mercoledì 6 luglio 2016

Roma - Senato - Sala Capranica
Appunti sull’intervento  di Massimo Rosselli del Turco

sul problema dei minori non accompagnati


Garante dell’Infanzia e l’adolescenza

  • Al novembre 2015 il Garante pubblica dati sui minori stranieri non accompagnati facendo riferimento al 31 dicembre 2014 
La relazione del Garante consiste di 28 pagine patinate di cui 16 vuote!
  • A dicembre 2015, quindi contemporaneamente, il Ministero delle Politiche Sociali pubblica i dati al 31 dicembre 2015!
Note:
    • Pubblicazione del Garante sui MSNA è stata quindi tratta dalla relazione del Ministero e non è nemmeno aggiornata al 2015![1]
    • Perché i dati sui MSNA sono aggiornatissimi e quelli sui Minori italiani languono al 31 dicembre 2012?


L’informazione del Ministero delle Politiche Sociali sui MSNA[2]

Presenze di MSNA

31 Dicembre 2013                  6.319
31 Dicembre 2014                  10.526
31 Dicembre 2015                  11.921

Cittadinanza

EGITTO                                            2.753
ALBANIA                                        1.432
ERITREA                                         1.177
GAMBIA                                          1.161
NIGERIA                                          697 
SOMALIA                                        686
BANGLADESH                               681
SENEGAL                                        512
MALI                                                465 
AFGHANISTAN                              328
REPUBBLICA DEL KOSOVO       268 
GUINEA                                           252
GHANA                                            241
COSTA D'AVORIO                          234
MAROCCO                                      201
PAKISTAN                                       181
TUNISIA                                          70
ALTRE                                              582

Età

17 ANNI        6.432
16 ANNI        3.238
15 ANNI        1.312
7/14 ANNI     896
0/6 ANNI       43

Genere

MASCHILE              11.371
FEMMINILE                        550

Regione di accoglienza
SICILIA                                                                   4.109
CALABRIA                                                             1.126
PUGLIA                                                                   1.102 
LAZIO                                                                      934
LOMBARDIA                                                          931
EMILIA ROMAGNA                                              783
TOSCANA                                                               521
CAMPANIA                                                             510
FRIULI VENEZIA GIULIA                                    463 
PIEMONTE                                                              345 
VENETO                                                                  322
SARDEGNA                                                            220
LIGURIA                                                                 174
MARCHE                                                                 96 
BASILICATA                                                           92
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO           69
ABRUZZO                                                               42
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO              35
MOLISE                                                                   22
UMBRIA                                                                  20
VALLE D’AOSTA                                                   5

Minori non accompagnati richiedenti Protezione Internazionale (MSNARA)
  • Nel corso del 2015 sono state presentate 3.959 nuove domande di protezione internazionale
riferite a minori non accompagnati.
  • Rispetto al 2014, anno in cui le richieste presentate erano state 2.557, il dato è in forte crescita e ha registrato un andamento pari a + 54% nell’ultimo biennio
  • Con riferimento a tale aspetto, l’incidenza dei minori con cittadinanze provenienti dai Paesi africani si conferma preponderante:
    • Nel 2015 sono 3.327 i minori di origine africana richiedenti asilo, pari
all’80% del totale.

In particolare, i principali paesi di provenienza dei minori richiedenti protezione sono
·         il Gambia        1.171 minori, pari al 29,6% del totale,
·         la Nigeria        564 minori, pari al 14,2% del totale
·         il Senegal        437 minori, pari all’11% del totale.

Nota
La geografia di provenienza dei minori richiedenti protezione internazionale differisce rispetto a quella degli adulti, per i quali i paesi di origine prevalenti sono
quelli del Corno d’Africa ed in particolare Eritrea e Somalia.

Distribuzione per tipologia di collocamento dei MSNA presenti

STRUTTURA                        10.648 !
PRIVATO                               675      !
NON DISPONIBILE             598      ! (non sono stati trovati i bambini?)

Strutture di accoglienza

  • Le strutture di accoglienza nelle quali sono presenti minori stranieri non accompagnati censite nella banca dati della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione sono 1.012.
  • Le strutture di accoglienza, sebbene presenti in tutto il territorio nazionale, si distribuiscono nelle Regioni italiane con livelli di concentrazione diversificati.
  • Le prime cinque regioni per maggior numero di strutture presenti assommano oltre il 60% del totale delle strutture Italiane
    • Sicilia,                        248
    • Campania,                  102
    • Puglia,                        102
    • Lombardia                 79
    • Lazio                          77

Nota importante
  • Più dell’80% delle strutture che accolgono i minori risultano essere autorizzate o accreditate da un ente pubblico: al 31 dicembre 2015, quasi l’85% dei minori non accompagnati sono collocati in tali strutture. (85)
  • Le strutture che non risultano in possesso di un’autorizzazione/accreditamento sono il 18% e accolgono una quota di minori pari al 15.5% del totale!
  • Oltre la metà delle strutture non autorizzate/non accreditate (97 strutture pari al 53,3%) sono localizzate nella Regione Sicilia;
  • Al 31 dicembre 2015, sono quasi 750 i minori accolti nelle strutture non autorizzate/non accreditate siciliane.
  • Sembra che oltre il 40% di queste strutture ha avviato l’iter amministrativo per l’ottenimento dell’autorizzazione/accreditamento.

Distribuzione % per genere ed età dei MSNA accolti nelle strutture di accoglienza temporanea ad alta specializzazione

17 ANNI
Maschi                        90,7
Femmine                     9,3
16 ANNI
Maschi                        90.0
Femmine                     10.0
15 ANNI
Maschi                        91,0    
Femmine                     9.0
14 ANNI
Maschi                        90.4
Femmine                     9.6
13 - 9 ANNI
Maschi                        91.2
Femmine                     8,8


Il problema dell’identificazione allo sbarco
Il Presidente Gennaro Migliore della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di
accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione nella seduta del 13 gennaio u.s., presentando l’audizione di Miguel Angelo Nunes Nicolau, Coordinating Officer di Frontex, ricordava che l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea Frontex ha specifiche competenze in materia di gestione delle frontiere esterne in cooperazione con le istituzioni nazionali.
Il presidente ricordava fra le altre cose che:
”[……] nel mese di dicembre è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata applicazione della normativa europea. Questa iniziativa delle istituzioni europee si ricollega alla censura mossa all'Italia in merito ad una supposta insufficienza nell'azione di identificazione di coloro che sbarcano sulle nostre coste. 
  Tengo in ogni caso ad evidenziare che, continuava Migliore rivolgendosi a Nunes Nicolau:  
“in considerazione delle alte percentuali dell'ultimo trimestre nel 2015, a fronte di 153.842 arrivi in Italia, sono stati foto-segnalati complessivamente 128.796 stranieri, 57.780 per ingresso illegale e 71.016 per richiesta d'asilo, quindi più dell’80%” - e continuava - Siamo infine interessati ad acquisire informazioni, per i suoi punti di interferenza con il sistema nazionale di accoglienza che la Commissione ha il compito di indagare, sul progetto di riforma volto a caratterizzare sempre più questa struttura europea come guardia europea di frontiera terrestre e marittima, a supporto delle autorità nazionali quando non fossero in grado di assicurare una piena applicazione dei trattati in materia d'ingresso sul suolo europeo. [……]

Nunes rispondeva che gli obbiettivi dell’approccio hotspot sono essenzialmente due:
1 [……]  l'identificazione e la registrazione di tutti i migranti, cittadini di Paesi terzi che arrivano ai confini esterni, per cui nessuno deve poter lasciare il cosiddetto hotspot senza essere stato correttamente identificato e registrato;
2 [……] la lotta contro il traffico e il contrabbando di esseri umani e contro le reti criminali che si celano dietro a queste attività illecite.

“Il pacchetto di sostegno fornito all'Italia da Frontex” continuava Nunes Nicolau , riguarda principalmente sei ambiti:
·         l'identificazione 
·         l'esame dei documenti
·         la registrazione,
·         il rinvio
·         l'attività di interrogatorio 
·         l'eventuale rimpatrio
nell’occasione Nunes Nicolau parla solamente dell’identificazione e registrazione.

“Per quanto riguarda l'identificazione, - continua Nunes Nicolau - noi utilizziamo esperti di screening provenienti dagli Stati membri che sono specializzati nell'individuare le nazionalità. Quel che accade in Italia – lo sapete meglio di me – è che il 99 per cento dei migranti che arriva non è in possesso di documenti di viaggio o documenti di identificazione, quindi il compito da svolgere è enorme. 
  Questo consiste nel presumere quale sia il Paese d'origine della persona affinché si possa stabilire la nazionalità del migrante. I nomi si possono cambiare facilmente, tutte le dichiarazioni rilasciate da un migrante mentre si presenta all’hotspot non possono essere verificate, ad eccezione della raccolta delle impronte digitali in fase di registrazione. 
  Le impronte digitali sono l'unico strumento che le forze di polizia hanno per fare controlli incrociati sull'identità della persona e verificare se esistono informazioni su di lei in Europa o anche in un Paese terzo, qualora si sia in grado di contattare Interpol per controllare. Tutte le altre fonti di identificazione sono discutibili, tutte le dichiarazioni che vengono rilasciate dalla persona che arriva non possono essere verificate con sicurezza neanche da noi; a volte presso gli hotspot si registrano numerosi casi di cambio di nazionalità, alcuni cittadini siriani, iracheni, eritrei beneficiano di una sorta di trattamento «speciale» perché possono essere sottoposti alla procedura di ricollocamento. Quindi si sparge subito la voce tra i migranti. 
Quel che accade oggi è che quasi tutti i nord-africani dicono di essere eritrei o siriani; a volte capitano persone che vengono dalla Somalia o dall'Etiopia e dicono di essere eritree, quindi è importante il lavoro degli esperti di screening, che integrano la propria attività con quella degli ufficiali italiani per la migrazione in squadre «combinate», al fine di potenziare le capacità di screening e rendere quanto più accurata possibile la presunzione di nazionalità del migrante. 
  Un ruolo fondamentale è quello dei mediatori culturali, che svolgono un lavoro straordinario per aiutare a stabilire in maniera quanto più accurata possibile la nazionalità del migrante. Questi quindi sono i due ambiti principali, l'identificazione e la registrazione, in cui Frontex fornisce sostegno. 
Quali sono le sfide correlate ? Lei ha citato – continua Nunes Nicolau rivolgendosi a Migliore - cifre di migranti dei quali sono state raccolte le impronte digitali, circa 128.000 su un totale di 153.000; l'intenzione della Commissione è che attraverso le varie agenzie si possa raggiungere un'acquisizione delle impronte digitali pari al cento per cento. Questo crea una situazione particolarmente interessante: alcuni migranti non vogliono che vengano prese le loro impronte digitali perché è in vigore il regolamento di Dublino e sanno che, se vengono registrati qui, devono presentare la loro domanda d'asilo qui, quindi sono costretti a restare in Italia. - E molti, come sapete,  aggiungo io non ci vogliono restare! –
“Con il processo di ricollocamento esiste una nuova alternativa: i migranti, anche se sono registrati qui, possono essere ricollocati in altri Stati membri, dove la loro domanda d'asilo viene presentata ed esaminata; se si decide la concessione dell'asilo, l'asilo viene concesso in quel Paese. Per il ricollocamento si tiene conto dei legami familiari e di una serie di altre circostanze.” 
Ma il problema è che spesso nemmeno il migrante sa dove voler andare! Se Germania, in Portogallo, in Spagna o in Finlandia o da altra parte!
“Tornando alle impronte digitali, quello che abbiamo visto e che sta accadendo - continua Nunes Nicolau -  è che ci sono due hotspot aperti, a Lampedusa dall'inizio di ottobre e poi Trapani, che è stato aperto di recente, il 22 dicembre. In questi due hotspot, insieme alle autorità italiane e a tutte le altre agenzie dell'Unione Europea siamo stati in grado di creare una struttura di capacità rafforzata, che ci ha consentito di affrontare l'arrivo di un numero enorme di persone, abbiamo definito delle procedure operative standard che ci aiutano a chiarire i vari passi da percorrere, perché in passato abbiamo visto che le procedure svolte in una regione erano completamente diverse da quelle di un'altra regione, per cui in un punto di sbarco si procedeva in un modo, in un altro punto si procedeva in un'altra maniera. 
[……] c’è qualcuno che non vuole farsi prendere le impronte digitali ma si ha l'obbligo di doverlo fare per forza. È un compito molto difficile da svolgere, [……]  pur in linea con i diritti fondamentali dell'individuo che devono essere rispettati, esiste anche l'obbligo previsto dalla normativa europea e dalla normativa nazionale, che prevede che quella persona debba comunque essere identificata
[……] L'acquisizione forzata delle impronte digitali prevede diverse fasi: una fase di consulenza, una fase di tentativi e, se la persona non collabora, può essere portata in un altro centro, dove viene effettuato un altro tentativo, fino a quando non si raggiunge l'obiettivo. L'uso della forza è naturalmente l'ultima risorsa, ma nel frattempo devono esserci tutte le condizioni affinché quella persona non possa proseguire il proprio viaggio fuori dall’hotspot se non è stata identificata. 
  Se consentiamo alle persone che non hanno fornito le proprie impronte digitali di seguire lo stesso percorso di coloro che le hanno fornite, si accetta il rifiuto di chi non vuole dare le proprie impronte, perché tanto sa che in ogni caso seguirebbe il percorso degli altri. [……] L'esigenza dell'identificazione di cittadini di Paesi terzi privi di documenti di viaggio comporta una sola possibilità: l'acquisizione di impronte digitali. Ecco perché stiamo concentrando i nostri sforzi, stiamo utilizzando esperti di vari Stati membri per rafforzare le capacità delle autorità italiane già sul campo, nell'intento di passare al livello successivo: la percentuale del 100 per cento.”
Sappiamo per certo che il Ministero dell’Interno sta proponendo altre misure di accertamento e nuove tecnologie per attuarlo.
Nell’audizione sono state fatte tante altre domande da parte dei parlamentari al rappresentante Frontex, fra cui quello della….Pia Elda Locatelli, sul “tema delle donne, perché – dice la deputata - nessuna donna ammetterà mai di essere qui vittima della tratta, ma sono tanti i casi. Mi riferisco in particolare alle donne nigeriane, per le quali abbiamo già presentato un'interpellanza, e ci è stato obiettato che queste donne dichiarano di essere qui «per lavoro»”

Nota personale
  • La cosa che personalmente mi lascia perplesso è quella che nessuno nell’occasione dell’audizione abbia chiesto al Nunes Nicolau del “problema dei minori non accompagnati che scompaiono”,
  • se anche loro vengono identificati nella stessa maniera come personalmente credo,
  • o se, essendo minori non ci siano altri modi di identificarli
  • e di quali precauzioni oggi sono in atto negli sbarchi nei loro confronti. 
  • Ci preoccupiamo del pur gravoso problema della “tratta delle donne” e non ci preoccupiamo dell’ancora più gravoso problema dei bambini di cui non riusciamo a trovare più traccia, sicuramente molti vittime della stessa tratta sessuale o dei trafficanti di organi?

La mia perplessità è che nessuno ne voglia parlare o che comunque questo è un argomento imbarazzante: Mi chiedo perché… lascio a voi una risposta per riflettere…..

La domanda non è banale in quanto in occasione della mia audizione in Commissione Infanzia il 29 settembre 2015[3]ebbi a dire che:

Il ministro Maroni nel 2009, parlando dei bambini migranti non accompagnati, alla prima assemblea pubblica dell’Unicef, lanciò un grido d’allarme dicendo che in Italia esiste un traffico di organi.
  • “[… ..] su 1320 minori approdati a Lampedusa, ovviamente portati d qualcuno, circa 400 sono spariti e di loro non abbiamo più notizie. [……]La traccia del traffico d'organi è rintracciabile negli esposti provenienti da diversi paesi del mondo che nel corso degli anni, e anche nel 2008, sono stati portati all'attenzione della polizia italiana, che ha iniziato un'attività di indagine […..] si incrociano con un dato che è assolutamente negativo e molto preoccupante e che riguarda i minori extracomunitari che spariscono ogni anno in Italia”.[4]
Recentemente i parlamentari Nicchi, Palazzotto, Matarrelli, firmano una interrogazione a risposta scritta ai Ministri dell’Interno e del lavoro e politiche sociali in relazione ai minori scomparsi dai centri di accoglienza[5] in cu fra l’altro si diceva:
[…..] il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, nel corso della recente seduta della commissione parlamentare Antimafia della Sicilia, [ha detto che n.d.r.]sono 3.707 i minori stranieri scomparsi nel 2014 dai centri di accoglienza, su un totale di 14.243 sbarcati sulle nostre coste. Solo in Sicilia i minori stranieri non accompagnati scomparsi dai centri sono 1.882 su 4.628 registrati; come dichiarato da Carlotta Sami, portavoce Unhcr per il Sud Europa, le cifre comunicate dal Ministro rappresentano un dato allarmante, che si aggiunge a quello del numero clamoroso di minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia l’anno scorso: quasi il 10% del totale degli sbarchi; Quello che preoccupa è la sorte di chi scompare dai centri. “Questi minori hanno diritto a una protezione rafforzata sia in base alla legge nazionale che a quella internazionale – ha spiegato il presidente del Consiglio italiano rifugiati (Cir), Christopher Hein – , lo Stato italiano nei loro confronti ha una grande responsabilità [n-d.r.: è grave che ne scompaiano più di 10 al giorno, 13 con l’ultimissimo aggiornamento. Il rischio è che finiscano sfruttati o in mano alla criminalità.]
Il Presidente della Commissione regionale antimafia della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha denunciato che negli ultimi anni dai centri di accoglienza della Sicilia sono scomparsi circa 1.300 bambini e che solo una minima parte di questi ragazzi – si calcola più o meno il venti per cento – raggiunge i genitori nel Nord Italia o nel Nord Europa;
il Ministro dell’Interno ha annunciato di aver siglato un accordo con Regioni e Comuni per dare maggiore efficienza alla unità di missione per la tutela dei minori non accompagnati;
quali iniziative urgenti si intendano adottare per contrastare l’elevatissima percentuale di minori stranieri scomparsi dai centri di accoglienza;
se non si intenda intensificare e rendere efficaci le misure volte a rintracciare e ricondurre i minori nei centri di accoglienza, anche al fine di evitare che detti minori non finiscano sfruttati o in mano alla criminalità;
quali siano le indicazioni contenute nell’accordo con le Regioni ed i Comuni dato che minori hanno diritto a una protezione rafforzata sia in base alla legge nazionale che a quella internazionale.” [6]

Durante la mia audizione del 29 la presidente Brambilla aggiunse:
Le faccio una precisazione, per aggiornare ulteriormente i suoi dati. Il ministro aveva parlato di oltre 3.000 minori scomparsi. Tuttavia, nel mese successivo, ai suoi dati si sono aggiunti quelli delle prefetture, che avevano in carico questi minori a livello locale, e di cui quindi il ministro non disponeva. In tutto, sono più di 5.000 su 13.000 [……]Sì, sono stati aggiornati un mese dopo il discorso del Ministro degli interni, con l'arrivo dei dati dal territorio, cioè dalle prefetture. Pertanto, su 13.000 minori, sono più di 5.000 quelli scomparsi.”[7]

Altro dato al 31 12 2014 a cura del Ministero delle Politiche Sociali:

Sul totale dei 2002 minori accolti nel periodo c 20 marzo – 31 dicembre 2015 ,
  • 844 minori si sono allontanati volontariamente (pari al 42% del totale);
Per assicurare gli standard minimi di accoglienza occorre che:[8]
-           Siano identificati in maniera certa allo sbarco con dei braccialetti che devono portare fino alla comunità di accoglienza
-           Si faccia chiarezza rispetto ai criteri in base ai quali viene stabilita la competenza di un Ente locale a sostenere gli oneri dell’accoglienza nelle Comunità per minori.
-           Il Fondo per l’accoglienza dei MSNA assicuri risorse certe e sufficienti e che non gravi sulle spese dei Comuni.
-           Ogni minore sia tempestivamente affidato ad un tutore, ovvero una persona che lo supporti e rappresenti legalmente.
-           Venga designata la figura di “Tutori volontari”,  ossia persone adeguatamente istruite e formate che volontariamente sostengano e rappresentino legalmente il minore.
-          Si promuova l’affido familiare dei minori come per gli italiani!. La normativa italiana stabilisce che i minori stranieri, anche se entrati in Italia irregolarmente, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989. [9]Inoltre, “i minori non accompagnati non possono essere espulsi e devono essere collocati in un  luogo sicuro”[10].                                                                                                                                               A livello nazionale, si individuano prassi diverse rispetto al soggetto istituzionale che provvede all’individuazione dei posti in accoglienza e al collocamento dei MSNA in Comunità. In alcuni casi è competenza della Questura, in altri dell’Autorità PS che li affida ai Servizi Sociali del Comune. Spesso, al fine di individuare i posti disponibili in accoglienza, le Autorità che devono provvedere al collocamento in luogo sicuro, sono costrette a cercare un contatto con le “Comunità Alloggio”, senza disporre di una mappatura delle Comunità presenti sul territorio. Piuttosto che a livello nazionale, tale ricerca si svolge di solito nell’ambito del distretto o della Regione di rintraccio o di sbarco, anche a causa dell’incertezza rispetto al soggetto istituzionale  competente a sostenere i costi del trasferimento. Pertanto:
-           Il collocamento del minore deve tener conto della sua situazione personale, delle sue aspirazioni che possono trovare riscontro in determinati territori o del suo desiderio di ricongiungersi con qualche familiare.                                                                                  
-           Il minore capace di discernimento può e deve esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessa nell’ambito di ogni procedura giudiziaria, e che le sue opinioni devono essere prese in considerazione tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.[11]
-           Il collocamento in Comunità del minore deve tener conto della situazione personale, della sua volontà a ricongiungersi con familiari presenti sul territorio e delle sue aspirazioni per il futuro sociale e lavorativo.           
-           Al fine di individuare le strutture che possono offrire l’assistenza di cui il minore necessita, si deve realizzare una mappatura delle Comunità presenti in Italia che indichi i servizi offerti, le risorse presenti sul territorio e gli standard di accoglienza.                                                                                                                                         
-           Bisogna attuare monitoraggi periodici e strutturati delle Comunità di Accoglienza                 con l’obiettivo di accertare gli standard di accoglienza e sostegno per i minori delle Comunità e per verificare che siano effettivamente avviati percorsi di integrazione sociale e di orientamento  a favore dei minori.                                                                                                                                                                          
-           Al fine di ovviare alla mancanza sul territorio di un sistema di scambio di informazioni e cooperazione  tra gli operatori di Comunità e i diversi soggetti che a vario titolo si occupano della protezione dei minori si deve attuare un sistema integrato di collegamenti informatici fra le varie Comunità di Accoglienza.
-           Per il superamento delle difficoltà di interpretazione della normativa sull’immigrazione e del rischio di fornire ai minori informazioni incomplete o scorrette, generando false aspettative o privandoli di diritti per loro fondamentali, è necessario attivare dei corsi di formazione e aggiornamento periodici  rivolti agli operatori di Comunità, sulla legislazione riguardante i minori    (permesso di soggiorno per minore età, conversione permesso, status di rifugiato ecc.)
-           La Comunità deve offrire in modo continuativo, nel caso siano presenti minori stranieri,
            oltre alle professionalità previste per legge, la figura di un  mediatore linguistico-culturale,
            per facilitare una rapida e puntuale comprensione dei bisogni e della situazione del minore.
-           La Comunità dove sono ospitati i minori deve provvedere, oltre al  vitto e all’alloggio, anche alle spese per il  materiale didattico, per il vestiario, per le attività ricreative.
-           Settimanalmente o mensilmente si deve erogare ai minori una “paghetta” che viene gestita dai ragazzi e che solitamente viene utilizzata per le piccole spese personali e per la ricarica telefonica. Avere la possibilità di poter ricaricare periodicamente la scheda telefonica, soprattutto per i minori stranieri, è fondamentale perché consente ai ragazzi di mantenere vivo il contatto con i familiari, informarli sulla loro vita  ed avere notizie dei loro parenti. La cosiddetta paghetta evita anche che i minori, per il bisogno di guadagnare, siano un facile reclutamento  da parte di “datori di lavoro” in cerca di manodopera irregolare. Mettere a loro disposizione una piccola somma da gestire, ha anche un funzione educativa, li aiuta a crescere e ad assumersi le proprie responsabilità ed è anche una dimostrazione di fiducia da parte di chi si occupa di loro. Restare senza soldi a causa di spese poco oculate insegna quanto sia importante ponderare bene prima di acquistare qualcosa e la distinzione tra beni necessari e beni superflui.                                                                                                                                              
-           I Comuni che erogano fondi per gli enti gestori delle Comunità non devono ritardare nell’erogazione delle rette per i minori in quanto questi ritardi influenzano negativamente la qualità e la quantità dei servizi e dei beni  erogati, a svantaggio del minore. Tali fondi da reperire per la tutela del minore dovranno avere la priorità di erogazione sugli altri capitolati di spesa ad eccezione di quelli da erogare per calamità naturali e sociali urgenti. Questo perché secondo l’art. 3 della Convenzione New York sui diritti del fanciullo stabilisce il principio che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, assistenziali o giudiziarie che siano, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente.
Lo stesso principio è descritto dai cosiddetti LEPS anche dalla legge quadro 328/2000 del nostro ordinamento[12]

Premesso che i MSNA  al 18° anno di età vengono considerati maggiorenni, ovvero persone che dal punto di vista anagrafico sono indipendenti e perciò in grado di vivere per proprio conto, ma di fatto la maggior parte dei ragazzi non ha sviluppato  competenze personali e professionali  per potersi avviare a una vita autonoma. Ciò è determinato sia  dai tempi di permanenza in Comunità  relativamente brevi  che dalla assenza di strumenti quali ad esempio l’insufficiente  orientamento verso  corsi di formazione professionale che abbiano come finalità l’inserimento nel mondo del lavoro.
“La maggiore età dei ragazzi e delle ragazze stranieri deve essere stabilita in base alla legge dello stato di cui hanno la cittadinanza, e non secondo la legge italiana”. Lo dice la legge n. 218/95-Legge-del-31-5-1995-n-218] (articolo 42). Essa prevede che si deve applicare in ogni caso la [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori(articolo 12). http://legale.savethechildren.it/ “Per conseguenza, le autorità italiane devono considerare minorenni i ragazzi che sono tali in base alla legge dello stato di origine e adottare i provvedimenti di protezione previsti dalla legge italiana per i minorenni, fino al raggiungimento della maggiore età così stabilita. Sulla base di questa argomentazione, sono stati annullati dal Tribunale di Roma dei decreti di espulsione emessi nei confronti di ragazzi stranieri diciottenni, perché la normativa dello stato di origine (Egitto), li considera tali solo al compimento dei 21 anni. Si vedano, ad esempio, le seguenti pronuncie: Giudice di Pace di Roma, decreto del 05.12.2012 in proc. n. 42634/201Tribunale di Roma, decreto del 20 settembre 2011 in proc. n. 17850/201” ( http://legale.savethechildren.it )






[1] http://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Repor-di-monitoraggio-31-dicembre-2015.pdf  vedi pag. 19dove si dice proprio che i dati sono stati presi da quelli del Ministero.
[8] Quaderno Sedicesimo della Collana Giuridica e Sociale di Massimo Rosselli del Turco http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html
[9] Ratifica  della convenzione sui diritti del fanciullo, Legge 27 maggio 1991, n. 176  (New York 20 novembre 1989)
                  Legislazione internazionale: Nel 1946 nasce l’Unicef, una struttura creata dall’O.N.U., specializzata per l’infanzia, che nel 1953 diventa un'organizzazione internazionale permanente. Nel 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclama all’unanimità la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. Nel 1989 l’Assemblea generale dell’ O.N.U. adotta la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia che rappresenta un punto di partenza per una serie di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio dell’infanzia (ratificata dall' Italia con legge 176/91). Nel 1996 il Consiglio d'Europa adotta a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini  il 25 gennaio 1996 (non ancora ratificata in Italia).Nel 1993 la Conferenza de L'Aja adotta la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (ratificata dall'Italia con legge 476/98). (http://www.interno.gov.it)
[10] Legislazione internazionale: Nel 1946 nasce l’Unicef, una struttura creata dall’ O.N.U., specializzata per l’infanzia, che nel 1953 diventa un'organizzazione internazionale permanente. Nel 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclama all’unanimità la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. Nel 1989 l’Assemblea generale dell’ O.N.U., adotta la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia che rappresenta un punto di partenza per una serie di iniziative legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a beneficio dell’infanzia (ratificata dall' Italia con legge 176/91). Nel 1996 il Consiglio d'Europa adotta a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini  il 25 gennaio 1996 (non ancora ratificata in Italia).Nel 1993 la Conferenza de L'Aja adotta la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (ratificata dall'Italia con legge 476/98). (http://www.interno.gov.it)
[11] Art. 12 della Convenzione di New York “ 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole della procedura della legislazione nazionale”.
[12] Art.22 comma “Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.”

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