La calendarizzazione degli incontri dei minori con i genitori
I fatti
Partendo dal presupposto che le deroghe alle leggi le stabilisce
solo il legislatore in Parlamento sappiamo che nemmeno un Tribunale può
derogare da questa realtà quindi i Giudici si devono sempre attenersi alle
disposizioni di legge.
Questa asserzione
sembra scontata ma non lo è.
Ormai da tempo vige la prassi, soprattutto nelle sentenze dei
Tribunali dei Minorenni, che i Servizi Sociali vengano incaricati di
calendarizzare gli incontri con i genitori nelle separazioni o negli
affidamenti a terzi.
Questo, oltre ad essere, a nostro avviso, “contra legem”
come dimostreremo in seguito, genera quasi sempre un contrasto immediato
fra le famiglie assistite e l’Assistente Sociale, andando ad
incidere negativamente sul suo lavoro con conseguenze e ripercussioni anche sui
minori che andrebbero invece tutelati ed aiutati.
C’è da aggiungere anche che in questi casi l’Assistente Sociale,
non potendo svolgere le sue mansioni nella maniera corretta e non potendo
confliggere per il suo codice deontologico con gli utenti, dovrebbe addirittura
dimettersi dall’incarico,[1] cosa che non avviene
quasi mai causando danni sul danno.
La Legge
L'Art.13 della Costituzione Italiana consente solamente al
tribunale di limitare la libertà delle persone, quindi se il Servizio Sociale o
ancor peggio un Assistente Sociale decide di calendarizzare gli incontri di un
Minore con uno dei genitori o con tutti e due, in quel momento sta decidendo i
limiti della libertà dei genitori e, cosa ancor più grave, quella del Minore
stesso!
L’ Art.4 comma 3 della legge 184/1983 dice:
“Nel provvedimento
di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente:
[…]i tempi e
i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le
modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo
familiare possono mantenere i rapporti con il minore”
L’ Art.3 comma 3 della legge 184/1983 dice:
“Nel caso in cui i
genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e
gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.
L’Art. 337
ter Codice civile dice:
“[…] il
giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”
L’Art. 337
quater Codice civile dice:
“[…] Il
genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione
del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di
essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice”
L’Art.9 del Codice
deontologico degli Assistenti Sociali dice:
“Nell’esercizio
delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie
convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle
persone in base ai loro comportamenti.” [2]
Dalla “Relazione della commissione speciale d'inchiesta circa il
sistema di tutela dei minori nella regione Emilia-Romagna”
“non vi è dubbio alcuno che nella normativa nazionale vigente,
a fronte delle informazioni, segnalazioni e relazioni prodotte dai servizi
sociali, la responsabilità piena della loro valutazione e del loro
controllo spetti e competa alla autorità giudiziaria minorile […] Richiamato
ancora una volta che il sistema normativo italiano dispone l’obbligo ai
pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano avuto
notizia nell’esercizio delle loro funzioni di fare denuncia senza ritardo e per
iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art.
331 c.p.p.), non vi è dubbio che il compito dei servizi non si
estende alla valutazione del caso , tanto che l’art. 332 definisce il
contenuto della denuncia in modo sostanzialmente avalutativo: […]. È
dunque possibile che i servizi sociali, anche per la responsabilità connessa
all’obbligo giuridico di segnalazione, effettuino segnalazioni erronee o
sopravvalutate, per qualsiasi motivazione o causa. Non vi è però alcun dubbio
che il controllo di tali informative è del tutto in carico alla autorità
giudiziaria, minorile o -se del caso- penale.”
file:///C:/Users/lenovo/Desktop/Vicenda-Bibbiano-Regione-Emilia-Romagna-Relazione-finale-Commissione-inchiesta-minori.pdf
Vogliamo infine sottolineare che Il Servizio Sociale e ancor più
l’Assistente Sociale, anche nel caso specifico avesse riconosciuto
dall’Autorità Giudiziaria l’affidamento dei minori, non sembra possibile possa
calendarizzare gli incontri fra i genitori ed i figli e questo si deduce dal
fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio
non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con
l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.
Che fare
L’Assistete Sociale incaricato da chiunque ed anche da un
tribunale di eseguire un ordine “contra legem” prima di eseguirlo deve
immediatamente avvisare il responsabile del Servizio, il Sindaco o il suo
delegato e aspettare disposizioni.[3]
A questo punto, chi di dovere, ravvedendo una disposizione
dell’Autorità Giudiziaria contraria alle disposizioni di legge
ed anche un danno erariale per il Comune che amministra, in quanto
il Servizio Sociale dovrebbe effettuare una prestazione lavorativa
che non gli compete spendendo danaro pubblico, dovrebbe immediatamente scrivere
al Tribunale competente ed avvisarlo della situazione chiedendo i danni che la
sentenza inevitabilmente produrrà.
C’è da dire poi che le sentenze non hanno valore di legge, quindi
non sono la legge e coinvolgono e vincolano solamente le parti in causa.[4] In questi casi i Servizi Sociali non sono le parti
in causa.
A nostro avviso il Sindaco e le parti potrebbe ricorrere anche al
Giudice Tutelare che ovviamente non ha la competenza ad emettere statuizioni di
tipo “modificativo” ma solo “interpretativo”. [5]
Dunque, se la sentenza stabilisce che i Servizi Sociali debbano
interessarsi delle calendarizzazioni degli incontri, il Giudice Tutelare
potrebbe interpretare la disposizione senza correggerla con la frase “previa
approvazione del Tribunale competente”
Cass. n. 7957/1990
“Dopo la
separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, […] ancorché insorga questione sull'interpretazione
delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del
giudice tutelare , non del
tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo) […]”[6]
Conclusioni
Se nelle sentenze sono sempre indicati i motivi
dell’allontanamento, quasi mai ne vediamo una che riporti i tempi e i modi in
cui l’affidatario deve operare, ne le modalità in cui le famiglie d’origine
possano mantenere i rapporti con i propri figli, come prescrive la Legge.
I Servizi Sociali, già carichi di incombenze, spesso decidono in base alle loro
specifiche esigenze che sono spesso influenzate da carenza di fondi, personale
ecc.
In alcuni casi queste decisioni vengono addirittura lasciate alla
discrezione di personale molto giovane ed inesperto concedendo loro un
potere discrezionale inadeguato al lavoro che potrebbero e dovrebbero svolgere
e che può spesso decidere della vita futura di una famiglia e dei loro
figli.
Queste criticità vengono ancora una volta sottostimate: sappiamo
con certezza da studi fatti a livello europeo che i bambini privati di una
o entrambe le figure genitoriali riportano spesso non solo danni
psicologici ma anche numerosi danni fisici perché questi ultimi derivano spesso
dagli stessi danni della psiche.
Il mantenere un bambino, soprattutto se molto piccolo, troppo a
lungo in una situazione di stress da deprivazione genitoriale può anche
alterare la neurobiologia del cervello causando problemi nella regolazione
dell’emozione, dell’attenzione, ed anche danni nell’attività fisica e motoria.[7]
Qual è la soluzione? Forse basterebbe che tutti seguissero le
disposizioni di legge o avessero ben presente le loro linee guida o il loro
codice deontologico.
Ovviamente, se ci sono colpe, nessuno ne sembra esente e forse
ognuno dovrebbe fare almeno la sua parte, così che, anche coloro che non sono
professionisti degli affidamenti minori, vogliano e possano almeno denunciare
ciò che accade.
[1] Art.19.” Qualora
[…] venga meno il rapporto fiduciario […] egli stesso [l’assistente
sociale] si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento
motivato, il caso ad altro collega,
[2] Nota bene: Il Servizio
Sociale e ancor più l’Assistente Sociale, anche nel caso specifico avesse
riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria l’affidamento non sembra possibile possa
calendarizzare gli incontri fra i genitori ed i figli E questo si deduce dal
fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio
non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con
l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.
[3] Vedi Blog Giuridico e Sociale
di Massimo Rosselli del Turo, Quaderno 27 “Proposte di Regolamenti per gli
Assistenti Sociali “La tutela delle Famiglie e dei Minori nelle crisi
giudiziali” http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html
[4] https://www.laleggepertutti.it/131291_che-valore-ha-una-sentenza La
Legge è uguale per tutti
[5] Cass. n. 6306/1985
[6] Sentenza riportata in
Bricardi.it https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-ix/capo-i/art337.html
[7] Vedi http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html –
Terzo Quaderno, «Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai
genitori» di Massimo Rosselli del Turco, in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.htmlcfr.
«Ruolo del pediatra nell'assistenza a minori in affido etero o intra
familiare», Pediatrics in review, vol. 22, n. 11 novembre 2012, Moira Szilagyi
e ancora l'articolo del dottor Vittorio Vezzetti, Scientific Responsible
European platform for joint custody and childhood Colibrì, and Founder International
Council on shared parenting in «I danni da deprivazione genitoriale e da stress
nell'infanzia»

parrebbe logico e sensato applicare la legge, invece NOOOOOOO!
RispondiEliminapossibile che ogni volta si debba ricorrere in appello (20mila euro circa)? ma il CSM che si incazza e sanziona questi giudici di M., no?