venerdì 5 marzo 2021

 


Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza

Audizione del Dr. Massimo Rosselli del Turco

Scrittore e Responsabile dei Minori della Caritas della città di Mentana

 

Ringrazio la Commissione di avermi dato la possibilità di essere ancora una volta in audizione.

 

All’inizio della pandemia ci sono state segnalazioni da parte di molte associazioni di promozione sociale per aiutare i minori in questa circostanza e l’8 aprile 2020 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è ricostituito l’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e l’avvio dei lavori di un Tavolo tecnico che si occuperà della stesura di un documento concernente misure necessarie a sostegno del benessere materiale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi in questa particolare fase emergenziale .[1]

Tutto ciò non potrebbe che farmi piacere, ma non posso fare a meno di chiedermi come devono essere aiutati questi bambini quando la famiglia diventa problematica soprattutto quando comincia ad avere problemi economici.

         Noi siamo abituati a parlare di “tutela dei diritti dei minori”, ma purtroppo, molte, troppe volte, questa tutela passa attraverso l’allontanamento del minore dai propri genitori e i recenti fatti di Bibbiano e non solo ci dovrebbero far riflettere a lungo ed essere molto prudenti nell’affrontare il problema. 

Quelli di Bibbiano, infatti, non sono episodi sporadici, come si potrebbe pensare, perché la situazione italiana è tragica e le conseguenze sono state e saranno deleterie per la salute psicofisica dei nostri figli.

Parlo così perché questa situazione la conosco bene avendola studiata per anni e le cause di queste tragedie sono riportate nel mio libro “Affidamenti di minori fuori famiglia in Italia” e che si basa esclusivamente su fonti istituzionali.

Uno dei grandi problemi che in questo momento di pandemia affliggono le famiglie italiane è, come abbiamo detto, la povertà, uno spettro che oramai si allarga ogni giorno di più sulle nostre case.

Anche e non solo, quale responsabile dei minori della Caritas della città di Mentana, vorrei introdurre il mio intervento partendo dal Titolo del Sole 24 ore del 20 ottobre 2020 che apre scrivendo: 

“Coronavirus: in Italia aumentano i nuovi poveri, passano dal 31 al 45%

[…] Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori.” [2]

Ma cosa sta succedendo dunque?

Già prima della pandemia in corso, già il 18 gennaio 2018 la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza a conclusione della sua indagine conoscitiva sui «Minori fuori Famiglia» metteva in evidenza che: “su quattro bambini in affido, tre trovano collocamento per via giudiziale e uno per via consensuale”  ed è molto probabile che questo affidamento si protragga poi così a lungo che dopo i due anni si  trasformi d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i minorenni.[3]

Questo significa, oggi ancor di più, che a volte, essendo la famiglia stessa costretta ad andare dai Servizi Sociali dicendo di non poter più provvedere al loro mantenimento, perda definitivamente i propri figli.

Attenzione quindi, perché in Italia spesso si allontanano i bambini dalle loro famiglie per problemi derivanti dalla povertà, anche se la legge non lo consente (Art.1 comma 1,2, e 3 della legge 184/83 e segg.),[4] perché il dovere dello Stato e quindi dei Servizi Sociali è quello di prevenire i problemi e di aiutare la famiglia, non di risolverli allontanando i loro figli, magari immettendoli in Comunità educative come sto cominciando anche oggi a sentire, ancor più di prima, da molte parti.

Attenzione perché così facendo si sta distruggendo il tessuto connettivo della nostra società che si regge proprio sul valore della Famiglia!

Voglio ulteriormente precisare al proposito che nel mio recente studio di cui vi ho già parlato, viene messo in evidenza che anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci informa che:

-nel 1998/99 il 44% degli affidamenti fuori famiglia dei minori veniva attuato per povertà materiale, innanzitutto economica.[5]

-nel 2010 nel capitolo “Perché si arriva all’accoglienza in contesti diversi dalla propria famiglia di origine” si dice testualmente: “i problemi relazionali e l’inadeguatezza genitoriale conservano la loro importanza anche tra i motivi secondari, ma qui appaiono con forza difficoltà contingenti dei nuclei familiari – ma che rischiano di cronicizzarsi – ovverosia: problemi economici della famiglia, problemi abitativi, problemi lavorativi di uno o entrambi i genitori.”[6]

-nel 2016 il Ministero ci conferma tutto.[7]

Ad ulteriore riscontro di quello che sto dicendo voglio riportare un significativo brano della relazione annuale di questa spettabile Commissione svolta nell’anno 2019 dal titolo “Io ho diritto” che ognuno di voi conosce sicuramente bene e che fra le altre cose dice: “si assiste ad un non infrequente allontanamento dei minori dalle famiglie di origine per ragioni legate all’indigenza”[8]

Abbiamo visto, poi, che il MLPS ci dice che più del 50% i minori sono affidati ai Servizi Residenziali[9] e anche qui, a nostro avviso, troviamo un’evidente disfunzione, perché la stessa Legge 184/1983 emendata dalla 149 del 2001 (Art.1 comma 1 e 4 e Art.2 comma 1) mi dice che un bambino, se allontanato dai genitori, deve, se possibile, rimanere comunque presso i parenti fino al 4° grado e cioè nonni e zii. Poi, se questo collocamento non è possibile deve essere affidato in via prioritaria ad un’altra famiglia e solo in ultima analisi ad una comunità, che fra l’altro costa ai comuni sei volte di più.[10]

Per quanto riguarda le comunità il Ministero delle Politiche Sociali ha informato la Commissione Infanzia che non si hanno più notizie di molti minori fuggiti dai presidi socio-assistenziali e socio-sanitari dicendoci che solo al 31 dicembre 2014 ben 2.360 risultavano allontanati spontaneamente o fuggiti dalle strutture stesse. [11]

E ancora voglio mettere in evidenza che, sempre la Commissione Infanzia, nella relazione consegnata al Parlamento nel gennaio 2018[12] ci dice:

“Per quanto riguarda l'età degli accolti, […] risulta che nelle fasce estreme, da zero a due anni e da quindici a diciassette anni, si concentrano le più alte incidenze di ricorso al collocamento nei servizi residenziali.[13]

Quindi attenzione di nuovo, perché c’è il reale pericolo che a causa dell’impoverimento delle famiglie italiane, anche i bambini molto piccoli, anche appena nati, invece di essere aiutati in famiglia possano finire addirittura nelle comunità, come è avvenuto e avviene![14] Nel 2017 il 5,9% dei bambini in comunità aveva meno di 2 anni![15] e il 25,4% di tutti i minori ci rimaneva oltre 24 mesi, durata massima consentita dalla Legge[16] per gli affidamenti.[17]

Al proposito voglio rilevare che nell’audizione della Ministra Bonetti del 25 giugno 2020, il Sen. Pillon e l’On. Giannone, hanno messo in evidenza, che da fine febbraio 2020, a causa della pandemia, tutti i bambini ricoverati nelle comunità non hanno potuto vedere i loro genitori sospendendo per legge le visite fino al 31 maggio, poi spostate da molte regioni fino a luglio.[18]

Ricordo, in proposito, che recentemente è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l’avviso pubblico “Educare insieme” per “il contrasto della povertà educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-19”[19] Il dipartimento precisa anche che: “I progetti, presentati individualmente o in partnership, devono attivare o consolidare la “comunità educante,”[20]quindi anche le cosiddette comunità educative che “educano” anche i minori fuori famiglia.[21] Per questo progetto sono stati stanziati ben 10 milioni di euro.

Un capitolo a parte è bene dedicarlo ai minori stranieri non accompagnati, che anche e soprattutto in questo periodo sono quasi tutti in comunità.

Già prima della pandemia, nella mia audizione in Commissione del novembre 2015, segnalai che molti MSNA una volta entrati in Italia, e immessi nelle comunità, in seguito risultavano “irreperibili”. Circa un anno fa, intervistato dal quotidiano romano “Il Tempo” denunciai ancora il problema e ai primi del 2020 pubblicai il mio studio con tutti i report degli “irreperibili” datemi dal MLPS fino al 31 dicembre 2019 in cui risultavano nel numero di ben 5.383.[22]

Per questo problema, fino dall’anno 2012, le informazioni sono aggiornatissime, ma purtroppo la percentuale di MSNA “irreperibili” ad oggi è però anche aumentata.

La cosa non mi stupisce e sappiamo ancora da fonti istituzionali che, sempre prima della pandemia, e immaginiamo quindi la situazione di oggi, molti MSNA erano anche alloggiati in 182 strutture non autorizzate o non accreditate (18% del totale) con alloggiati 1848 bambini (15,5% del totale)![23] C’è poi anche la segnalazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D’Aosta, Anna Maria Baldelli che, disse in audizione che esistevano addirittura strutture abusive nelle quali venivano perpetrati reati di vario tipo ai danni dei minorenni ospitati.[24]

Sappiamo che solo di recente “il 7 gennaio 2021, il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, […] hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che impegna il Dipofam e l’Ufficio del Commissario straordinario a collaborare per contrastare il fenomeno delle persone scomparse, con particolare riferimento a bambini e adolescenti.” [25]

Bene, ma, come abbiamo detto, è dal 2012 che il MLPS relaziona puntualmente mese per mese su questo tema, sono passati 9 anni, e prendiamo provvedimenti solo oggi? e tutti i bambini che sono scomparsi in questi anni che fine hanno fatto? E la prevenzione?

Il mio intervento odierno è volto anche e soprattutto a chiedervi che sarebbe essenziale che questa Commissione sia sempre al corrente delle soluzioni che il gruppo di lavoro dell’Osservatorio, istituito nell’occasione di questa pandemia, vorrà proporre per le famiglie in crisi.

Questo perché, anche prima di questo Coronavirus, ho rilevato nel mio studio tante altre gravissime e permanenti situazioni di minori che vanno oggi a maggior ragione sanate per far sì che non peggiorino a causa della situazione pandemica in atto.

 

Qui ve ne accenno, per concludere, alcune:

 

·        Prime fra tutte ricordo che il sistema informativo sulla protezione e la cura dei bambini e delle loro famiglie non è ancora del tutto fruibile dai tribunali. Prova ne sia che di recente l’On. Ascari ha presentato al Ministro di Giustizia e del Lavoro un’interrogazione in proposito.

·        L’83% dei tribunali dei Minori non ricevono periodicamente dalle regioni l’elenco delle comunità di tipo «familiare» né l’elenco delle comunità terapeutiche per minori;[26]

·        I bambini nelle strutture perdono spesso i contatti con i fratelli e con i loro genitori;[27]

·        Molti minori rimangono in affidamento nelle strutture “sine die” quando l’affidamento per legge è provvisorio.[28]

·        Le relazioni delle interviste che arrivano ai giudici sui minori dagli assistenti sociali non sono quasi mai registrate per cui non possono essere contestate, negando così il costituzionale diritto alla difesa;

·        Spesso il Tribunale dei Minorenni incarica erroneamente i Servizi Sociali di decidere sulla calendarizzazione degli incontri fra genitori e figli allontanati quando la Legge impone che debba essere in sentenza (Art.4 comma 4 sempre della Legge 184/1983 e segg.);

·        Il 59% dei TM ci dicono che gli assistenti sociali non relazionano ogni sei mesi come dovrebbero, lasciandoli quindi senza informazioni sui minori in affidamento con il rischio che vengano dimenticati.[29]

·        Non è possibile un adeguato controllo sull’operato delle comunità tanto che il 59% dei TM dicono di avere difficoltà nelle ispezioni.[30]

·        Succede che il TM a volte, dopo le relazioni dei Servizi Sociali, manda i bambini fuori famiglia e poi in adozione perché genitori sono ritenuti maltrattanti. Contemporaneamente il Penale poi li assolve dicendo che “il fatto non sussiste”, ma i bambini rimangono egualmente lontani dai loro genitori anche in seguito.

Queste situazioni e tante altre riguardanti minori, passano sempre al vaglio dei Servizi Sociali che spesso danno valutazioni soggettive quando il loro stesso codice deontologico non glielo consente (Art.9) [31], e a volte anche prive di un oggettivo riscontro.

Sarebbe ovviamente stupido generalizzare sulle criticità delle loro prestazioni, come su quelle delle comunità,[32]ma il loro lavoro è talmente importante e decisivo per la sorte di tanti minori e delle loro famiglie che forse varrebbe la pena essere estremamente valutativi e sono sicuro che questa commissione lo sarà.

 

E qui chiudo, con le parole del Santo Padre Giovanni Paolo II:

“Il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale […] pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né da altri usurpato.”[33]

 

Grazie.



[3] https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=017bis&ti-pologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero cfr. con il Quaderno 19 del MLPS pag.13,18,19 E addirittura troviamo nel resoconto dello stesso Ministero del 2010 che il 37% dei bambini è collocato in un servizio residenziale in forma consensuale.pag.22 https://www.socialesalute.it/res/download/dicembre2012/ricerca_affido.pdf

“Tre affidamenti su quattro sono di natura giudiziale. È questa una evidenza trasversale all’intero territorio nazionale e da ricollegare da una parte alla tendenza a intervenire per via giudiziale sin dall’inizio nel caso di situazioni problematiche o caratterizzate da conflittualità o scarsa adesione della famiglia di origine al progetto di sostegno, e dall’altra al protrarsi delle permanenze di accoglienza per le quali, passato il termine dei due anni, l’affidamento da consensuale si trasforma d’ufficio in giudiziale essendo soggetto al nulla osta del Tribunale per i minorenni.”

Vedi: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2046,%20Rilevazione%20dati%20bambini%20e%20ragazzi%20in%20affidamento%20anno%202017/QRS-46-Rilevazione-Coordinata-Anno-2017.pdf

[4] Art.1 comma 1,2, e 3

Comma 1.

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia.”
Comma 2 

“Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.”
Comma 3.

“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia.”

[10] Vedi Quaderno della Ricerca Sociale 19 del MLPS Pag.26 https://www.socialesalute.it/res/download/dicembre2012/ricerca_affido.pdf

[11] Tavola 2.18/a - Minori dimessi dai presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per tipo di destinazione e ripartizione geografica presenti al 31 dicembre 2014 (valori assoluti) in: http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=017bis&tipologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero

[13] “Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.” https://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm

(rispettivamente il 57% da zero a due anni, e il 63% dai quindici ai diciassette anni).[…] Se per i ragazzi più grandi e prossimi alla maggiore età l’accoglienza in comunità è spesso il solo intervento esperibile per rispondere alla problematicità del caso, per i bambini da zero a due anni l’incidenza riscontrata rappresenta un’evidenza, se non proprio una criticità, sulla quale è stata suggerita una riflessione in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 149 del 2001.”(Art.2 comma 2)

[14] Sarebbe bene in proposito leggersi l’articolo del dr. Vittorio Vezzetti pubblicato sulla prestigiosa rivista “Pediatria preventiva e sociale”, Organo ufficiale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale intitolato “Minori fuori famiglia, analisi e criticità di un fenomeno importante” in cui si mette in evidenza che i danni fisici derivano spesso dagli stessi danni della psiche. Infatti, il mantenere un bambino, soprattutto se molto piccolo, troppo a lungo in una situazione di stress senza proteggerlo con azioni terapeutiche, possono, specie in situazioni di carenza affettiva, dopo la separazione del minore da uno o entrambi i genitori, aumentare, agendo sulla lunghezza dei telomeri e sulla e sulla produzione di sostanze pro-infiammatorie, molte malattie del metabolismo, la sopravvenienza di cancro, patologie alle ossa dello scheletro.

E non solo. Se volete saperne di più andate nel mio blog Giuridico e Sociale e aprite il Quaderno 3 intitolato “Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori”

Nota bene: Ci sono bambini appena nati che finiscono in comunità. Vedi in proposito il link: http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Quaderni%20della%20Ricerca%20Sociale%2042%20-%20Affidamenti%20familiari%20e%20collocamenti%20in%20comunità%20al%2031%20dicembre%202016/QRS-42-Affidamenti-familiari.pdf

[16] Legge 184/1983 e segg. Art.4 comma 4. Nota: i 24 mesi sono prorogabili dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio al minore.

[18] L’On. Giannone ha anche detto che qualche minore ha potuto vedere i suoi genitori ma con l’obbligo di stare almeno ad un metro di distanza. Questo è successo ed il paradosso è stato anche che una mamma è stata multata di 400 euro perché un bambino le si è stretto al collo dopo 4 mesi che non la vedeva.

Nell’audizione del 2 Dicembre del 2020, il presidente del CNCM (Coordinamento Nazionale Comunità per Minori) ci confermava che era stato da loro richiesto ai TM un parere di come si dovessero comportare le comunità per le visite sospese e solamente 10 su 30 hanno risposto.

[22] Vedi http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2019.pdf

Per l’anno 2.020 vedi: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx in cui si dice che:

A gennaio erano irreperibili 117 su 443 entrati in territorio italiano

A febbraio erano irreperibili 118 su 327 entrati in territorio italiano

A marzo erano irreperibili 61 su 322 entrati in territorio italiano

Ad aprile erano irreperibili 12 su 84 entrati in territorio italiano

A maggio erano irreperibili 37 su 314 entrati in territorio italiano

A giugno erano irreperibili 215 su 305 entrati in territorio italiano

A luglio erano irreperibili 243 su 585 entrati in territorio italiano

Ad agosto erano irreperibili 260 su590 entrati in territorio italiano

A settembre erano irreperibili 445 su 731 entrati in territorio italiano

Ad ottobre erano irreperibili 360 su 818 entrati in territorio italiano

A novembre erano irreperibili 213 su 770 entrati in territorio italiano

A dicembre erano irreperibili 213 su 386 entrati in territorio italiano

[24] Commissione Infanzia fatta nel corso dell’audizione del 31.03.2015, nell’ambito di altra indagine conoscitiva in materia di prostituzione minorile. http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?idLegislatura=17&categoria=017bis&tipologiaDoc=documento&numero=012&doc=intero

Cfr. http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/Documenti/DocumentiParlamentari/parser.asp?id Legislatura=17&ca

[32] Alcune comunità svolgono un lavoro egregio e utile, tanto che Gianni Fulvi, presidente del CNCM in un congresso alla Camera dei Deputati, presente la Presidente dell’allora Commissione Infanzia, on. Brambilla, disse che i maggiori nemici delle comunità erano proprio coloro che lucravano indegnamente sulla vita dei bambini ospitati.

[33] Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio” all'episcopato, al clero ed ai fedeli di tutta la Chiesa Cattolica circa il compito della famiglia cristiana nel mondo di oggi e specialmente, aggiungo, in questi giorni di Pandemia.

mercoledì 29 gennaio 2020


Perché l'Assistente Sociale non può firmare e quindi decidere l'allontanamento urgente di un minore ex art.403 c.c. 1)




L’On. Vittoria Michela Brambilla, Presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, il 13 Febbraio 2014 alla Camera dei Deputati - Montecitorio – Sala Aldo Moro “Affidamento temporaneo, affido o tutela?” apriva il convegno con queste parole:
“Ogni volta che un bambino è allontanato dalla propria famiglia è una sconfitta dello Stato”

Il Disagio sociale che ognuno di noi sente per la questione degli allontanamenti dei minori dai genitori naturali è evidente così come sono evidenti i motivi di intervento urgente dello Stato nei suoi organi istituzionali sulla determinazione di criteri certi per tutelare i nostri figli da abusi e interpretazione delle attuali leggi.

L’urgenza di un intervento dello Stato è palese, soprattutto sull’informazione che riguarda il mondo degli affidamenti dei minori e sull’opera dei Servizi Sociali che tanta importanza hanno ed hanno avuto nel regolare e nel gestire i tanti progetti di tutela.
Dobbiamo essere oramai tutti attori e protagonisti per proporre più moderne opere finanziarie, culturali e politiche atte migliorare e gestire in maniera adeguata e moderna il problema dei tanti minori allontanati dalla propria famiglia. 
Soprattutto non più tolleranza verso chi sbaglia e mette a repentaglio la salute psicofisica dei nostri figli.

“Mai più un bambino…- come scriveva nel Gennaio 2013 la professoressa Vincenza Palmieri, Presidente dell’INPF nel suo libro “Mai più un bambino, Famiglia, Istituti, Case Famiglia, Diritti dei Bambini, - sta ad indicare mai più un bambino abusato, abbandonato, sottratto alla famiglia, drogato, violentato, sottoposto ad accanimento diagnostico e terapeutico, mercificato, legato. Significa mettere in campo iniziative culturali, istituzionali, legislative nazionali ed internazionali, promuovere le migliori pratiche affinché i Diritti Umani e dei Bambini in modo particolare, non siano più negati o disattesi. Mai più”

A proposito di allontanamenti dei minori, uno dei problemi più sentito oggi nel nostro paese è quello dell’applicazione o meglio dell’interpretazione dell’Art.403 c.c.

Vogliamo quindi una volta per tutte chiarire che secondo noi la legge non consente ai Servizi Sociali e in particolare agli Assistenti Sociali di decidere e quindi firmare l’Art.403 che è una prerogativa del Sindaco che rappresenta nel comune la Pubblica Autorità.
Questo non solo per la tutela dei diritti dei minori, delle famiglie ma anche per la tutela legale degli stessi Assistenti Sociali che in questo momento, a volte, decidono ed effettuano questo tipo di allontanamento.

Cosa dice il 403 c.c.:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”

Quindi i soggetti sono due: la “Pubblica Autorità” e gli “Organi di protezione dell’Infanzia”, che per definizione sono anche e soprattutto i Servizi Sociali e a maggior ragione gli Assistenti Sociali.
Se l’articolo di legge ha voluto distinguere i soggetti e i secondi (i Servizi Sociali) sono solo “il mezzo” di cui si serve la Pubblica Autorità non possono essere anche i primi, se no la legge non li avrebbe distinti.

È da precisare anche che il Sindaco non può, a nostro avviso, nemmeno delegare ai Servizi Sociali, in quanto così facendo andrebbe a riunire sotto un unico soggetto le prerogative del 403 c.c. e quindi andrebbe a modificare l’articolo di legge (cosa riservata solo al legislatore) che ne ha previsti due. 

Va precisato anche che:
Il sindaco non può delegare poteri decisionali ma solo funzioni amministrative, senza peraltro mai esimersi dall'attivarsi per esercitare un controllo.

"La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 37544 del 27.6.2013 (dep. 13.9.2013), ribadisce un consolidato principio giuridico amministrativo. L’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - promulgato con il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - distingue: poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, affidati agli organi di governo degli enti locali; e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo. Ciononostante il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi egli esiti di tale sua attività, essendogli affidato anche il successivo e conseguente compito di controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate. Egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando prenda coscienza in situazioni non circoscritte a contingenti e occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo lo stato di salute delle persone o l’integrità dell’ambiente." 
Vedi:
http://www.ptpl.altervista.org/dottrina_contributi/2013/gari_2013_4_del_potere_di_delega_e_del_dovere_di.pdf

Essendo inoltre questo allontanamento, ex art.403 c.c., un atto amministrativo deve anche essere autorizzato per iscritto.

Nel caso venisse firmato dal sindaco un 403 c.c. il servizio Sociale deve mettersi a disposizione per effettuare l’allontanamento quindi deve avvisare urgentemente l'autorità, quella in quel momento competente.

Qui è bene fare anche una precisazione che chiama in causa l’ART.38 c.c. delle disposizioni attuative
“Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario […]”

Vogliamo ulteriormente precisare che, secondo le nuove linee guida presentate a Roma dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nel 2015 nel congresso “Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie”, nella parte dedicata alla “regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore”, quando sono elencati gli articoli che parlano degli elementi da tenere in considerazione così, fra l'altro, si esprimono:
Art.9
“Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento devono essere specializzati. È necessario prevedere un’equipe stabile multi-professionale per accompagnare l’evento di allontanamento, possibilmente composta da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia.”

Per concludere, l’assistente sociale, se non è autorizzato, non può decidere di effettuare nessun tipo di allontanamento, lo può effettuare dietro autorizzazione scritta della Pubblica Autorità e in maniera multidisciplinare.

1) Articolo tratto dal libro di prossima pubblicazione di Massimo Rosselli del Turco "Gli affidamenti dei minori fuori famiglia in Italia" Edizioni MaGi  https://www.magiedizioni.co







mercoledì 4 settembre 2019



Il convegno di Mentana 
Galleria Borghese
14/09/2019
Ore 10,00-13,00


Nota esplicativa della delibera sugli affidamenti di minori.

         La Delibera sugli Affidamenti Familiari che è stata presentata in Consiglio e approvata all’unanimità, intende promuovere, anche alla luce della raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare” la realizzazione di progetti finalizzati a diffondere sul territorio una politica positiva sul tema dell'affidamento familiare quale modalità prioritaria ed alternativa all'inserimento in struttura dei bambini.
         Il Comune di Mentana intende quindi incoraggiare in via prioritaria tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti attraverso la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno di tutte le professionalità che collaboreranno all’oggetto della Delibera. 
         Lo scopo della Delibera che è stata sottoposta al Consiglio Comunale è un lavoro riparativo sulle famiglie bisognose di assistenza, individuando nel contempo, le modalità, le responsabilità, le funzioni e i compiti soprattutto del nostro Servizio Sociale che dovrà basare il suo intervento sulle Linee di indirizzo del Ministero del Lavoro recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 02/03/2018, sui successivi Regolamenti del 2 Marzo 2018 e nel rispetto della Legge 184 del 04/05/1983 e segg., “Diritto del bambino alla propria famiglia”.
Per un produttivo lavoro del servizio sociale e quindi degli assistenti sociali si proporrà un Regolamento che garantisca alle famiglie e ai minori coinvolti tutti i loro diritti e soprattutto la possibilità che i bambini non vengano allontanati dai loro genitori se non in casi gravissimi e adeguatamente documentati.
         La delibera promuoverà altresì la programmazione delle “risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.
         L’affidamento familiare sarà inteso come una forma di intervento ampia e duttile che consisterà nell’aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle sue capacità genitoriali, garantendo nel contempo al loro figlio, attraverso varie forme di assistenza affetti e cure necessarie per un suo più sano e ampio sviluppo.
         L’Affidamento Familiare sarà realizzato con la creazione di un “Albo delle Famiglie Affidatarie.
         Nel caso di affidamento familiare sarà comunque sempre prioritario l’intento di conservare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia d’origine che verranno mantenuti e sollecitati, poiché, deve essere chiaro, che il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare. Tale mantenimento sarà garantito prioritariamente da un intervento multidisciplinare che tutelerà sia il bambino che la famiglia naturale.         L’affidamento familiare, nell’intenzione della presente delibera, intenderà essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare, sia un intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l’opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali. 
         L’affidamento familiare si articolerà in una pluralità di tipologie d’intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte faranno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino con la sua famiglia naturale.
         Qualora il rientro nella famiglia d’origine non sarà possibile, l’affidamento accompagnerà il ragazzo nel percorso verso l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i suoi familiari, i suoi amici e con quanti lo hanno accompagnato nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n°173/2015.
         Nell’intento della presente delibera saranno tenuti presente i diritti  del bambino ad essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del “Progetto Quadro” e dell’eventuale “Progetto di Affidamento” che lo riguardano, quindi avrà le informazioni necessarie alla comprensione del progetto stesso, manterrà, come abbiamo già detto,  i rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi sia controindicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate. Infine, nel maggior interesse del bambino, si farà in modo che  mantenga sempre anche i rapporti con la famiglia nella quale è andato in affidamento, anche a conclusione del progetto stesso.
         La famiglia naturale del bambino avrà sempre il diritto di conoscere le finalità generali dell’affidamento ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di affidamento stesso, comprese le informazioni sulla famiglia affidataria.
         Il Servizio Sociale avrà come priorità di mantenere il rapporto significativo del bambino con la famiglia naturale e di favorire i rapporti con la famiglia affidataria tenendo ogni volta presente che nelle relazioni all’Autorità Giudiziaria verrà privilegiata la proposta per un possibile recupero della famiglia originaria attraverso tutte le possibilità di assistenza e aiuto che si potrà e si dovrà darle. Nel caso d’impossibilità di un recupero immediato della famiglia e quindi di un successivo affidamento del bambino presso un’altra famiglia il servizio sociale si adopererà comunque per un suo ritorno a casa massimo entro 24 mesi, così come recita l’art.4 comma 4 della legge 184/1983 e segg.
         Come da disposizioni del DGR della Regione Lazio 148 del 2 marzo 2018 i servizi sociali, attraverso il monitoraggio delle situazioni di bambini ospiti nelle strutture residenziali, si attiveranno anche, ove sia possibile e opportuno, a dimissionare gli stessi per un loro ritorno presso i genitori naturali, o a redigere un progetto di aiuto semi-residenziale (doposcuola ecc.) o in ultima analisi un’accoglienza presso una famiglia affidataria.
         I genitori naturali del bambino, sempre negli intenti della presente Delibera, parteciperanno alla messa a punto del “Progetto Quadro” e del “Progetto di Affidamento”, e usufruiranno del sostegno e degli interventi non solo dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti ma anche di altri servizi specialistici. Parteciperanno, fra l’altro, alla scelta, ascoltato il bambino, dell’indirizzo scolastico, e saranno sempre informati sull’andamento didattico del loro figlio, così come della sua salute e parteciperanno alle decisioni di eventuali trattamenti chirurgico-sanitari.
         La famiglia affidataria sarà considerata una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenterà una “famiglia in più” che non si sostituisce e non si pone in alternativa alla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari che si renderanno disponibili per l’affidamento saranno scelti fra le famiglie che abbiano ricevuto una formazione specifica sull’Affidamento Familiare e disposte a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino, assicurando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e tutela della sua salute e soprattutto alla disponibilità a mantenere un continuo rapporto con la famiglia di origine ed a favorire il rientro del bambino presso i suoi genitori naturali secondo gli obiettivi definiti nel “Progetto Quadro”, impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento.
         La famiglia affidataria sarà informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l’accoglienza e sul progetto elaborato chiedendo nel contempo anche un coinvolgimento dei loro figli conviventi.
         I servizi sociali si adopereranno affinché questa famiglia possa usufruire, se lo richiede e se lo necessita, della collaborazione dell’associazionismo familiare del Terzo Settore anche nei rapporti ordinari con l’istituzione scolastica e sanitaria, usufruendo, se opportuno, del supporto delle procedure istituzionali e/o burocratiche dei servizi competenti.
         La famiglia affidataria dovrà anche essere tutelata nella propria sfera di riservatezza, così come lei dovrà garantire la stessa riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento; dovrà altresì collaborare con le istituzioni competenti, come il Tutore e il Tribunale per i Minorenni in tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato potendo anche presentare al riguardo memorie scritte (art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015).
         Il comune di Mentana, nell’ambito dell’intento della Delibera in discussione si adopererà a valorizzare un preciso spazio di collaborazione distrettuale con il privato sociale, il Terzo Settore, le reti di associazioni familiari, e i gruppi di famiglie volontarie aggregate attraverso specifici protocolli d’intesa per le attività di informazione, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul territorio.
         Il servizio sociale, attraverso il confronto con i cittadini provvederà al mantenimento della motivazione dei progetti sull’affidamento familiare sul territorio, ad accompagnare ed a sostenere gli operatori e le famiglie coinvolte, promuovendo soprattutto tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.
         Ai fini dell’adozione dei provvedimenti che si riterranno necessari per la predisposizione ed attuazione del “Progetto Quadro” e del “Progetto di Affidamento” sarà assicurata  l’interazione della nostra amministrazione competente con il Servizio Distrettuale nelle forme più adeguate, da concordarsi con appositi protocolli. La stessa interazione sarà assicurata con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.
         In particolare i nostri servizi sociali in collaborazione con il personale dei componenti servizi della ASL avranno il compito di:
- individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l’affido;
- effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare e della situazione del bambino;
- predisporre  il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del bambino e il “Progetto di Affido” con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all’interno delle famiglie d’origine ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e del recupero della famiglia naturale;
- attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;
- inviare, d’intesa con il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell’affidamento familiare all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;
- attivare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare per l’individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell’ambito culturale e sociale d’origine del bambino stesso (religione, abitudini, amicizie ecc.);
- stipulare l’accordo con la famiglia affidataria sull’affidamento del bambino;
- attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d’origine, della famiglia affidataria stabiliti nel “Progetto Quadro” e nel “Progetto di Affidamento”;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia d’origine;
- fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull’andamento dell’affidamento del bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;
- affiancare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare nell’elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;
- collaborare con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate;
         Nell’attuazione della presente Delibera si proporrà che il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, dopo aver predisposto il relativo Piano di Attuazione, abbia  il compito di fornire un proficuo raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo Settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’affidamento familiare e, con le Equipe territoriali, di  attuare  l’organizzazione e l’erogazione, anche di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.), di sostenere la cultura dell’affidamento familiare, il reclutamento delle famiglie affidatarie, l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie,  di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria.
         Il Comune di Mentana proporrà altresì l’attuazione di una Banca Dati Distrettuale, allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell’affidamento familiare e della fornitura di tutta la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione distrettuale e regionale nonché il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte e da svolgere.
         L’attuazione della presente Delibera prevederà anche in conformità alla Legge 184/1983 e segg. e al Regolamento della Regione Lazio 2 del 4 marzo 2019 le seguenti modalità di intervento:
a) l’aiuto preliminare alla famiglia in difficoltà per evitare l’allontanamento del bambino
b) l’affidamento diurno: quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d’origine;
c) l’affidamento parziale: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell’anno (es. fine settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari;
d) l’affidamento di emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d’urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell’Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;
e) l’affidamento di minori con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;
f) l’affidamento residenziale: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari in attesa dell’attuazione di un progetto per farlo ritornare presso i suoi genitori naturali;
         Gli interventi di cui abbiamo parlato saranno sempre, tranne nei casi già stabiliti dall’Autorità Giudiziaria, preceduti da un “Progetto Quadro” e, se sarà opportuno, da un “Progetto di Affidamento”.
         Il “Progetto Quadro”, così come descritto dagli stessi regolamenti regionali sarà elaborato dall’Equipe territoriale in forma condivisa, riguarderà l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi saranno rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia naturale, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.
         Il “Progetto Quadro” comprenderà una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, una dei soggetti, una delle responsabilità e una dei tempi.
         Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione dell’affidamento familiare il “Progetto Quadro” includerà uno specifico “Progetto di Affidamento familiare” che conterrà gli obiettivi socio-educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d’origine.
         Il “Progetto di Affidamento Familiare” conterrà i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine e al nucleo affidatario quali:
- il servizio di educativa domiciliare;
- la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;
- l’attivazione di una famiglia d’appoggio;
- la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi;
- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola;
- supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/neo-maggiorenni;
- il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;
- l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- l’attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di Inclusione;
         Il “Progetto Quadro” e il “Progetto di Affidamento” in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti quali il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, la famiglia d’origine, la famiglia affidataria, gli organismi del Terzo Settore, e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto che sarà anche monitorato a cadenza trimestrale.

         Il Comune di Mentana, con la presente Delega, si farà anche promotore e portavoce presso gli altri comuni del Distretto di tutti gli aspetti pratici e organizzativi per l’attuazione dell’Affidamento Familiare  e  la sua definizione.

Dr. Massimo Rosselli del Turco
Delegato del Sindaco per la Tutele dei Diritti dei Minori