a tutela della professionalità degli operatori. In ogni caso il segreto d’ufficio non può essere invocato per coprire disfunzioni o inadempienze del servizio pubblico, come si ricava anche dalla recente normativa sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi (l. n. 241/1990 e l. n. 15/2005).
                Cfr. Codice Deontologico obbliga l’Assistente Sociale  come recita il Titolo III “Responsabilità dell’Assistente Sociale” Capo I “Diritti degli utenti e dei clienti” - Art. 13 obbliga ad ag4volare l’utente all’accesso alla documentazione “13. L’assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.”
[27] Chi può esercitare il diritto di accesso? Da http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 Legge del  7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di acce.so ai documenti amministrativiAl   fine   di   assicurare   la   trasparenza   dell'attività amministrativa  e  di  favorirne   lo   svolgimento   imparziale   e' riconosciuto  a  chiunque  vi  abbia  interesse  per  la  tutela   di situazioni  giuridicamente  rilevanti  il  diritto  di   accesso   ai documenti  amministrativi,  secondo  le modalità  stabilite   dalla presente legge.” Cfr on  http://www.giustiziaminorile.it/comefare/documenti.html “Sono titolari del diritto di accesso oltre, il soggetto nei confronti del quale il provvedimento è destinato a produrre effetti ai sensi dell'artt. 7 e 8, i soggetti che ai sensi dell'art. 9 possono intervenire nel procedimento ovvero i portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'atto amministrativo o provvedimento. Per interessato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) si intende qualunque soggetto privato o portatore di interesse pubblico che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.”Cfr. Il diritto all'informazione giuridica di Elide di Pumpo http://www.volontariato.org/ONLUSMAN/dirittoallinformazione.htm
[29] http://www.cnoas.info/files/000000/00000011.pdf - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo II “Principi” N.ro 8.  “L´assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica,
o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.”
[31] http://www.cnoas.info/files/000000/00000016.pdf - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo VII “La responsabilità dell´assistente sociale nei confronti della professione” Capo I - Promozione e tutela della Professione N.54. “L´assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell´Ordine professionale.” Al proposito gli Ordini Regionali e Interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all´Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.
[32] Da: “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/20142  in: http://www.cnoas.it/cgibin/cnoas/out.pdf?i=IIFIRINILGKITIGIXFAAGC&e=.pdf&t=normazione 
[34] Da: L’ascolto del minorenne in ambito giudiziario, cap.”L’ascolto del minore: diritto e opportunità”. A cura di Roberta Maltese pag.22 https://www.unicef.it/Allegati/Ascolto_minori_ambito_giudiiziario_2012_1.pdf
[37]http://www.cnoas.info/files/000000/00000011.pdf   - Codice deontologico degli assistenti Sociali Titolo II “Principi” N.ro 9. “Nell´esercizio delle proprie funzioni l´assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze
personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.” Purtroppo questo principio è difficilmente rispettato dagli assistenti sociali in quanto ad esempio Da: Vincenza Palmieri, Antonio, Guidi, Francesco Miraglia “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini”, Capitolo secondo, Vincenza Palmieri “La valutazione della capacità genitoriale”  Edizioni Armando Editore, Gennaio 2013, pag. 49. “Nel momento in cui viene disposto l’accertamento delle capacità genitoriali , siamo già nel campo minato dal sospetto, dalle supposizioni, o, comunque, sempre in una zona a rischio. Necessariamente in un territorio d’indagine inquinato dalla supposizione e dal dubbio, difficilmente potremo giungere ad una conclusione equa e asettica come deve essere un’indagine scientifica.”
e successivo L’art.1, comma 2 della L. 149/01 http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm prevedono che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Da: http://www.cisap.to.it/regolamenti/affidamenti_familiari.pdf  “Tali interventi, rivolti ai minori e/o al loro nucleo familiare possono essere: l’assistenza economica, l’assistenza domiciliare, l’assistenza educativa territoriale , l’inserimento in centri diurni socio-assistenziali, l’affidamento diurno, l’inserimento in attività ricreative e di tempo libero, il supporto psicologico e riabilitativo (da parte di operatori dell’Azienda Sanitaria), la progettazione congiunta con gli operatori delle strutture scolastiche.” Qualora non siano sufficienti i vari interventi di sostegno al nucleo messi in atto e/o la famiglia li rifiuti e non collabori, i servizi sociali sono tenuti a segnalare la situazione all’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario nei casi di separazione coniugale) al fine di tutelare il minore. Il Tribunale, valutata la situazione e sentiti gli interessati decide se gli elementi emersi sono tali da determinare il proprio intervento, che può essere limitativo della potestà genitoriale ai sensi degli artt. 330 e 331 del Codice Civile, prescrittivo nei confronti dei genitori rispetto a determinate regole o può assegnare al servizio sociale compiti di vigilanza e sostegno alla famiglia, ecc.
Solo nei casi più gravi o nei casi in cui gli interventi sin qui elencati non hanno raggiunto risultati positivi, il Tribunale dispone il temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia e i servizi vengono incaricati di ricercare la soluzione più adeguata. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 149/01 egli può essere affidato ad un’altra famiglia (possibilmente con figli minori), o ad una persona singola. Solo se non è possibile l’affidamento vero e proprio è consentito l’inserimento del minore in Comunità di tipo Familiare (caratterizzata cioè da organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia), al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. E’ vietato l’inserimento in istituto per i bambini sotto i 6 anni e, dopo il 31.12.2006, per tutti i minorenni di qualunque età.
[39] Quindi se non è idoneo un genitore, si deve vedere se lo è il secondo genitore, se anche il secondo non è idoneo, si deve tentare di farlo domiciliare presso i nonni. Se tutti e quattro i nonni non sono idonei si deve tentare di inviare il minore con gli zii. Se non sono idonei neanche gli zii il minore deve essere domiciliato possibilmente anche presso un altro parente fino al quarto grado. Solo come “extrema ratio” si deve pensare di immettere il minore in una Comunità di Accoglienza.
[40] Bisogna sempre tener presente l’Art.1 della legge 184/1983 che dice testualmente:  “Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.”
Art.4 “Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.”
                Art. 8. “Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.”
                È molto importante che i “  Servizi Sociali siano consapevoli che prima di allontanare il minore dalla famiglia devono pensare all’assoluta necessità di una fase diagnostica in cui vengano formulate una diagnosi e una prognosi circa le reali risorse della famiglia, la gravità delle sue carenze, la possibilità o meno di un loro superamento. Tale fase deve coinvolgere tutti i servizi sociali e sanitari interessati e deve essere tanto più tempestiva quanto minore è l’età del bambino; Bisogna pensare altresì alla necessità della presa in considerazione prioritaria di offrire alle famiglie in difficoltà supporti sociali, psicologici, educativi e culturali affinché, ove possibile, il minore possa restare all’interno della propria famiglia (come previsto anche dall’art.1 della legge n. 149/2001);
                Il Servizio Sociale deve avere anche “la consapevolezza che nelle situazioni di abbandono morale o materiale di carattere non transitorio è necessario prendere in considerazione l’avvio della procedura di adozione, dopo aver esperito tutti i tentativi di sostegno di cui sopra. Estratti da: http://www.cisap.to.it/regolamenti/affidamenti_familiari.pdf .
[41] Al comma 3 dell’Art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si dice: “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.” Questo significa che lo Stato deve difendere la Famiglia in ogni suo aspetto, e soprattutto la sua naturale costituzione che si completa e si salda con i figli. Non è qualcosa di artificiale perché noi tutti siamo figli e genitori insieme naturalmente. Fondare una famiglia è un diritto acquisito di ogni uomo e una “società intelligente” curare  questo diritto e favorire il suo sviluppo proteggendolo.
                La Famiglia non è altro che lo specchio della nostra società e la riproduce sia culturalmente che socialmente perché la società nasce dalla famiglia. Un osmosi, quasi un corpo umano che ha bisogno naturalmente di tutte le sue componenti essenziali se no muore. E la Famiglia, come il corpo umano e come la società, in osmosi, cambiano in continuazione a seconda delle epoche e dei paesi in cui si colloca. Da: Vincenza Palmieri, Antonio, Guidi, Francesco Miraglia “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini”, Capitolo secondo, Vincenza Palmieri “L’osservatore e i criteri d’osservazione”  Edizioni Armando Editore, Gennaio 2013, pag. 30/31 “Il modo in cui vengono educati i figli, nel bene e nel mele, influenza il loro modo di cedere la vita, le decisioni che prenderanno, le loro debolezze e i loro punti di forza. Le fondamenta del loro carattere e della loro personalità , tenuto conto anche delle loro inclinazioni naturali, si costruiscono ni loro primi anni di vita , in considerazione proprio dell’educazione ricevuta in famiglia e dell’influenza degli altri attori protagonisti delle relazioni fondamentali….Il suo percorso esistenziale vede il succedersi di alcune fasi, scandite dagli eventi critici che la caratterizzano. Tali passaggi problematici possono essere “normativi” o “paranormativi”: gli eventi normativi sono legati ai comuni processi di sviluppo delle famiglie e sono quelli che la maggior parte di esse incontra normalmente durante il suo ciclo di vita: per questo risultano essere prevedibili.  Pensiamo alla nascita di un figlio, all’adolescenza dei figli alla fase di svincolo della neo-coppia dalla famiglia d’origine.
                Gli eventi critici paranormativi,  invece, sono quelli che interrompono il normale processo del ciclo di vita e, pertanto, sono completamente imprevedibili: si tratta in questo caso di eventi inattesi, come la morte prematura di un suo membro, la nascita di un figlio disabile, una malattia cronica. [la perdita del lavoro a sostegno della famiglia n.d.r.]”
[42] Vincenza Palmieri, Antonio, Guidi, Francesco Miraglia “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini”, Vincenza Palmieri, Capitolo secondo, “L’osservatore e i criteri d’osservazione”  Edizioni Armando Editore, Gennaio 2013, pag. 31/32
[43] Ricordiamo che gli incaricati di un pubblico servizio e quindi i pubblici ufficiali che omettono di riferire alla Procura per i minorenni sulla condizione di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio sono puniti ai sensi dell’art. 328 c.p
[44] Da http://www.tribunaleminorimilano.it/dettaglio.asp?id_articolo=363&id_categoria=Procura  “Anche l’articolo 403 non è mai stato dal legislatore rivisto o aggiornato rispetto alla formulazione iniziale; ciò nonostante, esso continua a rappresentare l’unico strumento di intervento immediato per fronteggiare le più svariate situazioni in cui un minore versi in stato di abbandono ovvero in una situazione di grave pregiudizio da richiedere un allontanamento urgente dalla famiglia. La genericità della norma crea spesso molta confusione nei servizi territoriali e negli operatori di P.G., i quali possono talvolta o essere indotti ad estenderne oltre misura la portata (attuando allontanamenti senza i necessari presupposti di urgenza), ovvero ad indugiare, invece, nelle reali situazioni di urgenza, pretendendo magari un  provvedimento di allontanamento da parte del PM, dimenticando che il potere previsto dalla norma in questione è esercitatile unicamente dall’autorità amministrativa, giammai dal pubblico ministero.”
[47] L’ idoneità a testimoniare deve precedere l’audizione del minore. Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.
[48] La denuncia indirizzata alla Polizia giudiziaria * è formata da:
                1-una intestazione, nella quale devono essere indicati:
                a) l’Autorità giudiziaria cui si invia la comunicazione, b) il soggetto denunciato (se identificato o, comunque, indicato con i dati in possesso), c) il reato (se conosciuto) per cui si effettua la denuncia, d) il luogo e la data di commissione del fatto ed, infine, e) le persone in grado di riferire utilmente in merito.
                2-una relazione sviluppata nei termini già indicati per la segnalazione civile.
                E’ importante indicare anche gli altri uffici destinatari della denuncia per consentire, in caso di fatti costituenti reato, tempestive comunicazioni tra le Procure interessate per l’opportuno coordinamento delle iniziative.
                *(in tal caso è consigliabile rivolgersi agli organi specializzati, quale l’Ufficio Minori della Questura o, il Nucleo per i reati di Area D presso la Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica)
[49] Art. 365 e 384 c.p.
[50] Salvo i casi consentiti dalla legge.  http://www.ipsser.it/codice_deontologico_2009.pdf Dal Titolo III: Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente, Capo III:
                Riservatezza e segreto professionale. N.ro 23 : “La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.” E ancora N.ro 25. “L’assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.”  Cfr. con  http://www.assistentisociali.org/servizio_sociale/segreto_professionale_e_ufficio_nel_servizio_sociale.htm Segreto professionale, Segreto d’ufficio, Diritto alla privacy.
[51] con una dettagliata relazione dell’andamento del programma di assistenza.
[52] Art. 15 comma 1 della legge n.ro 184 del 4 maggio 1983 emendata dalla successiva del 28 marzo 2001 n.ro 149.
[53] Art. 23 della legge n.ro 184 del 4 maggio 1983 emendata dalla successiva del 28 marzo 2001 n.ro 149.
[54]Da http://www.minori.it/sites/default/files/quaderni_ricerca_sociale_relazionel149_2013.pdf pag.200 “La rilevazione della spesa sociale dei Comuni, attivata annualmente attraverso l’Istat è attualmente l’unica fonte certa di dati di area socioassistenziale, controllati e validati a livello nazionale e quindi comparabili. Da queste informazioni, si desume che la spesa sociale ha assunto da tempo un’importanza crescente nei bilanci comunali, a sostegno della funzione sociale che i Comuni sono chiamati a espletare. Nell’ultimo decennio, infatti, la funzione sociale dei Comuni si è andata irrobustendo fino ad assumere il valore del 16,6% della spesa corrente (risorse 2009)[ vedi: Il quadro finanziario dei Comuni italiani: sintesi 2011, Ifel, p. 12.], e posizionandosi al terzo posto tra le principali voci di spesa degli enti locali. Risulta estremamente interessante l’analisi del quadro complessivo delle fonti di finanziamento con le quali i Comuni sostengono la spesa sociale. I dati evidenziano che i Comuni finanziano questa voce di spesa per il 70% con risorse proprie; ben più distanziati sono i trasferimenti statali, che si attestano a una copertura di poco più del 16% della spesa, così come le regioni, che incidono con risorse proprie, pari al 14,9%.”
[56] Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 e successive modificazioni Pag.7