mercoledì 17 luglio 2019

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Una disfunzione del sistema giuridico

Il Tribunale dei Minorenni emana un’ordinanza di allontanamento senza aspettare che i Servizi Sociali gli relazionino dopo aver conosciuto la famiglia.


Il Tribunale dei Minorenni emette un’ordinanza di allontanamento di una bambina senza sapere alcunché della famiglia basandosi solamente sulle parole di un vicino di casa che, fra l’altro, smentirà per iscritto gran parte di quello che aveva relazionato l’assistente sociale stessa.
L’Assistente Sociale, peraltro non competente per territorio, aveva già allontanato la piccola con un provvedimento d’urgenza (ex Art.403 c.c.), mai visto agli atti, quindi non si sa nemmeno se a da chi è stato firmato ne con quale motivazione.
Il PM che riceve la relazione dell'assistente sociale virgoletta questa relazione e la inoltra al tribunale dei Minori.
Sappiamo che ’ordine dell’Ente locale che allontana il minore con l’Art.403 c.c. è un atto amministrativo e quindi doveva essere formalizzato per iscritto e firmato dal sindaco. Tutto questo, nel caso specifico, non è stato fatto.
Se sono principalmente i Servizi Sociali del territorio, a relazionare al PM e quindi a far capire al tribunale quale sia la situazione reale da esaminare, la relazione del SS è fondamentale, anche se non dovrebbe essere l’unica.
La bambina è ora stata adottata.
Certamente non è possibile emettere una sentenza soddisfacente alla verità se non si conosce la famiglia che si va giudicare!
Cosa dice La Legge:
Da Procura della Repubblica presso il TM di Milano:
A seguito della legge 149/01, è cambiata l'impostazione di lavoro dei servizi, il cui referente immediato ed iniziale è proprio il Pubblico Ministero minorile, destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti minorenni. Lo strumento della segnalazione diventa così il momento fondamentale della tutela dei diritti dei minori. Si è detto che il servizio sociale è titolare di competenze proprie in materia di tutela e assistenza dei minori. Attraverso la segnalazione, il servizio porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria una situazione di pregiudizio, ossia una situazione in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.”
Quindi il PM è destinatario della segnalazione del SS, sarà poi lui a svolgere l’attività “deputata a promuovere e stimolare l'attività di quella giudicante e "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).”[1] 



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