sabato 6 luglio 2019




   


             


Alla cortese attenzione del Presidente e dei Signori Consiglieri della Commissione Servizi Sociali e Cultura.



Oggetto: Relazione esplicativa sulla Delibera degli Affidamenti Familiari.



         La Delibera sugli Affidamenti Familiari che viene presentata in Commissione intende promuovere, anche alla luce della raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare” la realizzazione di progetti finalizzati a diffondere sul territorio una politica positiva sul tema dell'affidamento familiare quale modalità prioritaria ed alternativa all'inserimento in struttura dei bambini.

         Il Comune di Mentana, intende quindi incoraggiare in via prioritaria tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti attraverso la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno di tutte le professionalità che collaboreranno all’oggetto della Delibera. 

         Lo scopo della Delibera che oggi vogliamo sottoporre alla Commissione  è un lavoro riparativo sulle famiglie bisognose di assistenza, individuando nel contempo, le modalità, le responsabilità, le funzioni e i compiti soprattutto del nostro Servizio Sociale che dovrà basare il suo intervento sulle Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 02/03/2018, sui successivi Regolamenti del 2 Marzo 2018 e nel rispetto della Legge 184 del 04/05/1983 e segg., “Diritto del bambino alla propria famiglia”.

         La delibera promuoverà altresì la programmazione delle “risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.

         L’affidamento familiare sarà inteso come una forma di intervento ampia e duttile che consisterà nell’aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle sue capacità genitoriali, garantendo nel contempo al loro figlio, attraverso varie forme di assistenza affetti e cure necessarie per un suo più sano e ampio sviluppo.

         L’Affidamento Familiare sarà realizzato con la creazione di un “Albo delle Famiglie Affidatarie.

         Nel caso di affidamento familiare sarà comunque sempre prioritario l’intento di conservare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia d’origine che verranno mantenuti e sollecitati, poiché, deve essere chiaro, che il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare. Tale mantenimento sarà garantito prioritariamente da un intervento multidisciplinare che tutelerà sia il bambino che la famiglia naturale.         L’affidamento familiare nell’intenzione della presente delibera, intenderà essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare, sia un intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l’opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali. 

         L’affidamento familiare si articolerà in una pluralità di tipologie d’intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte faranno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino con la sua famiglia naturale.

         Qualora il rientro nella famiglia d’origine non sarà possibile e solo in quel caso, l’affidamento accompagnerà il ragazzo nel percorso verso l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i suoi familiari, i suoi amici e con quanti lo hanno accompagnato nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n°173/2015.

         Nell’intento della presente delibera saranno tenuti presente i diritti  del bambino ad essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del “Progetto Quadro” e dell’eventuale “Progetto di Affidamento” che lo riguardano, quindi avrà le informazioni necessarie alla comprensione del progetto stesso, manterrà, come abbiamo già detto,  i rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi sia controindicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate. Infine, nel maggior interesse del bambino, si farà in modo che  mantenga sempre anche i rapporti con la famiglia nella quale è andato in affidamento, anche a conclusione del progetto stesso.

         La famiglia naturale del bambino avrà sempre il diritto di conoscere le finalità generali dell’affidamento ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di affidamento stesso, comprese le informazioni sulla famiglia affidataria.

         Il Servizio Sociale avrà come priorità di mantenere il rapporto significativo del bambino con la famiglia naturale, salve sempre le eventuali limitazioni e le modalità disposte con provvedimento del tribunale competente, e di favorire i rapporti con la famiglia affidataria tenendo ogni volta presente che nelle relazioni all’Autorità Giudiziaria verrà privilegiata la proposta per un possibile recupero della famiglia originaria attraverso tutte le possibilità di assistenza e aiuto che si potrà e si dovrà darle. Nel caso d’impossibilità di un recupero immediato della famiglia e quindi di un successivo affidamento del bambino presso un’altra famiglia il servizio sociale si adopererà comunque per un suo ritorno a casa massimo entro 24 mesi, così come recita l’art.4 comma 4 della legge 184/1983 e segg.

         Come da disposizioni del DGR della Regione Lazio 148 del 2 marzo 2018 i servizi sociali, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti nelle strutture residenziali, si attiveranno anche, ove sia possibile e opportuno, a dimissionare gli stessi per un loro ritorno presso i genitori naturali, un progetto di aiuto semi-residenziale (doposcuola ecc.) o in ultima analisi un’accoglienza presso una famiglia affidataria.

         I genitori naturali del bambino, sempre negli intenti della presente Delibera, parteciperanno alla messa a punto del “Progetto Quadro” e del “Progetto di Affidamento”, e usufruiranno del sostegno e degli interventi non solo dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti ma anche di altri servizi specialistici. Parteciperanno, fra l’altro, alla scelta, ascoltato il bambino, dell’indirizzo scolastico, e saranno sempre informati sull’andamento didattico del loro figlio, così come della sua salute e parteciperanno alle decisioni di eventuali trattamenti chirurgico-sanitari.

         La famiglia affidataria sarà considerata una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenterà una “famiglia in più” che non si sostituisce e non si pone in alternativa alla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari che si renderanno disponibili per l’affidamento saranno scelti fra le famiglie che abbiano ricevuto una formazione specifica sull’Affidamento Familiare e disposte a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino, assicurando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e tutela della sua salute e soprattutto alla disponibilità a mantenere un continuo rapporto con la famiglia di origine ed a favorire il rientro del bambino presso i suoi genitori naturali secondo gli obiettivi definiti nel “Progetto Quadro”, impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento.

         La famiglia affidataria sarà informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l’accoglienza e sul progetto elaborato chiedendo nel contempo anche un coinvolgimento dei loro figli conviventi.

         I servizi sociali si adopereranno affinché questa famiglia possa usufruire, se lo richiede e se lo necessita, della collaborazione dell’associazionismo familiare del Terzo Settore anche nei rapporti ordinari con l’istituzione scolastica e sanitaria, usufruendo, se opportuno, del supporto delle procedure istituzionali e/o burocratiche dei servizi competenti.

         La famiglia affidataria dovrà anche essere tutelata nella propria sfera di riservatezza, così come lei dovrà garantire la stessa riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento; dovrà altresì collaborare con le istituzioni competenti, come il Tutore e il Tribunale per i Minorenni in tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato potendo anche presentare al riguardo memorie scritte (art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015).

         Il comune di Mentana, nell’ambito dell’intento della Delibera in discussione si adopererà a valorizzare un preciso spazio di collaborazione distrettuale con il privato sociale, il Terzo Settore, le reti di associazioni familiari, e i gruppi di famiglie volontarie aggregate attraverso specifici protocolli d’intesa per le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul territorio.

         Il servizio sociale, attraverso il confronto con i cittadini provvederà al mantenimento della motivazione dei progetti sull’affidamento familiare sul territorio, ad accompagnare ed a sostenere gli operatori e le famiglie coinvolte, promuovendo soprattutto tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.

         Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che si riterranno necessari per la predisposizione ed attuazione del “Progetto Quadro” e del “Progetto di Affidamento” sarà assicurata  l’interazione della nostra amministrazione competente con il Servizio Distrettuale nelle forme più adeguate, da concordarsi con appositi protocolli. La stessa interazione sarà assicurata con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

         In particolare i nostri servizi sociali in collaborazione con il personale dei componenti servizi della ASL avranno il compito di:

- individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore;

- effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare e della situazione del bambino

- aiutarle in ogni maniera possibile per prevenire ulteriori disagi alla famiglia e lo stesso allontanamento dei loro figli;

- predisporre, se la famiglia non vuole essere aiutata e se è consenziente ad un temporaneo allontanamento del minore, il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del bambino e il “Progetto di Affido” con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all’interno delle famiglie d’origine ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e del recupero della famiglia naturale;

- attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;

- inviare, d’intesa con il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell’affidamento familiare all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;

- attivare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare per l’individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell’ambito culturale e sociale d’origine del bambino stesso (religione, abitudini, amicizie ecc.);

- stipulare l’accordo con la famiglia affidataria sull’affidamento del bambino;

- attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d’origine, della famiglia affidataria stabiliti nel “Progetto Quadro” e nel “Progetto di Affidamento”;

- assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia d’origine;

- fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull’andamento dell’affidamento del bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;

- affiancare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare nell’elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;

- collaborare con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate;

         Per attuare il proficuo intervento dell’Affidamento Familiare il Comune di Mentana si farà promotore e garante della necessità che ogni Distretto Socio-Sanitario dovrà dotarsi di un Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare (SDAF) con funzioni di coordinamento delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali,  integrati dal personale dei competenti servizi della ASL.

         La presente Delibera proporrà che il Servizio Distrettuale, come da Regolamento del 4 marzo 2019, n. 2 della Regione Lazio, si avvalga di un coordinatore, nominato dall’Ufficio di Piano del Distretto, che lo convocherà e lo rappresenterà, definendo anche, tenendo conto delle specificità del territorio che rappresenta, dei criteri di partecipazione al Servizio Distrettuale degli operatori rappresentanti delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali, degli operatori rappresentanti del Servizio Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (SMREE) dell’Azienda ASL, dei rappresentanti delle Associazioni familiari e del Terzo Settore operanti nel territorio. 

         Nell’attuazione della presente Delibera si proporrà che il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, dopo aver predisposto il relativo Piano di Attuazione, abbia  il compito di fornire un proficuo raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’affidamento familiare e, con le Equipe territoriali, di  attuare  l’organizzazione e l’erogazione, anche di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.), di sostenere la cultura dell’affidamento familiare, il reclutamento delle famiglie affidatarie, l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie,  di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria.

         Il Comune di Mentana proporrà altresì l’attuazione di una Banca Dati Distrettuale, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’affidamento familiare e della fornitura di tutta la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione distrettuale e regionale nonché il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte e da svolgere.

         L’attuazione della presente Delibera prevederà quindi in particolare, anche in conformità alla Legge 184/1983 e segg. e al Regolamento della Regione Lazio 2 del 4 marzo 2019 le seguenti modalità di intervento:

a) l’aiuto preliminare alla famiglia in difficoltà per evitare l’allontanamento del bambino

b) l’affidamento diurno: quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d’origine;

c) l’affidamento parziale: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell’anno (es. fine settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari;

d) l’affidamento di emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d’urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell’Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;

e) l’affidamento di minori con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;

f) l’affidamento residenziale familiare: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari in attesa dell’attuazione di un progetto per farlo ritornare presso i suoi genitori naturali;

         Gli interventi di cui abbiamo parlato saranno sempre, tranne nei casi già stabiliti dall’Autorità Giudiziaria, preceduti da un “Progetto Quadro” e, se sarà opportuno, da un “Progetto di Affidamento”.

         Il “Progetto Quadro”, così come descritto dagli stessi regolamenti regionali sarà elaborato dall’Equipe territoriale in forma condivisa, riguarderà l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi saranno rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia naturale, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

         Il “Progetto Quadro” comprenderà una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, una dei soggetti, una delle responsabilità e una dei tempi.

         Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione dell’affidamento familiare il “Progetto Quadro” includerà uno specifico “Progetto di Affidamento familiare” che conterrà gli obiettivi socio-educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d’origine.

         Il “Progetto di Affidamento Familiare” conterrà i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine e al nucleo affidatario quali:

- il servizio di educativa domiciliare;

- la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;

- l’attivazione di una famiglia d’appoggio;

- la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi;

- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola;

- supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/neo-maggiorenni;

- il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;

- l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;

- l’attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di Inclusione;

         Il “Progetto Quadro” e il “Progetto di Affidamento” in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti quali il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, la famiglia d’origine, la famiglia affidataria, gli organismi del Terzo Settore, e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto che sarà anche monitorato a cadenza trimestrale.

         Infine, per quanto riguarda il sostegno economico che, comunque prescinde dal reddito della famiglia affidataria e del nucleo mono genitoriale, da parte del Servizio Distrettuale, si penserà di proporre mensilmente, nei limiti delle risorse programmate e su suggerimento e autorizzazione della stessa Regione Lazio di:  

  • 400 euro per l’affidamento presso la famiglia che accoglie il bambino;
  • 200 euro per l’affidamento diurno familiare;
  • Un sostegno proporzionale al periodo per l’affidamento parziale;
  • 400 euro per il bambino + euro 200 per il genitore accolto per l’affidamento del nucleo mono-genitoriale a tempo pieno;
  • Euro pro quota per l’affidamento del nucleo mono-genitoriale a tempo part–time:
  • 700-1000 euro da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie per l’affidamento di minori con particolari complessità. Si terrà presente che, per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, il sostegno potrà essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell’organizzazione distrettuale di un “corredo per l’affido” (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d’uso alle famiglie affidatarie.
  • Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate, il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità in virtù delle aumentate esigenze che l’affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l’importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.
  •  Nei limiti posti dal finanziamento regionale può essere prevista la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie documentate esigenze del minore in affido. Il Distretto individuerà anche forme specifiche di facilitazione nell’accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE della famiglia affidataria.
  • stipule per ogni minore in affidamento familiare, di una polizza assicurativa, tramite la quale il bambino è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso potrebbe provocare.

         Il Comune di Mentana, con la presente Delega, si farà anche promotore e portavoce presso gli altri comuni del Distretto di tutti gli aspetti pratici e organizzativi per l’attuazione dell’Affidamento Familiare e la sua definizione.

Dr. Massimo Rosselli del Turco

Delegato del Sindaco per la Tutele dei Diritti dei Minori

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