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Perché l'assistente sociale non può decidere
Perché l'assistente sociale non può decidere
L’On. Vittoria Michela Brambilla, Presidente della
Commissione Infanzia e Adolescenza, il 13 Febbraio 2014 alla Camera dei
Deputati - Montecitorio – Sala Aldo Moro “Affidamento temporaneo, affido o
tutela?” apriva il convegno con queste parole:
“Ogni volta che un bambino è allontanato dalla propria famiglia è una sconfitta
dello Stato”
Il Disagio sociale che ognuno di noi sente per la questione
degli allontanamenti dei minori dai genitori naturali è evidente così come sono
evidenti i motivi di intervento urgente dello Stato nei suoi organi
istituzionali sulla determinazione di criteri certi per tutelare i nostri figli
da abusi e interpretazione delle attuali leggi.
L’urgenza di un intervento dello Stato è palese, soprattutto
sull’informazione che riguarda il mondo degli affidamenti dei minori e
sull’opera dei Servizi Sociali che tanta importanza hanno ed hanno avuto nel
regolare e nel gestire i tanti progetti di tutela.
Dobbiamo essere oramai tutti attori e protagonisti per
proporre più moderne opere finanziarie, culturali e politiche atte migliorare e
gestire in maniera adeguata e moderna il problema dei tanti minori allontanati
dalla propria famiglia.
Soprattutto non più tolleranza verso chi sbaglia e mette a repentaglio la
salute psicofisica dei nostri figli.
“Mai più un bambino…- come scriveva nel Gennaio 2013 la professoressa Vincenza
Palmieri, Presidente dell’INPF nel suo libro “Mai più un bambino, Famiglia,
Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini, - sta ad indicare mai più un
bambino abusato, abbandonato, sottratto alla famiglia, drogato, violentato,
sottoposto ad accanimento diagnostico e terapeutico, mercificato, legato.
Significa mettere in campo iniziative culturali , istituzionali, legislative
nazionali ed internazionali, promuovere le migliori pratiche affinché i Diritti
Umani e dei Bambini in modo particolare, non siano più negati o disattesi. Mai
più”
A proposito di allontanamenti dei minori, uno dei problemi
più sentito oggi nel nostro paese è quello dell’applicazione o meglio
dell’interpretazione dell’Art.403 c.c.
Vogliamo quindi una volta per tutte chiarire che secondo noi
la legge non consente agli assistenti sociali di decidere ex Art.403.
Questo non solo per la tutela dei diritti dei minori, delle
famiglie ma anche per la tutela legale degli stessi assistenti sociali che in
questo momento, spesso decidono ed effettuano questo tipo di allontanamento.
Cosa dice il 403 c.c.:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la
pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca
in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione”[1]
Quindi i soggetti sono due: la “Pubblica Autorità” e gli
“Organi di protezione dell’Infanzia”, che per definizione sono anche e soprattutto gli assistenti
sociali.
Se l’articolo di legge ha voluto distinguere i soggetti e i
secondi (gli assistenti sociali) sono solo “il mezzo” di cui si serve la
Pubblica Autorità non possono essere anche i primi, se no la legge non li
avrebbe distinti.
La Pubblica Autorità nel 403 c.c. potrebbe essere il Sindaco
o il Prefetto che delega altre persone, ma non l’assistente sociale.
Vorrei precisare anche che il Sindaco può delegare la sua firma, ma non ai
Servizi Sociali, in quanto così facendo andrebbe a riunire sotto un unico
soggetto le prerogative del 403 c.c. e quindi andrebbe a modificare l’articolo
di legge (cosa riservata solo al legislatore) che ne prevede due.
Art. 4. Della legge 149 del 2001 che ha emendato la
184 del 1983
1. “L’affidamento
familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato
dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.”
2. “Ove manchi l’assenso dei genitori
esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. […].”
Quindi:
Se manca l’assenso dei genitori non è il Servizio
Sociale ma il tribunale che provvede all’ordine di all’allontanamento del
minore. Il 403 c.c. non può essere attuato dal SS se no la legge, parlando del
SS in questa occasione lo avrebbe specificato come eccezione e non lo ha fatto.
Come abbiamo detto, lo può attuare invece la
“pubblica amministrazione” che è rappresentata dal Sindaco.
Essendo inoltre questo allontanamento un atto amministrativo
deve anche essere autorizzato per iscritto.
Altro motivo per cui l’assistente sociale non può decidere
l’allontanamento lo riscontriamo nel suo stesso Codice Deontologico perché
l’Art.9 (Titolo II – Principi) così recita:
“Nell’esercizio delle sue funzioni l’ Assistente Sociale non esprime giudizi di
valore sulle persone in base ai loro comportamenti.”[2]
Quindi se l’assistente sociale decidesse e si
auto-autorizzasse di un allontanamento ex Art.403 c.c. darebbe un giudizio di
merito sull’operato delle persone da cui allontana il minore e, come abbiamo
detto, non le è consentito.
L’assistente sociale deve avvisare urgentemente la Pubblica
Autorità, essere autorizzata per iscritto e mettersi a disposizione per
effettuare l’allontanamento.
Vogliamo ulteriormente precisare che, secondo le nuove linee
guida presentate a Roma dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nel 2015
nel congresso “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro
famiglie”, nella parte dedicata alla “regolazione dei processi di sostegno e
allontanamento del minore” , quando sono elencati gli articoli che parlano degli
elementi da tenere in considerazione così, fra l'altro, si esprimono:
Art.9
“Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento
devono essere specializzati. È necessario prevedere un’ equipe stabile
multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente
composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la
famiglia.”[3]
Per concludere, l’assistente sociale non può decidere di
effettuare nessun tipo di allontanamento, lo può effettuare dietro
autorizzazione scritta della Pubblica Autorità ma in maniera multidisciplinare.
Nota dell'Autore:
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o
omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della
presente, non essendo una fonte ufficiale.

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