lunedì 9 aprile 2018



La calendarizzazione degli incontri dei minori con i genitori

I fatti

Partendo dal presupposto che le deroghe alle leggi le stabilisce solo il legislatore in Parlamento sappiamo che nemmeno un Tribunale può derogare da questa realtà quindi i Giudici si devono sempre attenersi alle disposizioni di legge.
Questa asserzione sembra scontata ma non lo è.
Ormai da tempo vige la prassi, soprattutto nelle sentenze dei Tribunali dei Minorenni, che i Servizi Sociali vengano incaricati di calendarizzare gli incontri con i genitori nelle separazioni o negli affidamenti a terzi.
Questo, oltre ad essere, a nostro avviso, “contra legem” come dimostreremo in seguito, genera quasi sempre un contrasto immediato fra  le famiglie assistite e l’Assistente Sociale, andando ad incidere negativamente sul suo lavoro con conseguenze e ripercussioni anche sui minori che andrebbero invece tutelati ed aiutati.
C’è da aggiungere anche che in questi casi l’Assistente Sociale, non potendo svolgere le sue mansioni nella maniera corretta e non potendo confliggere per il suo codice deontologico con gli utenti, dovrebbe addirittura dimettersi dall’incarico,[1] cosa che non avviene quasi mai causando danni sul danno.

La Legge

L'Art.13 della Costituzione Italiana consente solamente al tribunale di limitare la libertà delle persone, quindi se il Servizio Sociale o ancor peggio un Assistente Sociale decide di calendarizzare gli incontri di un Minore con uno dei genitori o con tutti e due, in quel momento sta decidendo i limiti della libertà dei genitori e, cosa ancor più grave, quella del Minore stesso!


L’ Art.4 comma 3 della legge 184/1983 dice:

“Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente:
[…]i tempi e i  modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore”                                          

L’ Art.3 comma 3 della legge 184/1983 dice:

“Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio”.

L’Art. 337 ter Codice civile dice:

“[…] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore […]”

L’Art. 337 quater Codice civile dice:
 “[…] Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” 

L’Art.9 del Codice deontologico degli Assistenti Sociali dice:
Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.” [2]

Dalla “Relazione della commissione speciale d'inchiesta circa il sistema di tutela dei minori nella regione Emilia-Romagna”

non vi è dubbio alcuno che nella normativa nazionale vigente, a fronte delle informazioni, segnalazioni e relazioni prodotte dai servizi sociali, la responsabilità piena della loro valutazione e del loro controllo spetti e competa alla autorità giudiziaria minorile […] Richiamato ancora una volta che il sistema normativo italiano dispone l’obbligo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni di fare denuncia senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.), non vi è dubbio che il compito dei servizi non si estende alla valutazione del caso , tanto che l’art. 332 definisce il contenuto della denuncia in modo sostanzialmente avalutativo: […]. È dunque possibile che i servizi sociali, anche per la responsabilità connessa all’obbligo giuridico di segnalazione, effettuino segnalazioni erronee o sopravvalutate, per qualsiasi motivazione o causa. Non vi è però alcun dubbio che il controllo di tali informative è del tutto in carico alla autorità giudiziaria, minorile o -se del caso- penale.”
file:///C:/Users/lenovo/Desktop/Vicenda-Bibbiano-Regione-Emilia-Romagna-Relazione-finale-Commissione-inchiesta-minori.pdf

Vogliamo infine sottolineare che Il Servizio Sociale e ancor più l’Assistente Sociale, anche nel caso specifico avesse riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria l’affidamento dei minori, non sembra possibile possa calendarizzare gli incontri fra i genitori ed i figli e questo si deduce dal fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.

Che fare

L’Assistete Sociale incaricato da chiunque ed anche da un tribunale di eseguire un ordine “contra legem” prima di eseguirlo deve immediatamente avvisare il responsabile del Servizio, il Sindaco o il suo delegato e aspettare disposizioni.[3]
A questo punto, chi di dovere, ravvedendo una disposizione dell’Autorità Giudiziaria contraria alle disposizioni di legge ed  anche un danno erariale per il Comune che amministra, in quanto il Servizio Sociale dovrebbe effettuare  una prestazione lavorativa che non gli compete spendendo danaro pubblico, dovrebbe immediatamente scrivere al Tribunale competente ed avvisarlo della situazione chiedendo i danni che la sentenza inevitabilmente produrrà.
C’è da dire poi che le sentenze non hanno valore di legge, quindi non sono la legge e coinvolgono e vincolano solamente le parti in causa.[4] In questi casi i Servizi Sociali non sono le parti in causa.
A nostro avviso il Sindaco e le parti potrebbe ricorrere anche al Giudice Tutelare che ovviamente non ha la competenza ad emettere statuizioni di tipo “modificativo” ma solo “interpretativo”. [5]
Dunque, se la sentenza stabilisce che i Servizi Sociali debbano interessarsi delle calendarizzazioni degli incontri, il Giudice Tutelare potrebbe interpretare la disposizione senza correggerla con la frase “previa approvazione del Tribunale competente
Cass. n. 7957/1990
“Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, […] ancorché insorga questione sull'interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare , non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo) […][6]

Conclusioni

Se nelle sentenze sono sempre indicati i motivi dell’allontanamento, quasi mai ne vediamo una che riporti i tempi e i modi in cui l’affidatario deve operare, ne le modalità in cui le famiglie d’origine possano mantenere i rapporti con i propri figli, come prescrive la Legge.
I Servizi Sociali, già carichi di incombenze, spesso decidono in base alle loro specifiche esigenze che sono spesso influenzate da carenza di fondi, personale ecc.

In alcuni casi queste decisioni vengono addirittura lasciate alla discrezione di personale molto giovane ed inesperto concedendo loro un potere discrezionale inadeguato al lavoro che potrebbero e dovrebbero svolgere e che può spesso decidere della vita futura di una famiglia e dei loro figli.
Queste criticità vengono ancora una volta sottostimate: sappiamo con certezza da studi fatti a livello europeo che i bambini privati di una o entrambe le figure genitoriali  riportano spesso non solo danni psicologici ma anche numerosi danni fisici perché questi ultimi derivano spesso dagli stessi danni della psiche.
Il mantenere un bambino, soprattutto se molto piccolo, troppo a lungo in una situazione di stress da deprivazione genitoriale può anche alterare la neurobiologia del cervello causando problemi nella regolazione dell’emozione, dell’attenzione, ed anche danni nell’attività fisica e motoria.[7]
Qual è la soluzione? Forse basterebbe che tutti seguissero le disposizioni di legge o avessero ben presente le loro linee guida o il loro codice deontologico.
Ovviamente, se ci sono colpe, nessuno ne sembra esente e forse ognuno dovrebbe fare almeno la sua parte, così che, anche coloro che non sono professionisti degli affidamenti minori, vogliano e possano almeno denunciare ciò che accade.




[1] Art.19.” Qualora […]  venga meno il rapporto fiduciario […] egli stesso [l’assistente sociale] si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega,
[2] Nota bene: Il Servizio Sociale e ancor più l’Assistente Sociale, anche nel caso specifico avesse riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria l’affidamento non sembra possibile possa calendarizzare gli incontri fra i genitori ed i figli E questo si deduce dal fatto che, un genitore anche se ha avuto l’affidamento esclusivo di un figlio non potrà mai di sua iniziativa calendarizzare gli incontri di questo con l’altro genitore, ma dovrà sempre avere disposizioni dall’Autorità Giudiziaria.
[3] Vedi Blog Giuridico e Sociale di Massimo Rosselli del Turo, Quaderno 27 “Proposte di Regolamenti per gli Assistenti Sociali “La tutela delle Famiglie e dei Minori nelle crisi giudiziali” http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html
[5] Cass. n. 6306/1985
[7] Vedi http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.html  – Terzo Quaderno, «Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori» di Massimo Rosselli del Turco, in http://affidamentiminorili.blogspot.it/p/i-quaderni.htmlcfr. «Ruolo del pediatra nell'assistenza a minori in affido etero o intra familiare», Pediatrics in review, vol. 22, n. 11 novembre 2012, Moira Szilagyi e ancora l'articolo del dottor Vittorio Vezzetti, Scientific Responsible European platform for joint custody and childhood Colibrì, and Founder International Council on shared parenting in «I danni da deprivazione genitoriale e da stress nell'infanzia»



1 commento:

  1. parrebbe logico e sensato applicare la legge, invece NOOOOOOO!
    possibile che ogni volta si debba ricorrere in appello (20mila euro circa)? ma il CSM che si incazza e sanziona questi giudici di M., no?

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