domenica 1 gennaio 2017

RectaLex




Il problema della calendarizzazione delle visite negli affidamenti.

Oggi vorrei parlare di una realtà che vivono oramai in Italia tantissimi genitori, una realtà che dura nel tempo a volte per mesi a volte per anni.
Una realtà che è diventata una prassi consolidata.
Nessuno ci fa più caso e molte famiglie si sono arrese alla consapevolezza che non c’è niente da fare e allora magari si protesta ma troviamo sempre un muro di gomma.
Allora si diventa conflittuali con la conseguenza che siamo messi all’indice anche da psicologhi che raccolgono il nostro stress e lo tramutano nell’impossibilità di vedere i nostri figli liberamente allungando la separazione.
A volte ci si arrende all’evidenza dei fatti e delle circostanze e si sopportano condizionamenti che crediamo di non poter combattere.
In questa povera Italia maltrattata dalle Istituzioni che sembrano opprimerci ogni giorno di più, fortunatamente c’è ancora la legge e una democrazia che la protegge.
Il problema vero, la causa di molti soprusi che dobbiamo sopportare, è sempre più spesso la mancanza dell’Informazione! 
SE IO NON SO. NON POSSO DIFENDERMI, E QUINDI DEVO STARE ZITTO.”
La mia idea, il mio impegno d’ora in avanti sarà quella di mettervi al corrente di molti diritti di cui nessuno vi parla, spesso nemmeno i vostri avvocati, ma che conoscendoli impedirebbero situazioni che, se non messe immediatamente in evidenza, fanno si che possono condizionare tutto un iter burocratico-giudiziale che metterà a dura prova il benessere psicofisico vostro e di vostri figli.
Quante volte abbiamo sentito dire:
“L’assistente sociale non mi fa vedere  i miei figli!”
 “Vorrei vedere mio figlio più di una volta alla settimana ma il Servizio Sociale me lo nega.“
“Oggi il Servizio Sociale ha detto che l’ultima volta che ho visto mio figlio è rimasto stressato dal mio atteggiamento e quindi adesso per un mesetto non ci saranno più incontri, nemmeno protetti. Ho protestato e mi hanno detto che se non sto zitto non me lo fanno vedere più!”
“Ma possibile che se non faccio quello che mi viene ordinato, anche sapendo che mi stanno facendo un torto, devo stare zitto?”
“Ma quanto durerà questo affidamento!”
“Vorrei fare qualcosa per poter riportare mia figlio a casa ma non so cosa fare!"
“Qui il tempo passa e mio figlio è parcheggiato a tempo indeterminato e non posso fare niente!”
“L’assistente sociale condiziona la mia vita!”
“Possibile che una ragazzina, solo perché è un’assistente sociale, possa condizionarmi così pesantemente? Ho allevato tre figli ed ora mi vengono  a dire come mi devo relazionare con loro!”
Chi dovrebbe tutelare i nostri diritti, e questa volta mi riferisco ai giudici, a volte non lo fanno e sbagliando ci mettono nei guai.
Entriamo nella fattispecie di cui vorrei parlare e cioè della disposizione del Tribunale dei Minori in merito all’affidamento di un bambino.
In particolare facciamo riferimento all’Art.4 comma 3 della legge 184/1983 emendata dalla 149 del 2001
Vediamo cosa dice:
 “NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DEVONO ESSERE INDICATE SPECIFICATAMENTE  [……] LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI I GENITORI E GLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE POSSONO MANTENERE I RAPPORTI CON IL MINORE.”
Provate a leggere ledisposizioni di quasi tutti i Tribunali dei Minorenni:
Non riportano mai, come dovrebbero, le modalità con cui i genitori possono vedere i figli durante il periodo di affidamento, quindi non c’e’ mai un programma stabilito di visite!
Ad onor del vero la cosa in genere non si ripete nei Tribunali Civili.
Cosa fanno i giudici del TDM nella maggior parte dei casi?
Scrivono nella disposizione che questa incombenza è lasciata alla discrezione dei Servizi Sociali e quindi vanno in deroga alla Legge!
Riportiamo una recente disposizione provvisoria del Tribunale dei Minorenni di una città del centro Italia:
PQM
Visti gli art.333 ess. C.c. decidendo in via provvisoria ed urgente;
AFFIDA
I MINORI AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE CON L’INCARICO DI:
"[……] REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON ENTRAMBI I GENITORI SECONDO TEMPI E MODALITÀ RISPONDENTI ALL’INTERESSE DEI MINORI, CON FACOLTÀ DI NON AVVIARE GLI INCONTRI O SOSPENDERLI SE DISTURBANTI [……]"
A seguito di questa disposizione i Servizi Sociali non hanno mai stabilito una calendarizzazione degli incontri  mamma/figli per cui la donna vede il bambino quando lo decide l’assistente sociale, a volte ogni 15 giorni oppure sospende gli incontri a suo piacimento magari decidendo che è stressato, o perché non coincidono le ferie madre/figli. Non contenta decide anche di non farle vedere l’altra figlia da quasi un anno dicendo che questa non la vuole vedere!
A nulla sono servite le continue rimostranze della donna la cui situazione sta portandola alla disperazione.
Tutto questo perché il Tribunale non ha fatto il suo dovere e non ha ottemperato alla legge che gli imponeva di mettere in sentenza questa calendarizzazione!
Non si venga a dire che, in deroga alla legge, si è stabilito così per il bene dei minori, perché:
Primo:
- le deroghe alle leggi le stabilisce solo il legislatore in Parlamento;
Secondo:
- al Servizio Sociale (Art.4 comma 3) “[……] è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni [……] deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.”
Quindi l’assistente sociale deve solamente controllare che vengano rispettate le disposizioni del tribunale e se si accorge di eventuali problemi che sorgono durante l’affidamento non deve prendere decisioni autonomamente ma relazionare al Tribunale che provvederà a prendere quelle opportune.
IL SERVIZIO SOCIALE QUINDI NON PUÒ MAI SOSTITUIRSI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E, COME ABBIAMO VISTO NELLE ALTRE PRECEDENTI RELAZIONI, NEMMENO NEL DECIDERE IL 403 C.C. 


Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.


Nessun commento:

Posta un commento