Alcune informazioni utili
Spesso i genitori separati mi chiedono quali sono i loro dirittie i
loro doveri.
La scuola sa come si deve
comportare difronte ad alcune domande che le vengono loro rivolte quando gli alunni
hanno i genitori in contenzioso giudiziale?
Ecco quindi alcune informazioni utili:
Evitare la discriminazione fra padre e madre
L’art. 316 c.c., comma 1 recita testualmente:
“Entrambi
i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni del figlio”.
Dal un documento del Ministero dell’Istruzione
intitolato: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito
scolastico della legge 54/2006, Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli”, leggiamo:
“[…] l’aspetto più rilevante della riforma è rappresentati, infatti
proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi
superiori interessi, attraverso l’introduzione del principio della
bigenitorialità. […] In particolare per quanto concerne la responsabilità
genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale
assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i
genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere
esercitata di comune accordo […] anche con riferimento alle decisioni relative
all’educazione e all’istruzione”.
I figli di genitori non sposati
“In caso di figli nati fuori del matrimonio la
responsabilità è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il
riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (Art. 316 c.c. comma
1 e 4). Ove invece un solo genitore riconosca il figlio, questi esercita la
responsabilità genitoriale su di lui (Art. 316 comma 4). Il genitore che non
esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione
e sulle condizioni di vita del figlio (Art. 316 c.c. comma 5)”. [2]
Lontananza e incapacità o altro impedimento di
uno dei genitori
“Nel caso di lontananza, di incapacità o di
altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della
responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)”. [3]
In caso di “Affidamento esclusivo” ad un solo
genitore
“Il genitore cui sono affidati i figli in via
esclusiva, salva diversa diposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo
della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice (Art.337 – quater). Il genitore cui i figli
non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In ogni caso salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse dei figli sono
comunque adottate da entrambi i genitori (Art.337- quater). Soltanto il
genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi
dell’art.330 del c.c., a seguito di un provvedimento del tribunale, può essere
considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del
figlio ivi comprese quelle relative all’educazione e all’istruzione”. [4]
L’iscrizione dei figli a scuola
Anche se l’Art. 192, comma 11, del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994,
non prevede che sia apposta la doppia firma sul modulo di iscrizione, così come
non è prevista da alcuna modulistica ministeriale (implicando così il tacito
accordo del genitore non firmatario), la scuola in caso di incertezza deve
prevedere lo spazio per la doppia firma ed eventualmente scrivere sotto il
modulo: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non concernenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”
Le deleghe
La doppia firma vale anche per l’eventuale delega per il ritiro degli
alunni da parte di terzi se l’affidamento è congiunto.
Non è invece possibile delegare la partecipazione ai colloqui con i
docenti o la firma nelle giustificazioni, perché si tratta di aspetti diversi
del dovere di educare la prole.
L’informazione sulla vita scolastica dei figli
In caso di affidamento sia congiunto sia esclusivo la scuola ha il
dovere di informare entrambi i genitori sulla vita scolastica dei figli
(Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5825 del 13 novembre 2007 e nota
del MIUR del 20 dicembre 2005), a meno che uno dei due non sia decaduto dalla
responsabilità genitoriale.
Tali informazioni devono essere trasmesse ad entrambi i genitori per
il loro diritto di accesso o per l’applicazione della Legge n. 241 del 7 agosto
1990 Art. 22, attraverso il registro elettronico (ormai usato da molte scuole
italiane) o altri mezzi che la scuola vorrà mettere a disposizione delle
famiglie.
I genitori e la loro partecipazione alla vita
scolastica dei figli
La partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica dei figli
attraverso gli organi collegiali è stata affrontata dall’Art. 7 comma 4 e 5
dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, [5] che così recitano:
Comma 4
“L'elettorato
attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche
se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali
siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari,
ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone
giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale”.
Comma 5
“Non
spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la responsabilità
sul minore”.
Il nulla osta da una scuola all’altra
“Secondo
le norme pubblicistiche che disciplinano il nulla osta (regio decreto n. 653
del 4 maggio 1925) e l’azione amministrativa (legge n. 241 del 7 agosto 1990) e
quelle civilistiche che disciplinano la responsabilità genitoriale (legge n. 54
dell’8 febbraio 2006), il trasferimento dell’alunno da un istituto a un altro
richiede l’accordo tra i genitori, quale che sia il regime giuridico dei
rapporti genitori-figli. Orientamento confermato anche dal Tribunale per i
Minorenni di Ancona In caso di genitori separati”.
Il nullaosta del passaggio da una scuola a
un’altra deve quindi recare la firma di entrambi i genitori o comunque quella
dell’uno deve rappresentare la volontà dell’altro, pena la negazione dello
stesso trasferimento.
Nota:
Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.
[1] Per ulteriori informazioni
vedere il sito internet http://www.aiges.org/blog/2014/09/scuola-vademecum-per-genitori-separati/
[2] Dal un documento del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca intitolato:
Indicazioni
operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 “
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli”
[3] Ibidem
[4] Dal un documento del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca intitolato:
Indicazioni
operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 “
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli”
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