I
motivi degli allontanamenti dei minori non sono spesso plausibili
Lo
stesso Ministero delle Politiche Sociali ci racconta che nell’anno 1998/99 “i
motivi rimandavano in maniera prevalente a situazioni di povertà materiale,
innanzitutto economica (44%), ma anche abitativa (24%). Le difficoltà
relazionali disfunzionali con la famiglia di origine costituivano poi, per
intensità di indicazioni, il secondo motivo (32%), cui seguivano problemi
lavorativi di uno o entrambi i genitori (19%), maltrattamento e incuria del
minore (18%).
Tra le
motivazioni dell’affidamento familiare (dei minori fuori della famiglia
d’origine n.d.r.) predominavano in assoluto le condotte di abbandono e/o di
grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguivano problemi
prevalenti di tossicodipendenza e, infine, i gravi problemi economici.
Altra
informazione e altro motivo critico di allontanamento dei minori dalla propria
famiglia, a nostro avviso ce lo dette per il 2010 sempre lo stesso Ministero
quando ci disse che questi bambini furono allontanati dai loro genitori nel 37%
dei casi per “inadeguatezza genitoriale” termine quantomai generico e
sicuramente non valido per separare i bambini dalle loro famiglie.[1]
Stessa
criticità la riscontriamo nella relazione ministeriale del 2016 in cui veniamo
informati che il 23,1% dei bambini sono stati portati in comunità per
“incapacità educativa dei genitori”[2]
Purtroppo già prima
della passata pandemia, già il 18 gennaio 2018 la Commissione Parlamentare per
l’Infanzia e l’Adolescenza a conclusione della sua indagine conoscitiva sui
«Minori fuori Famiglia» metteva in evidenza che: “su quattro bambini in affido,
tre trovavano collocamento per via giudiziale e uno per via consensuale” ed è
molto probabile che questo affidamento sarebbe poi protratto così a lungo che
dopo i due anni si sarebbe trasformato d’ufficio in giudiziale essendo soggetto
al nulla osta del Tribunale per i minorenni.”[3]
Questo significa,
oggi ancor di più, che a volte, essendo la famiglia stessa costretta ad andare
dai Servizi Sociali dicendo di non poter più provvedere al mantenimento dei
loro figli, li perda definitivamente.
Attenzione quindi,
perché in Italia spesso si allontanano i bambini dalle loro famiglie per
problemi derivanti dalla povertà, anche se la Legge non lo consente se non in
casi molto particolari e non prima di aver aiutato la famiglia in tutti i modi
possibili (Art.1 comma 1,2, e 3 della legge 184/83 e segg.),[4]
perché il dovere dello Stato e quindi dei Servizi Sociali è quello, appunto, di
prevenire i problemi e di aiutare la famiglia, non di risolverli allontanando i
loro figli, magari immettendoli in Comunità educative invece che presso altre
famiglie o comunità familiari, come stiamo cominciando anche oggi a sentire da
molte parti, ancor più di prima,
Attenzione perché
così facendo si sta distrugge il tessuto connettivo della nostra società che si
regge ancora proprio sul valore della famiglia!
Ad ulteriore
riscontro di quello che stiamo dicendo vogliamo riportare un significativo
brano della relazione annuale della Commissione Infanzia[5]dell’anno
2019 dal titolo “Io ho diritto” che, fra le altre cose, dice: “[…] si assiste
ad un non infrequente allontanamento dei minori dalle famiglie di origine per
ragioni legate all’indigenza”[6]
Negli
anni successivi la vulnerabilità della famiglia ci è indicata in alcune
specifiche cause riportate dal Rapporto di valutazione
2018-2020 e 2021-2023 P.I.P.P.I. Programma di intervento per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Rapporto di valutazione 2018-2020[7] 2021-2023[8]
Relazioni
familiari 67,7% 71,0%
·
Conflittualità di coppia 38,2% 43,15%
·
Assenza di uno o entrambi i genitori 34,6% 39,7%
·
Famiglia ricomposta 11,4% 20,8%
·
Adozione difficile 01,3% 1,2%
·
Esperienza di collocamento
etero-familiare 13,5%
Vulnerabilità sociali 67,2% 86,2%
· Bassa
scolarizzazione dei genitori 40,9% 64,5%
· Isolamento,
emarginazione sociale 33,5% 47,2%
· Presa
in carico transgenerazionale 13,0% 21,2%
· Quartiere
degradato 08,0% 13,8%
· Migrazione
21,2%
Status economico 65,4% 74,8%
·
Condizione economica lavorativa 58,1% 68,7%
·
Abitazione 32,3% 40,9%
·
Povertà 21,6% 34,9%
Vulnerabilità del bambino o
più bambini 61,9% 74,8%
·
Disagio psicologico e neuropsichiatrico 46,8%
· Disagio
psicologico 54,7%
· Disagio
neuropsichiatrico 35,6%
· Disabilità 23,0% 36,1%
· Dispersione
scolastica 07,4% 14,8%
Vulnerabilità dei genitori 61,4% 66,1%
· Disagio
psicologico 42,3% 56,6%
· Dipendenza 17,5% 16,5%
· Patologia
psichiatrica 12,7% 14,3%
· Disabilità
12,2% 12,6%
Evento traumatico 42,8% 56,6%
Trascuratezza e
comportamenti a rischio 42,3% 54,9%
· Incuria
e negligenza 25,2% 38,2%
· Comportamenti
devianti/a rischio 22,3% 29,15
· Detenzione 06,7% 8,5%
Violenza assistita abuso e
maltrattamento 18,9% 30,7%
· Violenza
assistita 20,1%
· Maltrattamento
psicologico 16,7%
· Maltrattamento
fisico 8,0%
· Abuso
e/o sospetto 3,9%
Altra vulnerabilità 12,0%
Vulnerabilità di altre
persone e conviventi 21%
· Disagio
psicologico 15,3%
· Disabilità 6,8%
· Dipendenze 3,9%
· Patologia
psichiatrica 3,2%
Vediamo,
quindi, cosa dice, fra le altre cose, questo “Rapporto di valutazione”:
“Il programma P.I.P.P.I. è
stato avviato nel contesto della attuale legislazione europea (CRC1989 - artt.
3, 9, 12, 18 e 20 nello specifico-, EU2020Strategy, REC.2006/19, REC.
2013/778), che riconosce il sostegno alla genitorialità come strategia essenziale
per «rompere il circolo dello svantaggio sociale e assicurare ai bambini a good
start nella vita», e della legislazione italiana che sottolinea l’importanza di
far crescere i bambini all’interno delle famiglie (L.149/2001) […] La
vulnerabilità, pertanto, non è tanto un problema delle famiglie, quanto un
problema delle condizioni sociali, economiche e culturali che contribuiscono a
generarla, attraverso il cosiddetto “circolo dello svantaggio sociale” (REC
2013/112/UE): la bassa istruzione genera bassa occupazione; la bassa
occupazione basso reddito; il basso reddito, e quindi la condizione di povertà
economica, genera povertà educativa e sociale. I bambini delle famiglie
P.I.P.P.I. arrivano a scuola in evidenti condizioni di disuguaglianza, come
dimostra, fra l’altro, l’alta incidenza di bambini con bisogni educativi
speciali (BES). Per queste ragioni l’approccio all’intervento sulla
vulnerabilità proposto in P.I.P.P.I. intende costruire una reale possibilità
per questi bambini, e per i bambini nei primi mille giorni di vita in
particolare, di interrompere il “circolo dello svantaggio sociale” attraverso
l’introduzione di dispositivi quali educativa domiciliare (home visiting),
vicinanza solidale, gruppi dei genitori e dei bambini, partenariato fra scuola,
famiglia e servizi. L’obiettivo è sostenere il loro sviluppo garantendo una più
alta qualità educativa e relazionale nel loro ambiente familiare e sociale, che
possa, a sua volta, contribuire a migliorarne il rendimento scolastico e,
conseguentemente, l’integrazione sociale presente e futura, tramite il
rafforzamento delle risposte genitoriali e sociali ai loro bisogni di sviluppo.
La fascia della vulnerabilità familiare viene così riconosciuta come uno spazio
di speciale opportunità per mettere in campo interventi efficacemente orientati
alla prevenzione della povertà e della diseguaglianza sociale, come richiesto
dalla L. 149/2001, da alcune direttive europee, dall’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile, oltre che dalla Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia.”[9]
Tornando
ai dati attuali, i problemi relazionali […] conservano la loro importanza anche
tra i motivi secondari, ma qui appaiono con forza difficoltà contingenti dei
nuclei familiari – ma che rischiano di cronicizzarsi – ovverosia: problemi
economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi di uno o
entrambi i genitori.”[10]
Per
quanto riguarda gli allontanamenti amministrativi fatti per mezzo dell’art. 403
del codice civile valgono le stesse criticità che si riscontrano nei motivi
suddetti.
A
volte si vanno a prendere dei bambini addirittura con motivazioni che fanno presupporre
maltrattamenti[11] o altro, senza motivazioni certe, a
volte si vanno a togliere ad una famiglia alcuni figli e se ne lasciano altri e
il tribunale non se ne accorge nemmeno e anche se in alcuni casi se ne accorge
conosciamo casi in cui il giudice non dice niente in proposito al Servizio
sociale del comune che ha disposto questo allontanamento.
Precisiamo
che l’applicazione dell’articolo 403 c.c. è un atto amministrativo che deve
essere fatto per iscritto e ci è capitato di riscontrare anche che i bambini
sono allontanati dai Servizi sociali dalla loro famiglia addirittura senza il
403 c.c. ne orale ne scritto.
L’allontanamento
poi si deve attuare solamente e unicamente quando un minore è in grave pericolo
e ci siano le caratteristiche della immediatezza del provvedimento in quanto la
famiglia o chi ne ha la responsabilità genitoriale lo fa vivere in una
situazione di “grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica”.
Il
Tribunale dei Minorenni di Trieste, in proposito, precisava che “deve esservi
emergenza di provvedere (da intendersi quale circostanza negativa improvvisa e
imprevista, tale da richiedere una immediata messa in sicurezza del minore).”[12]
Quindi
se una famiglia fa vivere un figlio in una di queste situazioni è ovvio che il
minore deve essere allontanato e se i figli sono più di uno tutti vanno
allontanati perché anche loro ovviamente sono in pericolo. Ci capitò un caso
“di 5 bambini fra cui due appena nati i cui Servizi Sociali allontanarono con
un 403 c.c. 3 figli e 2 li lasciarono ai genitori dicendo al tribunale che gli
stessi genitori non li avevano voluti consegnare! Fu lo stesso tribunale che
dopo un altro mese ordinò gli altri due allontanamenti senza meravigliarsi,
anzi giustificando il non allontanamento degli altri due bambini con la stessa
motivazione. Notiziamo, fra l’altro che dopo circa un anno e mezzo tutti i
bambini tornarono a casa senza nemmeno le scuse della magistratura.
A
volte si raccolgono informazioni da un vicino di casa e si relaziona al P.M.
del tribunale dei Minorenni senza conoscere la famiglia e il tribunale avalla
quello che dice l’assistente sociale ed emette un’ordinanza.[13]
A tal proposito è bene ricordare che in merito si è espresso anche il Tribunale dei Minorenni Bologna il 13 gennaio 2011 n. 18 dicendo: “Il provvedimento amministrativo con cui i servizi sociali, in via provvisoria e urgente, prelevano dall'abitazione familiare un minore (ex art. 403 c.c.) non può essere ratificato dal tribunale dei minori, ma anzi deve essere revocato dove non sia adeguatamente motivato, con conseguente ordine di ricollocamento immediato del minore stesso nel proprio ambito familiare.[14] - e il Tribunale dei Minorenni Roma il 4 novembre 1994 si allineava dicendo: “È abnorme e per ciò nullo e privo di effetti il provvedimento perché l'applicazione della norma presuppone una situazione pregiudizievole in atto e non il timore, anche plausibile, di un pericolo futuro”[15]
Infine vogliamo anche
ricordare che dopo i fatti di Bibbiano il presidente del Tribunale di Bologna
Spataro, avrebbe detto che su 100 richieste di allontanamento ne erano state
respinte 85, il che avrebbe dovuto anche presupporre un problema grave a carico
dei Servizi sociali e che i giudici avessero preso provvedimenti adeguati, cioè
allertare precauzionalmente le procure dell’anomalia, cosa che, invece, non è
stata fratta.[16]
Ad onor del vero il Presidente
Spataro chiarì che non erano stati presi provvedimenti perché i Servizi sociali
avevano presentato 100 “segnalazioni di potenziale pregiudizio” quindi
assai meno definitive. E così non si fece nulla. La cosa fu comunque, disse
Panorama, “smentita dalla stessa Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni
e per la Famiglia, di cui lo stesso Spataro era vicepresidente. “L’11 e 12
ottobre, l’AIMMF si è riunita a congresso a Lecce, e nella nota finale si parla
proprio di 100 richieste di allontanamento - L’articolo infatti prosegue
dicendo che -A seguito delle recenti puntuali precisazioni fornite dal
presidente del tribunale dei Minorenni di Bologna […] è stato accertato che in
85 provvedimenti su 100, avviati su richiesta della procura minorile, era stata
respinta la richiesta di allontanamento dei minori dalla famiglia
d’origine e il collocamento presso terzi suggerito dai Servizi sociali.”[17]
Quindi consigliamo chi di dovere di fare molta attenzione e molto scrupolo nell’attuare questo provvedimento che, con i tempi della Giustizia odierni, i bambini possono rimanere fuori famiglia anche anni quando non c’era bisogno di allontanarli, almeno in maniera così urgente.
[3] https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017bis&ti-pologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero
cfr. con il Quaderno 19 del MLPS pag.13,18,19 E addirittura troviamo nel
resoconto dello stesso Ministero del 2010 che il 37% dei bambini è collocato in
un servizio residenziale in forma consensuale.pag.22 Microsoft Word - Report MFF R.doc (minori.gov.it)
“Tre affidamenti su quattro sono di natura giudiziale. È questa una
evidenza trasversale all’intero territorio nazionale e da ricollegare da una
parte alla tendenza a intervenire per via giudiziale sin dall’inizio nel caso
di situazioni problematiche o caratterizzate da conflittualità o scarsa
adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno, e dall’altra al
protrarsi delle permanenze di accoglienza per le quali, passato il termine dei
due anni, l’affidamento da consensuale si trasforma
d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i
minorenni.”
[4] Art.1 comma 1,2, e 3
Comma 1.
“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell'àmbito della propria famiglia.”
Comma 2
“Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio
del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della
famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.”
Comma 3.
“Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei
interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono
e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria
famiglia.”
[5] La preparazione del documento si protrasse per 3
anni. Lo dice la parlamentare Bellucci in audizione in Commissione Infanzia il
3 marzo 2021 dopo 1 ora e 03 minuti nel link: evento
| WebTV (camera.it)
[6] Pag.19 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Io_ho_diritto_2019.pdf
[8]
[9] Pag.3 del Quaderno della ricerca sociale 47 del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
[11] Come nel caso “Ferrara” la cui
documentazione è a disposizione della magistratura di cui abbiamo
documentazione, in cui dopo anni la procura ha assolto il genitore a cui
avevano sottratto i figli con la motivazione “il fatto non sussiste!”
[13] Anche in questo caso la documentazione è a
disposizione della magistratura.
[14] Art. 403 codice civile: Intervento della pubblica
autorità a favore dei minori | La Legge per tutti