mercoledì 17 luglio 2019

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Una disfunzione del sistema giuridico

Il Tribunale dei Minorenni emana un’ordinanza di allontanamento senza aspettare che i Servizi Sociali gli relazionino dopo aver conosciuto la famiglia.


Il Tribunale dei Minorenni emette un’ordinanza di allontanamento di una bambina senza sapere alcunché della famiglia basandosi solamente sulle parole di un vicino di casa che, fra l’altro, smentirà per iscritto gran parte di quello che aveva relazionato l’assistente sociale stessa.
L’Assistente Sociale, peraltro non competente per territorio, aveva già allontanato la piccola con un provvedimento d’urgenza (ex Art.403 c.c.), mai visto agli atti, quindi non si sa nemmeno se a da chi è stato firmato ne con quale motivazione.
Il PM che riceve la relazione dell'assistente sociale virgoletta questa relazione e la inoltra al tribunale dei Minori.
Sappiamo che ’ordine dell’Ente locale che allontana il minore con l’Art.403 c.c. è un atto amministrativo e quindi doveva essere formalizzato per iscritto e firmato dal sindaco. Tutto questo, nel caso specifico, non è stato fatto.
Se sono principalmente i Servizi Sociali del territorio, a relazionare al PM e quindi a far capire al tribunale quale sia la situazione reale da esaminare, la relazione del SS è fondamentale, anche se non dovrebbe essere l’unica.
La bambina è ora stata adottata.
Certamente non è possibile emettere una sentenza soddisfacente alla verità se non si conosce la famiglia che si va giudicare!
Cosa dice La Legge:
Da Procura della Repubblica presso il TM di Milano:
A seguito della legge 149/01, è cambiata l'impostazione di lavoro dei servizi, il cui referente immediato ed iniziale è proprio il Pubblico Ministero minorile, destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti minorenni. Lo strumento della segnalazione diventa così il momento fondamentale della tutela dei diritti dei minori. Si è detto che il servizio sociale è titolare di competenze proprie in materia di tutela e assistenza dei minori. Attraverso la segnalazione, il servizio porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria una situazione di pregiudizio, ossia una situazione in cui la potestà genitoriale è esercitata male (o, in casi estremi, non è esercitata affatto), con la conseguenza che il minore in questione possa subirne un danno, ovvero risulti in stato di abbandono.”
Quindi il PM è destinatario della segnalazione del SS, sarà poi lui a svolgere l’attività “deputata a promuovere e stimolare l'attività di quella giudicante e "veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia" (art. 73, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).”[1] 



martedì 16 luglio 2019


Queste l’indice delle disfunzioni della legge e le storie per il prossimo mese.[1]
  1. Il Tribunale dei Minori non calendarizza in sentenza gli incontri.
  2. Il TM emana un’ordinanza di allontanamento senza aspettare che i Servizi Sociali gli relazionino dopo aver conosciuto la famiglia
  3. Una bambina viene allontanata dalla madre dopo due ore di colloquio con una psichiatra.
  4. Il TM ammonisce con un decreto provvisorio e avverte di ubbidire ai SS minacciando in caso contrario che provvederà “ad una diversa collocazione” dei bambini.
  5. Il TM sa di essere incompetente e lo dice in sentenza solamente quasi un anno dopo 
  6. Il TM decide la decadenza della responsabilità genitoriale. La Procura non rimanda nemmeno a giudizio i genitori e dice anzi che vogliono molto bene alla bambina. La bambina è comunque mandata in adozione.
  7. Il TM dopo la sentenza primo grado decide quasi sempre di interrompere le visite genitori-figli senza aspettare la conclusione dei tre gradi di giudizio.
  8. L’allontanamento “a rate” di 5 bambini ex Art. 403 c.c.
  9. Il TM non mette la durata dell’affidamento in sentenza come dovrebbe.
  10. Il figlio rifiuta immotivatamente di vedere il genitore e l’AS non fanno niente.
  11. Il GI nomina il CTU che non è iscritto all’Albo del Tribunale senza l’assenso del Presidente, senza una motivazione e senza il consenso delle parti.
  12. I Giudici, gli AS e i Periti dei tribunali interrogano i bambini senza rispettare le linee guida.
  13. I Periti dei tribunali ed i vari professionisti che si occupano di interrogare i minori e le loro famiglie quasi mai registrano gli incontri, e se li registrano non consegnano la registrazione.
  14. L’Art.403 c.c. è illegalmente firmato dal responsabile del Servizio Sociale, a volte lo firma direttamente l’Assistente Sociale, altre addirittura non lo firma alcuno.
  15. L’attuazione dell’Art. 403 c.c. è sempre eseguito da singoli AS, a volte accompagnati dalle forze dell’Ordine, quasi mai rispettano le loro stesse  linee guida che prevedono che questo intervento sia effettuato da un’equipe multi-professionale specializzata.
  16. La figlia accusa il padre di aver picchiato la madre. Il Tribunale, invece di allontanare da casa il padre “presunto violento”, allontana la bambina, sua madre e altri quattro fratelli e li mette in una Comunità di suore.
  17. Il Tribunale, dopo aver deciso di allontanare una bambina dalla madre perché è per lei pericolosa, decide di fargliela vedere in maniera protetta in alcune ore del giorno e contemporaneamente e incredibilmente in altre, sia di giorno che di notte, in maniera libera.
  18. Alcuni tribunali prestampavano le ordinanze dei presidenti per cui la decisione era presa a priori senza aver conosciuto le parti. Fino al 2011 il modulo prestampato si scaricava direttamente dal sito del Ministero di Giustizia.
  19. Se i minori sono mandati da un tribunale in affidamento fuori famiglia, spesso non rivedono più i genitori ed i fratelli
  20. Il Tribunale non segnala quasi mai ai Comuni lo stato di indigenza dei nuclei familiari per permettere ai minori di rimanere nella propria famiglia
  21. I Servizi Sociali allontanano i bambini con L’Atto Amministrativo Art. 403 c.c. motivandolo genericamente.
  22. Il Sostituto Procuratore invita i SS a fare un 403 c.c.
  23. Il PM della Procura presso il TM non fa mai un’istruttoria autonoma ma si basa quasi esclusivamente sulla relazione degli AS
  24. Il Giudice Tutelare non segue quasi mai le disposizioni delle sentenze, come dovrebbe ex art.337 c.c.
  25. La CTU consegna, come allegato, un documento importantissimo dicendo che la parte lo ha condiviso firmandolo, ma la firma non compare e la parte dice di non averlo mai firmato. Il giudice non si accerta se è un falso, ne tiene conto, e lo porta egualmente in giudizio.
  26. La CTU chiede al GI di allontanare urgentemente una bambina dalla madre perché pericolosa e a rischio di agiti lesivi. Mantiene la sua tesi fino alla relazione finale chiedendo al tribunale di mantenere anche l’allontanamento della bambina dalla madre per gli stessi motivi. Contemporaneamente chiede di permetterle di vedere la figlia senza incontri protetti e addirittura di pernottare più volte al mese con la bambina.
  27. Viene allontanata d’urgenza una figlia dalla mamma su una relazione di una psichiatra che ha parlato con lei solamente per un’ora e mezza e che, fra l’altro, afferma che la donna è a rischio di “scompensi e agiti” senza specificare che tipo di agiti e scompensi ha. La mamma in questione non è mai stata pericolosa per la figlia ne c’è documentazione di questa pericolosità.
  28. In Italia i Ministeri preposti non danno più notizie dei bambini in affidamento fuori famiglia dal 2016 Precedentemente non avevano dato informazioni per 5 anni.
  29. L’AS di sua iniziativa e con una sua firma, senza un atto amministrativo firmato dal sindaco, senza avvisare il tribunale toglie un bambina da un genitore e la manda a vivere altrove.
  30. Lo psicologo consiglia di mandare due fratelli in adozione con famiglie diverse.
  31. Una donna, inserita in una comunità con i cinque figli, viene limitata anche nella sua libertà personale.
  32. Il responsabile del Servizio Sociale firma un allontanamento urgente (ex 403 c.c.) di due minorenni dalla madre





[1] Attenzione: Di tutte le disfunzioni e le storie abbiamo documentazione



Il TM non calendarizza in sentenza gli incontri.



Per il Sig. Ministro di Giustizia Dott. Avv. Alfonso Bonafede

Relazione/inchiesta
sulle disfunzioni della Giustizia e delle Istituzioni
riguardo al problema degli affidamenti minorili in Italia.

Introduzione

Questo lavoro è una raccolta documentata di disfunzioni delle nostre Istituzioni ed in particolare della Giustizia italiana, e di quelle che si sono attuate nelle circostanze di successivi allontanamenti di minori fuori della famiglia naturale.
Dalle ultime statistiche, peraltro risalenti al lontano 2016, sappiamo che raggiungono il numero di quasi trentamila.
È oramai opportuno che lo Stato e quindi in primis il Ministro di Giustizia, sappia dalle stesse famiglie e da chi le rappresenta, cosa succede oggi nel nostro paese.
Questo lavoro di ricerca, primo in Italia, nasce per illustrare e documentare fatti, disposizioni e sentenze di Tribunali, che proverebbero questa malpratica informando e dando la possibilità a chi di competenza di affrontare e risolvere le problematiche delle tante famiglie italiane incappate nella malagiustizia e che chiedono da anni di aiutare i loro figli a tornare a casa.

Il presente lavoro è composto da due parti:

La prima parte parla in generale degli attuali problemi della giustizia minorile nella gestione delle criticità familiari
La seconda parte sempre in progress elenca alcuni casi significativi di malagiustizia sottolineandone gli errori e le omissioni. La documentazione allegata è solo rappresentativa di tanti altri casi.

Da oggi pubblicherò ogni giorno una disfunzione delle nostre istituzioni.
Vorrei che chi è in Parlamento si rendesse conto di come sempre più spesso viene oggi amministrata la Giustizia in Italia.
Questo proprio per il rispetto che ho per i tanti professionisti che invece fanno il loro dovere e soprattutto per i tanti bambini e le loro famiglie che in questo momento stanno soffrendo un dolore inestimabile.
Questa la prima disfunzione, domani la seconda

Questa la prima disfunzione, domani la seconda


Il TM non calendarizza in sentenza gli incontri.

Ormai da tempo vige la prassi che i Servizi Sociali vengano incaricati dai tribunali minorili di calendarizzare gli incontri dei minori con i loro genitori nelle separazioni o negli affidamenti a terzi.
Questa calendarizzazione non è di competenza dei Servizi Sociali ma solamente di un tribunale.
Spesso i Servizi Sociali, se gli utenti non ubbidiscono alle disposizioni da loro emesse, puniscono gli utenti togliendo loro la possibilità di vedere i loro figli diminuendo a loro piacimento gli incontri. Anche questo è vietato.
Quando si attua questa prassi si genera, fra l'altro, quasi sempre un contrasto immediato fra  le famiglie assistite e l’Assistente Sociale, andando ad incidere negativamente sul suo lavoro con conseguenze e ripercussioni anche sui minori che andrebbero invece tutelati ed aiutati.
Sic stantibus rebus, a nostro avviso, si ravvisa anche un danno erariale per il Comune da cui dipendono i Servizi Sociali in quanto gli Assistenti Sociali effettuano una prestazione lavorativa che non compete loro spendendo danaro pubblico. 

Ecco perché:

  • Art.4 comma 3 della Legge 184/1983 [1]
“Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente: […] i tempi e i  modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”     
  • Art. 337 ter del Codice Civile [2]
“[…] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. […], determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”
  • Art.9 del Codice deontologico degli Assistenti Sociali [3]
Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, […] non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.” 

  • Art.3 comma 3 della Legge 184/1983 [4]
“Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.
Se un minore viene affidato in via esclusiva ad un genitore questi non può decidere quando far vedere il bambino all’altro genitore quindi “per relationem” non lo può fare nemmeno un Assistente Sociale anche se il Servizio ne ha avuto l’affidamento.

  • Art. 337 quater Codice civile [5]
 “[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, […] deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” 

  • Art.155 C.C. modificato dalla 54/2006
 “[...] il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa […] determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore “.[6]

  •       Articolo 13 della Costituzione 

    “La libertà personale è inviolabile.
    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].”
    Solo sulla base di una legge esistente lo Stato può agire in campo giudiziario, altrimenti parliamo di abusi di potere.

                    




[3] Nota bene: Questa impossibilità si deduce  anche dal fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.




sabato 6 luglio 2019




   


             


Alla cortese attenzione del Presidente e dei Signori Consiglieri della Commissione Servizi Sociali e Cultura.



Oggetto: Relazione esplicativa sulla Delibera degli Affidamenti Familiari.



         La Delibera sugli Affidamenti Familiari che viene presentata in Commissione intende promuovere, anche alla luce della raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare” la realizzazione di progetti finalizzati a diffondere sul territorio una politica positiva sul tema dell'affidamento familiare quale modalità prioritaria ed alternativa all'inserimento in struttura dei bambini.

         Il Comune di Mentana, intende quindi incoraggiare in via prioritaria tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti attraverso la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno di tutte le professionalità che collaboreranno all’oggetto della Delibera. 

         Lo scopo della Delibera che oggi vogliamo sottoporre alla Commissione  è un lavoro riparativo sulle famiglie bisognose di assistenza, individuando nel contempo, le modalità, le responsabilità, le funzioni e i compiti soprattutto del nostro Servizio Sociale che dovrà basare il suo intervento sulle Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 02/03/2018, sui successivi Regolamenti del 2 Marzo 2018 e nel rispetto della Legge 184 del 04/05/1983 e segg., “Diritto del bambino alla propria famiglia”.

         La delibera promuoverà altresì la programmazione delle “risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.

         L’affidamento familiare sarà inteso come una forma di intervento ampia e duttile che consisterà nell’aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle sue capacità genitoriali, garantendo nel contempo al loro figlio, attraverso varie forme di assistenza affetti e cure necessarie per un suo più sano e ampio sviluppo.

         L’Affidamento Familiare sarà realizzato con la creazione di un “Albo delle Famiglie Affidatarie.

         Nel caso di affidamento familiare sarà comunque sempre prioritario l’intento di conservare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia d’origine che verranno mantenuti e sollecitati, poiché, deve essere chiaro, che il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare. Tale mantenimento sarà garantito prioritariamente da un intervento multidisciplinare che tutelerà sia il bambino che la famiglia naturale.         L’affidamento familiare nell’intenzione della presente delibera, intenderà essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare, sia un intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l’opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali. 

         L’affidamento familiare si articolerà in una pluralità di tipologie d’intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte faranno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino con la sua famiglia naturale.

         Qualora il rientro nella famiglia d’origine non sarà possibile e solo in quel caso, l’affidamento accompagnerà il ragazzo nel percorso verso l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i suoi familiari, i suoi amici e con quanti lo hanno accompagnato nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n°173/2015.

         Nell’intento della presente delibera saranno tenuti presente i diritti  del bambino ad essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del “Progetto Quadro” e dell’eventuale “Progetto di Affidamento” che lo riguardano, quindi avrà le informazioni necessarie alla comprensione del progetto stesso, manterrà, come abbiamo già detto,  i rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi sia controindicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate. Infine, nel maggior interesse del bambino, si farà in modo che  mantenga sempre anche i rapporti con la famiglia nella quale è andato in affidamento, anche a conclusione del progetto stesso.

         La famiglia naturale del bambino avrà sempre il diritto di conoscere le finalità generali dell’affidamento ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di affidamento stesso, comprese le informazioni sulla famiglia affidataria.

         Il Servizio Sociale avrà come priorità di mantenere il rapporto significativo del bambino con la famiglia naturale, salve sempre le eventuali limitazioni e le modalità disposte con provvedimento del tribunale competente, e di favorire i rapporti con la famiglia affidataria tenendo ogni volta presente che nelle relazioni all’Autorità Giudiziaria verrà privilegiata la proposta per un possibile recupero della famiglia originaria attraverso tutte le possibilità di assistenza e aiuto che si potrà e si dovrà darle. Nel caso d’impossibilità di un recupero immediato della famiglia e quindi di un successivo affidamento del bambino presso un’altra famiglia il servizio sociale si adopererà comunque per un suo ritorno a casa massimo entro 24 mesi, così come recita l’art.4 comma 4 della legge 184/1983 e segg.

         Come da disposizioni del DGR della Regione Lazio 148 del 2 marzo 2018 i servizi sociali, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti nelle strutture residenziali, si attiveranno anche, ove sia possibile e opportuno, a dimissionare gli stessi per un loro ritorno presso i genitori naturali, un progetto di aiuto semi-residenziale (doposcuola ecc.) o in ultima analisi un’accoglienza presso una famiglia affidataria.

         I genitori naturali del bambino, sempre negli intenti della presente Delibera, parteciperanno alla messa a punto del “Progetto Quadro” e del “Progetto di Affidamento”, e usufruiranno del sostegno e degli interventi non solo dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti ma anche di altri servizi specialistici. Parteciperanno, fra l’altro, alla scelta, ascoltato il bambino, dell’indirizzo scolastico, e saranno sempre informati sull’andamento didattico del loro figlio, così come della sua salute e parteciperanno alle decisioni di eventuali trattamenti chirurgico-sanitari.

         La famiglia affidataria sarà considerata una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenterà una “famiglia in più” che non si sostituisce e non si pone in alternativa alla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari che si renderanno disponibili per l’affidamento saranno scelti fra le famiglie che abbiano ricevuto una formazione specifica sull’Affidamento Familiare e disposte a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino, assicurando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e tutela della sua salute e soprattutto alla disponibilità a mantenere un continuo rapporto con la famiglia di origine ed a favorire il rientro del bambino presso i suoi genitori naturali secondo gli obiettivi definiti nel “Progetto Quadro”, impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento.

         La famiglia affidataria sarà informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l’accoglienza e sul progetto elaborato chiedendo nel contempo anche un coinvolgimento dei loro figli conviventi.

         I servizi sociali si adopereranno affinché questa famiglia possa usufruire, se lo richiede e se lo necessita, della collaborazione dell’associazionismo familiare del Terzo Settore anche nei rapporti ordinari con l’istituzione scolastica e sanitaria, usufruendo, se opportuno, del supporto delle procedure istituzionali e/o burocratiche dei servizi competenti.

         La famiglia affidataria dovrà anche essere tutelata nella propria sfera di riservatezza, così come lei dovrà garantire la stessa riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento; dovrà altresì collaborare con le istituzioni competenti, come il Tutore e il Tribunale per i Minorenni in tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato potendo anche presentare al riguardo memorie scritte (art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015).

         Il comune di Mentana, nell’ambito dell’intento della Delibera in discussione si adopererà a valorizzare un preciso spazio di collaborazione distrettuale con il privato sociale, il Terzo Settore, le reti di associazioni familiari, e i gruppi di famiglie volontarie aggregate attraverso specifici protocolli d’intesa per le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul territorio.

         Il servizio sociale, attraverso il confronto con i cittadini provvederà al mantenimento della motivazione dei progetti sull’affidamento familiare sul territorio, ad accompagnare ed a sostenere gli operatori e le famiglie coinvolte, promuovendo soprattutto tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.

         Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che si riterranno necessari per la predisposizione ed attuazione del “Progetto Quadro” e del “Progetto di Affidamento” sarà assicurata  l’interazione della nostra amministrazione competente con il Servizio Distrettuale nelle forme più adeguate, da concordarsi con appositi protocolli. La stessa interazione sarà assicurata con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

         In particolare i nostri servizi sociali in collaborazione con il personale dei componenti servizi della ASL avranno il compito di:

- individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore;

- effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare e della situazione del bambino

- aiutarle in ogni maniera possibile per prevenire ulteriori disagi alla famiglia e lo stesso allontanamento dei loro figli;

- predisporre, se la famiglia non vuole essere aiutata e se è consenziente ad un temporaneo allontanamento del minore, il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del bambino e il “Progetto di Affido” con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all’interno delle famiglie d’origine ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e del recupero della famiglia naturale;

- attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;

- inviare, d’intesa con il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell’affidamento familiare all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;

- attivare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare per l’individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell’ambito culturale e sociale d’origine del bambino stesso (religione, abitudini, amicizie ecc.);

- stipulare l’accordo con la famiglia affidataria sull’affidamento del bambino;

- attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d’origine, della famiglia affidataria stabiliti nel “Progetto Quadro” e nel “Progetto di Affidamento”;

- assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia d’origine;

- fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull’andamento dell’affidamento del bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;

- affiancare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare nell’elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;

- collaborare con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate;

         Per attuare il proficuo intervento dell’Affidamento Familiare il Comune di Mentana si farà promotore e garante della necessità che ogni Distretto Socio-Sanitario dovrà dotarsi di un Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare (SDAF) con funzioni di coordinamento delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali,  integrati dal personale dei competenti servizi della ASL.

         La presente Delibera proporrà che il Servizio Distrettuale, come da Regolamento del 4 marzo 2019, n. 2 della Regione Lazio, si avvalga di un coordinatore, nominato dall’Ufficio di Piano del Distretto, che lo convocherà e lo rappresenterà, definendo anche, tenendo conto delle specificità del territorio che rappresenta, dei criteri di partecipazione al Servizio Distrettuale degli operatori rappresentanti delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali, degli operatori rappresentanti del Servizio Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (SMREE) dell’Azienda ASL, dei rappresentanti delle Associazioni familiari e del Terzo Settore operanti nel territorio. 

         Nell’attuazione della presente Delibera si proporrà che il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, dopo aver predisposto il relativo Piano di Attuazione, abbia  il compito di fornire un proficuo raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’affidamento familiare e, con le Equipe territoriali, di  attuare  l’organizzazione e l’erogazione, anche di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.), di sostenere la cultura dell’affidamento familiare, il reclutamento delle famiglie affidatarie, l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie,  di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria.

         Il Comune di Mentana proporrà altresì l’attuazione di una Banca Dati Distrettuale, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’affidamento familiare e della fornitura di tutta la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione distrettuale e regionale nonché il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte e da svolgere.

         L’attuazione della presente Delibera prevederà quindi in particolare, anche in conformità alla Legge 184/1983 e segg. e al Regolamento della Regione Lazio 2 del 4 marzo 2019 le seguenti modalità di intervento:

a) l’aiuto preliminare alla famiglia in difficoltà per evitare l’allontanamento del bambino

b) l’affidamento diurno: quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d’origine;

c) l’affidamento parziale: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell’anno (es. fine settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari;

d) l’affidamento di emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d’urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell’Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;

e) l’affidamento di minori con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;

f) l’affidamento residenziale familiare: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari in attesa dell’attuazione di un progetto per farlo ritornare presso i suoi genitori naturali;

         Gli interventi di cui abbiamo parlato saranno sempre, tranne nei casi già stabiliti dall’Autorità Giudiziaria, preceduti da un “Progetto Quadro” e, se sarà opportuno, da un “Progetto di Affidamento”.

         Il “Progetto Quadro”, così come descritto dagli stessi regolamenti regionali sarà elaborato dall’Equipe territoriale in forma condivisa, riguarderà l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi saranno rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia naturale, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

         Il “Progetto Quadro” comprenderà una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, una dei soggetti, una delle responsabilità e una dei tempi.

         Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione dell’affidamento familiare il “Progetto Quadro” includerà uno specifico “Progetto di Affidamento familiare” che conterrà gli obiettivi socio-educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d’origine.

         Il “Progetto di Affidamento Familiare” conterrà i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine e al nucleo affidatario quali:

- il servizio di educativa domiciliare;

- la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;

- l’attivazione di una famiglia d’appoggio;

- la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi;

- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola;

- supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/neo-maggiorenni;

- il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;

- l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;

- l’attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di Inclusione;

         Il “Progetto Quadro” e il “Progetto di Affidamento” in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti quali il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, la famiglia d’origine, la famiglia affidataria, gli organismi del Terzo Settore, e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto che sarà anche monitorato a cadenza trimestrale.

         Infine, per quanto riguarda il sostegno economico che, comunque prescinde dal reddito della famiglia affidataria e del nucleo mono genitoriale, da parte del Servizio Distrettuale, si penserà di proporre mensilmente, nei limiti delle risorse programmate e su suggerimento e autorizzazione della stessa Regione Lazio di:  

  • 400 euro per l’affidamento presso la famiglia che accoglie il bambino;
  • 200 euro per l’affidamento diurno familiare;
  • Un sostegno proporzionale al periodo per l’affidamento parziale;
  • 400 euro per il bambino + euro 200 per il genitore accolto per l’affidamento del nucleo mono-genitoriale a tempo pieno;
  • Euro pro quota per l’affidamento del nucleo mono-genitoriale a tempo part–time:
  • 700-1000 euro da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie per l’affidamento di minori con particolari complessità. Si terrà presente che, per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, il sostegno potrà essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell’organizzazione distrettuale di un “corredo per l’affido” (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d’uso alle famiglie affidatarie.
  • Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate, il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità in virtù delle aumentate esigenze che l’affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l’importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.
  •  Nei limiti posti dal finanziamento regionale può essere prevista la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie documentate esigenze del minore in affido. Il Distretto individuerà anche forme specifiche di facilitazione nell’accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE della famiglia affidataria.
  • stipule per ogni minore in affidamento familiare, di una polizza assicurativa, tramite la quale il bambino è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso potrebbe provocare.

         Il Comune di Mentana, con la presente Delega, si farà anche promotore e portavoce presso gli altri comuni del Distretto di tutti gli aspetti pratici e organizzativi per l’attuazione dell’Affidamento Familiare e la sua definizione.

Dr. Massimo Rosselli del Turco

Delegato del Sindaco per la Tutele dei Diritti dei Minori