lunedì 4 luglio 2016


RectaLex

Perché l'assistente sociale non può decidere


l'allontanamento urgente del minore ex art.403 c.c.




L’On. Vittoria Michela Brambilla, Presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, il 13 Febbraio 2014 alla Camera dei Deputati - Montecitorio – Sala Aldo Moro “Affidamento temporaneo, affido o tutela?” apriva il convegno con queste parole:
“Ogni volta che un bambino è allontanato dalla propria famiglia è una sconfitta dello Stato”

Il Disagio sociale che ognuno di noi sente per la questione degli allontanamenti dei minori dai genitori naturali è evidente così come sono evidenti i motivi di intervento urgente dello Stato nei suoi organi istituzionali sulla determinazione di criteri certi per tutelare i nostri figli da abusi e interpretazione delle attuali leggi.
L’urgenza di un intervento dello Stato è palese, soprattutto sull’informazione che riguarda il mondo degli affidamenti dei minori e sull’opera dei Servizi Sociali che tanta importanza hanno ed hanno avuto nel regolare e nel gestire i tanti progetti di tutela.
Dobbiamo essere oramai tutti attori e protagonisti per proporre più moderne opere finanziarie, culturali e politiche atte migliorare e gestire in maniera adeguata e moderna il problema dei tanti minori allontanati dalla propria famiglia. 
Soprattutto non più tolleranza verso chi sbaglia e mette a repentaglio la salute psicofisica dei nostri figli.

“Mai più un bambino…- come scriveva nel Gennaio 2013 la professoressa Vincenza Palmieri, Presidente dell’INPF nel suo libro “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini, - sta ad indicare mai più un bambino abusato, abbandonato, sottratto alla famiglia, drogato, violentato, sottoposto ad accanimento diagnostico e terapeutico, mercificato, legato. Significa mettere in campo iniziative culturali , istituzionali, legislative nazionali ed internazionali, promuovere le migliori pratiche affinché i Diritti Umani e dei Bambini in modo particolare, non siano più negati o disattesi. Mai più”

A proposito di allontanamenti dei minori, uno dei problemi più sentito oggi nel nostro paese è quello dell’applicazione o meglio dell’interpretazione dell’Art.403 c.c.
Vogliamo quindi una volta per tutte chiarire che secondo noi la legge non consente agli assistenti sociali di decidere ex Art.403.
Questo non solo per la tutela dei diritti dei minori, delle famiglie ma anche per la tutela legale degli stessi assistenti sociali che in questo momento, spesso decidono ed effettuano questo tipo di allontanamento.
Cosa dice il 403 c.c.:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”[1]

Quindi i soggetti sono due: la “Pubblica Autorità” e gli “Organi di protezione dell’Infanzia”, che per definizione sono anche e soprattutto gli assistenti sociali.
Se l’articolo di legge ha voluto distinguere i soggetti e i secondi (gli assistenti sociali) sono solo “il mezzo” di cui si serve la Pubblica Autorità non possono essere anche i primi, se no la legge non li avrebbe distinti.
La Pubblica Autorità nel 403 c.c. potrebbe essere il Sindaco o il Prefetto che delega altre persone, ma non l’assistente sociale.
Vorrei precisare anche che il Sindaco può delegare la sua firma, ma non ai Servizi Sociali, in quanto così facendo andrebbe a riunire sotto un unico soggetto le prerogative del 403 c.c. e quindi andrebbe a modificare l’articolo di legge (cosa riservata solo al legislatore) che ne prevede due. 
Art. 4.  Della legge 149 del 2001 che ha emendato la 184 del 1983 
1. “L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.”
    2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. […].”
Quindi:
Se manca l’assenso dei genitori non è il Servizio Sociale ma il tribunale che provvede all’ordine di all’allontanamento del minore. Il 403 c.c. non può essere attuato dal SS se no la legge, parlando del SS in questa occasione lo avrebbe specificato come eccezione e non lo ha fatto.

Come abbiamo detto, lo può attuare invece la “pubblica amministrazione” che è rappresentata dal Sindaco.
Essendo inoltre questo allontanamento un atto amministrativo deve anche essere autorizzato per iscritto.
Altro motivo per cui l’assistente sociale non può decidere l’allontanamento lo riscontriamo nel suo stesso Codice Deontologico perché l’Art.9 (Titolo II – Principi) così recita:
“Nell’esercizio delle sue funzioni l’ Assistente Sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”[2]

Quindi se l’assistente sociale decidesse e si auto-autorizzasse di un allontanamento ex Art.403 c.c. darebbe un giudizio di merito sull’operato delle persone da cui allontana il minore e, come abbiamo detto, non le è consentito.
L’assistente sociale deve avvisare urgentemente la Pubblica Autorità, essere autorizzata per iscritto e mettersi a disposizione per effettuare l’allontanamento.
Vogliamo ulteriormente precisare che, secondo le nuove linee guida presentate a Roma dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nel 2015 nel congresso “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie”, nella parte dedicata alla “regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore” , quando sono elencati gli articoli che parlano degli elementi da tenere in considerazione così, fra l'altro, si esprimono:
Art.9

“Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. È necessario prevedere un’ equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia.”[3]

Per concludere, l’assistente sociale non può decidere di effettuare nessun tipo di allontanamento, lo può effettuare dietro autorizzazione scritta della Pubblica Autorità ma in maniera multidisciplinare.


Nota dell'Autore: 


Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.

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