sabato 10 ottobre 2026

 



Mai Più Bambini Dimenticati:

Come Cambia l'Affido Familiare con la Nuova Riforma

Comunità e Tracciabilità: La Svolta della Legge 37/2026 cosa cambia in concreto per la parte degli affidamenti:

 

Recentemente (con l'approvazione definitiva della Legge 17 marzo 2026, n. 37), il legislatore ha introdotto importanti emendamenti e modifiche strutturali proprio su questa prima parte. L'obiettivo centrale non è stato quello di stravolgere i requisiti per prendere un bambino in affido, ma di stringere i controlli statistici e di tracciabilità, per evitare affidi "infiniti" o collocamenti impropri in comunità quando ci sarebbero famiglie disponibili.

Le novità sull'Affidamento

L'intervento normativo va a incidere sul monitoraggio e sulla trasparenza dei percorsi di affido attraverso tre pilastri principali:

1. Il Registro Nazionale delle famiglie affidatarie (Nuovo Art. 5-ter)

Viene istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia un registro centralizzato. Questo strumento serve a mappare in tempo reale, su base provinciale:

  • Il numero di minori inseriti in affido o in comunità/istituti.
  • L'elenco e la denominazione delle comunità e degli istituti attivi.
  • Le famiglie e le persone single effettivamente disponibili e idonee all'affidamento.

L'obiettivo: Evitare che un minore resti in una struttura d'accoglienza (comunità) solo perché i servizi locali non sanno che nella provincia a fianco c'è una famiglia pronta ad accoglierlo.

2. Il Registro Telematico presso i Tribunali (Nuovo Art. 9-bis)

Ogni Tribunale per i Minorenni (e tribunale ordinario) deve tenere un registro analitico e tracciato per ciascun minore. In questo fascicolo digitale vengono annotati:

  • Tutti i provvedimenti di collocamento e le motivazioni della temporaneità.
  • I dettagli sul piano degli incontri con la famiglia d'origine (per monitorare il progetto di reinserimento).
  • La durata dell'affido (ricordando che il limite teorico della legge resta di 24 mesi, prorogabili dal Tribunale solo se il rientro immediato crea un grave pregiudizio).

3. Vigilanza e incompatibilità sui collocamenti

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di evitare conflitti d'interesse e "zone d'ombra" nella gestione dei minori:

  • Viene istituito un nuovo Osservatorio nazionale con poteri di studio e segnalazione per bloccare sul nascere i cosiddetti "affidi impropri".
  • Si rafforzano i controlli ispettivi sulle comunità di tipo familiare, introducendo paletti rigidi sui requisiti di chi vi lavora o ne riveste cariche, per garantire che la struttura mantenga sempre un calore e una dinamica di tipo "familiare" e non un'impostazione puramente assistenziale-burocratica.

In sintesi, per chi vive o gestisce l'affidamento, la legge oggi non cambia chi può accogliere (coppie o single, come già previsto), ma cambia radicalmente il modo in cui lo Stato controlla il percorso, per assicurarsi che l'affido rimanga una misura temporanea e protetta, e che nessun bambino venga "dimenticato" in comunità.

Il punto più delicato e critico di tutto il sistema degli affidi in Italia. L'articolo 2, comma 4 della Legge 184/1983 è spesso una "scatola vuota": la legge impone che le comunità abbiano le caratteristiche di una famiglia, ma la realtà strutturale ed economica ci dice che moltissime di esse funzionano come piccoli istituti mascherati.

Con l'approvazione della recente Legge 17 marzo 2026, n. 37, il legislatore ha inserito emendamenti mirati proprio nei primissimi articoli della legge per risolvere questo corto circuito regolamentare, puntando sulla tracciabilità obbligatoria e sul controllo ispettivo.

Analisi, articolo per articolo, partendo dall'inizio e concentrandoci solo sulla parte degli affidamenti, inserendo i correttivi reali introdotti dalla riforma.

Articolo 1 – Il principio cardine e la prevenzione

  • Cosa diceva la legge: Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. L'indigenza economica dei genitori non può essere un motivo per allontanare il bambino.

tribmin-trieste.giustizia.it

  • Cosa aggiunge la riforma (Emendamento Legge 37/2026): Viene esplicitato l'obbligo per i Comuni e le Regioni di dimostrare documentalmente di aver attivato i sostegni economici e sociali prima di proporre un affido etero-familiare o un inserimento in struttura. L'affido deve scattare solo se c'è una reale temporanea incapacità educativa/relazionale, non perché la famiglia è povera.

Articolo 2 – Dove va il minore (Il nodo delle Comunità)

Questo è l'articolo che giustamente menzionavi e che richiede la massima chiarezza.

  • Il testo originale: «Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo [...] è affidato ad una famiglia [...] o ad una comunità di tipo familiare».
  • Il comma 4 specifico: Stabilisce che il ricovero in comunità è consentito solo se ha «caratteristiche funzionali ed organizzative simili a quelle di una famiglia».
  • La realtà e la soluzione del problema: Lo Stato ha abolito i vecchi orfanotrofi colossali (nel 2006), ma molte comunità attuali sono rimaste "istituzionalizzate" (turni rigidi di educatori, mancanza di figure genitoriali fisse di riferimento, gestione puramente burocratica).
  • Come interviene la Riforma del 2026 su questo punto:

1.    Stop alle cariche incompatibili (Art. 2, comma 2-bis modificato): Viene introdotto il divieto assoluto di inserire minori in strutture in cui i gestori, i dipendenti o chi vi riveste cariche abbiano legami di interesse, parentela o consulenza con i giudici (onorari e non) del tribunale che ha disposto l'affido o con i servizi sociali che lo gestiscono. Si spezza il potenziale conflitto d'interessi economico.

2.    Ispettorato e Standard Minimi: Per rendere effettivo il comma 4 ("caratteristiche di una famiglia"), le Regioni sono obbligate a ridefinire i criteri di accreditamento. Se una comunità non dimostra di avere moduli organizzativi intimi, una figura di coordinamento stabile (struttura "affettiva" e non solo assistenziale) perde l'autorizzazione.

3.    Il limite per i piccolissimi (Art. 2, comma 2): Viene ribadito con forza che per i minori sotto i 6 anni il collocamento può avvenire esclusivamente in comunità di tipo familiare (piccoli nuclei) o preferibilmente in famiglie affidatarie. La riforma stringe i controlli affinché questo divieto non venga aggirato per mancanza di famiglie.

Articolo 4 – Chi decide l'affido e per quanto tempo

Questo articolo regola la procedura pratica.

  • L'Affido Consensuale (Comma 1): È disposto dai Servizi Sociali se i genitori biologici sono d'accordo, e reso esecutivo dal Giudice Tutelare.
  • L'Affido Giudiziale (Comma 2): Se i genitori non sono d'accordo, provvede direttamente il Tribunale per i Minorenni.
  • Il blocco dei 24 mesi (Comma 4): Nel provvedimento deve essere indicata la durata, che non può superare i 24 mesi.
  • Cosa cambia con la riforma: Troppo spesso i 24 mesi venivano prorogati all'infinito, trasformando l'affido in un limbo. La riforma del 2026 introduce il Registro Telematico obbligatorio presso i Tribunali (Nuovo Art. 9-bis). Ogni volta che scadono i 24 mesi, la cancelleria segnala automaticamente il caso al giudice. La proroga non è più un atto automatico basato su una relazione dei servizi: il giudice deve motivare in modo analitico perché la famiglia d'origine non è ancora pronta e definire un piano cronologico stringente per evitare la "cronicizzazione" del bambino in affido.

Articolo 5 – I doveri dell'affidatario

  • Cosa dice la legge: L'affidatario deve accogliere il minore, provvedere al suo mantenimento, educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori d'origine (se non decaduti dalla responsabilità).
  • Cosa aggiunge la riforma (Nuovo Art. 5-ter): Viene istituito il Registro Nazionale delle famiglie affidatarie. Questo emendamento serve a valorizzare chi accoglie. Spesso le famiglie disponibili rimangono invisibili ai servizi sociali di altre province. Questo registro centralizzato mappa le disponibilità reali di single e coppie per fare in modo che, prima di mandare un bambino in una comunità che "non sa di famiglia" (il problema dell'Art. 2), i servizi verifichino la presenza di una famiglia accogliente anche fuori dal ristretto territorio comunale.

La sintesi del quadro emendato

Il legislatore ha finalmente capito che il testo originale della 184 (specialmente l'articolo 2) aveva ottime intenzioni teoriche ma zero strumenti di controllo. Scrivere che le comunità devono essere "come una famiglia" non bastava se nessuno controllava.

Oggi, i primi articoli emendati dalla riforma del 2026 dicono questo: l'allontanamento è l'extrema ratio (Art. 1), la famiglia affidataria ha la priorità assoluta e le comunità devono subire ispezioni severe sui legami di interesse e sulla reale struttura interna (Art. 2), e se il minore finisce comunque in struttura, il suo fascicolo digitale si accende come un semaforo rosso allo scadere dei due anni per impedire che ci rimanga a vita (Art. 4 e 9-bis).

 Come i servizi sociali devono motivare l'inserimento in comunità anziché in famiglia secondo i nuovi decreti e quali sono i criteri stringenti e le responsabilità penali o civili per i servizi sociali se scelgono il collocamento in comunità invece dell'affido familiare

La scelta dei Servizi Sociali di collocare un minore in una comunità (specialmente se priva delle reali caratteristiche di una famiglia) invece di optare per l'affidamento familiare è il terreno su cui si consumano gli scontri giuridici più duri.

Il principio della Legge 184/1983 è chiaro: la comunità è l'ultima opzione, l'extrema ratio. Con l'entrata in vigore della Legge 17 marzo 2026, n. 37, e i decreti attuativi legati alla Riforma Cartabia, i criteri di scelta sono diventati rigidissimi e i margini per l'errore o la superficialità degli assistenti sociali si sono tradotti in precise responsabilità civili, amministrative e penali.

1. I criteri stringenti: la motivazione obbligatoria e vincolata

Oggi un assistente sociale non può limitarsi a scrivere nella relazione: "Si dispone il collocamento in comunità perché non si sono trovate famiglie disponibili". La legge impone passaggi obbligati e tracciabili:

  • Il criterio della prossimità e del "Minor trauma": L'allontanamento dalla famiglia d'origine deve prioritariamente preferire i parenti entro il quarto grado (affido intra-familiare). Se impraticabile, si deve cercare una famiglia affidataria (etero-familiare).
  • L'obbligo di consultazione del Registro Nazionale (Nuovo Art. 5-ter): Prima di firmare un inserimento in comunità, i Servizi Sociali devono interrogare la piattaforma telematica per verificare se vi siano single o coppie idonee all'affido, non solo nel proprio Comune, ma in tutta la Provincia o Regione. L'assenza di famiglie idonee deve essere un dato oggettivo estratto dal sistema, non una supposizione del servizio locale.
  • Il divieto assoluto per la fascia 0-6 anni: Salvo casi eccezionali e temporanei di assoluta emergenza, per i bambini sotto i sei anni il collocamento in comunità è vietato se sono disponibili famiglie affidatarie.
  • La motivazione "Rafforzata": La relazione dei Servizi che propone la comunità deve specificare le ragioni terapeutiche o educative speciali per cui quel bambino specifico beneficia di una struttura comunitaria rispetto a una famiglia (ad esempio, gravi disturbi comportamentali che richiedono un'équipe di educatori specializzati h24).

2. Le Responsabilità Penali degli Assistenti Sociali

Se i Servizi Sociali violano questi criteri, aggirano la legge o mantengono un bambino in comunità senza presupposti, rischiano conseguenze penali personali. I reati configurabili in questo ambito sono principalmente tre:

  • Rifiuto o Omissione di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.): Si configura se l'assistente sociale o il responsabile del servizio omette di trasmettere le relazioni trimestrali al Giudice Tutelare, o nasconde al Tribunale la disponibilità di una famiglia affidataria pur di mantenere il minore nella struttura d'accoglienza.
  • Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.): Questo è il reato più contestato nelle derive del sistema affidi. Scatta se l'operatore dei Servizi Sociali altera la realtà dei fatti nelle relazioni destinate al Tribunale (ad esempio, dichiarando falsamente che i genitori biologici rifiutano i supporti o descrivendo la comunità come "struttura a carattere familiare" quando in realtà opera come un istituto a turni).
  • Abuso d'ufficio o reati contro la libertà personale (Art. 323 c.p. / Art. 605 c.p.): Nei casi più gravi, allontanare un minore fuori dalle procedure di legge o prorogare l'inserimento in comunità senza un decreto del giudice configurando una illegittima limitazione della libertà del minore e del diritto della famiglia.

3. Le Responsabilità Civili e Amministrativo-Contabili

Oltre al penale, la deviazione dai criteri di legge comporta gravi sanzioni sul piano economico e professionale.

La Responsabilità Civile (Risarcimento Danni)

Lo Stato e l'Ente Locale (il Comune da cui dipendono i Servizi) rispondono civilmente ai sensi dell'Articolo 28 della Costituzione per i danni ingiusti causati dai propri dipendenti. Se un bambino viene ingiustamente trattenuto in comunità o privato di un ambiente familiare idoneo per negligenza dei servizi, i genitori biologici o lo stesso minore (tramite un Curatore Speciale) possono fare causa per ottenere il risarcimento del danno biologico, psicologico e da perdita del rapporto familiare. L'ente pubblico, dopo aver pagato, ha l'obbligo di rivalersi sullo stipendio e sul patrimonio dell'assistente sociale colpevole (azione di rivalsa).

Il Danno Erariale (Corte dei Conti)

Questo è il vero tema economico introdotto con i controlli della riforma.

Una giornata in comunità costa allo Stato (e quindi al Comune) tra i 100 e i 200 euro al giorno per minore. L'affidamento familiare, al contrario, prevede solo un contributo spese minimo per la famiglia accogliente (poche centinaia di euro al mese).

Se i Servizi Sociali inseriscono un minore in comunità senza aver prima cercato una famiglia nel Registro, o se lo lasciano scadere oltre i 24 mesi senza la formale e motivata proroga del Giudice, stanno spendendo denaro pubblico in modo illegittimo. I dirigenti del servizio sociale possono essere segnalati alla Corte dei Conti per danno erariale, venendo condannati a rimborsare di tasca propria i soldi pubblici sprecati per la retta della comunità.

Il ruolo del Curatore Speciale del minore introdotto per vigilare su queste decisioni dei servizi?

Quali sono i poteri di controllo e di denuncia del Curatore Speciale del minore nei confronti dei servizi sociali in caso di collocamento improprio?

Il Curatore Speciale del Minore (figura potenziata dalla Riforma Cartabia ed entrata a pieno regime nella prassi giudiziaria) non è più un semplice "osservatore" del processo. Nei casi di affidamento regolati dalla Legge 184/1983, il Curatore è il difensore tecnico e il rappresentante legale esclusivo del bambino.

Quando i Servizi Sociali propongono o attuano un collocamento improprio (ad esempio: inseriscono il minore in una comunità priva di caratteristiche familiari, abusano dei decreti di emergenza ex art. 403 c.c., o ignorano la presenza di famiglie affidatarie idonee nel Registro Nazionale), il Curatore ha poteri enormi sia di controllo investigativo che di denuncia giudiziaria e penale.

I suoi poteri si dividono in tre aree d'azione:

1. Poteri di Controllo e Investigazione (Vigilanza Sostanziale)

Il Curatore ha il diritto e il dovere di fare "le pulci" all'operato dei Servizi Sociali. Non deve fidarsi ciecamente delle loro relazioni.

  • Accesso totale agli atti: Il Curatore ha il potere di accedere senza limitazioni a tutto il fascicolo dei Servizi Sociali, alle cartelle cliniche e ai diari della comunità. Può verificare se i Servizi abbiano davvero consultato il Registro Nazionale delle famiglie affidatarie prima di scegliere la comunità.
  • Ispezione diretta del collocamento: Ha il potere di recarsi in comunità per verificare le condizioni di vita del minore. Può controllare se la struttura rispetti i requisiti del famoso Articolo 2 comma 4 (se ha turni rigidi come un istituto o se garantisce dinamiche affettive familiari).
  • Ascolto protetto del minore: Il Curatore ascolta periodicamente il bambino per raccogliere i suoi bisogni e le sue lamentele. Se il minore riferisce maltrattamenti, disagi o la sofferenza per la lontananza da un contesto familiare, il Curatore è obbligato a veicolare immediatamente questa voce al Giudice.
  • Poteri Sostanziali decisionali (Novità Riforma): Il Giudice può attribuire al Curatore compiti di rappresentanza sostanziale. Significa che il Curatore può "commissariare" i Servizi e i genitori su decisioni importanti (scuola, cure mediche, sport) se i Servizi restano inerti o se creano un blocco burocratico.

2. Poteri di Reazione e Denuncia in Sede Civile (Al Giudice)

Se il Curatore rileva che il collocamento in comunità è improprio, dannoso o ingiustificato, ha le armi processuali per bloccare i Servizi Sociali:

  • Istanze urgenti di revoca o modifica: Può depositare in qualsiasi momento un ricorso urgente al Tribunale chiedendo lo spostamento immediato del minore dalla comunità a una famiglia affidataria o il rientro in sicurezza nella famiglia d'origine con supporti domiciliari.
  • Opposizione alle proroghe illegittime: Allo scadere dei 24 mesi di affido/collocamento, se i Servizi chiedono una proroga automatica "per abitudine", il Curatore può opporsi formalmente in udienza, pretendendo che i Servizi dimostrino scientificamente perché non è stato possibile attivare un affido etero-familiare.
  • Richiesta di sostituzione dei Servizi o nomina di un CTU: Se riscontra totale incompetenza o pregiudizio ideologico da parte degli assistenti sociali, può chiedere al Giudice di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio (psicologo/psichiatra) per scavalcare la valutazione dei Servizi e dettare nuove linee guida al Tribunale.

3. Poteri di Segnalazione Penale, Erariale e Disciplinare

Se il "collocamento improprio" sfocia nell'illegalità, il Curatore ha l'obbligo giuridico di denunciare gli operatori.

Il Curatore Speciale, nell'esercizio delle sue funzioni, è a tutti gli effetti un Pubblico Ufficiale. Se viene a conoscenza di reati o illeciti commessi dai Servizi Sociali, non può tacere: ha l'obbligo di denuncia.

  • Denuncia alla Procura della Repubblica (Penale): Se scopre che gli assistenti sociali hanno scritto il falso nelle relazioni (Falso Ideologico ex art. 479 c.p.), hanno nascosto la disponibilità di una famiglia affidataria (Omissione di atti d'ufficio) o mantengono il bambino in comunità per favorire la struttura stessa (conflitto di interessi/Incompatibilità della Riforma 2026), il Curatore deposita una formale notizia di reato in Procura.
  • Segnalazione alla Corte dei Conti (Erariale): Se i Servizi mantengono il minore in comunità (costo: 150-200€ al giorno) senza alcun motivo valido e rifiutando un affido familiare quasi gratuito, il Curatore può segnalare i dirigenti del Servizio Sociale alla Procura contabile per danno erariale, costringendoli a pagare di tasca propria i soldi pubblici sprecati.
  • Segnalazione all'Ordine Professionale (Disciplinare): Il Curatore può segnalare l'assistente sociale al rispettivo Ordine Regionale (CNOAS) per violazione del codice deontologico, chiedendo l'apertura di un procedimento disciplinare che può portare alla sospensione o radiazione dell'operatore.

In sintesi, di fronte a un servizio sociale che sbaglia o che si ostina a usare le comunità come parcheggi, il Curatore Speciale è il garante della legalità: ha il potere di smascherare le carenze organizzative dei servizi direttamente davanti al Giudice e, se necessario, di trascinarli in Tribunale.

 I link di riferimento

1. La Riforma dell'Affido (Legge n. 37/2026)

Questi link contengono le analisi tecniche, gli studi giuridici e gli approfondimenti pratici sulla Legge 17 marzo 2026, n. 37, che ha introdotto i registri telematici e i nuovi controlli ispettivi sulle comunità:

2. Il Testo Base della Legge 184/1983 (Primi articoli sull'Affido)

Qui puoi consultare e scaricare il testo storico e la struttura degli articoli originari della legge (Art. 1, Art. 2 comma 4 sulle comunità e Art. 4 sui termini di 24 mesi):

3. Consultazione dei Codici e delle Responsabilità (Normattiva)

Per leggere gli articoli del Codice Penale (Art. 479 sul Falso Ideologico, Art. 328 sull'Omissione di atti d'ufficio) e del Codice di Procedura Civile (Art. 78 e 80 sul Curatore Speciale), il canale ufficiale e gratuito dello Stato Italiano è Normattiva.

Come usarlo: Una volta aperto il sito di Normattiva, basterà inserire nel motore di ricerca interno il codice che ti interessa (es. "Codice Penale") e il numero dell'articolo per leggerlo nella sua versione ufficiale aggiornata.

 


martedì 22 settembre 2026

 





I motivi degli allontanamenti dei minori non sono spesso plausibili

Lo stesso Ministero delle Politiche Sociali ci racconta che nell’anno 1998/99 “i motivi rimandavano in maniera prevalente a situazioni di povertà materiale, innanzitutto economica (44%), ma anche abitativa (24%). Le difficoltà relazionali disfunzionali con la famiglia di origine costituivano poi, per intensità di indicazioni, il secondo motivo (32%), cui seguivano problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori (19%), maltrattamento e incuria del minore (18%).

Tra le motivazioni dell’affidamento familiare (dei minori fuori della famiglia d’origine n.d.r.) predominavano in assoluto le condotte di abbandono e/o di grave trascuratezza della famiglia di origine, cui seguivano problemi prevalenti di tossicodipendenza e, infine, i gravi problemi economici.

Altra informazione e altro motivo critico di allontanamento dei minori dalla propria famiglia, a nostro avviso ce lo dette per il 2010 sempre lo stesso Ministero quando ci disse che questi bambini furono allontanati dai loro genitori nel 37% dei casi per “inadeguatezza genitoriale” termine quantomai generico e sicuramente non valido per separare i bambini dalle loro famiglie.[1]

Stessa criticità la riscontriamo nella relazione ministeriale del 2016 in cui veniamo informati che il 23,1% dei bambini sono stati portati in comunità per “incapacità educativa dei genitori”[2]

Purtroppo già prima della passata pandemia, già il 18 gennaio 2018 la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza a conclusione della sua indagine conoscitiva sui «Minori fuori Famiglia» metteva in evidenza che: “su quattro bambini in affido, tre trovavano collocamento per via giudiziale e uno per via consensuale” ed è molto probabile che questo affidamento sarebbe poi protratto così a lungo che dopo i due anni si sarebbe trasformato d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i minorenni.”[3]

Questo significa, oggi ancor di più, che a volte, essendo la famiglia stessa costretta ad andare dai Servizi Sociali dicendo di non poter più provvedere al mantenimento dei loro figli, li perda definitivamente.

Attenzione quindi, perché in Italia spesso si allontanano i bambini dalle loro famiglie per problemi derivanti dalla povertà, anche se la Legge non lo consente se non in casi molto particolari e non prima di aver aiutato la famiglia in tutti i modi possibili (Art.1 comma 1,2, e 3 della legge 184/83 e segg.),[4] perché il dovere dello Stato e quindi dei Servizi Sociali è quello, appunto, di prevenire i problemi e di aiutare la famiglia, non di risolverli allontanando i loro figli, magari immettendoli in Comunità educative invece che presso altre famiglie o comunità familiari, come stiamo cominciando anche oggi a sentire da molte parti, ancor più di prima,

Attenzione perché così facendo si sta distrugge il tessuto connettivo della nostra società che si regge ancora proprio sul valore della famiglia!

Ad ulteriore riscontro di quello che stiamo dicendo vogliamo riportare un significativo brano della relazione annuale della Commissione Infanzia[5]dell’anno 2019 dal titolo “Io ho diritto” che, fra le altre cose, dice: “[…] si assiste ad un non infrequente allontanamento dei minori dalle famiglie di origine per ragioni legate all’indigenza”[6]

Negli anni successivi la vulnerabilità della famiglia ci è indicata in alcune specifiche cause riportate dal Rapporto di valutazione 2018-2020 e 2021-2023 P.I.P.P.I. Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione edita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Rapporto di valutazione                                       2018-2020[7]     2021-2023[8]

Relazioni familiari                                                    67,7%                   71,0%

·       Conflittualità di coppia                                           38,2%                    43,15%

·       Assenza di uno o entrambi i genitori                      34,6%                    39,7%

·       Famiglia ricomposta                                               11,4%                    20,8%

·       Adozione difficile                                                   01,3%                    1,2%

·       Esperienza di collocamento etero-familiare                                         13,5%

Vulnerabilità sociali                                              67,2%                    86,2%

·       Bassa scolarizzazione dei genitori                        40,9%                     64,5%

·       Isolamento, emarginazione sociale                       33,5%                     47,2%

·       Presa in carico transgenerazionale                        13,0%                     21,2%

·       Quartiere degradato                                              08,0%                     13,8%

·       Migrazione                                                                                           21,2%

Status economico                                                65,4%                   74,8%

·       Condizione economica lavorativa                       58,1%                    68,7%

·       Abitazione                                                            32,3%                     40,9%

·       Povertà                                                                 21,6%                     34,9%

Vulnerabilità del bambino o più bambini           61,9%                      74,8%

·       Disagio psicologico e neuropsichiatrico            46,8%                  

·       Disagio psicologico                                                                            54,7%

·       Disagio neuropsichiatrico                                                                   35,6%

·       Disabilità                                                             23,0%                      36,1%

·       Dispersione scolastica                                        07,4%                       14,8%

Vulnerabilità dei genitori                                   61,4%                       66,1%

·       Disagio psicologico                                           42,3%                        56,6%

·       Dipendenza                                                       17,5%                        16,5%

·       Patologia psichiatrica                                       12,7%                        14,3%

·       Disabilità                                                          12,2%                        12,6%

Evento traumatico                                           42,8%                       56,6%

Trascuratezza e comportamenti a rischio        42,3%                       54,9%

·       Incuria e negligenza                                         25,2%                       38,2%

·       Comportamenti devianti/a rischio                   22,3%                        29,15

·       Detenzione                                                      06,7%                        8,5%

Violenza assistita abuso e maltrattamento      18,9%                      30,7%

·       Violenza assistita                                                                              20,1%

·       Maltrattamento psicologico                                                             16,7%

·       Maltrattamento fisico                                                                       8,0%

·       Abuso e/o sospetto                                                                           3,9%

Altra vulnerabilità                                          12,0%

Vulnerabilità di altre persone e conviventi                                     21%

·       Disagio psicologico                                                                       15,3%

·       Disabilità                                                                                        6,8%

·       Dipendenze                                                                                    3,9%

·       Patologia psichiatrica                                                                     3,2%

 

Vediamo, quindi, cosa dice, fra le altre cose, questo “Rapporto di valutazione”:

“Il programma P.I.P.P.I. è stato avviato nel contesto della attuale legislazione europea (CRC1989 - artt. 3, 9, 12, 18 e 20 nello specifico-, EU2020Strategy, REC.2006/19, REC. 2013/778), che riconosce il sostegno alla genitorialità come strategia essenziale per «rompere il circolo dello svantaggio sociale e assicurare ai bambini a good start nella vita», e della legislazione italiana che sottolinea l’importanza di far crescere i bambini all’interno delle famiglie (L.149/2001) […] La vulnerabilità, pertanto, non è tanto un problema delle famiglie, quanto un problema delle condizioni sociali, economiche e culturali che contribuiscono a generarla, attraverso il cosiddetto “circolo dello svantaggio sociale” (REC 2013/112/UE): la bassa istruzione genera bassa occupazione; la bassa occupazione basso reddito; il basso reddito, e quindi la condizione di povertà economica, genera povertà educativa e sociale. I bambini delle famiglie P.I.P.P.I. arrivano a scuola in evidenti condizioni di disuguaglianza, come dimostra, fra l’altro, l’alta incidenza di bambini con bisogni educativi speciali (BES). Per queste ragioni l’approccio all’intervento sulla vulnerabilità proposto in P.I.P.P.I. intende costruire una reale possibilità per questi bambini, e per i bambini nei primi mille giorni di vita in particolare, di interrompere il “circolo dello svantaggio sociale” attraverso l’introduzione di dispositivi quali educativa domiciliare (home visiting), vicinanza solidale, gruppi dei genitori e dei bambini, partenariato fra scuola, famiglia e servizi. L’obiettivo è sostenere il loro sviluppo garantendo una più alta qualità educativa e relazionale nel loro ambiente familiare e sociale, che possa, a sua volta, contribuire a migliorarne il rendimento scolastico e, conseguentemente, l’integrazione sociale presente e futura, tramite il rafforzamento delle risposte genitoriali e sociali ai loro bisogni di sviluppo. La fascia della vulnerabilità familiare viene così riconosciuta come uno spazio di speciale opportunità per mettere in campo interventi efficacemente orientati alla prevenzione della povertà e della diseguaglianza sociale, come richiesto dalla L. 149/2001, da alcune direttive europee, dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, oltre che dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.”[9]

Tornando ai dati attuali, i problemi relazionali […] conservano la loro importanza anche tra i motivi secondari, ma qui appaiono con forza difficoltà contingenti dei nuclei familiari – ma che rischiano di cronicizzarsi – ovverosia: problemi economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori.”[10]

Per quanto riguarda gli allontanamenti amministrativi fatti per mezzo dell’art. 403 del codice civile valgono le stesse criticità che si riscontrano nei motivi suddetti.

A volte si vanno a prendere dei bambini addirittura con motivazioni che fanno presupporre maltrattamenti[11] o altro, senza motivazioni certe, a volte si vanno a togliere ad una famiglia alcuni figli e se ne lasciano altri e il tribunale non se ne accorge nemmeno e anche se in alcuni casi se ne accorge conosciamo casi in cui il giudice non dice niente in proposito al Servizio sociale del comune che ha disposto questo allontanamento.

Precisiamo che l’applicazione dell’articolo 403 c.c. è un atto amministrativo che deve essere fatto per iscritto e ci è capitato di riscontrare anche che i bambini sono allontanati dai Servizi sociali dalla loro famiglia addirittura senza il 403 c.c. ne orale ne scritto.

L’allontanamento poi si deve attuare solamente e unicamente quando un minore è in grave pericolo e ci siano le caratteristiche della immediatezza del provvedimento in quanto la famiglia o chi ne ha la responsabilità genitoriale lo fa vivere in una situazione di “grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica”.

Il Tribunale dei Minorenni di Trieste, in proposito, precisava che “deve esservi emergenza di provvedere (da intendersi quale circostanza negativa improvvisa e imprevista, tale da richiedere una immediata messa in sicurezza del minore).”[12]

Quindi se una famiglia fa vivere un figlio in una di queste situazioni è ovvio che il minore deve essere allontanato e se i figli sono più di uno tutti vanno allontanati perché anche loro ovviamente sono in pericolo. Ci capitò un caso “di 5 bambini fra cui due appena nati i cui Servizi Sociali allontanarono con un 403 c.c. 3 figli e 2 li lasciarono ai genitori dicendo al tribunale che gli stessi genitori non li avevano voluti consegnare! Fu lo stesso tribunale che dopo un altro mese ordinò gli altri due allontanamenti senza meravigliarsi, anzi giustificando il non allontanamento degli altri due bambini con la stessa motivazione. Notiziamo, fra l’altro che dopo circa un anno e mezzo tutti i bambini tornarono a casa senza nemmeno le scuse della magistratura.

A volte si raccolgono informazioni da un vicino di casa e si relaziona al P.M. del tribunale dei Minorenni senza conoscere la famiglia e il tribunale avalla quello che dice l’assistente sociale ed emette un’ordinanza.[13]

A tal proposito è bene ricordare che in merito si è espresso anche il Tribunale dei Minorenni Bologna  il 13 gennaio 2011 n. 18 dicendo: “Il provvedimento amministrativo con cui i servizi sociali, in via provvisoria e urgente, prelevano dall'abitazione familiare un minore (ex art. 403 c.c.) non può essere ratificato dal tribunale dei minori, ma anzi deve essere revocato dove non sia adeguatamente motivato, con conseguente ordine di ricollocamento immediato del minore stesso nel proprio ambito familiare.[14] - e il Tribunale dei Minorenni Roma  il 4 novembre 1994 si allineava dicendo: “È abnorme e per ciò nullo e privo di effetti il provvedimento perché l'applicazione della norma presuppone una situazione pregiudizievole in atto e non il timore, anche plausibile, di un pericolo futuro”[15]

Infine vogliamo anche ricordare che dopo i fatti di Bibbiano il presidente del Tribunale di Bologna Spataro, avrebbe detto che su 100 richieste di allontanamento ne erano state respinte 85, il che avrebbe dovuto anche presupporre un problema grave a carico dei Servizi sociali e che i giudici avessero preso provvedimenti adeguati, cioè allertare precauzionalmente le procure dell’anomalia, cosa che, invece, non è stata fratta.[16]

Ad onor del vero il Presidente Spataro chiarì che non erano stati presi provvedimenti perché i Servizi sociali avevano presentato 100 “segnalazioni di potenziale pregiudizio” quindi assai meno definitive. E così non si fece nulla. La cosa fu comunque, disse Panorama, “smentita dalla stessa Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, di cui lo stesso Spataro era vicepresidente. “L’11 e 12 ottobre, l’AIMMF si è riunita a congresso a Lecce, e nella nota finale si parla proprio di 100 richieste di allontanamento - L’articolo infatti prosegue dicendo che -A seguito delle recenti puntuali precisazioni fornite dal presidente del tribunale dei Minorenni di Bologna […] è stato accertato che in 85 provvedimenti su 100, avviati su richiesta della procura minorile, era stata respinta la richiesta di allontanamento dei minori dalla famiglia d’origine e il collocamento presso terzi suggerito dai Servizi sociali.”[17]

Quindi consigliamo chi di dovere di fare molta attenzione e molto scrupolo nell’attuare questo provvedimento che, con i tempi della Giustizia odierni, i bambini possono rimanere fuori famiglia anche anni quando non c’era bisogno di allontanarli, almeno in maniera così urgente. 



[3] https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017bis&ti-pologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero cfr. con il Quaderno 19 del MLPS pag.13,18,19 E addirittura troviamo nel resoconto dello stesso Ministero del 2010 che il 37% dei bambini è collocato in un servizio residenziale in forma consensuale.pag.22 Microsoft Word - Report MFF R.doc (minori.gov.it)

“Tre affidamenti su quattro sono di natura giudiziale. È questa una evidenza trasversale all’intero territorio nazionale e da ricollegare da una parte alla tendenza a intervenire per via giudiziale sin dall’inizio nel caso di situazioni problematiche o caratterizzate da conflittualità o scarsa adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno, e dall’altra al protrarsi delle permanenze di accoglienza per le quali, passato il termine dei due anni, l’affidamento da consensuale si trasforma d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i minorenni.”

Vedi: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2046,%20Rilevazione%20dati%20bambini%20e%20ragazzi%20in%20affidamento%20anno%202017/QRS-46-Rilevazione-Coordinata-Anno-2017.pdf

[4] Art.1 comma 1,2, e 3

Comma 1.

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia.”
Comma 2 

“Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.”
Comma 3.

“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia.”

[5] La preparazione del documento si protrasse per 3 anni. Lo dice la parlamentare Bellucci in audizione in Commissione Infanzia il 3 marzo 2021 dopo 1 ora e 03 minuti nel link: evento | WebTV (camera.it)

[6] Pag.19 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Io_ho_diritto_2019.pdf

[9] Pag.3 del Quaderno della ricerca sociale 47 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

QRS-47-Sintesi-PIPPI-2018-2020.pdf (lavoro.gov.it)

[11] Come nel caso “Ferrara” la cui documentazione è a disposizione della magistratura di cui abbiamo documentazione, in cui dopo anni la procura ha assolto il genitore a cui avevano sottratto i figli con la motivazione “il fatto non sussiste!”

[13] Anche in questo caso la documentazione è a disposizione della magistratura.