I motivi degli allontanamenti dei minori dalla propria famiglia non sono spesso plausibili
Lo
stesso Ministero delle Politiche Sociali ci racconta che nell’anno 1998/99 “i
motivi rimandavano in maniera prevalente a situazioni di povertà materiale,
innanzitutto economica (44%), ma anche abitativa (24%). Le difficoltà
relazionali disfunzionali con la famiglia di origine costituivano poi, per
intensità di indicazioni, il secondo motivo (32%), cui seguivano problemi
lavorativi di uno o entrambi i genitori (19%), maltrattamento e incuria del
minore (18%).
Tra le
motivazioni dell’affidamento familiare (dei minori fuori della famiglia
d’origine n.d.r.) predominavano in assoluto le condotte di abbandono e/o di
grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguivano problemi
prevalenti di tossicodipendenza e, infine, i gravi problemi economici.
Tornando
ai dati attuali, i problemi relazionali e l’inadeguatezza genitoriale
conservano la loro importanza anche tra i motivi secondari, ma qui appaiono con
forza difficoltà contingenti dei nuclei familiari – ma che rischiano di
cronicizzarsi – ovverosia: problemi economici della famiglia, problemi
abitativi, problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori.”[1]
Ad ulteriore riscontro di quello che stiamo dicendo vogliamo riportare
un significativo brano della relazione annuale della Commissione Infanzia[2]dell’anno 2019 dal titolo “Io ho diritto” che, fra le
altre cose, dice: “si assiste ad un non infrequente allontanamento dei minori
dalle famiglie di origine per ragioni legate all’indigenza”[3]
Purtroppo già prima
della passata pandemia, già il 18 gennaio 2018 la Commissione Parlamentare per
l’Infanzia e l’Adolescenza a conclusione della sua indagine conoscitiva sui
«Minori fuori Famiglia» metteva in evidenza che: “su quattro bambini in affido,
tre trovavano collocamento per via giudiziale e uno per via consensuale” ed è
molto probabile che questo affidamento sarebbe poi protratto così a lungo che
dopo i due anni si sarebbe trasformato d’ufficio in giudiziale essendo soggetto
al nulla osta del Tribunale per i minorenni.[4]
Questo significa,
oggi ancor di più, che a volte, essendo la famiglia stessa costretta ad andare
dai Servizi Sociali dicendo di non poter più provvedere al mantenimento dei
loro figli, li perda definitivamente.
Attenzione quindi,
perché in Italia spesso si allontanano i bambini dalle loro famiglie per
problemi derivanti dalla povertà, anche se la Legge non lo consente (Art.1
comma 1,2, e 3 della legge 184/83 e segg.),[5] perché
il dovere dello Stato e quindi dei Servizi Sociali è quello di prevenire i
problemi e di aiutare la famiglia, non di risolverli allontanando i loro figli,
magari immettendoli in Comunità educative invece che presso altre famiglie o
comunità familiari, come stiamo cominciando anche oggi a sentire da molte parti,
ancor più di prima.
Attenzione perché
così facendo si sta distrugge il tessuto connettivo della nostra società che si
regge ancora proprio sul valore della famiglia!
Altra
informazione e altro motivo critico di allontanamento dei minori dalla propria
famiglia, a nostro avviso ce lo dà per il 2010 sempre lo stesso Ministero
quando ci dice che questi bambini sono stati allontanati dai loro genitori nel
37% dei casi per “inadeguatezza genitoriale” termine quanto mai generico e
sicuramente non valido per separare i bambini dalle loro famiglie.[6]
Stessa criticità la
riscontriamo nella relazione ministeriale del 2016 in cui veniamo informati che
il 23,1% dei bambini sono stati portati in comunità per “incapacità educativa
dei genitori”[7]
Per
quanto riguarda gli allontanamenti amministrativi fatti per mezzo dell’art. 403
del codice civile valgono le stesse criticità che si riscontrano nei motivi
suddetti.
A
volte si vanno a prendere dei bambini con motivazioni “che fanno presupporre”
maltrattamenti[8] o altro, senza motivazioni certe, a
volte si vanno a togliere ad una famiglia alcuni figli e se ne lasciano altri e
il tribunale non se ne accorge nemmeno.
Precisiamo
che l’applicazione dell’articolo 403 c.c. è un’ordinanza amministrativa che
deve essere fatta per iscritto e che si deve attuare solamente e unicamente
quando un minore è in grave pericolo e ci siano le caratteristiche della
immediatezza del provvedimento in quanto la famiglia o chi ne ha la responsabilità
genitoriale lo fa vivere in una situazione di “grave pericolo per la propria
integrità fisica e psichica”. Quindi se una famiglia fa vivere un figlio in una
di queste situazioni è ovvio che il minore deve essere allontanato e se i figli
sono più di uno tutti vanno allontanati perché anche loro ovviamente sono in
pericolo. Ci capitò un caso “di 5 bambini fra cui due appena nati i cui Servizi
Sociali allontanarono con un 403 c.c. 3 figli e 2 li lasciarono ai genitori
dicendo al tribunale che gli stessi genitori non li avevano voluti consegnare!
Fu lo stesso tribunale che dopo un altro mese ordinò gli altri due
allontanamenti senza meravigliarsi, anzi giustificando il non allontanamento
degli altri due bambini con la stessa motivazione. Notiziamo, fra l’altro che
dopo circa un anno e mezzo tutti i bambini tornarono a casa senza nemmeno le
scuse della magistratura.
A
volte si raccolgono informazioni da un vicino di casa e si relaziona al P.M.
del tribunale dei Minorenni senza conoscere la famiglia e il tribunale avalla
quello che dice l’assistente sociale ed emette un’ordinanza.[9]
A
volte ci è capitato di riscontrare anche che i bambini sono allontanati dai
Servizi Sociali dalla loro famiglia addirittura senza il 403 c.c. ne orale ne
scritto.
A tal proposito è bene ricordare che in merito si è espresso anche il Tribunale dei Minorenni Bologna il 13 gennaio 2011 n. 18 dicendo: “Il provvedimento amministrativo con cui i servizi sociali, in via provvisoria e urgente, prelevano dall'abitazione familiare un minore (ex art. 403 c.c.) non può essere ratificato dal tribunale dei minori, ma anzi deve essere revocato dove non sia adeguatamente motivato, con conseguente ordine di ricollocamento immediato del minore stesso nel proprio ambito familiare.[10] - e il Tribunale dei Minorenni Roma il 4 novembre 1994 si allineava dicendo: “È abnorme e per ciò nullo e privo di effetti il provvedimento perché l'applicazione della norma presuppone una situazione pregiudizievole in atto e non il timore, anche plausibile, di un pericolo futuro”[11]
Infine vogliamo anche
ricordare che dopo i fatti di Bibbiano il presidente del Tribunale di Bologna
Spataro, avrebbe detto che su 100 richieste di allontanamento ne erano state
respinte 85, il che avrebbe dovuto presupporre un problema grave a carico dei
Servizi Sociali e che i giudici avessero preso provvedimenti adeguati, cioè
allertare precauzionalmente le procure dell’anomalia, cosa che, invece, non è
stata fratta.[12]
Ad onor del vero il Presidente
Spataro chiarì che non erano stati presi provvedimenti perché i Servizi Sociali
avevano presentato 100 “segnalazioni di potenziale pregiudizio” quindi
assai meno definitive. E così non si fece nulla. La cosa fu comunque, disse
Panorama, “smentita dalla stessa Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni
e per la Famiglia, di cui lo stesso Spataro era vicepresidente. “L’11 e 12
ottobre, l’Aimmf si è riunita a congresso a Lecce, e nella nota finale si parla
proprio di 100 richieste di allontanamento - L’articolo infatti prosegue
dicendo che -A seguito delle recenti puntuali precisazioni fornite dal
presidente del tribunale dei Minorenni di Bologna […] è stato accertato che in
85 provvedimenti su 100, avviati su richiesta della procura minorile, era stata
respinta la richiesta di allontanamento dei minori dalla famiglia
d’origine e il collocamento presso terzi suggerito dai Servizi sociali.”[13]
Quindi
consigliamo chi di dovere di fare molta attenzione e molto scrupolo
nell’attuare questo provvedimento che, con i tempi della Giustizia odierni, i
bambini possono rimanere fuori famiglia anche anni quando non c’era bisogno di
allontanarli, almeno in maniera così urgente.
[2] La preparazione del documento si protrasse per 3
anni. Lo dice la parlamentare Bellucci in audizione in Commissione Infanzia il
3 marzo 2021 dopo 1 ora e 03 minuti nel link: evento
| WebTV (camera.it)
[3] Pag.19 http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/IO_HO_DIRITTO.pdf
Avviso importante:
Se si digita il link sopra riportato non si ritorna
alla relazione “io ho diritto” dell’anno 2019 ma a quella dell’anno 2020 perchè
quella del 2019 è stata soppressa nel web. Quindi non abbiamo più il
riferimento nel link ma solamente, supponiamo, quello cartaceo in senato.
[4] https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017bis&ti-pologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero cfr. con il Quaderno 19 del MLPS pag.13,18,19 E
addirittura troviamo nel resoconto dello stesso Ministero del 2010 che il 37%
dei bambini è collocato in un servizio residenziale in forma consensuale.pag.22
https://www.socialesalute.it/res/download/dicembre2012/ricerca_affido.pdf
“Tre affidamenti su quattro sono di natura giudiziale. È questa una
evidenza trasversale all’intero territorio nazionale e da ricollegare da una
parte alla tendenza a intervenire per via giudiziale sin dall’inizio nel caso
di situazioni problematiche o caratterizzate da conflittualità o scarsa
adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno, e dall’altra al
protrarsi delle permanenze di accoglienza per le quali, passato il termine dei
due anni, l’affidamento da consensuale si trasforma
d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i
minorenni.”
[5] Art.1 comma 1,2, e 3
Comma 1.
“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'àmbito della propria famiglia.”
Comma 2
“Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.”
Comma 3.
“Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono
e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria
famiglia.”
[8] Come nel caso “Ferrara” la cui
documentazione è a disposizione della magistratura di cui abbiamo
documentazione, in cui dopo anni la procura ha assolto il genitore a cui
avevano sottratto i figli con la motivazione “il fatto non sussiste!”
[9] Anche in questo caso la documentazione è a
disposizione della magistratura.
[10] Art. 403 codice civile: Intervento della pubblica
autorità a favore dei minori | La Legge per tutti

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