Alla cortese
attenzione del Presidente e dei Signori Consiglieri della Commissione Servizi
Sociali e Cultura.
Oggetto: Relazione
esplicativa sulla Delibera degli Affidamenti Familiari.
La Delibera sugli Affidamenti Familiari
che viene presentata in Commissione intende promuovere, anche alla luce della
raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento
familiare” la realizzazione di progetti finalizzati a diffondere sul territorio
una politica positiva sul tema dell'affidamento familiare quale modalità
prioritaria ed alternativa all'inserimento in struttura dei bambini.
Il Comune di Mentana, intende quindi
incoraggiare in via prioritaria tutte le attività finalizzate a prevenire gli
allontanamenti attraverso la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno di
tutte le professionalità che collaboreranno all’oggetto della Delibera.
Lo scopo della Delibera che oggi vogliamo sottoporre alla
Commissione è un lavoro riparativo sulle
famiglie bisognose di assistenza, individuando nel contempo, le modalità, le
responsabilità, le funzioni e i compiti soprattutto del nostro Servizio Sociale
che dovrà basare il suo intervento sulle Linee di indirizzo del Ministero del
Lavoro recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 02/03/2018, sui successivi
Regolamenti del 2 Marzo 2018 e nel rispetto della Legge 184 del 04/05/1983 e
segg., “Diritto del bambino alla propria famiglia”.
La delibera promuoverà altresì la programmazione delle
“risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di
accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie
vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la
temporaneità.
L’affidamento familiare sarà inteso come una forma di
intervento ampia e duttile che consisterà nell’aiutare e sostenere una famiglia
che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle sue
capacità genitoriali, garantendo nel contempo al loro figlio, attraverso varie
forme di assistenza affetti e cure necessarie per un suo più sano e ampio
sviluppo.
L’Affidamento Familiare sarà realizzato con la creazione di
un “Albo delle Famiglie Affidatarie.
Nel caso di affidamento familiare sarà comunque sempre
prioritario l’intento di conservare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia
d’origine che verranno mantenuti e sollecitati, poiché, deve essere chiaro, che
il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare. Tale
mantenimento sarà garantito prioritariamente da un intervento multidisciplinare
che tutelerà sia il bambino che la famiglia naturale. L’affidamento familiare nell’intenzione della presente delibera,
intenderà essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio
familiare, sia un intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in
entrambi i casi l’opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino
presso le strutture residenziali.
L’affidamento familiare si articolerà in una pluralità di
tipologie d’intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti
bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte faranno riferimento alla
stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino con
la sua famiglia naturale.
Qualora il rientro nella famiglia d’origine non sarà
possibile e solo in quel caso, l’affidamento accompagnerà il ragazzo nel
percorso verso l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque
la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e
favorendo incontri periodici con i suoi familiari, i suoi amici e con quanti lo
hanno accompagnato nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale
nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n°173/2015.
Nell’intento della presente delibera saranno tenuti presente
i diritti del bambino ad essere
adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del
“Progetto Quadro” e dell’eventuale “Progetto di Affidamento” che lo riguardano,
quindi avrà le informazioni necessarie alla comprensione del progetto stesso,
manterrà, come abbiamo già detto, i
rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi sia controindicazione da
parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate. Infine,
nel maggior interesse del bambino, si farà in modo che mantenga sempre anche i rapporti con la
famiglia nella quale è andato in affidamento, anche a conclusione del progetto
stesso.
La famiglia naturale del bambino avrà sempre il diritto di
conoscere le finalità generali dell’affidamento ed avere comunicazione
tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e
all’intervento di affidamento stesso, comprese le informazioni sulla famiglia
affidataria.
Il Servizio Sociale avrà come priorità di mantenere il
rapporto significativo del bambino con la famiglia naturale, salve sempre le
eventuali limitazioni e le modalità disposte con provvedimento del tribunale
competente, e di favorire i rapporti con la famiglia affidataria tenendo
ogni volta presente che nelle relazioni all’Autorità Giudiziaria verrà
privilegiata la proposta per un possibile recupero della famiglia originaria
attraverso tutte le possibilità di assistenza e aiuto che si potrà e si dovrà
darle. Nel caso d’impossibilità di un recupero immediato della famiglia e
quindi di un successivo affidamento del bambino presso un’altra famiglia il servizio
sociale si adopererà comunque per un suo ritorno a casa massimo entro 24 mesi,
così come recita l’art.4 comma 4 della legge 184/1983 e segg.
Come da disposizioni del DGR della Regione Lazio 148 del 2
marzo 2018 i servizi sociali, attraverso il monitoraggio delle situazioni di
bambini ospiti nelle strutture residenziali, si attiveranno anche, ove sia
possibile e opportuno, a dimissionare gli stessi per un loro ritorno presso i
genitori naturali, un progetto di aiuto semi-residenziale (doposcuola ecc.)
o in ultima analisi un’accoglienza presso una famiglia affidataria.
I genitori naturali del bambino, sempre negli intenti della
presente Delibera, parteciperanno alla messa a punto del “Progetto Quadro” e
del “Progetto di Affidamento”, e usufruiranno del sostegno e degli interventi
non solo dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti ma anche di altri
servizi specialistici. Parteciperanno, fra l’altro, alla scelta, ascoltato il
bambino, dell’indirizzo scolastico, e saranno sempre informati sull’andamento
didattico del loro figlio, così come della sua salute e parteciperanno alle
decisioni di eventuali trattamenti chirurgico-sanitari.
La famiglia affidataria sarà considerata una risorsa in ogni
progetto di affido e rappresenterà una “famiglia in più” che non si
sostituisce e non si pone in alternativa alla famiglia d’origine del bambino.
Gli affidatari che si renderanno disponibili per l’affidamento saranno scelti
fra le famiglie che abbiano ricevuto una formazione specifica sull’Affidamento
Familiare e disposte a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed
affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino, assicurando il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive,
provvedendo alle necessità di prevenzione e tutela della sua salute e
soprattutto alla disponibilità a mantenere un continuo rapporto con la famiglia
di origine ed a favorire il rientro del bambino presso i suoi genitori naturali
secondo gli obiettivi definiti nel “Progetto Quadro”, impegnandosi a mantenere,
se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento.
La famiglia affidataria sarà informata circa la situazione
del bambino che viene proposto per l’accoglienza e sul progetto elaborato chiedendo
nel contempo anche un coinvolgimento dei loro figli conviventi.
I servizi sociali si adopereranno affinché questa famiglia
possa usufruire, se lo richiede e se lo necessita, della collaborazione
dell’associazionismo familiare del Terzo Settore anche nei rapporti ordinari
con l’istituzione scolastica e sanitaria, usufruendo, se opportuno, del
supporto delle procedure istituzionali e/o burocratiche dei servizi competenti.
La famiglia affidataria dovrà anche essere tutelata nella
propria sfera di riservatezza, così come lei dovrà garantire la stessa
riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento; dovrà altresì
collaborare con le istituzioni competenti, come il Tutore e il Tribunale per i
Minorenni in tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato potendo
anche presentare al riguardo memorie scritte (art. 4 comma 5 bis e seguenti
della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015).
Il comune di Mentana, nell’ambito dell’intento della
Delibera in discussione si adopererà a valorizzare un preciso spazio di
collaborazione distrettuale con il privato sociale, il Terzo Settore, le reti
di associazioni familiari, e i gruppi di famiglie volontarie aggregate
attraverso specifici protocolli d’intesa per le attività di informazione,
sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul territorio.
Il servizio sociale, attraverso il confronto con i cittadini
provvederà al mantenimento della motivazione dei progetti sull’affidamento
familiare sul territorio, ad accompagnare ed a sostenere gli operatori e le
famiglie coinvolte, promuovendo soprattutto tutte le attività finalizzate a
prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che si riterranno
necessari per la predisposizione ed attuazione del “Progetto Quadro” e del
“Progetto di Affidamento” sarà assicurata
l’interazione della nostra amministrazione competente con il Servizio
Distrettuale nelle forme più adeguate, da concordarsi con appositi protocolli. La
stessa interazione sarà assicurata con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i
Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva
competenza.
In particolare i nostri servizi sociali in collaborazione
con il personale dei componenti servizi della ASL avranno il compito di:
- individuare le
situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla
permanenza in famiglia dei figli di minore;
- effettuare la valutazione
delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare
e della situazione del bambino
- aiutarle in ogni
maniera possibile per prevenire ulteriori disagi alla famiglia e lo stesso
allontanamento dei loro figli;
- predisporre, se la
famiglia non vuole essere aiutata e se è consenziente ad un temporaneo
allontanamento del minore, il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del
bambino e il “Progetto di Affido” con la definizione delle motivazioni, dei
tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la
modifica delle situazioni critiche all’interno delle famiglie d’origine
ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del
bambino/ragazzo e del recupero della famiglia naturale;
- attivare e curare, in
coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l’affidamento
familiare, le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;
- inviare, d’intesa con
il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell’affidamento familiare
all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;
- attivare il Servizio
Distrettuale per l’affidamento familiare per l’individuazione della famiglia
affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell’ambito
culturale e sociale d’origine del bambino stesso (religione, abitudini,
amicizie ecc.);
- stipulare l’accordo con
la famiglia affidataria sull’affidamento del bambino;
- attuare gli interventi
a sostegno del bambino, della famiglia d’origine, della famiglia affidataria
stabiliti nel “Progetto Quadro” e nel “Progetto di Affidamento”;
- assicurare il
mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia d’origine;
- fornire al Servizio
Distrettuale una relazione semestrale sull’andamento dell’affidamento del
bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;
- affiancare il Servizio
Distrettuale per l’affidamento familiare nell’elaborazione delle scelte
strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;
- collaborare con il
Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare alla realizzazione delle
attività da esso indicate;
Per attuare il proficuo intervento dell’Affidamento
Familiare il Comune di Mentana si farà promotore e garante della necessità che
ogni Distretto Socio-Sanitario dovrà dotarsi di un Servizio Distrettuale per
l’Affidamento Familiare (SDAF) con funzioni di coordinamento delle Equipe dei
Servizi Sociali territoriali, integrati
dal personale dei competenti servizi della ASL.
La presente Delibera proporrà che il Servizio Distrettuale,
come da Regolamento del 4 marzo 2019, n. 2 della Regione Lazio, si avvalga di
un coordinatore, nominato dall’Ufficio di Piano del Distretto, che lo
convocherà e lo rappresenterà, definendo anche, tenendo conto delle specificità
del territorio che rappresenta, dei criteri di partecipazione al Servizio
Distrettuale degli operatori rappresentanti delle Equipe dei Servizi Sociali
territoriali, degli operatori rappresentanti del Servizio Salute Mentale e
Riabilitazione Età Evolutiva (SMREE) dell’Azienda ASL, dei rappresentanti delle
Associazioni familiari e del Terzo Settore operanti nel territorio.
Nell’attuazione della presente Delibera si proporrà che il
Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, dopo aver predisposto il
relativo Piano di Attuazione, abbia il
compito di fornire un proficuo raccordo funzionale con l’Associazionismo
Familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio per la realizzazione
delle diverse attività a supporto dell’affidamento familiare e, con le Equipe territoriali,
di attuare l’organizzazione e l’erogazione, anche di
forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es.
gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.), di sostenere la cultura
dell’affidamento familiare, il reclutamento delle famiglie affidatarie,
l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie
affidatarie, di essere il riferimento
delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria.
Il Comune di Mentana proporrà altresì l’attuazione di una
Banca Dati Distrettuale, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie
per la gestione dell’affidamento familiare e della fornitura di tutta la
documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione
distrettuale e regionale nonché il monitoraggio e la valutazione delle attività
svolte e da svolgere.
L’attuazione della presente Delibera prevederà quindi in
particolare, anche in conformità alla Legge 184/1983 e segg. e al Regolamento
della Regione Lazio 2 del 4 marzo 2019 le seguenti modalità di intervento:
a) l’aiuto preliminare
alla famiglia in difficoltà per evitare l’allontanamento del bambino
b) l’affidamento diurno:
quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera
ritorna nella sua famiglia d’origine;
c) l’affidamento parziale:
quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell’anno (es. fine
settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari;
d) l’affidamento di
emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d’urgenza in una
famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto
individualizzato da parte dell’Equipe territoriale istituzionalmente
competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso
degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;
e) l’affidamento di
minori con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali
bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti,
bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono
richieste particolari competenze educative e di tempo;
f) l’affidamento
residenziale familiare: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli
affidatari in attesa dell’attuazione di un progetto per farlo ritornare presso
i suoi genitori naturali;
Gli interventi di cui abbiamo parlato saranno sempre, tranne
nei casi già stabiliti dall’Autorità Giudiziaria, preceduti da un “Progetto
Quadro” e, se sarà opportuno, da un “Progetto di Affidamento”.
Il “Progetto Quadro”, così come descritto dagli stessi
regolamenti regionali sarà elaborato dall’Equipe territoriale in forma
condivisa, riguarderà l’insieme coordinato ed integrato degli interventi
sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino
e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova.
Tali interventi saranno rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia
naturale, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra
famiglia, bambino e comunità locale.
Il “Progetto Quadro” comprenderà una parte descrittiva delle
valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una
di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno
intraprese, una dei soggetti, una delle responsabilità e una dei tempi.
Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione
dell’affidamento familiare il “Progetto Quadro” includerà uno specifico
“Progetto di Affidamento familiare” che conterrà gli obiettivi socio-educativi
legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino
nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la
famiglia d’origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i
tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le
specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia
d’origine.
Il “Progetto di Affidamento Familiare” conterrà i
dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine e al nucleo affidatario
quali:
- il servizio di
educativa domiciliare;
- la
partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;
- l’attivazione di una
famiglia d’appoggio;
- la realizzazione di
percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti
sia ai genitori che ai bambini/ragazzi;
- le forme di
collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al
benessere del bambino/ragazzo a scuola;
- supporto al percorso di
autonomia per ragazzi quasi/neo-maggiorenni;
- il sostegno e la
facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive,
artistiche, ecc.;
- l’organizzazione e
predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- l’attivazione di altre
misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di
Inclusione;
Il “Progetto Quadro” e il “Progetto di Affidamento” in esso
contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti quali il
Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, la famiglia d’origine, la
famiglia affidataria, gli organismi del Terzo Settore, e tutti gli altri
servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto che sarà anche
monitorato a cadenza trimestrale.
Infine, per quanto riguarda il sostegno economico che, comunque
prescinde dal reddito della famiglia affidataria e del nucleo mono genitoriale,
da parte del Servizio Distrettuale, si penserà di proporre mensilmente, nei
limiti delle risorse programmate e su suggerimento e autorizzazione della
stessa Regione Lazio di:
- 400 euro per l’affidamento presso la famiglia che accoglie il bambino;
- 200 euro per l’affidamento diurno familiare;
- Un sostegno proporzionale al periodo per l’affidamento parziale;
- 400 euro per il bambino + euro 200 per il genitore accolto per l’affidamento del nucleo mono-genitoriale a tempo pieno;
- Euro pro quota per l’affidamento del nucleo mono-genitoriale a tempo part–time:
- 700-1000 euro da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie per l’affidamento di minori con particolari complessità. Si terrà presente che, per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, il sostegno potrà essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell’organizzazione distrettuale di un “corredo per l’affido” (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d’uso alle famiglie affidatarie.
- Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate, il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità in virtù delle aumentate esigenze che l’affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l’importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.
- Nei limiti posti dal finanziamento regionale può essere prevista la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie documentate esigenze del minore in affido. Il Distretto individuerà anche forme specifiche di facilitazione nell’accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE della famiglia affidataria.
- stipule per ogni minore in affidamento familiare, di una polizza assicurativa, tramite la quale il bambino è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso potrebbe provocare.
Il Comune di Mentana, con la presente Delega, si farà anche promotore
e portavoce presso gli altri comuni del Distretto di tutti gli aspetti pratici
e organizzativi per l’attuazione dell’Affidamento Familiare e la sua definizione.
Dr. Massimo Rosselli del
Turco
Delegato del Sindaco per
la Tutele dei Diritti dei Minori

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