Alcune proposte di linee guida per l’assistente
sociale
in presenza di problematiche minorili
Cosa è il Servizio Sociale
“Per Servizio Sociale si
intende l’area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno
delle scienze sociali, e conseguentemente l’attività operativa esercitata
dall’Assistente Sociale, professionista formato per questa competenza, al fine
di rispondere ai compiti e alle funzioni affidati alla professione in gran
parte da leggi dello Stato. Oggi, in particolar modo, si fa riferimento alla
legge 328/00, art. 22, che colloca il Servizio Sociale Professionale
all’interno del sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona
dovuti dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di
assistenza. Il Servizio Sociale è in questi termini raccomandato in più
occasioni dai ministri della comunità europea agli Stati membri (si cita la
raccomandazione più recente, la Rec. 17/01/2001, del comitato dei Ministri
degli esteri). Quando si parla di Servizio Sociale, si fa riferimento ad
interventi di aiuto tecnico professionale, di un professionista ordinato dallo
Stato per l’assistenza sociale alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità
ed all’area di conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno delle
scienze sociali, sulla quale si fonda la formazione dell’Assistente Sociale.”[1]
Le leggi che regolano gli Assistenti Sociali
- DPR 15 gennaio 1987
n. 14 [2]
Il riconoscimento giuridico del titolo
professionale. Il valore
abilitante del diploma dell’ assistente sociale, in attuazione dell’art. 9 del
Decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n° 162
- Legge 23 marzo 1993
n. 84 [3]
Ordinamento della professione di assistente
sociale e istituzione dell'albo professionale. (GU n.76 del 1-4-1993 ); Entrata
in vigore della legge: 16-4-1993.
- D.M. Grazia e
Giustizia 11 ottobre 1994, n° 615 [4]
“Regolamento recante norme relative
all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del
Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e
all’iscrizione e cancellazione dell’Albo Professionale.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre
1994
- D.M. 30 marzo 1998
n. 155 [5]
“Regolamento recante norme sull'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1998 n.117
- DPR 5 giugno 2001 n.
328 [6]
“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.”
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario
n.212/L
- Decreto 2 agosto
2013 n. 106 [7]
"Regolamento recante integrazioni e
modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140,
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate
dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 (13G00149)" Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
- Codice deontologico
della professione [8]
Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella
seduta del 17 luglio 2009.
·
Novembre 2015 - Processi di sostegno e tutela dei
minorenni e delle loro famiglie – Linee Guida.
Le leggi che regolano la Formazione degli Assistenti
Sociali
- DPR 10 marzo 1982 n.
162 [10]
Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 del 17-4-1982 - Suppl. Ordinario
Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la
liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
(14A06454). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191
del 19-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 71
Istituisce il diploma universitario in servizio
sociale (DUSS) ai sensi della legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274
- D.M. 3 novembre 1999
n. 509 [13]
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
- Funzioni del
Servizio Sociale Professionale in sanità, Documento approvato il 29
ottobre 2010 [14]
“Documento approvato il 29 ottobre 2010 dai
componenti del tavolo tecnico istituito dal Ministero della Salute, prof.
Ferruccio Fazio, per esaminare alle problematiche connesse alla realizzazione
nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sociale Professionale in relazione a quanto
previsto dalla legge 251/2000 e dalla normativa regionale di attuazione della
stessa.”
- Legge 8 novembre
2000 n. 328 [15]
"Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186
- DPR 7 agosto 2012 n.
137 [16]
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )”; Entrata in vigore del provvedimento:
15/08/2012
·
Regolamento per la formazione continua degli Assistenti
Sociali Approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014
Le Aree operative degli Assistenti Sociali
Da: Ordine Assistenti
Sociali. Consiglio Nazionale. [18]
“L’espletamento dei
compiti affidati all’Assistente Sociale dalla normativa vigente in campo sociale,
socio-sanitario e giudiziario, indipendentemente dall’ente e dai servizi in cui
opera riguarda:
1) area di aiuto nei processi di inclusione
sociale, con interventi prevalentemente centrati sulla persona
2) area di consulenza e di accesso ai servizi
(segretariato di servizio sociale)
3) area preventivo promozionale – con interventi
centrati sul contesto di vita sociale e progetti di comunità
4) area organizzativa e manageriale
5) area della dirigenza del Servizio Sociale e
dei servizi sociali
6) area didattico – formativa”
Statistiche per ambiti lavorativi [19]
o
Le persone che in Italia espletano la professione di Assistenti sociali sono circa 40.000
- Luoghi dove lavorano
i Servizi Sociali:
- Ministeri 6%,
- Enti locali 39,5%,
- Servizio Sanitario Nazionale 34,6%,
- altri enti pubblicistici 5,2%,
- Cooperative 7,2%, a
- Altri enti privati 5%.
- Settori operativi
con la percentuale del:
o
48% negli Enti locali,
o
28,3% nelle Aziende sanitarie e ospedaliere,
o
6,6% nei Ministeri,
o
10,8% nel settore no profit
o
5% in altro,
- Distribuzione per
tipologie di utenti
o
26,6% di Assistenti Sociali che si occupano
prevalentemente delle famiglie e infanzia;
o
il 19% di anziani, l’11,4% di tossicodipendenza e di
malattia mentale,
o
il 9,2% di Handicap, e il 6,7% di esecuzione penale.”
Proposte di giusta prassi
- Chiunque lavora con i minori deve
certificare di non aver commesso reati legati a violenze sui minori. Nessuno
può esercitare quando è comunque rimandato a giudizio. Nella fattispecie viene
sospeso dal lavoro con stipendio. Questo fino all’eventuale sentenza definitiva
di assoluzione. Se già lavorava è reintegrato in servizio. Se condannato viene
licenziato.[20]
- Il Comune provvederà ad assumere un
assistente sociale ogni 5.000 abitanti o frazione di questi. Non è possibile,
nemmeno temporaneamente, che il comune resti senza Assistenti Sociali.
- I fondi da reperire per il Servizio
Sociale e quindi anche per l’assunzione degli Assistenti Sociali avranno la
priorità di erogazione sugli altri capitolati di spesa ad eccezione di quelli
da erogare per calamità naturali e sociali urgenti.
- L’Assistente Sociale deve essere
assunto a tempo indeterminato. Non sono previsti contratti a tempo determinato.
Questo per dare continuità e serenità al suo lavoro e a quello degli assistiti.
-
L’assistente Sociale, vista l’importanza della sua missione, deve dare
la sua reperibilità ed essere raggiungibile in qualunque momento. All’uopo il
comune deve istituire un Numero Verde per l’Emergenza Sociale che provvederà ad
annotare ogni telefonata in arrivo e nei casi più urgenti ad avvisare
immediatamente l’Assistente Sociale di turno. L’assistente sociale deve essere
munito di un portatile dedicato al lavoro che svolge e deve rispondere sempre
se avvisato dal numero verde o da un sms di un utente che ha un’emergenza. Se
non c’è l’urgenza deve contattare l’utente entro 24 ore.
-
Gli Assistenti Sociali dello stesso comune devono concordare un giorno
della settimana lavorativa in cui si dovranno riunire con l’U.C.M. (Unità di
Consulenza Multiprofessionale) della ASL di appartenenza per concordare un
programma di lavoro (tempi e metodi) comune per dare seguito alla risoluzione
delle problematiche segnalate.
- All’atto della
conoscenza dell’utente (famiglia o singoli) come primo atto, l’Assistente
Sociale e l’ U.C.M devono informarlo dei suoi diritti di fronte agli incontri
che verranno programmati attraverso la pubblicità della Carta dei Servizi
Sociali e della legge 328/2000 Art.13 comma 1,2,3, che la regola. L’utente (o
chi per lui è tenuto), rilascia una ricevuta di tale presa in visione.
Non può essere preso in carico un utente senza questo primo passaggio.
- Se ci sono minori l’Assistente
Sociale deve immediatamente aprire una Scheda Identificativa Integrata del
Minore (SIDIM) e avvisare e concordare con l’U.C.M. di zona le prime
informazioni da immettere nella scheda stessa, il primo commento e le
impressioni.
- All’inizio dell’incontro l’Assistente
Sociale e l’ U.C.M devono esplicitare all’utente il perché è stato convocato.
Se c’è stata una segnalazione del Tribunale dei Minorenni va data una copia dell’atto del P.M. se la segnalazione
giunge da altra persona una copia della richiesta del suo intervento.[22]
- L’Assistente Sociale, dopo il primo
contatto con l’utente, deve farsi subito affiancare dall’ Unità di Consulenza Multidisciplinare U.C.M. della A.S.L. di
competenza. In questo caso le relazioni che verranno presentate al PM dovranno
essere firmate anche dall’U.C.M. Se non lo fa e avvengono disservizi causa
emergenza se ne assume la piena responsabilità civile e penale.
- L’Assistente Sociale, nel caso in cui
addivenga ad un contenzioso anche non legale, o venga meno il rapporto
reciproco di fiducia con il cliente o se
quest’ultimo lo denuncia all’Ordine o alla Procura, questi deve immediatamente
dimettersi. Dovrà altresì subito avvisare il P.M. senza commentare il perché delle sue
dimissioni e attivarsi a trasferire il caso, con il consenso informato
dell’utente stesso e con procedimento motivato, all’Unità di Consulenza
Multidisciplinare U.C.M. della A.S.L. di competenza. [23]
Non è previsto il passaggio delle consegne ad una sua collega. Da quel momento
non può più occuparsi della pratica o affiancare, nemmeno con un consiglio, il
nuovo titolare della stessa.
- L’Assistente Sociale e i membri dell’
U.C.M non possono consigliare il P.M. di conferire consulenze conseguenti alla
loro relazione, a cooperative di professionisti o a singoli professionisti che
abbiano con loro legami di parentela
fino al quarto grado, affinità, interessi personali o di lavoro o che
collaborino con il loro in altre circostanze.
- Il responsabile del Servizio Sociale
(dirigente), dopo averle attentamente esaminate, firmerà congiuntamente all’Assistente Sociale
e alla U.C.M. tutte le relazioni finali che verranno mandate al P.M. del
tribunale.
- Le SIDIM che aprirà il Servizio
Sociale deve essere di immediata consultazione da parte dell’U.C.M e di
un’eventuale ispezione e, se richiesta e non secretata dall’Autorità
Giudiziaria, darne una copia all’utente previo pagamento delle sole spese di
fotocopia[24]o
se il suo reddito rientra nel “gratuito patrocinio” gratuitamente, esplicitando
i suoi diritti alla trasparenza degli atti amministrativi“ [….] Il regolamento
assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e
disciplina il rilascio di copie di
atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di
organizzazione degli uffici e dei
servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le
norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame
di domande, progetti
e provvedimenti che comunque
li riguardino; assicura
il diritto dei
cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni
di cui é in possesso l'amministrazione.” [25]
Se non è possibile darne una copia
all’utente (secretata) l’Assistente Sociale deve giustificarne il diniego per
iscritto con tutte le motivazioni. Queste circostanze vanno trascritte nella
SIDIM.
- L’Assistente Sociale non può comunque
impedire all’utente l’accesso agli atti di sua competenza se non perché
secretato per gravissimi motivi di privacy dovuti all’eventuale pericolosità
della loro divulgazione a terzi [26].
In questo caso, comunque, dopo averne fatto richiesta al P.M. con motivazione
dettagliata e scritta, dovrà esserne
autorizzato dallo stesso sempre in forma scritta.
Infatti
nell’eventualità che il cittadino utente abbia bisogno di accedere agli atti
che lo riguardano anche per la tutela di situazioni giuridicamente importanti,
anche solo nella lettura e che ne abbia
un interesse giuridico di difesa e di tutela, soprattutto dei figli
minori, (art. 22, comma 1, l. n.
241/1990) l’utente può accedere alle informazioni di atti, documenti o alle
relazioni del Servizio Sociale[27]
Il
diritto all’accesso agli atti è escluso solamente dall’Art.24 Comma 1 “…per
i documenti coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977,
n. 801, nonché
nei casi di
segreto o di
divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento…..”
Al Comma 2 vengono individuati i casi di esclusione
per:
a) la
sicurezza, a difesa
nazionale e le
relazioni internazionali;
b)
la politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e
la prevenzione e
repressione della criminalità;
d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, [ma n.d.r.] garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro interessi giuridici.[28]
Al Comma 4 si recita
“:Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei
mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel
caso debba relazionare in un contenzioso
fra coniugi, per la sana crescita del
minore e per il criterio dell’obbiettività, della non discriminazione e
dell’importanza di entrambe le figure genitoriali, non possono per principio o
prassi o per il sesso, pensare a priori che uno dei genitori sia più idoneo
dell’altro all’affidamento/domiciliazione dei propri figli e di conseguenza
avere anche un atteggiamento ostativo nel confronti di un genitore o
dell’altro.[29]
-
L’Assistente Sociale, come recita anche il Regolamento per sua la “Formazione
Continua”[30]:
dovrà accedere ai corsi di
aggiornamento professionale.[31]
Tutto questo:
o “vista l’importanza del suo lavoro e la
responsabilità a cui è chiamato per la tutela dell’utente e per l’esercizio
delle sue funzioni;
o visti gli Standard globali di qualità della sua
formazione approvati nel novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum
Qualifying Standards);
o considerato che “la Raccomandazione del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 riconosce che “il
Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità”;[32]
o considerato che il decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), che la “previsione dell'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla
base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali (…). La violazione
dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come
tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale
che dovrà integrare tale previsione”;
o considerato ancora che il DPR 7 agosto 2012, n. 137
adottato ai sensi dell’art. 3, sociale comma 5, lett. b) d.l. 138/2011,
conferisce al Consiglio Nazionale la potestà di disciplinare…”
- L’Assistente Sociale,
vista l’importanza del suo lavoro e la responsabilità a cui è chiamato, per la
tutela dell’utente e per l’esercizio della sua funzione, ogni 3 anni deve
sottoporsi a test attitudinali presso le U.C.M. delle A.S.L.
-
L’Assistente Sociale che non avrà compiuto sia l’aggiornamento formativo
che i test
attitudinali verrà sospeso fino alla
conclusione dell’aggiornamento e all’espletamento dei test e verrà altresì
deferito al suo stesso Ordine.
- l’Assistente Sociale deve mettere per
iscritto ogni tipo di comunicazione ai destinatari (es. comunicazioni con i
genitori di minori, incontri negli Spazi Neutri o altro.)
- L’Assistente Sociale, qualora durante
le visite presso famiglie o strutture dove sono accolti i minori in
affidamento, si accorgesse che la famiglia affidataria o la Comunità familiare
non avessero le caratteristiche di legge deve immediatamente avvisare chi di
competenza per proporre un’ispezione straordinaria.
- L’Assistente Sociale, per cautelare i
minori, qualora uno o entrambi i genitori siano portatori di patologie
psichiatriche, nell’istruttoria deve farsi sempre affiancare sempre dalla Unità
di Consulenza Multidisciplinare della quale devono far parte le figure
professionali competenti al caso.
- All’atto della presa in carico
dell’utente da parte del Comune, l’Assistente Sociale entro 15 giorni deve redigere, sentite le parti in causa, un
progetto di aiuto all’utente/i. Nel progetto devono essere specificati i tempi e le modalità di
attuazione dello stesso e il fine per cui è stato redatto.
Nel caso
della presa in carico di un minore in situazione di handicap deve,
congiuntamente alla U.C.M. avvisare la scuola di competenza per avviare un
Intervento Medico Cognitivo con i suoi strumenti: la
Diagnosi Funzionale (D.F.), Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e lo
specifico P.E.I., il piano educativo individuale per minori in situazione di
handicap nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati
per attuare il fine di educare ed istruire
il minore in situazione di disagio di cui il comma 1.2.3.4. dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992.
- Nel caso in cui il P.E.I. o
l’Intervento Medico Cognitivo debba essere attuato quando il minore è già stato
allontanato dalla famiglia, l’Assistente Sociale dovrà immediatamente avvisare
la scuola di competenza e redigere insieme alla Comunità, Casa Famiglia e
famiglia, se non interdetta, anche un progetto particolareggiato e completo per
il dopo scuola. Deve anche immediatamente avvisare il Dirigente del Comune per aprire,
se serve, un impegno di spesa e farlo approvare nel minor tempo possibile.
- L’Assistente Sociale e l’U.C.M.,
sempre nel caso in cui il minore sia già stato allontanato dalla famiglia,
devono accertarsi che il P.E.I. o l’Intervento Medico Cognitivo, venga
correttamente attuato e vengano rispettati i tempi dell’intervento.
Per quanto riguarda la spesa del
doposcuola si dovrà accertare che questa sia conforme a quella che il Comune ha
deliberato e preventivato. Anche in questo caso si adopereranno altresì
affinché vengano rispettati i tempi stabiliti.
- L’Assistente Sociale, se il minore è
stato allontanato dalla famiglia con Ordinanza del Tribunale o un 403 cc., si
deve accertare se ci sono i tempi di rientro del minore in famiglia e le
modalità. Se nell’Ordinanza non fossero
definiti questi parametri dovranno farsene carico immediatamente l’Assistente
sociale e l’U.C.M. Ogni sei mesi dalla presa in carico dell’utente il tribunale
deve ricevere una dettagliata relazione ex Art.4 comma 4 e Art.5 comma 2 legge
184/1993 emendata dalla 149/2001.
- L’Assistente Sociale in
collaborazione con l’U.C.M. devono stabilire protocolli precisi e codificati
per ciò che concerne la gestione di
situazioni familiari conflittuali e/o pericolose (come si devono
svolgere e con quali parametri le telefonate protette; eventuali incontri
protetti , ecc.).
- Per aiutare gli utenti e facilitare
il lavoro dell’Assistente Sociale nei
progetti che vedono coinvolte persone in difficoltà culturale o
linguistica deve essere individuata all’interno dell’U.C.M. di competenza la
figura di un Mediatore Culturale che parteciperà alla stesura del progetto
garantendo loro un idoneo rapporto con il Servizio Sociale.
Il
Mediatore Culturale.
La premessa: La suggestionabilità.
Molto spesso un individuo difronte ad
un confronto con l’Assistente Sociale non è in grado per vari fattori,
sociali, stress, incapacità di esprimersi correttamente per una questione
culturale, di rispondere compiutamente alle domande che gli vengono poste. Per
cui, se l’Assistente Sociale non è particolarmente cauta e preparata, rischia
di suggestionare, anche pesantemente l’interessato, che per tutti i motivi
esposti non è in grado di reggere un confronto ponendolo quasi sempre in uno
status subordinato rispetto all’interrogante che oggigiorno con la sua relazione al tribunale ha
il potere di condizionare la sua vita futura e quella della sua famiglia.
“S.J. Ceci e M. Brunk (1995) propongono, una
definizione ancora per certi versi più ampia, intendendo per suggestionabilità
il grado in cui la codifica, l’immagazzinamento, il recupero e il racconto
vengono influenzati da una serie di fattori interni ed esterni. Di conseguenza,
tale fenomeno non è dovuto solo a fattori cognitivi, ma anche a fattori
sociali. Questi, interpretati nelle loro interrelazioni portano, quindi, a
considerare la suggestionabilità come un fenomeno contesto-dipendente e non più
limitata alla sola considerazione dei tratti personologici.
Pertanto, pur ritenendo tutti i soggetti sia
adulti che minori potenzialmente suggestionabili (particolarmente interessanti
risultano in proposito gli studi effettuati da G. Gulotta) va, in questa sede,
evidenziato come esistano al contempo delle raccomandazioni operative che chi
ascolta, giudice o suo delegato, dovrebbe sempre impartire al minore o al
soggetto debole, in modo da arginare tale processo. È importante, infatti,
che colui che deve essere ascoltato venga posto in una condizione di serenità
in cui, dopo una fase di riscaldamento e acclimatizzazione, percepisca non solo
l’interesse di chi lo sta ascoltando, ma soprattutto la sua voglia di
comprendere, senza per questo aspettarsi determinate risposte.”
"[……..] per favorire non tanto la
transizione da una cultura all’altra quanto la sintesi - dove è possibile - tra
culture, allo scopo di creare momenti pedagogici capaci di andare oltre le
reciproche differenze".[35]
Quindi comunicare fra
le parti per farsi capire e non solo dal punto di vista linguistico ma anche
socio economico e culturale così che le parti in causa, se pur di diverse
origini, possano integrarsi e comprendersi a vicenda.
Se fra le parti in
causa ci sono extracomunitari o comunitari non italiani il Mediatore Culturale
sarà un agente bilingue, se le parti in causa sono d’origine italiana dovrà
conoscere gli usi e i costumi delle nostre regioni e soprattutto dovrà intervenire
laddove differenze socio culturali possano mettere in difficoltà la
comprensione reciproca fra le parti in causa..
“L’esigenza della
Mediazione, nasce oggi come esigenza propria delle società multiculturali
proiettate nella costruzione intenzionale di società interculturali. In
particolare le esigenze di mediazione si presentano quando:
·
Persone di culture diverse si trovano coinvolte in attività comunicative
reciproche.
·
Questo tipo di relazioni ha luogo in contesti istituzionali dove è
evidente uno squilibrio di potere fra coloro che prendono parte alle
interazioni (per esempio da un lato i funzionari pubblici e dall’altro degli
utenti che si trovano in situazioni di particolare fragilità, come possono
essere degli stranieri) [o italiani, che per cultura o per circostanze sono in
situazioni di inferiorità psicologica o culturale n.d.r.]
·
Le relazioni si istaurano fra appartenenti ad una cultura dominante e
membri di culture minoritarie [o addirittura di “non cultura” n.d.r.] nei
confronti dei quali la maggioranza sviluppa pregiudizi o/o stereotipi”[36]
Tutto ciò per evitare
che “blocchi comunicativi” portino ad incomprensioni e fraintendimenti che
possano pregiudicare una corretta disanima dei problemi alla base del
progetto.
- E’ assolutamente vietato
all’Assistente Sociale intimidire il soggetto utente con atti, atteggiamenti o
parole che non gli permettano di frequentare il Servizio Sociale con la
tranquillità che è dovuta all’importanza della situazione in atto.
- E’ obbligatoria
l’audio-registrazione di tutti gli incontri presso le strutture dove si
svolgono accertamenti o indagini sulla genitorialità da parte degli Assistenti
Sociali e da parte
dell’ U.C.M con successivo sbobinamento
delle registrazioni e firma congiunta delle conversazioni. Se vuole, anche
l’utente può registrare le conversazioni stesse. All’inizio di ogni
registrazione si deve specificare la data, l’ora dell’incontro, le persone
presenti e il protocollo del fascicolo. La registrazione deve essere conservata
nella SIDIM.
- La videoregistrazione può essere
effettuata solamente previo consenso dell’ interessato.
- L’Assistente Sociale nelle relazioni
non può esprimere giudizi di valore in merito all’utente ma riportare unicamente i fatti così come li
ha accertati.[37]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, in
caso di conflittualità elevata fra genitori devono cercare per prima cosa di
inviare questi ultimi ad un tentativo di Mediazione volta unicamente a
garantire il minore affinché vengano prese decisioni giuste per lui e non
univoche da parte del genitore domiciliatario dei figli. Questo anche in
conformità all’art.13 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei
diritti dei fanciulli stabilisce che “occorre evitare procedimenti che
coinvolgono i minori davanti all’Autorità giudiziaria e favorire il ricorso
alla conciliazione ed ogni altro mezzo di risoluzione delle controversie”.
- Quando l’Assistente Sociale e l’U.C.M. rilevano che ci possa essere la
possibilità di un allontanamento del minore dalla famiglia si devono avvisare
subito i genitori con almeno 30 giorni di anticipo per dare loro la possibilità
di fare opposizione all’eventuale allontanamento o di avvisare i parenti se,
nell’eventualità, vogliano ospitare loro il figlio/i.
Non è Motivo di richiesta di allontanamento
a) Non è motivo di richiesta di
allontanamento del minore dai genitori naturali il solo fatto che questi
litigano a causa do separazione.
b) Non è motivo di richiesta di
allontanamento del minore il solo fatto che i genitori sono anziani o invalidi.
c) Non è motivo richiesta di
allontanamento del minore il solo fatto che uno dei due genitori è stressato a
causa della separazione e degli accadimenti conseguenti ad essa.
d) Non è motivo di richiesta di
allontanamento del minore il solo fatto che la casa non è in perfetto ordine o
addirittura sporca. In questo caso gli assistenti Sociali devono aiutare la
famiglia ammonendola all’ordine e alla pulizia e aiutarla nel compito.
e) Non è motivo di allontanamento il
solo fatto che la famiglia naturale del minore sia indigente.[38]
- Se l’Assistente Sociale e l’ U.C.M
vogliono relazionare al PM in modo del tutto negativo per entrambi i genitori,
tanto da far prevedere l’allontanamento del minore da loro, devono subito fare
un’indagine per prevedere dove il minore potrebbe essere domiciliato il più
vicino possibile ai genitori, indagando anche se questi non abbia riferimenti
certi e continuativi di tutela con parenti fino al quarto grado. Quindi riferiranno al PM senza suggerire
soluzioni ma riferendo solo nomi dei parenti possibili affidatari, le loro
attitudini e le circostanze di vita dei minori.[39]
- In tutti i casi di disagio familiare
e a maggior ragione dove si rileva che ci può essere pericolo di allontanamento
del minore dai genitori naturali, l’Assistente Sociale e l’U.C.M. devono
adoperarsi in tutti i modi per aiutare la famiglia o il genitore in crisi
affinché venga allontanato al più presto questo rischio.[40]
In questo caso l’Assistente Sociale e l’ U.C.M. devono attuare tutte le
possibilità di un sostegno alla
genitorialità aiutati dal Comune stesso che eventualmente provvederà all’erogazione
di fondi.
Il
Sostegno alla genitorialità [41]
“All’interno del sistema familiare parlare di sostegno genitoriale e capacità
genitoriale significa affrontare due temi che vanno necessariamente
trattati in maniera congiunta. La genitorialità rappresenta una funzione molto
complessa comprendente sia aspetti individuali, relativi alla propria idea di
genitore, sia aspetti di coppia, relativi alla modalità relazionale che i partner condividono nell’assolvere
questo specifico compito. Tuttavia, in considerazione di tale complessità,
quando diventa necessario parlare di sostegno genitoriale?
In realtà ogni genitore, in qualche
momento della vita, ha bisogno di un sostegno morale e psicologico: quando si
scopre di aspettare un bambino, quando la coppia diventa una triade, quando si
deve strutturare un appartamento e predisporre gli spazi a misura di bambino
[la perdita del lavoro a sostegno della famiglia n.d.r.] ecc. In questi momenti
di accelerazione del cambiamento, la coppia genitoriale ha necessità di un
sostegno o di un conforto, a volte solo di un parere rafforzativo, di un
consiglio da parte di qualcuno che la supporti nelle sue scelte comportamentali
ed educative. Ciononostante, in ogni cultura e in ogni luogo, il mestiere di
genitore è considerato un mestiere naturale , fondato innanzitutto sul
sentimento dell’amore….Tuttavia molto spesso, l’amore da solo non basta perché
anche l’amore ha bisogno di essere accompagnato da conoscenza, cultura,
sensibilità, rispetto, capacità comunicativa e di relazione e da una serie di
nozioni basilari quali elementi di igiene, di corretta alimentazione di
medicina, di metodologia di studio, ecc.”[42]
- Al fine di favorire la permanenza dei
minori nella famiglia naturale, l’Assistente Sociale e l’U.C.M. devono farsi
carico di avvisare la Pubblica Autorità Comunale di predisporre per i genitori
ed eventualmente per i parenti affidatari fino al quarto grado dei contributi e
incentivi come fra l’altro recita l’Art. 16 della legge quadro 328/2000
Comma 1
“Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti
che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e
l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie
nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella
valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli
interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le
famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
Ed in Particolare :
Comma 3
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e
altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile,
ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e
alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i
servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il
tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi
della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di
sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra
le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno
domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le
famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici,
psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in
affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare
nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i
componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di
cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura
durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per
sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi
delle famiglie interessate.
Comma 4
Per sostenere le responsabilità
individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei
monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di
famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave
e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che
presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in
alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti
sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere
dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo
nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla
spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
Comma 5
I comuni possono prevedere agevolazioni
fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di
cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe
ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.
Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di
agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del
nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono
essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di
modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del
livello della spesa di carattere corrente.
- Se l’Assistente Sociale e l’U.C.M. si
accorgono che comunque ci possono essere gli estremi di un allontanamento del
minore devono altresì pensare, dopo aver indagato in via prioritaria per
l’eventuale affidamento a parenti, di trovare una soluzione di affidamento
diurno che può essere sia residenziale che familiare con persone singole,
famiglie o comunità familiari.
- Nei casi di cui sopra l’Assistente
Sociale con la collaborazione dell’U.C.M. deve fare da trait d’union fra la famiglia naturale e le strutture di
accoglienza diurna.
- Se il PM richiede formalmente un
parere per l’eventuale immissione o dimissione in o da un Centro
semiresidenziale o residenziale di un minore, questo parere non può essere ma
deve farlo l’U.C.M della A.S.L. di competenza.
- In caso di comunicazione della
possibilità di allontanamento del minore, l’Assistente Sociale e l’ U.C.M
devono far si che i genitori si rendano sempre disponibili ad accertamenti
affinché il minore non venga da loro allontanato preventivamente dal domicilio.
- In caso di conoscenza diretta o
indiretta del disagio di un minore in famiglia o in qualsiasi altra struttura
familiare o extrafamiliare l’Assistente Sociale con l’U.C.M. devono intervenire immediatamente e relazionare al
P.M.[43]
Quando la segnalazione all’autorità giudiziaria diventa obbligatoria:
Da Tribunale
di Milano.it :
“Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la
segnalazione è obbligatoria,
e cioè:
§ quando
un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale
dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge
184/83);
§ quando
un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali
insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza
o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice
civile), e per tale ragione collocato, d’urgenza, in luogo sicuro dall’autorità
amministrativa[44];
la segnalazione in tal caso è finalizzata a permettere al tribunale per i
minorenni l’immediata verifica della situazione e l’eventuale convalida del
provvedimento amministrativo;
§ quando
vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25
bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo
sfruttamento sessuale dei minori);
§ quando
vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia,
che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta
e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
§ quando
occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in Comunità o in
Istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4,
comma 5, legge n. 184/83).” [45]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M non
possono assolutamente modificare di loro iniziativa la decisione del tribunale
neanche provvisoriamente e neanche se hanno avuto l’affidamento dei minori. Nel
caso venga riscontrata una situazione di pericolo per un minore, e quindi
un’urgenza si muoverà l’U.C.M. specializzata ex art.403 cc, che provvederà, autorizzata della Pubblica
Autorità che firma, all’allontanamento del Minore dalla situazione di pericolo.
- Se l’Assistente Sociale e l’ U.C.M
vengono a conoscenza diretta o indiretta di una modifica forzata di un
affidamento di minori devono avvisare immediatamente il tribunale.
- Nei casi di istruttoria riguardante
una separazione coniugale l’Assistente Sociale e l’ U.C.M non possono mai e in
nessuna circostanza consigliare una delle due parti a trasferirsi altrove,
anche se pensano che sia meglio.
- L’Assistente Sociale in circostanza
di istruttoria deve periodicamente visitare insieme all’U.C.M. la casa della
famiglia del minore almeno una volta ogni 30 giorni e accertarsi della sua
salute psicofisica e dell’idoneità dell’ambiente in cui vive.
- All’eventuale visita domiciliare
dell’Assistente Sociale con la U.C.M. può presenziare l’avvocato dell’utente e
nell’occasione possono essere, previo consenso dell’utente, scattate fotografie o girati film della
situazione ambientale sia da parte del proprietario di casa che dell’Assistente
Sociale.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M
durante l’istruttoria devono conoscere il minore e, se serve, parlarci in
maniera corretta seguendo le linee guida del caso, previo consenso dei
genitori o in mancanza di consenso di questi ultimi con quello del P.M.
titolare del mandato.[47]
- La decisione di denuncia come la
segnalazione, è una circostanza che l’assistente Sociale deve fare d’ufficio e
non deve essere assunta dal singolo operatore, ma in sede collegiale con U.C.M.
così da informare e coinvolgere nella decisione e quindi nelle responsabilità
tutti gli operatori interessati.[48]
- Se la denuncia dell’Assistente
Sociale ha il carattere d’urgenza, questi deve, anche da solo, farla pervenire
per iscritto all’U.C.M. e al P.M. o a qualunque ufficiale di polizia
giudiziaria del luogo entro 48 ore e anche immediatamente se vi è pericolo nel
ritardo. [49]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M sono
tenute al Segreto Istruttorio verso terzi che non siano gli utenti.[50]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, durante un “affidamento” hanno, insieme ad altri
operatori quali gli Educatori se si tratta di Comunità o Case Famiglia, la responsabilità di un programma di assistenza
e di vigilanza, obbligandosi anche di informare il tribunale ogni sei mesi.
Hanno altresì l’obbligo di riferire alle autorità i tempi previsti della durata
dell’affidamento,[51] che
comunque non deve durare più di 24 mesi. Devono riferire altresì eventuali
difficoltà operative con una dettagliata relazione sull’andamento del programma
stesso tenendo sempre anche a mente che i Minori devono tornare presso i loro
genitori naturali al più presto e che tutti gli altri provvedimenti devono
considerarsi residuali.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel caso in cui la famiglia del minore affidato non
collabori al progetto per il suo rientro a casa o rifiuta addirittura il
sostegno, devono accertarsi delle ragioni
di questo rifiuto avvisando per
iscritto e con ricevuta di ritorno, i genitori delle conseguenze del caso. Se
non si ristabilisce un programma di collaborazione devono immediatamente
segnalare la situazione al Tribunale competente con una congrua relazione.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, nel seguire la famiglia dell’affidato, devono in
particolare e con grande scrupolo accertarsi che i genitori:
a) una volta
convocati, si presentino per lavorare insieme
b) una volta convocati
siano disponibili ad assistere in futuro i loro figli sia psicologicamente che moralmente che
materialmente se possibile.
c) si sentano
responsabili dell’educazione dei propri figli e non trascurando di mettere in
atto la loro genitorialità.
Questi
accertamenti vanno effettuati con grandissimo scrupolo perché in caso di
accertamento negativo sussisteranno i presupposti affinché il Tribunale disponga del provvedimento di
adottabilità dei minori.[52]
- In caso di affidamento pre-adottivo
di un minore l’Assistente Sociale deve collaborare fattivamente con il
Tribunale dei Minorenni e in particolare con L’U.C.M. di zona, il Giudice
Tutelare e i Consultori per il buon andamento dell’affidamento segnalando
eventuali problemi che potrebbero sorgere al minore per la perdita dei genitori
naturali o per l’inidoneità della famiglia affidataria e, nell'eventualità,
chiedere al Tribunale competente la revoca dell'affidamento stesso.[53]
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M, sia nella circostanza di un minore in affidamento
preadottivo che in quello adottivo non devono sempre pensare alla sostituzione
definitiva della famiglia del minore, ma unicamente affinché il minore
possa ritrovare al più pesto un suo nuovo equilibrio.
In queste situazioni è indispensabile e
prioritario che l’assistente Sociale e l’ U.C.M collaborino con tutte le figure
di riferimento stabilendo quindi una rete di informazioni con tutte le
istituzioni che operano intorno a lui. Si arriverà così al raggiungimento di
due obbiettivi:
1) La realizzazione di un coordinamento
di informazioni integrate da tutte le figure professionali che operano nella Comunità
e fuori.
2) La realizzazione di un coordinamento
di informazioni integrate faciliterà al massimo il progetto di aiuto al minore
che, se non vi fosse, darebbe adito una seconda tragedia.
- L’Assistente Sociale e l’ U.C.M., siccome la Comunità
in cui è alloggiato il minore deve essere considerata soprattutto come luogo di
massima tutela dello stesso, devono mettere in opera tutti gli strumenti idonei a garantire questa tutela.
Questo significa, oltre a tutto il resto, la possibilità di accedere ai fondi
del comune di appartenenza. L’Assistente Sociale quindi deve, in mancanza di
questi fondi, avvisare immediatamente, l’Assessore alle Politiche Sociali e il
Sindaco e sollecitarli affinché nella successiva seduta del Consiglio vengano
stanziati i fondi necessari alla realizzazione di un progetto per l’assistito.[54]
Se il comune e chi per lui non eroga
i fondi entro 60 giorni, l’Assistente Sociale, deve segnalarlo immediatamente
nel Data Base della SIDIM, avvisare la Procura competente e l’Osservatorio
Nazionale per la Tutela dei Minori che andranno ad indagare se, dopo la richiesta
fatta dal Sevizio Sociale, sono stati erogati altri in capitoli di spesa non
prioritari rispetto a quelli richiesti.
- L’Assistente Sociale deve sempre far
riferimento anche al proprio Codice Deontologico.
- L’Ordine degli Assistenti Sociali
vigilerà affinché il Codice Deontologico venga rispettato e sarà responsabile
se, avvisato da un utente di un comportamento non consono alle regole del
Codice di un suo associato, non abbia avviato un procedimento di
inchiesta.
-
Nella Commissione Disciplinare degli Assistenti Sociali dovrà essere
presente senza diritto
di voto un membro dell’Osservatorio Regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza
che relazionerà.
- “I membri del Collegio di disciplina che
procede ad un’azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di
astensione indicati nell’art. 51 c.p.c.
e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da
presentare al Consiglio di disciplina almeno dieci giorni prima della data
fissata per l’audizione.”
Nota dell'Autore: Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente, non essendo una fonte ufficiale.
Chi può esercitare il diritto di accesso? Da http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241 Legge del 7 agosto 1990, n.
241
Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di acce.so ai documenti
amministrativi “Al fine di
assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa
e di favorirne
lo svolgimento imparziale
e' riconosciuto a chiunque
vi abbia interesse
per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo
le modalità stabilite dalla presente legge.” Cfr on http://www.giustiziaminorile.it/comefare/documenti.html “Sono
titolari del diritto di accesso oltre, il soggetto nei confronti del quale il
provvedimento è destinato a produrre effetti ai sensi dell'artt. 7 e 8, i
soggetti che ai sensi dell'art. 9 possono intervenire nel procedimento ovvero i
portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi,
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall'atto amministrativo o provvedimento. Per interessato ai sensi dell'art.
22, comma 1, lett. b) si intende qualunque soggetto privato o portatore di
interesse pubblico che abbia un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso.”Cfr. Il diritto all'informazione
giuridica di Elide di Pumpo http://www.volontariato.org/ONLUSMAN/dirittoallinformazione.htm