martedì 21 febbraio 2017


L'alienazione parentale e la violenza istituzionale






UNA QUESTIONE TERMINOLOGICA

Va dato per scontato che l’alienazione parentale esiste (eccome!) con buona pace dei suoi detrattori -che evidentemente non l’hanno sperimentata sulla loro pelle - e con la benedizione del DSM-V - [1] che non la considera un disturbo a se stante dell’individuo ma una patologia relazionale da considerare seriamente a livello clinico poiché influenza in modo significativo la salute personale e, di conseguenza, la diagnosi, il decorso, la prognosi o il trattamento di un problema mentale o medico; l’alienazione parentale è in particolare una difficoltà di rapporti genitore-figlio che può manifestarsi con una compromissione del funzionamento cognitivo-comportamentale (si possono infatti riscontrare attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri trasformati in incolpevoli capri espiatori e sentimenti non giustificati di alienazione) o affettivo (con conseguenze quali sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli individui con cui ci si relaziona).
Credo sia meglio precisare il significato del verbo “alienare” ovvero “rendere qualcuno [ndr. un figlio] estraneo, ostile ad altri; far perdere a qualcuno [ndr. un genitore] l’altrui benevolenza, allontanare” (cit.); questo verbo è tanto più crudo e terribile se si pensa appunto che si ha a che fare con madri, padri, figli, ecc. Al corrispondente sostantivo “alienazione”, poi, preferisco aggiungere l’aggettivo “parentale” perché chi si allontana - incolpevole - e si trasforma in un nemico non è solo l’"altro" genitore, ma si induce un’ostilità ingiustificata e feroce anche nei confronti di tutta la sua famiglia e, ancora più in modo allargato, di tutto il suo contesto amicale: queste tragedie, quindi, coinvolgono e travolgono anche nonni, zii, amici, ecc. La storia, infatti, dopo mesi di vergogna (???), di silenzio, di isolamento e solitudine autoimposta (perché lo stigma sociale è in agguato, c’è il bisogno -sbigottiti- di interrogarsi ed è inevitabile trovarsi ad analizzare i propri comportamenti nel tentativo di trovare un motivo - che non c’è-all’accaduto)  porta a conoscere tante altre storie e a confrontarsi con lo strazio che dal genitore incolpevolmente alienato, si propaga a tutti quanti gli stanno attorno.
Alienazione parentale, quindi. Non vogliamo chiamarla così? Possiamo allora definire questo fenomeno terribile come manipolazione o plagio ma siccome la sostanza non cambia, tanto vale chiamarla con il suo nome e imparare a riconoscerla e ad accettarne l’esistenza. Solo così - forse - si potrà iniziare ad affrontarla e a eliminarla. Certo è che ci vuole convinzione, sensibilità, determinazione ma… soprattutto onestà intellettuale e professionale.

LA DINAMICA PERVERSA  

In questo assurdo “gioco delle parti” le carte sono sempre distribuite in modo monotonamente identico, rispettando un copione uguale a se stesso, crudelmente superficiale e colpevolmente miope. I comportamenti di chi si trova a “lavorare” su queste situazioni paiono ispirarsi in ogni caso alla difesa del “più forte”, al percorso più breve e più semplice, alla costante negazione del diritto alla bigenitorialità fissata dalla Legge 54 del 2006 e, in definitiva, al supporto fattivo all’alienazione.
Da una parte c’è l’adulto alienante che incredibilmente viene sempre tutelato, difeso e sostenuto dal
un sistema sociale e giuridico ottuso - se non cieco -, garantista - se non connivente -: spesso, nonostante tutte le evidenze, le sentenze, le valutazioni psicologiche e di competenza genitoriale avverse si consente che chi aliena un figlio all’altro genitore continui a farlo con la benedizione istituzionale.
Dall’altra parte c’è il dito puntato, ci sono le denigrazioni, le calunnie, le critiche rivolte al genitore alienato: normalmente le accuse non sono supportate da alcuna valida motivazione, da nessuna prova oggettiva, dall’assenza assoluta di cause consistenti; spesso si tratta di vere e proprie persecuzioni attuate da non-genitori che non possono ovviamente immedesimarsi nelle situazioni che si arrogano il diritto di giudicare e da personaggi che non hanno alcuna adeguata competenza, frequentemente neppure legittimati a decidere della vita altrui. Costoro strappano un legame affettivo primario come quello tra un padre/una madre e i suoi figli e lo fanno con una superficialità indegna, si incaponiscono nelle loro decisioni, ricercano a tutti i costi ragioni per giustificare le misure che ormai hanno attivato autoalimentando con giudizi, preconcetti e sentenze sommarie lo status quo che insistono a protrarre nel tempo demolendo sistematicamente il genitore-bersaglio: dopo la relazione affettiva vitale tra un papà/una mamma e i suoi figli, ne distruggono la serenità, la quotidianità, l’autostima, l’immagine sociale, la voglia di vivere e la forza di lottare. Si arriva ad augurarsi di morire. Si arriva a tentare il suicidio. E per questo si viene - in un gioco perverso basato sulla continua colpevolizzazione, dove ogni comportamento - persino i gesti d’affetto verso un figlio sono giudicati “troppo affettuosi”! - viene rivolto contro il genitore alienato, considerato inadeguato e verbalizzato come negativo. Il genitore alienato è sottoposto ad una continua violenza che viene autoalimentata perché non si sfugga alla spirale dell’alienazione che - una volta attivata- avviluppa e non si interrompe… non si vuole interrompere: non c’è la volontà, manca l’interesse e la forza di riconoscere l’errore commesso che, magari iniziato come uno sbaglio, un errore a cui si potrebbe/dovrebbe porre immediato rimedio, si incancrenisce in un maltrattamento subdolo e feroce, protratto e insopportabile.
Un genitore maltrattato, meglio, violentato… questo termine è scelto in modo ponderato.

UNA VIOLENZA MULTICOMPONENZIALE

Va detto che il fenomeno dell’alienazione avviene sempre - e purtroppo sempre più frequentemente, quasi sistematicamente - in contesti separativi e, in particolare, durante separazioni conflittuali. Non posso non ricordare un dato raccolto ad un recente convegno in tema (sic!) di tutela dei minori: un’avvocata del Centro Donna Giustizia di Ferrara portava all’attenzione il costante ricatto subito da ogni donna (ma immagino anche dai padri) che tenta di divincolarsi dal giogo di un compagno/a violento/a o comunque prevaricatore/trice; al momento della rottura della relazione scatta sempre il ricatto osceno che recita immancabilmente: ”Se mi lasci/se mi porterai in tribunale ti porterò via i figli!”.
L’alienazione è esattamente l’avverarsi di questa minaccia e si basa su due azioni:
1-                 Sul figlio/sui figli manipolati più o meno gradualmente, plagiati per immaturità, per un bisogno di affetto che si fa adesione acritica al genitore “forte”, per scelta esclusiva, spesso inconsapevole, spesso opportunistica (soprattutto in età adolescenziale): questi bambini/ragazzi sono usati da adulti incapaci di empatia e inadeguati come genitori se non altro per la crudeltà perpetrata sui loro figli;
2-                 Sul coniuge (o ex) che, per rendere più efficace la loro azione alienante, viene denunciato per atti immondi: violenze psicologiche devastanti,maltrattamenti fisici (senza segno alcuno), abusi sessuali e chi più ne ha, più ne metta.
Queste situazioni, quindi, dilaniano il genitore-bersaglio che passa dalla disperazione, al dolore lancinante, dallo strazio stupefatto, alla vergogna ingiustificata, dal bisogno di capire, alla rabbia sorda, dalla depressione che arriva fino alla voglia di morire, alla sensazione di totale impotenza e frustrazione e… potrei continuare; ma queste stesse situazioni nello stesso momento danneggiano irreparabilmente i figli che passeranno dall’odio verso il genitore alienato e dal senso di onnipotenza (spesso colpevolmente sostenuta, o addirittura indotta, da figure professionali ignobili, indegne di trattare persino carne macellata!), per passare - quando va bene e arriva, se arriva, la capacità di autoriflessione - a terribili sensi di colpa, alle conseguenze di un irreparabili conseguenze psicologiche, a danni biologici (esistono studi specifici incontrovertibili sull’argomento) e ad un rischio altissimo di suicidio.
Chi mette in atto questi comportamenti, oltre a non rispettare il compagno/l’ex-compagno, dimostra di non amare i propri figli che usa come frecce al suo arco: adoperare strumentalmente un figlio significa non-amarlo, sfruttare le debolezze di un figlio significa non-amarlo.

UN’ALTRA FORMA DI VIOLENZA ENDOFAMILIARE [2]

L’alienazione parentale andrebbe inserita a pieno titolo nell’elenco delle forme di violenza domestica.
Il problema a questo punto è conoscere, comprendere e pretendere che nei tribunali si tenga in considerazione la definizione ancora purtroppo solo teorica (il classico bla bla bla!) di violenza familiare: i giudici spesso (ma spesso anche gli avvocati, le forze dell’ordine e giù a scendere nella scala dell’inconsapevolezza che comunque - è bene sapere - ignorantia non excusat!), anzi quando va bene, si degnano di analizzare solo le situazioni in cui la violenza è fisica, conclamata, diagnosticata e possibilmente evidente, grave, meglio se gravissima.
Sbagliano!
Secondo tutte le definizioni nazionali e internazionali la violenza in famiglia può essere verbale, psicologica, economica, sessuale e anche - ma non solo - fisica[3]: non c’è una forma più grave e una meno grave, sono tutte ignobili; tutte queste forme non hanno genere (anche se qualcuna è più “femminile” e qualche altra è più “maschile”); spesso sono associate le une alle altre. Chi c’è passato sa che se compaiono poi non scompaiono, persistono, ritornano e possono solo aggravarsi; chi c’è passato sa che non si dimenticano, che scavano solchi e rovinano quella parte di vita che ti resta.
In Italia poi c’è il paradosso che se tali violenze sono commesse in presenza (e ciò significa in forma diretta, visivamente, ma anche indiretta, sentendo o vedendone successivamente le conseguenze) dei figli, viene riconosciuta al massimo un’aggravante: non si considera questa un’ulteriore violenza, distinta e - se possibile - ancora più odiosa perché commessa su minori. La “violenza assistita” è un reato gravissimo ma in Italia è ridicolizzato perché se è normalmente già è cosa rara che si arrivi a condannare adeguatamente atti di violenza fisica con segni incontrovertibili… figuriamoci se si fa caso alle forme meno evidenti (ma spesso persino più devastanti) di violenza; arrivare a pensare di punire la violenza assistita, poi, è fantascienza anche se così facendo si arriva a compiere un’infinita serie di violenze sui figli: oltre ad essere presenti e subire le umiliazioni e i maltrattamenti agiti sulle loro madri/sui loro padri, sono poi ostaggi inconsapevoli del genitore che li usa come armi contro l’altro. Vittime i figli, vittime i genitori alienati con il beneplacito di parenti, servizi sociali, psicologi, giudici, CTU, CTP, ecc. in una lunga sequela di denunce, valutazioni, colloqui, interrogatori, incontri protetti, ecc.

UN INCUBO INASCOLTATO

Detto questo chi entra nel tunnel dell’alienazione parentale può invocare per anni ascolto, attenzione, considerazione e giustizia: vanamente.
Non l’avrà!
Non ci può essere giustizia neppure quando si ottiene il riconoscimento dell’alienazione perché comunque saranno passati anni - un tempo dilatato e inconciliabile con l’affetto di un genitore che ha bisogno di vivere con i suoi figli, per i suoi figli perché la sua vita abbia un senso!-: in quegli anni le persone cambiano e possono fare fatica a riconoscersi, in quegli anni i figli crescono e un giudice può arrivare a bestemmiare che quel ragazzino può decidere di rifiutare suo padre/sua madre pure innocente (proprio perché quel figlio è tautologicamente alienato!), in quegli anni si può giungere a ritenere che l’interesse del minore sia quello di continuare ad essere orfano di un genitore vivo (e innocente), in quegli anni chi dovrebbe amministrare la legge può dimenticare che un minore ha il diritto di crescere nella sua famiglia (comunque essa sia composta e, a maggior ragione, con il genitore alienato a cui già tanto è stato rubato!), in quegli anni i servizi sociali e i tribunali (“la legge è uguale per tutti”???) possono negare ciò che tutte le dichiarazioni dei diritti umani, a qualsiasi livello -, affermano, in quegli anni si può raschiare il fondo dichiarando adottabili figli che i genitori li hanno.
Ma che sistema è? Che società è? Che gente è?
Si teorizza (bene) che il fattore-tempo in situazioni di alienazione è fondamentale, la rapidità di intervento e riparazione è indispensabile; si teorizza (bene) che il recupero di un figlio alienato passa prima di tutto dall’allontanamento dal contesto alienante, va sottratto dalle spire avviluppanti e mortifere di chi lo ha sfruttato usandolo come arma ricattatoria e punitiva contro il coniuge/l’ex coniuge che - incidentalmente - è anche il genitore di quel figlio.
Tutto bene, allora?
No.
La teoria cozza contro la realtà che contraddice sistematicamente i buoni propositi, i principi, le regole di buon senso: così capita che gli stessi che teorizzano (bene), razzolano però male, malissimo… facendo una ben misera figura.
Invece di mettere in pratica la teoria aprendo strade virtuose ma forse faticose (solo per il fatto di essere nuove), è più facile credere alle false accuse dell’alienante che per definizione avrà dalla sua figli alienati e un intero sistema insensibile, sonnolento, più disposto ad accogliere “la pappa pronta” condita di frasi assurde e fatti incredibili, denunce, episodi fantascientifici, ritrattazioni improvvise, cambi di opinione, negazioni dell’evidenza, vuoti di memoria: tutto piuttosto che fare la fatica di voler capire davvero i fatti, di ragionare sulle concatenazioni causa-effetto, di aiutare e proteggere chi è davvero vittima. Ancora una volta, nel fare queste considerazioni, non mi riferisco solo al genitore alienato, ma anche ai figli considerati alla stregua di instrumenta vocalia, veri “schiavi” abbruttiti, usati contro l’altro genitore che ha osato ribellarsi (magari denunciando le violenze familiari a cui era sottoposto!).

 Prof.ssa Rita Rondinelli




[1]http://www.alienazione.genitoriale.com/i-sentimenti-non-giustificati-di-alienazione-nel-dsm5/Le condizioni e i problemi elencati in questo capitolo non sono disturbi mentali. La loro inclusione nel DSM-5 ha lo scopo di attirare l’attenzione sulla portata di ulteriori questioni che si possono incontrare nella pratica clinica di routine e di fornire un elenco sistematico che può essere utile ai clinici nel documentare tali questioni.
http://www.valueoptions.com/providers/Handbook/PDFs/Treatment_Guidelines/V_CODES_RELATIONAL_PROBLEMS.pdf: anche nel manuale della ValueOptions (istituzione accreditata dal sistema sanitario USA) si classifica l’alienazione parentale riportandola tra i Parent/Child Relational Problems (riprendendo l’ICD.9: V.61.20) comeUnresolved parental conflict (i.e.: the constant devaluing of one parent by the other) in divorced or estranged families resulting in parental alienation syndrome”.
[2]Ritrovo inaspettatamente tra i documenti salvati sul mio pc l’intervento di una docente del master Unife in tutela dei minori, la Prof.ssa Miola che per la giornata contro la violenza sulle donne postava sul forum:
“In continuità con quanto scritto dalla prof.ssa Bastianoni vorremmo condividere con voi alcune considerazioni e riflessioni sull’importanza del riconoscimento precoce dei segnali di una subita violenza e su come l’intervento di aiuto debba essere competente, attento, accogliente e tempestivo,  volto a garantire sicurezza e a “favorire una cicatrizzazione” delle ferite nel corpo e nella mente che la violenza crea, in chi la subisce e in chi vi assiste. Secondo i dati Istat il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nella vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale (praticamente una donna su tre!). Nelle vittime il danno è tanto maggiore quanto più è stretto il legame con l’aggressore, tanto più se il legame è familiare. Negli ultimi anni è aumentata la percentuale di minori che hanno assistito  ad episodi di violenza sulla propria madre (si è passati dal 60,3% del 2006 al 65,2% del 2014). Si tratta in questi casi di violenza assistita intrafamiliare , termine con cui si intende l’esperire da parte del bambino qualsiasi forma di maltrattamento su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minori. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti. Quando una donna è maltrattata la condizione traumatica che subisce inficia anche la sua funzione genitoriale, fin dalla fase prenatale, con una ricaduta sul funzionamento di tutto il sistema famigliare. I figli di qualsiasi età che sono testimoni, diretti o indiretti, della violenza agita sulla loro figura di attaccamento, sono essi stessi vittime e subiscono importanti conseguenze a
breve, medio e lungo termine sullo stato di salute psicofisica. L’assistere alla violenza domestica da parte dei bambini rappresenta infatti un potente attivatore delle funzioni dei neuroni specchio (il bambino vedendo la madre che prova dolore prova lo stesso dolore) creando le precondizioni per maggiori probabilità di sviluppare anche malattie organiche. La teoria dell' attaccamento ci offre una chiave di lettura della natura  traumatica del danno conseguente al maltrattamento, soprattutto in ambito familiare, partendo dalla concezione del funzionamento psichico in termini dei sistemi motivazionali primari, che hanno come scopo la sopravvivenza. L’aggressione fisica e/o psichica, ancor più quando perpetrata da una figura di attaccamento, genera un paradosso o un conflitto insolubile perchè si attivano in contemporanea il sistema di attaccamento (che ha come scopo il garantire la prossimità fisica di una figura in grado di fornire protezione, aiuto e vicinanza affettiva, andando a costituire una condizione di sicurezza per il soggetto) e il sistema di  difesa (che si attiva quando il soggetto si trova di fronte ad un vissuto di pericolo per la propria incolumità), che sono tra loro incompatibili. Questa attivazione paradossale è paralizzante, produce un effetto dissociativo, che può esitare nella messa in atto da parte della vittima di meccanismi di difesa disfunzionali quali somatizzazione,  congelamento,  negazione e rimozione  e meccanismi di identificazione con la vittima o il carnefice. Tutto ciò indica l’obbligo da parte di tutti gli operatori della salute di rilevare e riconoscere subito, ogni qualvolta la donna accede in Pronto Soccorso in seguito ad una subita aggressione, spesso anche non esplicitata, o alterata e mascherata (Nadia dichiara al  triage di “essere caduta su un sasso con 32 punte”!!) in primis i segni e i danni sia diretti che indiretti subiti dal corpo e contestualmente i sintomi indicatori dei vissuti psicologici di paura, ansia, vergogna, colpa, rabbia e di autosvalutazione. Il processo di pronta accoglienza e il riconoscimento del dolore diventano per la donna l'incipit di un percorso di fuoriuscita dal tunnel della violenza verso la guarigione per sé e per tutta la sua famiglia, per i figli in primis.”
Annalisa Nichele

lunedì 30 gennaio 2017

Il rapporto tra giurisprudenza e psicologia
nella tutela del minore


    Nel momento in cui le istituzioni iniziano ad occuparsi della tutela del minore che si trova coinvolto in una situazione familiare problematica, incompatibile con l’ipotesi di un suo sereno e normale sviluppo, le tre sfere di competenza chiamate in causa sono quelle giuridica, sociale e psicologica.
     Anche se la necessità di un loro simultaneo intervento appare oltremodo evidente, a volte sembra non altrettanto evidente che: primo, tali sfere di competenza possono interfacciarsi in diversi modi, secondo, i diversi modi di interfacciarsi sortiscono necessariamente risultati diversi, terzo, è necessario che si interfaccino in modo ottimale, tale cioè da permettere – per quanto possibile – il ripristino delle condizioni favorevoli al normale e sereno sviluppo del minore stesso.
    Questo terzo punto solleva una questione che potremmo definire filosofica, se cioè è più opportuno contemplare la psicologia con gli occhi della giurisprudenza o piuttosto la giurisprudenza con gli occhi della psicologia.
   Per rispondere a tale quesito occorre prima di tutto la corretta definizione degli obiettivi istituzionali e quindi dei criteri che guidano l’intervento da parte delle istituzioni.
    Ogni processo andato a buon fine ha come presupposto la definizione di una priorità o sequenza di azioni: ad esempio nel preparare una torta si può prima mettere farina, latte e burro in forno poi impastarli, oppure procedere nel modo opposto.
    Se il criterio guida e l’obiettivo delle istituzioni sono posti – come certamente dovrebbero – al servizio dei bisogni del minore, in particolare della ripresa del suo sereno e normale sviluppo, occorre che la giurisprudenza sia vista attraverso gli occhi della psicologia e non viceversa.
    Le conoscenze teoriche e operative necessarie a realizzare tale obiettivo sono, infatti, radicate nella psicologia, nelle diverse quanto consolidate teorie sullo sviluppo infantile piuttosto che nella materia giuridica: pensare altrimenti sarebbe come usare la cartina di Milano per orientarsi a Roma o viceversa.
    Stando però ad una consolidata prassi di intervento, quando le istituzioni approcciano la famiglia problematica all’interno della quale si trova un minore che si suppone in difficoltà, le figure appartenenti alla sfera psicologica (quali psicologo, psicoterapeuta, psichiatra e neuropsichiatra infantile), sono relegate ad un ruolo valutativo, come nel caso in cui il giudice disponga la CTU in vista e in funzione del suo futuro provvedimento.
     A questo punto sono d’obbligo due considerazioni, la prima riguarda la natura dell’intervento che viene posto in atto, la seconda i tempi che tale intervento necessita per essere attuato.
   Per quanto riguarda la prima considerazione, ragionando secondo gli schemi concettuali della giurisprudenza si finisce per porsi la domanda “Che cos’è giusto?”.
   Che si tratti – almeno in questo ambito – della domanda sbagliata è dimostrato dal fatto che, di regola, i provvedimenti del giudice rappresentano interventi a gamba tesa sul rapporto tra i genitori, interventi che manifestano effetti peggiorativi nei confronti di tale rapporto: nessuno potrebbe negare che il tribunale sia, infatti, il luogo in cui le relazioni appaiono per definizione le più conflittuali.
    Ciò va inevitabilmente ad influire in modo altrettanto peggiorativo sul rapporto genitore-figlio, privilegiando solitamente un genitore e riducendo ai minimi termini il rapporto tra l’altro genitore e il figlio, in totale dispregio del principio della bigenitorialità.
   Se consideriamo che il bisogno del bambino è vivere all’interno di una famiglia in armonia, possiamo renderci conto che l’azione giuridica tout court rischia di produrre l’effetto paradosso, finendo cioè per peggiorare la condizione dello stesso minore all’interno della famiglia o perlomeno sullo sfondo del rapporto con i genitori.
    Il punto è che è proprio la relazione tra i genitori il contenitore dello sviluppo del minore: se la qualità di quel contenitore peggiora sarà lui a farne direttamente le spese.
    Tralasciando per un momento il diritto dei genitori – che nel quadro generale non risulta certo una questione di marginale importanza – per considerare ora soltanto i bisogni del figlio, il deterioramento della situazione relazionale (che può declinarsi secondo una limitata serie di possibilità) tra di loro non può che ripercuotersi in modo altrettanto deteriore sul figlio.
   Cercare di raddrizzare le cose sul piano dei rapporti interpersonali all’interno della famiglia attraverso i provvedimenti del giudice sarebbe come cercare di uscire dalle sabbie mobili dimenandosi: più lo si fa nel tentativo di uscire più si finisce, paradossalmente, per sprofondare.
    Operando un radicale cambiamento di prospettiva, ossia contemplando la giurisprudenza con gli occhi della psicologia si giunge alla conclusione che la prima dovrebbe fornire alla seconda i mezzi per intervenire sul sistema familiare al fine di risanare, in tutto o in parte, la relazione tra i genitori e quella tra i genitori e il figlio, proprio per il fatto che di questo il minore ha bisogno.
   In accordo con tale prospettiva, sostituendo alla domanda “cos’è giusto?” quella che intende indagare su “ciò che è utile” dobbiamo necessariamente giungere alla conclusione che la famiglia disfunzionale necessita di un intervento sulla comunicazione-relazione, ciò di cui ogni essere umano come animale sociale ha bisogno nel momento in cui incontra problemi nel proprio ambiente sociale, il che si rivela particolarmente vero nel caso del minore.
    Il ruolo di regista proprio della giustizia e del giudice potrebbe essere svolto indirizzando l’intero intervento istituzionale in una direzione diversa, volta alla soluzione radicale del problema familiare al fine di scongiurare il suo peggioramento (come spesso accade); nel momento in cui non si riscontrasse compliance da parte dei genitori potrebbe esservi, inoltre, una precisa prescrizione in tal senso.
    Nel caso di rifiuto a lavorare per migliorare le cose, anche se si può portare il cavallo all’acqua ma non si può costringerlo a bere, l’esperienza clinica insegna che con gli strumenti adeguati (vedi ad esempio la “comunicazione strategica”) in ogni situazione esiste un certo margine di miglioramento.
    Si tratterebbe comunque di una minoranza di casi, considerando anche il fatto che – come ultima ratio e nel caso di comportamenti che compromettono gravemente e ripetutamente l’integrità psichica e fisica del minore – si potrebbe usare la leva motivazionale costituita dall’ipotesi di provvedimenti estremi (come il temporaneo ricollocamento del minore in ambito extrafamiliare).
  Se consideriamo i problemi familiari e relazionali in genere come una particolare forma di manifestazione sintomatica (accanto a quelle psichiche e somatiche) troviamo ulteriore sostegno alla precedente ristrutturazione di prospettiva: se qualcuno si rompesse una gamba a nessuno verrebbe in mente di portarlo davanti al giudice quanto piuttosto al pronto soccorso!
   Per quanto riguarda la seconda questione precedentemente sollevata, riguardante cioè i tempi dell’intervento disposto dal giudice e dello stesso provvedimento, a volte poco importa che questi disponga l’attuazione di misure atte a ripristinare le condizioni necessarie a favorire il normale e sereno sviluppo del minore, quali il sostegno alla genitorialità, così come suggerire un eventuale percorso di psicoterapia ai genitori (qualora la CTU abbia fornito indicazioni in tal senso): il problema appare questa volta costituito dai tempi della giustizia.
    Il relegare, in prima battuta, l’intervento ad opera delle figure appartenenti all’ambito psicologico ad un ruolo puramente valutativo determina spesso un cospicuo ritardo nell’adozione di misure volte alla normalizzazione della situazione familiare a vantaggio dello stesso minore.
    Questi deve così attendere i tempi che oggi sono propri della giustizia (e i tribunali minorili non rappresentano certo eccezioni a questa regola), situazione che non tiene conto del fatto che la natura non ha previsto una pausa o una sorta di letargo evolutivo in attesa di un momento più opportuno per riprendere lo sviluppo una volta superata la situazione familiare disagevole.
    Nel guardare la situazione familiare prioritariamente con gli occhi della giustizia piuttosto che della psicologia non si prende in debita considerazione il fatto che per il soggetto in età evolutiva la dimensione tempo non ha lo stesso valore che ha per l’adulto, il che accade per diversi motivi.
   Primo, la percezione soggettiva del flusso temporale è diversa, in modo tale che lo stato di coscienza temporale in cui si trova il bambino agisce come un lente di ingrandimento focalizzata sul qui ed ora: se questo appare caratterizzato da sofferenza sarà questa ad essere amplificata.
Per un bambino, un giorno può rappresentare un lasso temporale incredibilmente lungo, specie se denso di esperienze spiacevoli, mentre per noi adulti spesso dura quanto un frullo d’ali.
   Il problema del passare del tempo in rapporto ai bisogni del bambino emerse con grande evidenza dal lavoro di ricerca compito da René Spitz e John Bowlby, due studiosi di chiara fama che nel secolo scorso furono chiamati a indagare sulle cause dell’alto tasso di mortalità e di morbilità dei bambini ospiti degli orfanatrofi e in attesa di adozione e i loro studi portarono alla scoperta delle conseguenze della mancanza di accudimento.
  In particolare Spitz parlò di “deprivazione di contatto” o “deprivazione affettiva”, le cui conseguenze sono devastanti dal punto di vista psicologico, neurologico e somatico (vedi il crollo della soglia della risposta immunitaria), in grado di produrre la sindrome chiamata “depressione anaclitica” o “marasma”, che rende più probabile il rischio di morte o di grave malattia.
   Bowlby sviluppò invece la “teoria dell’attaccamento”, che ancor oggi appare fondamentale per comprendere l’importanza che la presenza delle figure di accudimento (caregivers) ha sullo sviluppo del bambino.
   Anche se le situazioni che affliggono oggi il minore nella maggior parte dei casi di disfunzione del sistema familiare differiscono vistosamente da quelle che caratterizzarono gli orfanatrofi nei primi decessi del secolo scorso, il principio è il medesimo: il bambino ha bisogno dei genitori, di entrambi i genitori.
  Tornando per un momento alla questione precedente, se questi non si rivelano adatti per qualsivoglia motivo occorre prima di tutto cercare di recuperarne la funzione genitoriali, adottando gli opportuni quanto efficaci provvedimenti.
   Soprattutto nei casi in cui il bambino viene sottratto ai genitori o anche ad un genitore senza che sia stato fatto alcun significativo tentativo di ristabilire condizioni familiari e relazionali più favorevoli, è come se un medico decidesse di amputare un arto al paziente che lamenta dolori senza aver prima somministrato alcun farmaco o, alla peggio, senza aver compiuto alcun esame clinico per accertare le cause degli stessi dolori.
   Altra considerazione da fare per quanto concerne il tempo dal punto di vista del bambino è che l’impatto delle esperienze relazionali è diverso rispetto all’adulto, rivelandosi di valore strutturante nei confronti della personalità in divenire.
   Dobbiamo a questo proposito tener presente che nei primi tre-cinque anni di vita viene scritta quella che, in termini teatrali, possiamo chiamare la “sceneggiatura” della vita, che tenderà ad essere rappresentata e replicata fino al termine della vita con intensità tanto maggiore quanto più si rivela conflittuale e quindi fonte di sofferenza (vedi il costrutto di “coazione a ripetere” in Freud).
   I primi anni si rivelano perciò determinanti non solo per il buono o cattivo procedere dello sviluppo successivo ma anche per il resto dell’esistenza (come dimostra il lavoro clinico nell’adulto): nei casi in cui le esperienze soprattutto relazionali primarie non si rivelino favorevoli alla soddisfazione dei bisogni del bambino finiscono per costituire una sorta di coltura batterica capace di indurre, con il passare del tempo, ogni possibile forma di patologia.
  Considerando che il bambino vive in una dimensione temporale diversa da quella dell’adulto dobbiamo concludere che non ha tempo di attendere i tempi della giustizia!
   Una giustizia minorile che prescinde da tali elementari quanto fondamentali considerazioni fa davvero l’interesse del minore e se non lo fa quanto può considerarsi tale?
   È soprattutto in questo contesto che occorre operare una netta distinzione tra le buone intenzioni sottese agli interventi e gli effetti che questi effettivamente producono sul minore: come affermava Oscar Wilde, è spesso con le migliori intenzioni che si producono i peggiori risultati!
   Concludendo, nel momento in cui l’obiettivo delle istituzioni preposte alla tutela del minore è il ripristino delle condizioni favorevoli al suo sereno e normale sviluppo, occorre che la giurisprudenza sia vista attraverso gli occhi della psicologia, in particolare di quelle sue parti che si occupano dei bisogni del minore e degli strumenti atti a ripristinare un assetto relazionale funzionale a tale sviluppo.
  Occorre, a mio avviso, l’istituzione di una figura che operi in prima linea sul piano della comunicazione-relazione, utilizzando gli strumenti oggi a disposizione e messi a punto sulla base delle ricerca compiute negli ultimi decessi del secolo scorso soprattutto nel mondo anglosassone.
   Per citare solo alcuni modelli ed approcci possibili vedi la terapia sistemico-relazionale impostata da Gregory Bateson, la terapia familiare partecipativa di Salvador Minuchin e quella intergenerazionale di Murray Bowen, la terapia centrata sul cliente di Carl Rogers, la programmazione neurolinguistica di Richard Bandler e John Grinder, l’analisi transazionale di Eric Berne, la terapia breve strategica di Paul Watzlawick e Giorgio Nardone, la terapia dei nuclei profondi di Stefano Boschi.
Stefano Boschi


sabato 21 gennaio 2017

Chi deve educare i figli?
(Possibile che solamente le Istituzioni italiane non lo sappiano?)

Da: “Familiaris Consortio” [1]
Esortazione apostolica all'episcopato di Sua Santita' Giovanni Paolo II



IL DIRITTO-DOVERE EDUCATIVO DEI GENITORI

Il compito dell'educazione affonda le radici nella primordiale vocazione dei coniugi a partecipare all'opera creatrice di Dio: generando nell'amore e per amore una nuova persona, che in sé ha la vocazione alla crescita ed allo sviluppo, i genitori si assumono perciò stesso il compito di aiutarla efficacemente a vivere una vita pienamente umana. Come ha ricordato il Concilio Vaticano II: «I genitori, poiché hanno trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e principali educatori di essa. Questa loro funzione educativa è tanto importante che, se manca, può appena essere supplita. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali di cui appunto han bisogno tutte le società» («Gravissimum Educationis», 3).

IL DIRITTO-DOVERE EDUCATIVO DEI GENITORI SI QUALIFICA COME ESSENZIALE, CONNESSO COM'È CON LA TRASMISSIONE DELLA VITA UMANA; COME ORIGINALE E PRIMARIO, RISPETTO AL COMPITO EDUCATIVO DI ALTRI, PER L'UNICITÀ DEL RAPPORTO D'AMORE CHE SUSSISTE TRA GENITORI E FIGLI; COME INSOSTITUIBILE ED INALIENABILE, E CHE PERTANTO NON PUÒ ESSERE TOTALMENTE DELEGATO AD ALTRI, NÉ DA ALTRI USURPATO.

Al di là di queste caratteristiche, non si può dimenticare che l'elemento più radicale, tale da qualificare il compito educativo dei genitori, È L'AMORE PATERNO E MATERNO, il quale trova nell'opera educativa il suo compimento nel rendere pieno e perfetto il servizio alla vita: l'amore dei genitori da sorgente diventa anima e pertanto norma, che ispira e guida tutta l'azione educativa concreta, arricchendola di quei valori di dolcezza, costanza, bontà, servizio, disinteresse, spirito di sacrificio, che sono il più prezioso frutto dell'amore.

domenica 15 gennaio 2017

La scuola in presenza di genitori separati [1]
Alcune informazioni utili


Spesso i genitori separati mi chiedono quali sono i loro dirittie i loro doveri. 
    La scuola sa come si deve comportare difronte ad alcune domande che le vengono loro rivolte quando gli alunni hanno i genitori in contenzioso giudiziale?

Ecco quindi alcune informazioni utili:

Evitare la discriminazione fra padre e madre

L’art. 316 c.c., comma 1 recita testualmente:
“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.
Dal un documento del Ministero dell’Istruzione intitolato: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, leggiamo:
“[…] l’aspetto più rilevante della riforma è rappresentati, infatti proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi, attraverso l’introduzione del principio della bigenitorialità. […] In particolare per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo […] anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione e all’istruzione”.

I figli di genitori non sposati

“In caso di figli nati fuori del matrimonio la responsabilità è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (Art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece un solo genitore riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (Art. 316 comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (Art. 316 c.c. comma 5)”. [2]

Lontananza e incapacità o altro impedimento di uno dei genitori

“Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.). [3]

In caso di “Affidamento esclusivo” ad un solo genitore

“Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa diposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art.337 – quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In ogni caso salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse dei figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art.337- quater). Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art.330 del c.c., a seguito di un provvedimento del tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all’educazione e all’istruzione”. [4]

L’iscrizione dei figli a scuola

Anche se l’Art. 192, comma 11, del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, non prevede che sia apposta la doppia firma sul modulo di iscrizione, così come non è prevista da alcuna modulistica ministeriale (implicando così il tacito accordo del genitore non firmatario), la scuola in caso di incertezza deve prevedere lo spazio per la doppia firma ed eventualmente scrivere sotto il modulo: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non concernenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”

Le deleghe

La doppia firma vale anche per l’eventuale delega per il ritiro degli alunni da parte di terzi se l’affidamento è congiunto.
Non è invece possibile delegare la partecipazione ai colloqui con i docenti o la firma nelle giustificazioni, perché si tratta di aspetti diversi del dovere di educare la prole.

L’informazione sulla vita scolastica dei figli

In caso di affidamento sia congiunto sia esclusivo la scuola ha il dovere di informare entrambi i genitori sulla vita scolastica dei figli (Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5825 del 13 novembre 2007 e nota del MIUR del 20 dicembre 2005), a meno che uno dei due non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Tali informazioni devono essere trasmesse ad entrambi i genitori per il loro diritto di accesso o per l’applicazione della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 Art. 22, attraverso il registro elettronico (ormai usato da molte scuole italiane) o altri mezzi che la scuola vorrà mettere a disposizione delle famiglie.

I genitori e la loro partecipazione alla vita scolastica dei figli

La partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica dei figli attraverso gli organi collegiali è stata affrontata dall’Art. 7 comma 4 e 5 dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, [5] che così recitano:

Comma 4
“L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto e personale”.

Comma 5
“Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la responsabilità sul minore”.

Il nulla osta da una scuola all’altra

Dal sito di AIGES (Agenzia Italiana Genitori Separati) leggiamo: [6]
“Secondo le norme pubblicistiche che disciplinano il nulla osta (regio decreto n. 653 del 4 maggio 1925) e l’azione amministrativa (legge n. 241 del 7 agosto 1990) e quelle civilistiche che disciplinano la responsabilità genitoriale (legge n. 54 dell’8 febbraio 2006), il trasferimento dell’alunno da un istituto a un altro richiede l’accordo tra i genitori, quale che sia il regime giuridico dei rapporti genitori-figli. Orientamento confermato anche dal Tribunale per i Minorenni di Ancona In caso di genitori separati”.
Il nullaosta del passaggio da una scuola a un’altra deve quindi recare la firma di entrambi i genitori o comunque quella dell’uno deve rappresentare la volontà dell’altro, pena la negazione dello stesso trasferimento.

Nota:
Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.



[1] Per ulteriori informazioni vedere il sito internet http://www.aiges.org/blog/2014/09/scuola-vademecum-per-genitori-separati/
[2] Dal un documento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca intitolato:
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 “ Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”
[3] Ibidem
[4] Dal un documento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca intitolato:
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 “ Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”