domenica 8 gennaio 2017

Responsabilità del sindaco
se un bambino è illecitamente allontanato  ex art.403 c.c.
a causa di condotte commissive od omissive degli assistenti sociali



Da:Cassazione Civile, Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928
“Il carattere gravemente colposo delle condotte commissive ed omissive degli assistenti sociali, determinanti l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare in assenza di ragioni tali da giustificare un tale provvedimento, configura la responsabilità dell’amministrazione comunale per fatto dei propri dipendenti e l’obbligo della stessa di risarcire i genitori del minore che abbiano subito la lesione della integrità e della serenità del loro nucleo familiare. In ipotesi siffatte, dunque, il Comune è chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c. sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente, per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro specifiche funzioni e non anche ex art. 2043 c.c. per la illiceità del provvedimento di allontanamento di cui all’art. 403 c.c.
Infatti l’Articolo 2049 del Codice Civile così si esprime:
“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900]”[1]
E l’art. 2043 c.c. precisa che “la responsabilità extracontrattuale, [……] è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”.[2]
Quindi:  
“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.[3]
Questo significa anche che, per essere risarciti del danno subito dai propri figli e da tutta la famiglia a causa di un allontanamento illecito, il danneggiato non avrà l’obbligo di provare il dolo o la colpa dei Servizi Sociali e quindi dell’assistente sociale che ha contribuito all’allontanamento, ma basta solamente poter dimostrare gli altri elementi costitutivi dell'illecito, cioè di essere stato danneggiato.
Ai fini dell’accoglimento del risarcimento del danno non verrà nemmeno considerato il fatto che il Tribunale non abbia annullato  il 403 c.c. ma lo abbia anche approvato.
Poco cambia se il sindaco abbia delegato il 403 c.c. in quanto “[……] riguardo alla posizione del delegante si ricorda che il primo “non può attraverso la delega di funzioni escludere in toto la propria responsabilità anche  sul piano penale”.
Infatti il sindaco ha “l’obbligo di disporre un sistema adeguato e funzionale di controllo sull’operato del delegato per non incorrere nella cosiddetta “culpa in vigilando”, In proposito vedi art. 16, comma 3 del Decreto legislativo 81/2008.
Ricordiamo al proposito che il sindaco, contrariamente a come viene detto in alcuni documenti  formalizzanti il 403 c.c. di alcune aziende pubbliche di servizio alla persona delegate ad espletare il Servizio Sociale, non possono certamente essere delegate a firmare anche il 403 c.c.
Vediamo cosa dice l’articolo di legge:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”[4]
Quindi i soggetti sono due: la “Pubblica Autorità” e gli “Organi di protezione dell’Infanzia”, che per definizione è anche e soprattutto il Servizio Sociale.
Se l’articolo di legge ha voluto distinguere i soggetti e i secondi (gli assistenti sociali) sono solo “il mezzo” di cui si serve la Pubblica Autorità non possono essere anche i primi, se no la legge non li avrebbe distinti.
Se il sindaco delegasse il Servizio Sociale andrebbe a modificare l’articolo di legge che prevede le due figure, una a garanzia dell’altra
La modifica sostanziale dello specifico articolo di legge non può essere operata da un sindaco ma solo dal legislatore.

Nota:
Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.

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