domenica 15 gennaio 2017

La scuola in presenza di genitori separati [1]
Alcune informazioni utili


Spesso i genitori separati mi chiedono quali sono i loro dirittie i loro doveri. 
    La scuola sa come si deve comportare difronte ad alcune domande che le vengono loro rivolte quando gli alunni hanno i genitori in contenzioso giudiziale?

Ecco quindi alcune informazioni utili:

Evitare la discriminazione fra padre e madre

L’art. 316 c.c., comma 1 recita testualmente:
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.
Dal un documento del Ministero dell’Istruzione intitolato: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, leggiamo:
“[…] l’aspetto più rilevante della riforma è rappresentati, infatti proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l’introduzione del principio della bigenitorialità. […] In particolare per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo […] anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione e all’istruzione”.

I figli di genitori non sposati

“In caso di figli nati fuori del matrimonio la responsabilità è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (Art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece un solo genitore riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (Art. 316 comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (Art. 316 c.c. comma 5)”. [2]

Lontananza e incapacità o altro impedimento di uno dei genitori

“Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.). [3]

In caso di “Affidamento esclusivo” ad un solo genitore

“Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa diposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art.337 – quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In ogni caso salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse dei figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art.337- quater). Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art.330 del c.c., a seguito di un provvedimento del tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all’educazione e all’istruzione”. [4]

L’iscrizione dei figli a scuola

Anche se l’Art. 192, comma 11, del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, non prevede che sia apposta la doppia firma sul modulo di iscrizione, così come non è prevista da alcuna modulistica ministeriale (implicando così il tacito accordo del genitore non firmatario), la scuola in caso di incertezza deve prevedere lo spazio per la doppia firma ed eventualmente scrivere sotto il modulo: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non concernenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”

Le deleghe

La doppia firma vale anche per l’eventuale delega per il ritiro degli alunni da parte di terzi se l’affidamento è congiunto.
Non è invece possibile delegare la partecipazione ai colloqui con i docenti o la firma nelle giustificazioni, perché si tratta di aspetti diversi del dovere di educare la prole.

L’informazione sulla vita scolastica dei figli

In caso di affidamento sia congiunto sia esclusivo la scuola ha il dovere di informare entrambi i genitori sulla vita scolastica dei figli (Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5825 del 13 novembre 2007 e nota del MIUR del 20 dicembre 2005), a meno che uno dei due non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Tali informazioni devono essere trasmesse ad entrambi i genitori per il loro diritto di accesso o per l’applicazione della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Art. 22, attraverso il registro elettronico (ormai usato da molte scuole italiane) o altri mezzi che la scuola vorrà mettere a disposizione delle famiglie.

I genitori e la loro partecipazione alla vita scolastica dei figli

La partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica dei figli attraverso gli organi collegiali è stata affrontata dall’Art. 7 comma 4 e 5 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, [5] che così recitano:

Comma 4
“L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale”.

Comma 5
“Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la responsabilità sul minore”.

Il nulla osta da una scuola all’altra

Dal sito di AIGES (Agenzia Italiana Genitori Separati) leggiamo: [6]
“Secondo le norme pubblicistiche che disciplinano il nulla osta (regio decreto n. 653 del 4 maggio 1925) e l’azione amministrativa (legge n. 241 del 7 agosto 1990) e quelle civilistiche che disciplinano la responsabilità genitoriale (legge n. 54 dell’8 febbraio 2006), il trasferimento dell’alunno da un istituto a un altro richiede l’accordo tra i genitori, quale che sia il regime giuridico dei rapporti genitori-figli. Orientamento confermato anche dal Tribunale per i Minorenni di Ancona In caso di genitori separati”.
Il nullaosta del passaggio da una scuola a un’altra deve quindi recare la firma di entrambi i genitori o comunque quella dell’uno deve rappresentare la volontà dell’altro, pena la negazione dello stesso trasferimento.

Nota:
Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.



[1] Per ulteriori informazioni vedere il sito internet http://www.aiges.org/blog/2014/09/scuola-vademecum-per-genitori-separati/
[2] Dal un documento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca intitolato:
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 “ Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”
[3] Ibidem
[4] Dal un documento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca intitolato:
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 “ Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”

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